Ordinanza cautelare 7 febbraio 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 08/06/2023, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 00211/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boscarol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento n. -OMISSIS- del Sig. Questore di -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del -OMISSIS- presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e udito per il ricorrente il difensore come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Bolzano, rilevata l’incapacità del ricorrente di produrre un -OMISSIS- e valutata la sua -OMISSIS-, ha respinto l’istanza da lui proposta il -OMISSIS- per il rinnovo del -OMISSIS- per lavoro subordinato.
2. Nel provvedimento gravato sono indicate compiutamente le circostanze che hanno indotto l’Amministrazione a rigettare l’istanza proposta dall’odierno ricorrente.
2.1. Egli, cittadino -OMISSIS-, era entrato irregolarmente in Italia in data -OMISSIS-. Aveva ottenuto, successivamente, il primo -OMISSIS- per lavoro subordinato, con validità dal -OMISSIS- all’-OMISSIS-, accedendo alla procedura di emersione del lavoro sommerso, prevista dal D.L. 195/-OMISSIS-. Il -OMISSIS- era stato in seguito rinnovato per lavoro autonomo e, infine, per attesa occupazione, con validità dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.
2.2. Trattando la domanda di rinnovo da ultimo presentata, l’Amministrazione verificava, presso la banca dati dell’INPS, che il richiedente risultava avere lavorato in maniera saltuaria e con redditi quasi sempre insufficienti al sostentamento proprio e del suo -OMISSIS-.
Emergeva, infatti, che egli, nel -OMISSIS-, aveva lavorato per -OMISSIS-, percependo un reddito lordo di -OMISSIS-; nel -OMISSIS-, per -OMISSIS- con un reddito lordo di -OMISSIS-; nel -OMISSIS-, per -OMISSIS- percependo un reddito lordo di -OMISSIS-; nel -OMISSIS-, per -OMISSIS-, guadagnando -OMISSIS-, lordi; nel -OMISSIS-, per -OMISSIS- con un reddito lordo di -OMISSIS-; infine, nel -OMISSIS-, per -OMISSIS- con un reddito lordo di -OMISSIS-.
Dalla copia della comunicazione -OMISSIS-, prodotta dal ricorrente solo in seguito alla notifica, il -OMISSIS-, del preavviso di rigetto, emergeva, inoltre, l’instaurazione, in data -OMISSIS-, del rapporto di lavoro a tempo determinato parziale orizzontale di -OMISSIS-, con la ditta “-OMISSIS-”, rapporto che, tuttavia, era cessato poco dopo, il -OMISSIS-.
Osservato che nel corso di tutta la sua permanenza in Italia, a eccezione che nel -OMISSIS-, il ricorrente non aveva mai percepito un -OMISSIS- al sostentamento proprio e della propria famiglia, l’Amministrazione ha concluso per l’insussistenza dello scopo del soggiorno.
2.3. L’Amministrazione accertava, inoltre, che il ricorrente, in base al certificato penale, era stato -OMISSIS-:
- in data -OMISSIS-, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.U.P. del Tribunale di Bolzano, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, alla -OMISSIS- di reclusione per il reato di -OMISSIS- (-OMISSIS-.), commesso dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS-, -OMISSIS- apostrofandola continuamente come “ -OMISSIS- ” e altre -OMISSIS-, -OMISSIS- quotidianamente, costringendola a tollerare nell’abitazione familiare la presenza aggressiva -OMISSIS- e di numerosi altri -OMISSIS-, colpendola spesso anche con -OMISSIS-.; in particolare, il -OMISSIS-, la colpiva con un -OMISSIS- che le causava un trauma -OMISSIS-; il -OMISSIS-, -OMISSIS-; il -OMISSIS-, le lanciava -OMISSIS-; il -OMISSIS-; il -OMISSIS-,-OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-, con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, divenuto esecutivo l’-OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-, commesso dal -OMISSIS- e fino al -OMISSIS-, in -OMISSIS-;
- il -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Bolzano – Sez. distaccata di -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- e -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-, accertato il -OMISSIS- in -OMISSIS-, per avere occupato alle proprie dipendenze i lavoratori di nazionalità -OMISSIS-, privi del -OMISSIS-, trovati dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- presso il cantiere sito in -OMISSIS- a -OMISSIS- mentre svolgevano attività lavorativa per l’adeguamento dell’hotel -OMISSIS-;
