Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 975 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Gennaro Tufano) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Roberto Annovazzi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, CP_1
Giacinto Greco) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Cancellazione delle giornate lavorative dagli elenchi anagrafici agricoli.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha adito il tribunale di Castrovillari, con ricorso del 6.11.2017, Parte_1 per contestare i provvedimenti con cui l' ha ridotto il numero delle sue 180 giornate CP_1
lavorative di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli degli anni dal 2011 al 2015 e per rivendicare, oltre al riconoscimento del diritto ad essere reiscritto negli elenchi per quel numero di giornate, anche il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e il trattamento familiare che, per l'anno 2011, gli era stato negato.
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ha rigettato nel merito il ricorso perché ha ritenuto che l'assicurato non abbia provato, in relazione ai rapporti di lavoro agricolo dedotti a fondamento delle sue domande, lo svolgimento degli stessi “per l'intero numero di giornate di cui ha chiesto il riconoscimento”.
3. Il ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché invece sostiene che le emergenze istruttorie depongono a suo favore e addebita al tribunale la violazione e la falsa applicazione delle norme che regolano il riparto dell'onere probatorio, l'assunzione testimoniale e l'esercizio dei poteri istruttori officiosi, nonché
l'errata ed illogica valutazione delle risultanze degli accertamenti ispettivi, operati dall' . CP_1
4. Nella resistenza dell' che ha riproposto l'eccezione di decadenza non CP_1 delibata dal tribunale e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato, il
Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello non può essere accolto perché è fondata, e risulta quindi assorbente,
l'eccezione di decadenza che l' ha riproposto, denunciando la violazione del termine CP_1
perentorio che è previsto dall'art. 22 del d.l. n. 17/1970 (conv. in L. 83/1970) per l'esperimento dell'azione giudiziale avverso la cancellazione o la riduzione delle giornate di iscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli.
6. Ed invero, l'accesso ai trattamenti economici previdenziali riservati ai lavoratori agricoli è condizionato non solo dall'effettivo svolgimento della relativa prestazione di lavoro, ma anche dall'iscrizione dell'interessato negli elenchi anagrafici agricoli1.
Pag. 2 di 5 Ciò in quanto quell'iscrizione:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale"
(Cass. n. 15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
7. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo2.
8. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale di legge3.
9. D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla4. 2 Cass. 194/1996: “L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte degli organi amministrativi previsti dalla normativa in materia, costituisce un accertamento costitutivo dello status di lavoratore agricolo e, nel campo delle assicurazioni obbligatorie, rappresenta pertanto il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'ente ed il lavoratore”. Cfr. anche Cass.
1229/1983. 3 Si noti come Cass. 15147/2007, che quel principio afferma, si premura di segnalare l'intervenuta ricognizione, da parte del giudice di merito, del fatto che, nel caso esaminato, non s'era verificata la decadenza ex art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in l. n. 83/1970.
Pag. 3 di 5 10. Nel caso di specie, poco è a dirsi sull'intervenuta decadenza, atteso che l'impugnativa giudiziale dei provvedimenti di cancellazione parziale dell'appellante dagli elenchi anagrafici e di diniego delle prestazioni economiche previdenziali conseguente alla perdita del requisito di iscrizione è stata proposta il 6.11.2017, ben oltre la scadenza del predetto termine ablatorio che è da computarsi considerando che il lavoratore non si
è avvalso dello specifico rimedio impugnatorio previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 375/1993.
11. Quel termine è dunque scaduto:
a) sia che lo si computi dal 25.3.2017, ossia dalla data sino alla quale è documentato, oltre a non essere contestato dal ricorrente, che sia stata pubblicata sul sito internet dell' la variazione degli elenchi anagrafici con cui è stata disposta la cancellazione CP_1
in suo danno5. Non avendo egli promosso, nei successivi trenta giorni, ricorso al Comitato integrazione salariati e operai agricoli (CISOA), di cui all'art. 14 della l. n. 457/1972, il termine decadenziale di 120 giorni è quindi scaduto il 22.8.2017;
b) sia che – in alternativa – lo si computi dal 30.5.2017, ossia dalla data dei ricorsi che l'appellante ha proposto al Comitato provinciale dell' contro le comunicazioni di CP_1
perdita del requisito di iscrizione. Così facendo ha dimostrato di essere, quantomeno da allora, a conoscenza dei relativi provvedimenti. Quei ricorsi – che, come si è detto, non sono stati rivolto al CISOA – non influiscono sulla decorrenza del termine decadenziale per proporre l'azione giudiziale (che, computato dalla scadenza dei 30 giorni per il ricorso al CISOA, è dunque maturato il 27.10.2017), perché, secondo l'insegnamento della
9622/2015: "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno". Si noti che, con tale pronuncia, la Cassazione ha confermato la sentenza di questa Corte di appello che aveva negato la prestazione previdenziale proprio perché aveva constatato che il provvedimento di cancellazione non era stato tempestivamente impugnato dall'interessato. 5 Cfr. Cass. n. 1022/2024 che, ai fini della decorrenza dell'anzidetto termine decadenziale, annette precipua rilevanza, ratione temporis, alla pubblicazione telematica del provvedimento di cancellazione che
“garantisce, ad ogni effetto, la pubblicità con efficacia erga omnes, rafforzata dall'affidabilità che conferisce la scelta del sito istituzionale” su cui la pubblicazione è stata eseguita.
Pag. 4 di 5 Cassazione, il consolidamento del provvedimento amministrativo non è escluso “dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge”6.
12. La definitiva perdita del requisito di iscrizione osta all'accoglimento delle rivendicazioni dell'odierno appellante e impone la conferma della sentenza impugnata che le ha disattese.
13. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza perché gli atti introduttivi dei due gradi di giudizio sono privi della declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero in favore dei non abbienti. Quella che si rinviene richiamata in calce ad entrambi i ricorsi e ad essi è allegata si riferisce, invero, al mancato superamento della diversa soglia economica che
è prevista per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
14. L'esito dell'appello impone di dare atto delle condizioni per il raddoppio di quello stesso contributo, se dovuto (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 16/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 670/2023, pubblicata in data 20/04/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 2.000 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6229/2019: “In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970”. Vds. in motivazione: "Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa ... non consente ... di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale". 4 Secondo la più attenta dottrina: “Si ammette l'accertamento incidentale, circa la consistenza del numero di giornate e, dunque, del monte contributivo del lavoratore agricolo, da parte del giudice adito per il pagamento di una prestazione, ma tale opportunità processuale aggiuntiva non può comportare che lo sbarramento decadenziale sia bypassato (Cass. 15.7.2005, n. 14994)”. Vds. in giurisprudenza Cass. 6 Così Cass. n. 7987/2024. Conf. Cass. n. 381/2024.