Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4660/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata (anche telematicamente) da/presso avv. BARTOLONI BARBARA;
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...]_1 C.F._2
(AN), rappresentato, difeso e domiciliato (anche telematicamente) da/presso avv. SORANA ALESSANDRO;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà per ognuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno, dandone all'altro comunicazione immediata.
Essi si obbligano, inoltre, a prestare reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto e/o carta di identità e di quelli del figlio minore.
- 1 -
, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme Controparte_1 Parte_1 al figlio sino a che costui sarà indipendente ed autonomo economicamente. Per_1
Si precisa che l'appartamento viene lasciato nella disponibilità della sig.ra senza che le Pt_1 relative stanze siano state previamente imbiancate e che non risultano funzionanti i seguenti beni: campanello, sistema di allarme, cassetta dello scarico/sciacquo e doccia del bagno attaccato alla cameretta.
Le spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile saranno suddivise come per legge. Qualora il sig. a seguito di denuncia della Sig.ra non dovesse intervenire per CP_1 Pt_1 la manutenzio rdinaria dell'immobile, sarà cur stessa provvedervi, previa trasmissione del preventivo di spesa, con conseguente diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute.
Tutti i beni mobili, gli elettrodomestici e gli arredi che corredano l'abitazione coniugale sono stati acquistati dalla sig.ra che ne è, pertanto, l'unica proprietaria. Pt_1
Resteranno nella proprietà del Sig. le attrezzature per il giardinaggio (ad eccezione del CP_1 tosaerba), per il campeggio e per lo sport (barbecue, trapani ed altri attrezzi per il “fai da te”) che il sig. ha già provveduto ad asportare. CP_1
Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale ed a cambiare formalmente la residenza CP_1 presso tazione immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig,ra si impegna a sua volta a volturare a proprio nome Parte_1 tutte le utenze domestiche lmente in carico al Sig. immediatamente e CP_1 comunque non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
in ogni caso, i costi delle utenze non saranno più a carico del Sig. dal momento in cui lascerà l'abitazione CP_1 coniugale.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio minore, la complessiva somma mensile di euro 275,00= (duecentosettantaciqnue/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto della Sig.ra entro il 25 di ogni mese. Pt_1
4) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affidamento condiviso ai sensi degli artt. 155 e 337 ter c.c. e manterrà la residenza con la madre, presso l'abitazione coniugale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore verranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, mentre, per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni, per il tempo in cui il figlio starà presso il medesimo genitore.
I tempi e le modalità di permanenza del minore con i genitori vengono ordinariamente stabiliti come segue.
Il minore trascorrerà un fine settimana con la madre ed uno con il padre, dalle ore 18:00 del venerdì (o dalle 8:00 di mattina nei periodi di vacanza), sino alle ore 8:00 del lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola (o presso l'abitazione dell'altro coniuge, nei periodi di vacanza).
- 2 - Negli altri giorni verrà seguito il seguente schema:
Ven .Sab. Dom. Lun. Mar. Mer. Gio.Ven. Sab.. Dom. Lun. ab. Dom. Controparte_2
Lun. Sab. Dom. Lun. Controparte_2 Parte_2
M M M P P M M P P P M M P P M M M P P M M P P P M M P P
P = padre M = madre
Nelle permanenze infrasettimanali il minore resterà con il genitore dall'uscita dalla scuola (o dalle 8:00 di mattina nei periodi di vacanza) sino alle ore 8:00 del giorno di trasferimento presso all'altro genitore, quando verrà riaccompagnato a scuola o, nei periodi di vacanza, presso l'abitazione dell'altro genitore.
Durante il periodo natalizio e quello pasquale, il minore passerà con ciascun genitore la metà delle festività concesse dagli istituti scolastici, con tempi da definirsi di comune accordo.
In mancanza di accordo il minore trascorrerà una settimana (dal 24/12 al 30/12) con un genitore e una con l'altro (dal 31/12 al 06.01) ad anni alterni. In ogni caso il minore passerà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e l'ultimo dell'anno con l'uno ed il capodanno con l'altro.
Nel periodo pasquale, alternativamente, di anno in anno, i primi tre giorni di festività concesse dagli istituti scolastici con un genitore e gli altri tre giorni con l'altro, in modo tale che ad anni alterni il minore trascorra la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro.