- il -OMISSIS-, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- e -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-, commesso il -OMISSIS-, per avere con -OMISSIS- acquistato da -OMISSIS- e illecitamente detenuto circa -OMISSIS-;
- Il -OMISSIS-, con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-, commesso il-OMISSIS- in -OMISSIS-;
- in data -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Bolzano, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- e -OMISSIS-, per i reati di: 1)-OMISSIS-, commesso in -OMISSIS- tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per avere indotto in errore -OMISSIS- in ordine alla disponibilità e all’effettiva intenzione da parte di -OMISSIS- di concedere in -OMISSIS- relativa a un immobile sito in -OMISSIS-, proponendosi quale intermediario e facendosi corrispondere l’importo di -OMISSIS-, consegnando al -OMISSIS-, al fine di ingenerare in capo al medesimo la convinzione circa il buon esito della negoziazione, una comunicazione di cessione fabbricato in cui il proprietario -OMISSIS- dichiarava che -OMISSIS- aveva alloggiato in una stanza dell’appartamento; 2) -OMISSIS-, commesso l’-OMISSIS- in -OMISSIS-, per avere falsamente attestato al responsabile dell’Ufficio Tributi, in una comunicazione depositata presso il Comune di -OMISSIS-, che -OMISSIS- aveva domiciliato in una stanza dell’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- il -OMISSIS-, con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bolzano, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, alla pena di -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-, commesso dall’-OMISSIS- fino al -OMISSIS- in -OMISSIS-.
Dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano il-OMISSIS- e dagli atti dell’ufficio il Questore apprendeva che il ricorrente era stato:
- “ -OMISSIS- in quanto imputato nel procedimento n. -OMISSIS- per il reato di l-OMISSIS-, commesso in data -OMISSIS- presso Bolzano, per avere, in concorso con -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- ‘-OMISSIS-’, -OMISSIS- ”;
- “ -OMISSIS- in quanto imputato nel procedimento n. -OMISSIS- per il reato di -OMISSIS-per operazioni inesistenti (art. 8 D.L.vo 74/2000), commesso in data-OMISSIS- e permanente sino al -OMISSIS- presso -OMISSIS- ”;
- “ c-OMISSIS- in quanto imputato nel procedimento n. -OMISSIS- per i reati di 1)-OMISSIS- commesso in data -OMISSIS- presso -OMISSIS-; 2)-OMISSIS-, commesso in data -OMISSIS- presso -OMISSIS- ”.
Nel provvedimento impugnato è evidenziato anche che l’attuale ricorrente:
- in data -OMISSIS-, è stato avvisato oralmente dal Questore di Bolzano, ai sensi dell’art. 4 in relazione all’art. 1 L. n. 1423/1956, a tenere una -OMISSIS-;
- è stato, inoltre, -OMISSIS- al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano per -OMISSIS-, in violazione dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 309/1990, ossia:
(i) in data -OMISSIS- dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, in quanto trovato in possesso di -OMISSIS-, da cui sono ricavabili -OMISSIS-, e sottoposto con decreto del -OMISSIS- alla -OMISSIS-, dei documenti amministrativi rilasciati dallo Stato italiano;
(ii) in data -OMISSIS- dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, e invitato formalmente, con decreto del -OMISSIS-, a non fare più-OMISSIS-;
(iii) in data -OMISSIS- dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, in quanto trovato in possesso, in data -OMISSIS-, di grammi -OMISSIS-, che deteneva presso la propria abitazione, e sottoposto, con decreto del -OMISSIS-, alla sanzione amministrativa della sospensione per -OMISSIS- dei documenti amministrativi rilasciati dallo Stato italiano;
(iv) in data -OMISSIS- dalla Questura di Bolzano, in quanto trovato in possesso, in data -OMISSIS-, di -OMISSIS- che deteneva presso la propria abitazione, e sottoposto con decreto del -OMISSIS- alla -OMISSIS- dei documenti amministrativi rilasciati dallo Stato italiano.
