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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2172/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., elett. dom. Parte_1 P.IVA_1 in piazza Matteotti 2 Napoli, presso gli avv.ti Bianco Adelina (c.f. ) e C.F._1
Leone Rosita (c.f. ) dalle quali è rappresentata e difesa come da procura C.F._2 generale in atti;
APPELLANTE E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), e CP_1 C.F._3 nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_2 C.F._4 entrambi elett. dom. in Corso Pietro Ascolese n. 100 Montoro Inferiore, presso lo studio dell'Avv. Cinitiempo Angela (c.f. ) dalla quale sono rappresentate e C.F._5 difese in virtù di procura su foglio separato;
APPELLATE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ordinanza ex art. 702 bis cpc pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 20.4.2022 CONCLUSIONI All'udienza del 18/09/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 9.2.2021, e CP_1 CP_2 convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino,
[...] Parte_1 dichiarando di essere cointestatarie di un buono fruttifero postale a termine serie AA5 dell'importo di Euro 1.000,00, emesso in data 04/10/2009, e che la convenuta aveva negato il rimborso del titolo eccependone la prescrizione. Le ricorrenti, in particolare, deducevano:
1 - l'inesistenza sul fronte e sul retro del buono della stampigliatura della serie e sulla parte posteriore del timbro e/o etichetta col timbro recante le condizioni e il termine di scadenza per cui le stesse erano state indotte a considerare il predetto buono come un buono ordinario di durata ventennale, essendo inidoneo, per come emesso, a esprimere da parte dell'emittente una proposta inequivocabile relativamente all'elemento del termine ultimo per il suo rimborso.
- l'omessa consegna del decreto ministeriale di emissione del 12.09.2002 relativo alla specifica serie del buono acquistato, per cui le ricorrenti non potevano proprio ipotizzare la riconducibilità del titolo in questione alla serie AA5 interessata dal predetto D.M., non richiamato sul retro del buono, né potevano discernere le diverse tipologie di serie dei buoni a termine istituite con i diversi decreti ministeriali con i differenti termini di scadenza e ricavare dalla serie la durata massima del titolo in questione;
- l'inesistenza, sulla parte posteriore del buono, del termine di prescrizione e che la clausola vessatoria avente ad oggetto la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate doveva essere specificatamente conosciuta e necessariamente sottoscritta per accettazione dagli intestatari;
- la mancanza, sul retro del buono, del bollo riportante il rendimento degli interessi;
- l'omessa consegna del foglio informativo che aveva impedito alle ricorrenti di avere piena contezza della durata del buono e del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere;
- che il Tribunale di Avellino si era già pronunciato sulla questione di diritto sottesa statuendo il rimborso di altri buoni a termine senza la data di scadenza;
Sulla base di tali premesse le ricorrenti chiedevano al Giudice adito:
-1) riconoscere e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il rimborso del buono fruttifero oggetto di causa;
- 2) per l'effetto condannare le in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare alle Parte_1 ricorrenti il buono fruttifero postale oggetto di causa n 00000126800110242 emesso in data 04.10.2002 e a pagare la somma di 1.000 euro per sorta capitale, maggiorata degli interessi originari sia di quelli legali con decorrenza dell'emissione al saldo;
- 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% con clausola di attribuzione, risarcimento dei danni per lite temeraria nella misura ritenuta di giustizia”.
1.2 si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la prescrizione per Parte_1 decorso del termine decennale del diritto al rimborso azionato dalle controparti prospettando che:
- i buoni fruttiferi postali collocati dal 21/09/2002 al 13/12/2002 appartenevano alla serie AA5 della durata sette anni;
- le condizioni e i rendimenti di tali titoli erano stati istituiti con il D.M. del 12/09/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/09/2002;
- ai sottoscrittori, unitamente al Buono Postale Fruttifero, era stato consegnato il Foglio Informativo sul quale erano descritti: serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
2 - in ottemperanza all'art. 6 del D.M. 19.12.2000 negli Uffici postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che il buono oggetto di causa in maniera chiara, in alto, riportava la dicitura A TERMINE e, pertanto, i sottoscrittori conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere, il relativo richiamato Decreto Ministeriale di emissione;
- che i titoli “a termine” - come quello oggetto di causa - divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato si prescriveva nel termine di dieci anni da detta scadenza.
- nel caso specifico, il buono postale scaduto in data 04.10.2009, era rimborsabile fino al 04.10.2019 giacchè, da quella data, il diritto al rimborso doveva ritenersi irrimediabilmente caduto in prescrizione.
