Art. 27. Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali e' esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in piu' regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
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15 gennaio 1992
15 gennaio 1992
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 09/05/2022, n. 115Provvedimento: […] 2) “una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo […]”; 3) redazione, quindi, di un documento d'indirizzo […] “fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela”». La difesa della resistente rileva, pertanto, che sarebbe il documento d'indirizzo «l'atto e/o strumento volto a delimitare e definire il perimetro dell'area convogliando le esigenze dei soggetti interessati, sebbene provvisorio», venendo adottati solo successivamente il piano e il regolamento di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 394 del 1991. Tale procedura è quella che sarebbe stata seguita, secondo quanto afferma la difesa della Regione Lazio, anche per le modifiche alla perimetrazione del parco in esame.Leggi di più...
- aree protette, parchi e riserve naturali·
- ambiente·
- legge quadro n. 394 del 1991·
- necessaria conformazione delle regioni, salvi maggiori livelli di tutela. (classif. 010002).·
- perimetro dei parchi regionali·
- modifica mediante legge regionale o in sede di adozione o modifica del piano del parco·
- procedimento legislativo di variazione in aumento della perimetrazione·
- riconducibilità alla materia della tutela dell'ambiente