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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2024
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Salamone, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Walter Toro, giusta procura in atti;
appellato
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 RO
(C.F. ); C.F._4
pagina 1 di 7 appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
L'avv. OS NN Borzì, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 13 aprile 2024, dinanzi al Tribunale di Catania, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività svolta in favore di , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale dei figli, all'epoca minorenni, e . CP_2 RO
Rimasti contumaci e , e costituitosi il convenuto Controparte_2 RO CP_1
- il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che alcun ulteriore compenso fosse
[...] dovuto all'avv. Borzì, avendo egli già corrisposto la somma complessiva di € 20.000,00 -, l'adito
Tribunale, con la sentenza n. 3483/2024, pubblicata il 9 luglio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 5134/2023 r.g., rigettava la domanda dell'avv. Borzì. Condannava, per l'effetto, la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Il Tribunale perveniva a tale esito sul presupposto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Corte di legittimità, il procedimento per la liquidazione del compenso spettante all'avvocato è soggetto al rito previsto dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur. Il Giudice di primo grado precisava inoltre che il procedimento sommario è stato sostituito da quello regolato dagli artt.
281 decies e segg., introdotti dal D.Lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis.
Avverso tale decisione, l'avv. Borzì ha proposto appello con atto di citazione notificato il 16 settembre
2024, affidato a un unico motivo, cui ha resistito il solo , mentre gli altri appellati, Controparte_1
e , non hanno svolto attività difensiva. Controparte_2 RO
All'esito dell'udienza di discussione del 16 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 RO
, non costituitisi, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
[...]
pagina 2 di 7 2. - Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione avanzata da , secondo Controparte_1 la quale l'appello proposto sarebbe inammissibile in quanto a seguito dell'introduzione del D.Lgs.
150/2011, art. 14, le ordinanze conclusive dei procedimenti di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati non sarebbero appellabili ma unicamente ricorribili per cassazione. Rileva l'appellante che, dopo la modifica apportata all'art. 14 del suddetto decreto legislativo dalla riforma Cartabia, il rito presenta caratteri di specialità rispetto agli artt. 281 undecies e ss. c.p.c., in particolare in quanto l'art. 14, comma 4, espressamente esclude la possibilità di proporre appello.
La predetta eccezione è fondata.
Occorre partire dalla disamina della disciplina del combinato disposto dell'art. 28 della L. n. 794 del
1942 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Il testo originario della L. n. 794 del 1942, art. 28, disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”.
La legge era (ed è a tutt'oggi) volta esplicitamente a disciplinare la liquidazione degli "onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile".
Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, n. 16 lett. a), sotto la stessa rubrica, dispone ora che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. n. 150, art.
14".
Ai sensi del primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. citato, “le controversie previste dalla L. 13 giugno
1942, n. 794, art. 28, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4485 del 2018), il confronto tra il precedente e l'attuale testo dell'art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini.
pagina 3 di 7 È stato precisato inoltre che “la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur" (Cass. S.U. sentenza n. 4485 del 2018).
Sulla base di tali principi, il Tribunale di Catania, nella sentenza impugnata, ha ritenuto la controversia assoggettata al rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942 - nel testo attuale, ratione temporis applicabile - e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 - come modificato dal
D.Lgs. n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia).
Con riferimento alla questione dell'individuazione dei riti utilizzabili da un avvocato per la tutela del proprio credito professionale, occorre altresì evidenziare che le S.U., nella pronuncia citata, sono pervenute alla conclusione che, “a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato
D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e
653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.” (v. Cass. sez. un. n. 4485/2018).
Così come già rilevato dal Giudice di primo grado, deve peraltro considerarsi che il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. è stato sostituito da quello previsto dall'art. 281-decies c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, applicabile ratione temporis.
Pertanto, analogamente a quanto affermato nella lett. a) sopra richiamata, deve ora ritenersi che la controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, ove introdotta - come avvenuto nella specie - con ricorso ai sensi del nuovo art. 281-decies c.p.c., dà luogo ad un pagina 4 di 7 procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. 150/2011, e dunque dalle norme degli artt. 281-decies c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs 150/2011.
A tale riguardo, va altresì osservato che il D.Lgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n.
150/2011, prevedendo (per quanto rileva nel presente giudizio), al comma 4, che la “sentenza” che definisce il giudizio “non è appellabile”.