1.3. Ritenuta superflua ogni attività istruttoria, il Tribunale di Avellino, con ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c., pubblicata in data 20.4.2022, condannava la resistente a rimborsare alle ricorrenti il buono postale e a pagare le spese del giudizio, liquidate in euro 21,20 per esborsi ed euro 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. In sintesi, il Tribunale rilevava che il buono postale in esame sul fronte recava la sola scritta stampata: “a termine” e, sul retro, null'altro che un'aggiunta, a penna, circa la serie e la produttività del buono dopo sette anni senza nessuna menzione specifica della scadenza. Secondo il primo Giudice, nel caso di specie risultava un macroscopico difetto di informazione che determinava la perdita irrimediabile dello stesso risparmio investito e, quindi, impediva di ritenere concretizzato il presupposto indefettibile per il decorso di qualunque prescrizione previsto dall'art. 2935 c.c., ossia l'essere a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto.
2. Avverso l'indicata ordinanza (con atto notificato, in data 13.5.2022, tramite pec al difensore costituito per le parti appellate nel giudizio di primo grado) ha proposto appello principale per i seguenti motivi: Parte_1
2.1 per non aver rilevato che sul buono oggetto di lite era presente, non solo la dicitura “A TERMINE”, ma era anche riportata a penna la serie, la durata ed anche gli interessi che alla scadenza sarebbero stati riconosciuti. Inoltre, l'appellante, quanto all'asserito difetto di informazione evidenziato nella sentenza impugnata, prospettava che i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da in esclusiva sul Parte_1 mercato (D.M. 19 dicembre 2000 e D.M. 06 giugno 2002), quindi, titoli dello Stato, regolati da leggi ordinarie emesse da quest'ultimo, alle quali deve attenersi, e non titoli di Parte_1 credito come indicato dalle controparti;
consegue a quanto premesso, secondo l'appellante, che gli obblighi di informazione e di comunicazione alla clientela vengono puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale che ha istituito la serie dei titoli.
, quindi, ribadiva che il buono in argomento appartiene alla serie “AA5”, Parte_1 istituita con il D.M. del 12/09/2002, che dispone: “I buoni fruttiferi postali della serie “AA5” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla
3 scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto” e che le ricorrenti odierne appellate erano edotte di tali circostanze (o dovevano ritenersi tali in quanto il predetto decreto era stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000). Sulla base di tali premesse l'appellante così concludeva:
1) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente l'ordinanza impugnata accertando e dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito dello svolgimento dei fatti, emessa Pt_1 nel procedimento sommario di cognizione Rg nr. 549/2021 dal Giudice del Tribunale di Avellino, Dott. Raffele Califano, depositata e pubblicata in data 20/04/2022, e non notificata, oggetto del presente appello in quanto il buono fruttifero espressamente ivi indicato ed emesso in data 04/10/2002 è prescritto;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento dell'ordinanza emessa nel proc. Rg nr. 549/2021 dal Giudice del Tribunale di Avellino, Dott. Raffaele Califano, depositata e pubblicata in data 20/04/2022, e non notificata, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dalle odierne appellate, dichiarando prescritto il buono oggetto di causa per tutto quanto altro esposto;
3) condannare le appellate alla restituzione di tutte le somme percepite e come liquidate da Parte_1 in esecuzione dell'ordinanza impugnata emessa nel proc. Rg 549/2021 del 20/04/2021; nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2.2 Ingino e si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per nullità della Procura alle liti atteso che la stessa era stata conferita per atto pubblico autenticato nella firma dal notaio , ma risultava Persona_1 illeggibile l'anno della registrazione all'inizio del documento e, quindi, mancava la data certa, condizione indispensabile per la sua validità; inoltre, detta procura non includeva lo specifico oggetto, risultando, quindi, indeterminata, e non indicava la specifica funzione e/o carica sicchè non era identificabile con certezza il nome del sottoscrittore ed, infine, era stata conferita ai difensori ricompresi nell'elenco di cui all'allegato “A” che riportava a penna, anziché a stampa, il numero di raccolta alla quale la procura si collegava. Inoltre, sempre in via preliminare, e contestavano CP_1 Controparte_2
l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 cpc giacchè controparte non aveva indicato tutte le parti dell'ordinanza che intendeva appellare né erano state correlate, per ciascuna parte della motivazione dell'ordinanza, le ragioni del gravame e le conseguenti modifiche. Nel merito, invece, le appellate evidenziavano la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e chiedevano il rigetto dell'appello. All'udienza del 18.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è fondato e va accolto.