Compiuta un’autonoma valutazione delle circostanze appena elencate, il Questore ha ritenuto che l’odierno ricorrente evidenziasse “ una notevole -OMISSIS- ” e che “ in quasi -OMISSIS- ” non avesse “ compiuto un percorso di inserimento sociale, culturale e lavorativo ”, ma, anzi, avesse “ continuato a frequentare prevalentemente -OMISSIS-, commettendo -OMISSIS-, continuando a fare -OMISSIS-, utilizzando le autorizzazioni al soggiorno concesse per svolgere lavoro autonomo al fine di commettere -OMISSIS- ”.
2.4. L’Amministrazione ha, poi, valutato anche la situazione familiare del ricorrente e i suoi rapporti con la -OMISSIS-, tenendo conto dei -OMISSIS- sopra riportati e delle seguenti circostanze:
(i) si era reso responsabile, nel corso della loro -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS-, dalla quale era -OMISSIS-;
(ii) aveva omesso di sostenere -OMISSIS-;
(iii) era imputato in -OMISSIS-;
(iv) il Tribunale per i Minorenni di Bolzano aveva disposto, con decreto del -OMISSIS-, l’apertura della procedura di -OMISSIS-, e il loro affidamento al Servizio Sociale Territoriale, al fine del collocamento presso l’I.P.A.I., con contestuale -OMISSIS-; dal menzionato decreto e dai relativi atti d’indagine, risultava, infatti, che, -OMISSIS-, il medesimo Tribunale aveva disposto l’-OMISSIS-“ al Sevizio Sociale territoriale al fine del suo collocamento presso l’I.P.A.I. assieme alla -OMISSIS- a seguito del suo ricovero in data -OMISSIS- presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Bolzano per -OMISSIS- ‘-OMISSIS-’, -OMISSIS- ”, e che, in data -OMISSIS-, -OMISSIS- era stata nuovamente ricoverata “ -OMISSIS- ragione per cui il Tribunale per i Minorenni riteneva che ‘l’abitazione familiare’” non rappresentasse “‘un luogo sicuro-OMISSIS-, nuovamente, non’” dimostrassero “‘di essere in grado di tutelare i -OMISSIS- in modo adeguato, esponendoli a -OMISSIS-’”.
Il Questore, infine, ha tratto argomenti sull’inadeguatezza del ricorrente a svolgere il proprio -OMISSIS- anche da quanto riportato dai medici che avevano preso in cura -OMISSIS- durante il ricovero ospedaliero -OMISSIS-. Questi, infatti, avevano riferito del comportamento poco collaborativo del padre, odierno ricorrente, il quale “ -OMISSIS- ” e dimostrava “ un sostanziale disinteresse per lo stato -OMISSIS- ”, mal tollerando il suo ricovero, fino ad arrivare al punto di “ effettuare l’-OMISSIS- nonostante fosse stato informato della -OMISSIS- e nonostante il -OMISSIS- che avevano spiegato la necessità di tenere ” -OMISSIS- “ in osservazione ”.
I numerosi episodi, alcuni di essi anche gravi, ricostruiti con puntiglio nel provvedimento impugnato, hanno fatto convergere l’Amministrazione sulla convinzione che “ indipendentemente dall’accertamento delle -OMISSIS- ” il ricorrente avesse “ non solo dimostrato una assoluta inadeguatezza e incapacità nello svolgimento del suo -OMISSIS-, ma assunto comportamenti estremamente pericolosi e dannosi per la salute -OMISSIS- ”.
Ha, quindi, concluso che “ la presenza in Italia del -OMISSIS- del richiedente e il lungo soggiorno non ” potessero “ bilanciare l’interesse dello Stato a tutelare l’ordine pubblico considerata l’elevata probabilità di commissione di altri -OMISSIS- ”. “ I tanti anni di soggiorno non ” avevano, infatti, “ in alcun modo comportato una modifica dello stile di vita dell’-OMISSIS- ”, occorrendo rilevare che “ gli -OMISSIS- più gravi ” erano “ stati commessi proprio nei confronti -OMISSIS- ”.