Durante le vacanze estive (dal mese di giugno al mese di agosto) il minore potrà trascorrere, con ciascun genitore, due periodi da 15 gg consecutivi, ciascuno con tempi da definirsi di comune accordo fra i coniugi, a seconda delle disponibilità feriali degli stessi.
Tutte le sopraindicate modalità di permanenza presso ciascun genitore potranno essere in concreto diversamente regolamentate e, conseguentemente, derogate di comune accordo fra i genitori, in base alle necessità lavorative di ciascuno di essi ed alle esigenze ricreative, scolastiche e di salute del figlio.
Così come nei giorni di permanenza del bambino con un genitore, qualora lo stesso sia impegnato al lavoro e l'altro sia libero, gli stessi potranno accordarsi di volta in volta affinché il minore possa restare con il genitore libero.
5) I coniugi si impegnano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per il figlio, nei seguenti termini, come da protocollo del Tribunale di Ancona in vigore dal 10.07.2024:
a. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- 3 - - farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
b. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 4 - - tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
c. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- 5 - - baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Le parti si impegnano a rendicontare reciprocamente ogni 4 mesi le spese straordinarie rispettivamente sostenute al fine di calcolare i conguagli da versare affinché tali spese gravino per ciascun genitore effettivamente per la quota del 50%.
Le detrazioni e deduzioni relative a tali spese dovranno aver luogo al 50% per ciascun genitore.
6) I genitori hanno acceso un libretto postale ordinario cartaceo n. 000053735117 presso l'Ufficio Postale di OR (IBAN: [...]) intestato al minore con delega per entrambi i genitori, sul quale già confluiscono le somme relative alla Per_1 indennità di frequenza.
Tali somme dovranno essere utilizzate solamente per esigenze dirette del minore con riferimento a spese straordinarie che dovranno essere preventivamente condivise dalle parti.
Nel caso di disaccordo, le somme confluite nel suddetto conto non potranno essere prelevate dal singolo coniuge.
Con riferimento all'Assegno Unico, questo viene concordemente ripartito al 50% tra i genitori ed in tale misura agli stessi direttamente corrisposto.
I genitori si impegnano ad utilizzare tali somme per le esigenze dirette del minore.
Pertanto il conto corrente n. 007562 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro D'alba Filiale di Jesi Via Ancona, ove attualmente confluisce tale assegno, verrà chiuso non appena sarà portata a termine la pratica amministrativa per l'attribuzione diretta della quota spettante a ciascun genitore.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano, altresì, di essere titolari di autonomi conti correnti.
8) L'autovettura Renault Clio, targata FG792BN, intestata alla sig.ra Parte_1 continuerà ad essere utilizzata in via esclusiva della stessa, mentre l'automobile Renault Kangoo, targata FB758NC, intestata al sig. continuerà ad essere utilizzata in Controparte_1 via esclusiva dello stesso.
9) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver consensualmente regolato ogni residuo rapporto economico e patrimoniale tra loro, con la reciproca attribuzione degli effetti personali e con la definitiva rinuncia a qualsivoglia rapporto di dare e avere nei rispettivi confronti, dichiarando quindi essi di nulla più avere a pretendere gli uni dagli altri per i titoli di cui al presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in atti, e unitisi in matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Castelbellino (AN) in data 18/08/2018, chiedevano congiuntamente a questo Tribunale di omologare la loro separazione alle condizioni innanzi riportate.
- 6 - Esponevano i ricorrenti, dalla cui unione era nato, in data 09/01/2021, il figlio
, esser venuta meno tra loro l'affectio conugalis a motivo di sopravvenute condizioni Per_1 oggettive, che non consentivano la prosecuzione della convivenza.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio (del quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età e non ravvisandone, in ogni caso, la necessità e art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c.), affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ma con congrua regolamentazione del diritto di visita, invero, pressoché paritaria, del genitore non collocatario, tale da assicurare l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Le spese straordinarie di cui al punto 5) delle condizioni concordate sono da intendersi quelle di cui al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscritto il 10/7/2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Trattandosi di ricorso congiunto, vi è compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a Castelbellino (AN) il 18/08/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelbellino (AN) al n. 2, parte I, serie // dell'anno 2018; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelbellino (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 7 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 8 -