3.1 Preliminarmente osserva il Collegio che l'appello proposto da è ammissibile. Parte_1
Risulta, infatti, certamente valida la procura generale alle liti per atto del notaio Per_1 di Roma con rep. 54368, racc. 15494. In particolare, sebbene nella copia digitale
[...] prodotta in giudizio dai difensori di non sia visibile l'anno esatto della Parte_1 registrazione, l'indicazione dei numeri di repertorio e raccolta rende, a prescindere dall'anno
4 della registrazione, certa la collocazione cronologica della procura alle liti;
tale procura, inoltre, risulta rilasciata da tale la cui qualità e i cui poteri sono compiutamente Persona_2 descritti nell'atto in oggetto che, allo stesso modo, delinea sufficientemente i poteri di rappresentanza in giudizio conferiti ai procuratori dell'ente indicati nell'elenco allegato;
infine, risulta irrilevante che il numero di repertorio della procura alle liti indicato su detto elenco risulti vergato a mani anzicchè a stampa anche perché, comunque, su tale documento risultano impressi il timbro e la firma del notaio rogante. Inoltre, va anche disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle parti appellate. L'articolo 342 del Cpc, come pure il successivo articolo 434 dello stesso codice di rito, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, fermo restando, però, come a tal fine non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9378) Nel caso di specie, l'atto di appello soddisfa con sufficiente grado di specificità le prescrizioni contenutistiche della norma di cui all'art. 342 c.p.c., risultando adeguatamente formulata, accanto ai motivi di censura, una parte argomentativa teleologicamente orientata a confutare e contrastare le ragioni addotte dal giudice a quo.
3.2 Nel merito rileva il Collegio che la questione relativa alle conseguenze derivanti dall'inadempimento, da parte di , dei propri obblighi informativi nei confronti dei Parte_1 sottoscrittori al momento dell'emissione di si riscontrano, nella giurisprudenza Parte_2 di merito, diversi orientamenti. Secondo una prima linea argomentativa, la condotta inadempiente di , che abbia Parte_1 omesso di consegnare il FIA, integrerebbe gli estremi della “responsabilità (pre)contrattuale”, con conseguente obbligo di “risarcire i danni nei confronti dei sottoscrittori che si siano visti negare il diritto al rimborso dei BFP a causa della maturata prescrizione”, avendo impedito detta condotta di renderli edotti della “scadenza” dei BFP stessi e, quindi, “di esercitare il relativo diritto di credito” entro il termine ordinario ex art. 2946 c.c. In siffatta prospettiva non avrebbe rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la
5 responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Secondo un altro orientamento interpretativo la mancata consegna del FIA al sottoscrittore
“non implicherebbe alcuna responsabilità” di , “bensì l'impossibilità di far iniziare Parte_1
a decorrere la prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2935 c.c.” (così anche Corte di Appello di Napoli, sentenza n. 3719 del 24/9/2024); si afferma, infatti, che, seppure “sul sottoscrittore dei BFP incombe un onere di attivarsi diligentemente per avere contezza delle caratteristiche del prodotto acquistato, ancorché non espressamente indicate nel buono”, un siffatto onere è possibile assolvere solo se “l'investitore sia posto in condizione di poterlo adempiere” e, a tal fine, risultano “funzionali a mettere il sottoscrittore-risparmiatore a conoscenza dell'intera operazione” gli “obblighi di trasparenza e di pubblicità”, di cui agli artt. 3 e 6 del d.m. 19/12/2000, posti a carico di anche a tutela del “valore Parte_1 costituzionale del risparmio” (art. 47 Cost.). Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, che, nel caso di inadempimento di all'obbligo di informazione sulle caratteristiche Parte_1 dettagliate dei BFP e, segnatamente, sulla «loro “scadenza” e, dunque, al decorso del termine prescrizionale ordinario di dieci anni, l'ignoranza del dies a quo a partire dal quale scatta il decorso della prescrizione è riconducibile all'assenza di indicazioni della “scadenza” sul titolo e sul D.M. ad esso relativo». Una tale circostanza non potrebbe, quindi, “ritenersi un mero impedimento soggettivo, come tale irrilevante, bensì una autentica causa giuridica (cioè l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c.”, non avendo consentito ai sottoscrittori
“di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto, impedendo loro la possibilità di farlo valere, con conseguente impossibilità di ritenere che la prescrizione abbia anche solo iniziato il suo corso”. Di contro, secondo l'indirizzo interpretativo più favorevole a (cfr. Corte di Parte_1
Appello di Napoli n. 2822/24 del 22.6.2024), va escluso che il mancato assolvimento, da parte di , dell'obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi Parte_1 venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa “in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale – in capo alla predetta società”. A tal riguardo si sostiene che “i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali” vengono “pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati” e che ad essi, che “dettano la disciplina normativa fondamentale”, occorre, pertanto, fare riferimento «per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, sicché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a carico Parte_1 dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare i momenti in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori». In questa prospettiva, dunque, il comportamento dei sottoscrittori non attivatisi diligentemente per conoscere la “scadenza” dei BFP, “mediante consultazione dei Decreti Ministeriali che regolano le singole serie pubblicati in Gazzetta Ufficiale, integra una condotta inerte e superficiale, come