2.5. Quanto ai legami con il Paese d’origine, in vista del rimpatrio, il Questore ha ritenuto che non vi fossero circostanze a renderlo particolarmente gravoso, considerati, da un lato, l’inattività lavorativa del ricorrente nel Paese ospitante e, dall’altro, i suoi certi legami con quello d’origine, testimoniati dal matrimonio con la -OMISSIS- e dalla nascita, -OMISSIS- avvenuti entrambi in -OMISSIS-. Nemmeno le -OMISSIS- erano – ad avviso del Questore - di gravità tale da impedire l’espulsione del ricorrente.
3. A sostegno del gravame, svolta la generica e non documentata premessa che i -OMISSIS- non sarebbero ormai più attuali, che quelli di -OMISSIS- sarebbero, con l’aiuto dei servizi sociali, in via di risoluzione e che quelli -OMISSIS- sarebbero risolti, il ricorrente deduce
- che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun conto la sua -OMISSIS- attestata dal proprio documento 5;
- che il provvedimento impugnato gli sarebbe stato notificato appena -OMISSIS-, con grave ritardo rispetto alla domanda presentata nel -OMISSIS-;
- che i reati commessi non corrisponderebbero a quelli di cui all’art. 380, commi 1 e 2, c.p., richiamati dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, a base del provvedimento, e sarebbero comunque datati e privi di attualità, fotografando essi un momento passato della sua vita, laddove, di contro, la -OMISSIS- andrebbe apprezzata in concreto, al momento dell’adozione del provvedimento;
- che in passato i medesimi -OMISSIS- non avevano impedito il rilascio del titolo di soggiorno, sicché la motivazione del provvedimento sarebbe, sul punto, incoerente e illogica;
- di essersi impegnato -OMISSIS-, per migliorare e per trovare un lavoro, riuscendo in tutti questi intenti;
- di essere attualmente in possesso di tutti i requisiti per poter soggiornare in Italia, avendo, in particolare, un lavoro stabile, l’-OMISSIS-, l’alloggio e -OMISSIS- con cui convive e per la quale egli sarebbe l’unica fonte di reddito;
- di essere, per-OMISSIS-, l’unico loro supporto educativo.
3.1. A sostegno documentale delle proprie affermazioni il ricorrente ha dimesso:
- un contratto di locazione stipulato -OMISSIS- per la durata di -OMISSIS- -OMISSIS-, rinnovabile secondo le indicazioni contrattuali (doc. 3);
- il verbale della visita collegiale dd. -OMISSIS- per l’accertamento dell’-OMISSIS-, dal quale risulta che, accertato l’-OMISSIS-, è stata riconosciuta al ricorrente un’-OMISSIS- (doc. 5);
- copia di -OMISSIS- per i mesi di -OMISSIS-, relative, dunque, a un periodo successivo all’emissione del provvedimento gravato; da essi si apprende di un rapporto di lavoro subordinato come operaio presso -OMISSIS-. (la -OMISSIS- è stata dimessa due volte mentre manca quella -OMISSIS- – doc. 6);
- la visura della Camera di Commercio relativa all’impresa “-OMISSIS- Costruzioni” del ricorrente, iscritta il -OMISSIS-- e cancellata il -OMISSIS-(doc. 7);
- la dichiarazione dei redditi dell’anno -OMISSIS- per il periodo d’imposta -OMISSIS-, che indica-OMISSIS-, quella -OMISSIS- per il periodo d’imposta -OMISSIS-, con un reddito imponibile di -OMISSIS-, e quella, incompleta, -OMISSIS- per il periodo d’imposta -OMISSIS-, dalla quale -OMISSIS- (docc. 8).
3.3. Afferma, quindi, che il diniego oppostogli dal Questore sarebbe immotivato ed erroneo sarebbe il bilanciamento dei contrapposti interessi con esso effettuato. Di qui la prospettata violazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98 e l’eccesso di potere per motivazione carente e travisamento dei fatti.
4. Si è costituita l’Amministrazione che, contestate le tesi attoree, conclude per l’infondatezza del gravame e della domanda di tutela cautelare con esso proposta.