Non doveva avere quindi applicazione, nel procedimento di primo grado, altresì la disciplina di mutamento del rito di cui al più volte richiamato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, come sostiene invece l'appellante.
Va, al contrario, evidenziato che detta disciplina “è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del
2011” (Cass. S.U. n. 927 del 13 gennaio 2022). Ciò si verifica, ad esempio, in caso di errore sulla forma dell'atto introduttivo, come nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (tra cui pure quelli regolati dall'art. 14 per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), anche di opposizione a decreto ingiuntivo, da introdursi con ricorso ed invece erroneamente promossi con citazione (ipotesi che non ricorre nella specie).
Nella controversia in esame - come già osservato - la sentenza delle Sezioni Unite 23 febbraio 2018, n.
4885 ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., e oggi degli artt. 281-decies c.p.c. e segg., e, in tal caso, il relativo giudizio è disciplinato dal menzionato D.Lgs. n. 150, artt. 3, 4 e 14 (e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., oggi sostituiti dagli artt. 281-decies c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. Borzì avverso la sentenza del Tribunale di
Catania, in quanto, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass. S.U. n. 390/2011). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha pagina 5 di 7 espressamente ritenuto la causa assoggettata al rito sommario speciale ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile, con assorbimento dell'esame dell'unico motivo di gravame.
3. - Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di OS NN Borzì e in favore di . Controparte_1
La liquidazione delle dette spese per le fasi effettivamente espletate (esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non contemplata nella nota spese depositata dall'appellato) è stata effettuata seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in base allo scaglione di riferimento nella specie, in considerazione dell'oggetto della domanda (€ 52.000,01/260.000,00), e facendo applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente espletata e alla natura in rito della pronuncia resa.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci nel presente giudizio.
Attesa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1176/2024 R.G.A.C., dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_2 RO
dichiara inammissibile l'appello proposto da OS NN Borzì avverso la sentenza n. 3483/2024, pubblicata il 9 luglio 2024, del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 5134/2023
R.G.);
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, di cui euro 1.489,00, per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 6 di 7 nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2024
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Salamone, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Walter Toro, giusta procura in atti;
appellato
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._3 RO
(C.F. ); C.F._4
pagina 1 di 7 appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
L'avv. OS NN Borzì, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 13 aprile 2024, dinanzi al Tribunale di Catania, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività svolta in favore di , in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1 genitoriale dei figli, all'epoca minorenni, e . CP_2 RO
Rimasti contumaci e , e costituitosi il convenuto Controparte_2 RO CP_1
- il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che alcun ulteriore compenso fosse
[...] dovuto all'avv. Borzì, avendo egli già corrisposto la somma complessiva di € 20.000,00 -, l'adito
Tribunale, con la sentenza n. 3483/2024, pubblicata il 9 luglio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 5134/2023 r.g., rigettava la domanda dell'avv. Borzì. Condannava, per l'effetto, la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
Il Tribunale perveniva a tale esito sul presupposto che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Corte di legittimità, il procedimento per la liquidazione del compenso spettante all'avvocato è soggetto al rito previsto dall'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur. Il Giudice di primo grado precisava inoltre che il procedimento sommario è stato sostituito da quello regolato dagli artt.
281 decies e segg., introdotti dal D.Lgs. n. 149/2022, applicabile ratione temporis.
Avverso tale decisione, l'avv. Borzì ha proposto appello con atto di citazione notificato il 16 settembre
2024, affidato a un unico motivo, cui ha resistito il solo , mentre gli altri appellati, Controparte_1
e , non hanno svolto attività difensiva. Controparte_2 RO
All'esito dell'udienza di discussione del 16 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 RO
, non costituitisi, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
[...]
pagina 2 di 7 2. - Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione avanzata da , secondo Controparte_1 la quale l'appello proposto sarebbe inammissibile in quanto a seguito dell'introduzione del D.Lgs.
150/2011, art. 14, le ordinanze conclusive dei procedimenti di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati non sarebbero appellabili ma unicamente ricorribili per cassazione. Rileva l'appellante che, dopo la modifica apportata all'art. 14 del suddetto decreto legislativo dalla riforma Cartabia, il rito presenta caratteri di specialità rispetto agli artt. 281 undecies e ss. c.p.c., in particolare in quanto l'art. 14, comma 4, espressamente esclude la possibilità di proporre appello.
La predetta eccezione è fondata.