6 tale idonea a recidere il nesso causale tra i danni patrimoniali asseritamente patiti” e la condotta omissiva di circa la consegna del FIA. In questa prospettiva, l'obbligo ex artt. 3 e Parte_1
6 del d.m. 19/12/2000 gravante su degraderebbe a “mero onere”, la cui Parte_1
“inosservanza è, di fatto, priva di conseguenze”, facendo ricadere, poi, «sui risparmiatori l'onere di informarsi circa le caratteristiche dei BFP, ivi compresa la loro “scadenza”, onde conoscere fino a quale momento possono chiederne la liquidazione ed evitare, così, di incorrere in prescrizione». Ebbene, tanto premesso va rilevato, in primo luogo, che le ricorrenti, odierne appellate, non hanno mai proposto nessuna domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale o precontrattuale di per omessa informazione con la conseguenza che il primo tra Parte_1 gli orientamenti sopra indicati non può assumere nessuna rilevanza nel caso di specie. Inoltre, anche alla luce delle osservazioni contenute nell'ordinanza n. 1687/2025 del 23.1.2025, con la quale il Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Salerno proprio sulla questione de quo, va evidenziato che il quadro normativo di riferimento prende le mosse dall'art. 2 co. 2 d.lgs 284/99 che ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000, adottato dal Ministro del Tesoro, fissa le condizioni generali di emissione dei buoni postali stabilendo, all'art. 8, che i diritti dei titolari di Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi. Ebbene, ritiene il Collegio che i decreti ministeriali regolanti ab externo la disciplina dei BFP, in forza della abilitazione di legge, hanno natura di integrazione suppletiva (cfr. Cass., Sez. I, n. 22619 del 26 luglio 2023) sicchè, in tutti i casi di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto a determinate regole del rapporto contrattuale (nel caso di specie, individuazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso) opera una integrazione suppletiva che consente di individuare il termine di prescrizione previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000, secondo quanto previsto dall'art. 8 di detto decreto. Nel caso di specie, il buono fruttifero, secondo le indicazioni vergate a tergo, sia pure a mani, appartiene alla serie AA5 e, sebbene non fosse espressamente indicata quale data di scadenza, risultava comunque specificato che le titolari del buono avrebbero potuto incassare il capitale versato aumentato del 35% dopo 7 anni, evidentemente dalla sua emissione. D'Altra parte, secondo il principio della integrazione suppletiva delle norme dei D.M. regolanti l'emissione dei buoni fruttiferi, va rilevato che, in assenza di ulteriori indicazioni sul titolo, doveva comunque trovare applicazione quanto previsto dal DM del 12.9.2002, istitutivo della serie AA5, che all'art. 8, indica in sette anni il termine per la scadenza del buono. Nel caso di specie, quindi, le aventi diritto al rimborso potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza e indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di accertare la data della scadenza del buono e, di conseguenza, a norma Parte_1 dell'art. 8 D.M. 19 dicembre 2000, il dies a quo per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del decreto ministeriale istitutivo di quella specifica
7 serie di buono postale;
consegue a quanto premesso che le appellate non possono utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza del titolo a causa della incompleta compilazione di tutte le parti del buono fruttifero o della mancata consegna del foglio informativo, avendo tali documenti la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia. Al riguardo, giova osservare che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021). Ne consegue che il diritto azionato dalle odierne appellate è prescritto per essere decorso un tempo ben superiore al decennio dalla scadenza del buono a termine per cui è causa senza il compimento di alcun atto interruttivo. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite attesa la complessità delle norme sopra richiamate e l'evidente contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito in ordine alle conseguenze della violazione dei propri oneri informativi da parte di
[...]
sulla decorrenza del termine di prescrizione del titolo;
Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss pubblicata dal Tribunale di Avellino in Controparte_2 data 20.4.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2. dichiara prescritto il diritto al rimborso del Buono Postale n. 00000126800110242 emesso in data 04.10.2002 da e rigetta la domanda proposta da Parte_1
e CP_1 Controparte_2
3. compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Napoli, il 5/02/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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