La difesa erariale, a conferma della -OMISSIS- del ricorrente, evidenzia come questi, nel periodo intercorso fra l’emissione del provvedimento impugnato e la sua notifica, sia stato inoltre:
- -OMISSIS-, con sentenza -OMISSIS- del Tribunale di Bolzano, del -OMISSIS-, per -OMISSIS- in concorso con -OMISSIS-, parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, con la riqualificazione del fatto di -OMISSIS-, per avere provocato alla -OMISSIS- in -OMISSIS-, “ -OMISSIS- ”, -OMISSIS-;
- rinviato a giudizio nel procedimento n. -OMISSIS-, in cui è imputato del delitto di -OMISSIS-, per avere, nella sua qualità di titolare della ditta individuale “-OMISSIS-” con sede a -OMISSIS-, al fine di consentire alla ditta individuale “-OMISSIS-” -OMISSIS-, emesso più di -OMISSIS-e negli anni -OMISSIS-.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- questo TRGA ha declinato la tutela interinale per l’assenza di fumus boni iuris .
6. All’udienza del 7.6.2023 la causa è stata trattenuta per essere decisa.
7. Il ricorso è infondato.
8. Il provvedimento impugnato si basa su due motivazioni: a) la mancanza di un -OMISSIS- al sostentamento del richiedente e del suo -OMISSIS-; b) la -OMISSIS- dell’istante.
8.1. Quanto al primo motivo di rigetto, esso si fonda sul disposto dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/98, il quale prevede che “ il -OMISSIS- o il suo rinnovo sono rifiutati…quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e per il soggiorno nel territorio dello Stato …” e su quanto prevede l’art. 4, comma 3, del medesimo D. Lgs., secondo il quale l’ingresso è consentito “… allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno …”.
Per giurisprudenza consolidata, “ il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero e del suo -OMISSIS- - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del -OMISSIS-, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo (C.d.S. III, 6 giugno 2022 n. 8569) ” (cfr. ex multis, da ultimo TAR. Firenze, sez. II, sentenza n. 58/2023)
Nel caso dell’odierno ricorrente, come correttamente rileva la difesa erariale, la mancanza del -OMISSIS- traspare palese dall’estratto conto previdenziale, dal quale risulta che -OMISSIS-di soggiorno il ricorrente, ad eccezione del -OMISSIS-, non ha mai conseguito redditi sufficienti al sostentamento proprio e del -OMISSIS-, alternando a un’attività lavorativa discontinua e ridotta, periodi prolungati di inattività (-OMISSIS-) (doc. 2 dell’Amministrazione).
Non sono idonee a sovvertire questa conclusione le dichiarazioni dei redditi dimesse dal ricorrente come documento 8, relative agli anni d’imposta -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Da un lato, infatti, si riferiscono a sole-OMISSIS- su un periodo di soggiorno complessivo che risale dal -OMISSIS- e giunge -OMISSIS-. Non sono, pertanto significative della capacità del ricorrente di produrre un -OMISSIS- al sostentamento del proprio -OMISSIS-. Dall’altro lato emerge da detti documenti che il ricorrente solo nell’anno -OMISSIS- ha prodotto un reddito imponibile d’impresa pari a -OMISSIS-,00.
Nel diniego gravato è stato correttamente ritenuto che la produzione, in seguito alla notifica del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della L. 241/90, della comunicazione -OMISSIS- inerente al rapporto di lavoro instaurato dall’interessato con la ditta “-OMISSIS-” in data -OMISSIS-, non valeva a sanare la contestazione relativa alla mancanza cronica di un -OMISSIS- al sostentamento del -OMISSIS-, atteso che tale rapporto di lavoro risultava già cessato in data -OMISSIS-, prima cioè dell’adozione del provvedimento impugnato, che reca la data del -OMISSIS-.
Né assume alcun rilievo, nell’ambito del giudizio sulla legittimità del provvedimento gravato, il rapporto di lavoro instaurato - secondo quanto emerge dalle buste paga dimesse dal ricorrente, confermate dall’estratto contributivo prodotto dall’Amministrazione resistente - nell’-OMISSIS- con la ditta “-OMISSIS-”.
