Sentenza 30 luglio 1966
Massime • 4
Il creditore che abbia esperito vittoriosamente Azione di simulazione assoluta della vendita di un bene del suo debitore e che voglia garantirsi per le spese giudiziarie derivanti da tale processo, deve iscrivere apposita ipoteca giudiziale. Se a cio non provvede, egli non ha Azione per il recupero del credito contro il terzo che, successivamente all'accertamento della simulazione, abbia acquistato il bene dal finto alienantè il terzo, infatti, non e tenuto a rispondere di un debito del proprio dante causa e, d'altra parte, la sentenza che pronuncia la simulazione non costituisce titolo con efficacia reale contro il terzo che abbia acquistato da chi sia stato riconosciuto proprietario effettivo. Ne l'Azione di simulazione puo essere assimilata a quella revocatoria in ordine alla quale l'art.602 cod.proc.civ. consente che il creditore possa espropriare il bene oggetto di alienazione,poi revocata per frode, nei confronti dei successivi acquirenti di esso. L'Azione di simulazione e l'Azione revocatoria sono invero ben distinte, avendo la prima lo scopo e l'effetto di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore (da cui, del resto, era uscito solo apparentemente), mirando , invece, la seconda solo a rendere possibile la sotto posizione del bene ad esecuzione forzata, quantunque la proprieta di esso continui a restare validamente trasferita ad un terzo.*
Il terzo proprietario, nei cui confronti l'art 602 cod proc civ consente l'espropriazione del bene per essere stata l'alienazione di esso da parte del debitore revocata per frode, e soltanto chi abbia acquistato mediante l'atto poi revocato o sia avente causa da costui, non gia colui al quale sia stata trasferita dal debitore la proprieta del bene mediante un atto o una successione di Atti, tutti perfettamente validi ed efficaci e del tutto diversi e indipendenti da quello revocato, posto in essere tra il debitore, in qualita di venditore, e un terzo estraneo.*
Per il principio della specialita dell'ipoteca, il creditore non puo pretendere l'estensione automatica degli effetti di un'ipoteca giudiziale, da lui iscritta in forza di sentenza che gli aveva riconosciuto un certo credito, per garantire un altro credito nei confronti si del medesimo debitore, ma accertato in un giudizio diverso e successivo.*
Ai fini dell'art. 2770 cod.civ., il giudizio di simulazione assoluta della vendita di un bene da parte del debitore,promosso vittoriosamente da uno dei suoi creditori non puo essere qualificato, per sua natura, -atto conservativo in senso proprio- compiuto nell'interesse comune di tutti i creditori e non puo, pertanto, riconoscersi al creditore che tale giudizio abbia promosso,un privilegio sul prezzo dell'immobile per il pagamento delle spese di litè gli Atti conservativi cui la citata norma si riferisce sono, infatti, solo quelli previsti dagli artt.670 e segg. del cod. proc.civ..*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/1966, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1966 |
Testo completo
Il creditore che abbia esperito vittoriosamente Azione di simulazione assoluta della vendita di un bene del suo debitore e che voglia garantirsi per le spese giudiziarie derivanti da tale processo, deve iscrivere apposita ipoteca giudiziale. Se a cio non provvede, egli non ha Azione per il recupero del credito contro il terzo che, successivamente all'accertamento della simulazione, abbia acquistato il bene dal finto alienantè il terzo, infatti, non e tenuto a rispondere di un debito del proprio dante causa e, d'altra parte, la sentenza che pronuncia la simulazione non costituisce titolo con efficacia reale contro il terzo che abbia acquistato da chi sia stato riconosciuto proprietario effettivo. Ne l'Azione di simulazione puo essere assimilata a quella revocatoria in ordine alla quale l'art.602 cod.proc.civ. consente che il creditore possa espropriare il bene oggetto di alienazione,poi revocata per frode, nei confronti dei successivi acquirenti di esso. L'Azione di simulazione e l'Azione revocatoria sono invero ben distinte, avendo la prima lo scopo e l'effetto di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore (da cui, del resto, era uscito solo apparentemente), mirando , invece, la seconda solo a rendere possibile la sotto posizione del bene ad esecuzione forzata, quantunque la proprieta di esso continui a restare validamente trasferita ad un terzo.*