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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di RE AB dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1418/2024 rg,
sul ricorso depositato il 19/03/2024
proposto da (difeso da Avv. Vincenzo Pedone) Parte_1
nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE AB )
all'esito della camera di consiglio , così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL
2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze come specificate in ricorso e negli anni scolastici dedotti ,nell'importo complessivo di 3515,28 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
, oggi , durante gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020
[...] Controparte_1
e 2020/2021 e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.3.515,28, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
è un docente di ruolo a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, classe di concorso A-
27 “Matematica e Fisica” (all.1), e dall'anno scolastico 2022/2023 presta servizio presso il Liceo
Scientifico “A. Volta” di RE di AB (all.2). Nelle annualità scolastiche precedenti, ha, invece, prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, con plurimi contratti a termine di durata complessiva superiore a 180 giorni e più precisamente: 1) nell'anno scolastico 2018/2019 presso il
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di RE di AB (all.4); 2) nell'anno scolastico 2019/2020 presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di RE di AB (all.5); 3) nell'anno scolastico
2020/2021 presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di RE di AB (all.6);
durante lo svolgimento dei predetti servizi non ha mai percepito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal resistente CP_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (scadenza al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche
(scadenza al 30 giugno).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La causa concerne anche la pretesa della parte ricorrente , docente pubblico con incarichi di supplenza a tempo determinato , a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze già svolte nel periodo 2018/
2021.
2 Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la mancata contestazione specifica del quantum.
3 Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza negli anni richiesti.
Ha proceduto al calcolo delle somme dovute e il conteggio ben argomentato non è contestato dal con argomenti specifici contabili . CP_1
L'eccezione di prescrizione è infondata perchè vi è richiesta del beneficio già dal 1.3.2024 per cui ha effetto dalle retribuzioni maturate dal 1.3.2019 e la stessa parte ricorrente svolge un conteggio a partire dal 1.3.2019
La domanda va pertanto accolta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
RE AB 28.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di RE AB dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1418/2024 rg,
sul ricorso depositato il 19/03/2024
proposto da (difeso da Avv. Vincenzo Pedone) Parte_1
nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE AB )
all'esito della camera di consiglio , così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente, della somma dovuta a titolo di Retribuzione
Professionale Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL
2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze come specificate in ricorso e negli anni scolastici dedotti ,nell'importo complessivo di 3515,28 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
, oggi , durante gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020
[...] Controparte_1
e 2020/2021 e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in €.3.515,28, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
è un docente di ruolo a tempo indeterminato di scuola secondaria di II grado, classe di concorso A-
27 “Matematica e Fisica” (all.1), e dall'anno scolastico 2022/2023 presta servizio presso il Liceo
Scientifico “A. Volta” di RE di AB (all.2). Nelle annualità scolastiche precedenti, ha, invece, prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, con plurimi contratti a termine di durata complessiva superiore a 180 giorni e più precisamente: 1) nell'anno scolastico 2018/2019 presso il
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di RE di AB (all.4); 2) nell'anno scolastico 2019/2020 presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di RE di AB (all.5); 3) nell'anno scolastico
2020/2021 presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di RE di AB (all.6);
durante lo svolgimento dei predetti servizi non ha mai percepito la Retribuzione Professionale
Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL del 15.3.2001 e corrisposta dal resistente CP_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale (scadenza al 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche
(scadenza al 30 giugno).
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La causa concerne anche la pretesa della parte ricorrente , docente pubblico con incarichi di supplenza a tempo determinato , a vedere riconosciuta e corrisposta la Retribuzione Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze già svolte nel periodo 2018/
2021.
2 Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato
"non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass 20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la mancata contestazione specifica del quantum.
3 Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza negli anni richiesti.
Ha proceduto al calcolo delle somme dovute e il conteggio ben argomentato non è contestato dal con argomenti specifici contabili . CP_1
L'eccezione di prescrizione è infondata perchè vi è richiesta del beneficio già dal 1.3.2024 per cui ha effetto dalle retribuzioni maturate dal 1.3.2019 e la stessa parte ricorrente svolge un conteggio a partire dal 1.3.2019
La domanda va pertanto accolta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
RE AB 28.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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