Si tratta, infatti, di una circostanza avvenuta a -OMISSIS- di distanza dall’emissione del provvedimento medesimo, rimasta, dunque, estranea al relativo procedimento amministrativo e perciò inidonea a incidere sulla legittimità del provvedimento con cui esso si è concluso; d’altro canto, emerge dall’estratto contributivo dimesso dall’Amministrazione, che tale rapporto di lavoro, perpetuando la discontinuità lavorativa del ricorrente, è comunque cessato il -OMISSIS-.
8.2. Il secondo motivo di rigetto si basa sulla valutazione di -OMISSIS- del ricorrente, che ai sensi del terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 286/98, in combinato disposto con l’art. 5, comma 5, costituisce motivo di rigetto dell’istanza di rilascio e di rinnovo del -OMISSIS-: “ Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblica o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti -OMISSIS-, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stato o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o dello sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite .”.
L’Amministrazione, lungi dall’applicare l’automatismo ostativo generato, ai sensi della disposizione richiamata, dalla condanna per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2 c.p., con argomentazione coerente, suffragata da numerosi e incontestati riferimenti fattuali documentati, ha compiuto un’autonoma valutazione delle condotte di reato tenute dal ricorrente nell’arco temporale di tutto il suo soggiorno in Italia, giungendo alla conclusione che si tratta di persona socialmente pericolosa, in quanto -OMISSIS- per numerosi reati: -OMISSIS-.
Nel frattempo, come puntualmente sottolineato dalla difesa dell’Amministrazione, il ricorrente è stato -OMISSIS- anche per l-OMISSIS- nei confronti -OMISSIS- reato per il quale, all’epoca dell’emissione del decreto di rigetto, era solo imputato.
E, da ultimo, con decreto del -OMISSIS-, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Bolzano ha disposto il rinvio a giudizio nel -OMISSIS-, nel quale il ricorrente è imputato per il delitto di -OMISSIS-.
Le plurime condotte di reato - alcune di esse anche allarmanti, poiché compiute nell’-OMISSIS- - sulle quali il Questore ha formato il proprio convincimento, conferiscono una solida base al giudizio di -OMISSIS-, non potendosi negare l’evidenza che -OMISSIS-di soggiorno in Italia il ricorrente ha continuato a commettere -OMISSIS- e a violare la legge.
Non è, dunque, né immotivato né incoerente l’approdo cui è giunta l’Amministrazione che, alla luce dei numerosi fatti di reato dei quali si è reso responsabile, alcuni dei quali tutt’altro che risalenti e non più attuali, ha ritenuto il ricorrente incapace di compiere un percorso di inserimento sociale, culturale e lavorativo.
L’avere, in passato, ottenuto il titolo di soggiorno a dispetto dei -OMISSIS- noti a quell’epoca non mette il ricorrente al riparo dalla possibilità che l’Amministrazione possa determinarsi diversamente in occasione del suo ulteriore rinnovo, tenendo conto della parabola involutiva segnata dalla condotta del ricorrente, incapace, ad oggi, oltre che a fungere da valido sostegno, economico ed educativo, per i -OMISSIS-, di integrarsi nella società civile rispettando le regole della pacifica convivenza. Cade nel vuoto, pertanto, la censura d’incoerenza.
Anche il bilanciamento degli interessi è stato adeguatamente effettuato dall’Amministrazione e si presenta quindi immune da vizi.
La Questura, infatti, non si è limitata a riportare il mero dato emergente dal certificato dei carichi pendenti, ma si è addentrata con puntiglio nella vicenda delle lesioni subite dalla -OMISSIS-, per la quale, del resto, -OMISSIS- è sopraggiunta la -OMISSIS-. Ha, infatti, dato condivisibile rilievo, poiché significativo dei rapporti del ricorrente con la -OMISSIS-, al comportamento da questi tenuto in occasione del ricovero del-OMISSIS-, nel -OMISSIS-. Il Questore ricorda come il personale medico, occupatosi -OMISSIS-, avesse “ riferito di un comportamento poco collaborativo da -OMISSIS-, il quale -OMISSIS- ”, e di come egli avesse “ dimostrato un sostanziale disinteresse per lo stato -OMISSIS-” , della quale aveva “ mal tollerato il … ricovero, arrivando ad effettuare l’-OMISSIS- nonostante fosse stato informato della -OMISSIS- e nonostante il -OMISSIS- che avevano spiegato la necessità di tenere -OMISSIS- ”.