Occorre partire dalla disamina della disciplina del combinato disposto dell'art. 28 della L. n. 794 del
1942 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011.
Il testo originario della L. n. 794 del 1942, art. 28, disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo”.
La legge era (ed è a tutt'oggi) volta esplicitamente a disciplinare la liquidazione degli "onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile".
Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, n. 16 lett. a), sotto la stessa rubrica, dispone ora che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. n. 150, art.
14".
Ai sensi del primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. citato, “le controversie previste dalla L. 13 giugno
1942, n. 794, art. 28, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4485 del 2018), il confronto tra il precedente e l'attuale testo dell'art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini.
pagina 3 di 7 È stato precisato inoltre che “la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs.
n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'"an debeatur" (Cass. S.U. sentenza n. 4485 del 2018).
Sulla base di tali principi, il Tribunale di Catania, nella sentenza impugnata, ha ritenuto la controversia assoggettata al rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942 - nel testo attuale, ratione temporis applicabile - e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 - come modificato dal
D.Lgs. n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia).
Con riferimento alla questione dell'individuazione dei riti utilizzabili da un avvocato per la tutela del proprio credito professionale, occorre altresì evidenziare che le S.U., nella pronuncia citata, sono pervenute alla conclusione che, “a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato
D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e
653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.” (v. Cass. sez. un. n. 4485/2018).
Così come già rilevato dal Giudice di primo grado, deve peraltro considerarsi che il procedimento ex art. 702-bis c.p.c. è stato sostituito da quello previsto dall'art. 281-decies c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022, applicabile ratione temporis.
Pertanto, analogamente a quanto affermato nella lett. a) sopra richiamata, deve ora ritenersi che la controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, ove introdotta - come avvenuto nella specie - con ricorso ai sensi del nuovo art. 281-decies c.p.c., dà luogo ad un pagina 4 di 7 procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. 150/2011, e dunque dalle norme degli artt. 281-decies c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs 150/2011.
A tale riguardo, va altresì osservato che il D.Lgs. n. 149/2022 ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. n.
150/2011, prevedendo (per quanto rileva nel presente giudizio), al comma 4, che la “sentenza” che definisce il giudizio “non è appellabile”.
Non doveva avere quindi applicazione, nel procedimento di primo grado, altresì la disciplina di mutamento del rito di cui al più volte richiamato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, come sostiene invece l'appellante.
Va, al contrario, evidenziato che detta disciplina “è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. n. 150 del
2011” (Cass. S.U. n. 927 del 13 gennaio 2022). Ciò si verifica, ad esempio, in caso di errore sulla forma dell'atto introduttivo, come nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 (tra cui pure quelli regolati dall'art. 14 per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), anche di opposizione a decreto ingiuntivo, da introdursi con ricorso ed invece erroneamente promossi con citazione (ipotesi che non ricorre nella specie).
Nella controversia in esame - come già osservato - la sentenza delle Sezioni Unite 23 febbraio 2018, n.
4885 ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., e oggi degli artt. 281-decies c.p.c. e segg., e, in tal caso, il relativo giudizio è disciplinato dal menzionato D.Lgs. n. 150, artt. 3, 4 e 14 (e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., oggi sostituiti dagli artt. 281-decies c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.).
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. Borzì avverso la sentenza del Tribunale di
Catania, in quanto, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass. S.U. n. 390/2011). Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha pagina 5 di 7 espressamente ritenuto la causa assoggettata al rito sommario speciale ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile, con assorbimento dell'esame dell'unico motivo di gravame.
3. - Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico di OS NN Borzì e in favore di . Controparte_1
La liquidazione delle dette spese per le fasi effettivamente espletate (esclusa la fase di trattazione/istruttoria, non contemplata nella nota spese depositata dall'appellato) è stata effettuata seguendo i vigenti parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in base allo scaglione di riferimento nella specie, in considerazione dell'oggetto della domanda (€ 52.000,01/260.000,00), e facendo applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente espletata e alla natura in rito della pronuncia resa.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci nel presente giudizio.
Attesa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1176/2024 R.G.A.C., dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_2 RO
dichiara inammissibile l'appello proposto da OS NN Borzì avverso la sentenza n. 3483/2024, pubblicata il 9 luglio 2024, del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 5134/2023
R.G.);
condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, di cui euro 1.489,00, per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 6 di 7 nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 19 giugno 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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