Alla luce delle circostanze, tutte inconfutate, sulle quali il Questore ha basato il bilanciamento degli interessi, non può predicarsi alcuna incoerenza o illogicità manifesta del giudizio formulato con riguardo al pericolo che il ricorrente possa compiere, anche in futuro, azioni di reato, e che l’interesse dello Stato a tutelare l’ordine pubblico prevalga, in tal caso, su quello del ricorrente a protrarre il suo soggiorno nel Paese ospitante, posto che i -OMISSIS- sui quali, a tal fine, fa leva e dietro i quali si trincera, sono stati da lui per primo -OMISSIS-.
In definitiva, il giudizio di -OMISSIS- e la comparazione, a favore della prima, tra l’esigenza di proteggere la sicurezza pubblica e l’interesse dello straniero alla tutela dei -OMISSIS-, appaiono radicati in una solida base fattuale e sorretti da un argomentare circostanziato e coerente sì da risultare immuni dalle censure formulate dal ricorrente, giovando ricordare, a questo proposito, la natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dal Questore e, specularmente, il sindacato debole proprio di questo Giudice, limitato al rilievo di manifesti profili di illogicità, abnormità, carenza istruttoria e vizio della motivazione, che, nel caso di specie, per quanto sin qui illustrato, non sussistono.
Preme al Collegio sottolineare, come il reato di -OMISSIS- sia intollerabile per la società, che al suo cospetto è pervasa da un forte allarme sociale. Si tratta di condotte che si pongono in antitesi con i valori dell’ordinamento nazionale e la tutela della dignità, dell’integrità fisica e della libertà della persona che essi impongono, come anche del -OMISSIS-.
Il mero fatto di avere fondato -OMISSIS- nel Paese ospitante non mette, dunque, lo straniero al riparo dal rischio di revoca o di diniego del titolo di soggiorno o del suo rinnovo, soprattutto se le condotte pericolose da questo poste in atto si rivolgono proprio contro quel -OMISSIS- invocato a scudo d’immunità.
9. Non coglie nel segno nemmeno la doglianza che s’appunta sulla omessa considerazione, da parte del Questore, dell’-OMISSIS- che la competente Commissione ha riconosciuto al ricorrente.
Occorre ricordare, a questo riguardo, che la “ -OMISSIS- ” attestata è l’-OMISSIS-, accompagnata dall’annotazione dell’” -OMISSIS- ”.
Ebbene, nel provvedimento impugnato, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Questore ha considerato detta -OMISSIS-, laddove dà atto “ che le -OMISSIS- da cui (il ricorrente) è affetto non paiono di gravità tale dal impedirne l’espulsione ”.
La censura di omessa considerazione dello -OMISSIS- è, dunque, contraddetta per tabulas .
Sarebbe stato allora onere del ricorrente allegare e documentare eventuali elementi idonei a confutare la conclusione del Questore, eventualmente erronea, circa il carattere non ostativo al rimpatrio della patologia attestata. Questi, tuttavia, nulla ha allegato al riguardo, sicché ogni valutazione sul punto è preclusa al Giudicante.
10. Non è, infine, apprezzabile la doglianza riferita al ritardo con il quale il provvedimento sarebbe stato notificato al ricorrente. È omessa, sul punto, l’indicazione della norma di diritto che il ricorrente assume violata oltre che a risultare del tutto oscuro l’interesse a far valere la censura. A ben vedere, il tempo intercorso tra l’emissione del provvedimento e la sua notifica ha, in definitiva, giovato al ricorrente prolungando il tempo del suo soggiorno.
11. Il provvedimento impugnato, in conclusione, resiste al ricorso che, di conseguenza dev’essere respinto, perché infondato, con la conseguente condanna della parte soccombente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, come liquidate nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 -OMISSIS-, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alda Dellantonio | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.