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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Anna Maria Concolino Chiefalo); Parte_1
appellante
e
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza del Tribunale di Catanzaro che Parte_1
ne ha rigettato il ricorso con cui chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali per il personale A.T.A.
del convenuto con il punteggio di 21,77, che riteneva spettargli sulla CP_1
base dei pregressi rapporti di lavoro documentati. Lamenta, al riguardo, che la pregressa attività di lavoratore socialmente utile era stata connotata, per come risultante dalla documentazione in atti, in termini tali da imporne la qualificazione, a tutti gli effetti, quale lavoro subordinato. Con conseguente attribuzione del punteggio previsto dalle relative disposizioni regolamentari ai fini dell'inserimento in graduatoria nella collocazione che gli era dovuta.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento integrale delle domande proposte.
2. Nella resistenza del appellato, la causa è decisa all'odierna CP_1
udienza con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello non merita accoglimento.
4. Con ricorso del 18\9\2018, l'odierno appellante ha adito il Tribunale di
Catanzaro deducendo di avere presentato, in data 18\4\2018, domande di inserimento nelle graduatorie provinciali permanente di prima fascia per la provincia di Catanzaro per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario,
relativamente all'a.s. 2018/19. Specificando espressamente di avere diritto ai punteggi di “21,27 per il profilo di AA, 9,67 per il profilo di AT e 11,35 per il profilo
di CS”.
Pubblicate il 13\8\2018 le graduatorie definitive, scopriva, con enorme stupore, che il proprio nominativo non vi risultava inserito.
Atteso che “avrebbe avuto diritto ad essere incluso per il profilo AA con il punteggio
di 21,77 -per come correttamente assegnato in sede di valutazione rispetto a quello
richiesto di 21,27- alla posizione n. 36”, che gli avrebbe consentito di ottenere l'immissione in ruolo a tempo indeterminato o quanto meno in incarico a tempo determinato, chiedeva di accertare e dichiarare “il diritto di essere inserito
nelle graduatorie provinciali di prima fascia per la provincia di Catanzaro per il
personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) …relativo all'anno scolastico
2018/19 per i profili di assistente amministrativo (AA) assistente tecnico (AT) e
collaboratore ausiliario (CS) con il punteggio maturato e con il corretto posizionamento … e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti
e subiendi …con particolare riferimento al danno da mancato guadagno ho perdita di
chance, oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi in corso di
giudizio in via equitativa”.
5. Resisteva con memoria l'Amministrazione, rilevando che dal sistema informativo ministeriale risultava che il ricorrente avesse svolto un solo servizio, in corso al momento della domanda, presso l'IIS di Decollatura (CZ).
Effettuato un controllo per verificare a cosa esattamente si riferissero gli ulteriori servizi dichiarati in domanda dal , si accertava trattarsi di Parte_1
servizi svolti nel 2012, 2013 e 2014, presso l' di Catanzaro Controparte_2
nella qualità di L.S.U.
Ciò premesso e ricordato che i soli servizi rilevanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali sono quelli prestati nell'amministrazione scolastica, ha ribadito la correttezza del punteggio assegnato al ricorrente e chiesto il rigetto della domanda da questi proposta.
6. Il ricorso del è stato rigettato dal Tribunale di Catanzaro in Parte_1
base alla seguente argomentazione:
computo del servizio prestato quale LSU. nell'anzianità utile per l'inclusione delle
graduatorie oggetto di causa. La prestazione di tale servizio non è, infatti, in alcun
modo assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, idoneo alla maturazione del
requisito in questione, Tale rilievo si fonda anzitutto sulla disciplina normativa della
materia, la quale – all'art. 4 co. I d. lgs. n. 81/2002 (“Integrazioni e modifiche alla
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45 comma 2, della l. 17.5.1999,
n. 144”) – stabilisce che l'utilizzo delle attività socialmente utili “non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro>>.
Affermando l'irrilevanza della giurisprudenza di legittimità invocata (Cass.
17101/2017), in quanto riferita alla questione, affatto diversa, dei diritti retributivi spettanti al lavoratore socialmente utile ai sensi dell'art.2126 cc. 7. L'appellante conferma che il “servizio” prestato nelle annualità sopra indicate presso l' di Catanzaro era servizio di lavoratore Controparte_2
socialmente utile, ma ritiene che, avendo assunto tale servizio le caratteristiche di vero e proprio lavoro subordinato -sia per l'attività lavorativa eccedente il limite legale delle 20 ore settimanali che per la qualità delle mansioni attribuitegli- ne sarebbe conseguito l'obbligo, per il convenuto ministero, di valutarlo alla stessa stregua del servizio formalmente prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
8. La tesi è all'evidenza priva di ogni fondamento, le norme primarie e secondarie che disciplinano la materia non potendo essere ignorate e tampoco forzate al punto di farvi rientrare un rapporto di natura pacificamente previdenziale quale quello che si instaura nei confronti dei lavoratori socialmente utili.
I caratteri concreti di vera e propria subordinazione, eventualmente assunti dallo stesso, potendo assumere rilievo esclusivamente nei confronti dell'amministrazione utilizzatrice a fini retributivi, come puntualmente affermato nella giurisprudenza di legittimità invocata.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21\3\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 3.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 25\3\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Anna Maria Concolino Chiefalo); Parte_1
appellante
e
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro); Controparte_1
appellato
FATTO E DIRITTO
1. appella la sentenza del Tribunale di Catanzaro che Parte_1
ne ha rigettato il ricorso con cui chiedeva che fosse riconosciuto il proprio diritto ad essere inserito nelle graduatorie provinciali per il personale A.T.A.
del convenuto con il punteggio di 21,77, che riteneva spettargli sulla CP_1
base dei pregressi rapporti di lavoro documentati. Lamenta, al riguardo, che la pregressa attività di lavoratore socialmente utile era stata connotata, per come risultante dalla documentazione in atti, in termini tali da imporne la qualificazione, a tutti gli effetti, quale lavoro subordinato. Con conseguente attribuzione del punteggio previsto dalle relative disposizioni regolamentari ai fini dell'inserimento in graduatoria nella collocazione che gli era dovuta.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente accoglimento integrale delle domande proposte.
2. Nella resistenza del appellato, la causa è decisa all'odierna CP_1
udienza con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello non merita accoglimento.
4. Con ricorso del 18\9\2018, l'odierno appellante ha adito il Tribunale di
Catanzaro deducendo di avere presentato, in data 18\4\2018, domande di inserimento nelle graduatorie provinciali permanente di prima fascia per la provincia di Catanzaro per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario,
relativamente all'a.s. 2018/19. Specificando espressamente di avere diritto ai punteggi di “21,27 per il profilo di AA, 9,67 per il profilo di AT e 11,35 per il profilo
di CS”.
Pubblicate il 13\8\2018 le graduatorie definitive, scopriva, con enorme stupore, che il proprio nominativo non vi risultava inserito.
Atteso che “avrebbe avuto diritto ad essere incluso per il profilo AA con il punteggio
di 21,77 -per come correttamente assegnato in sede di valutazione rispetto a quello
richiesto di 21,27- alla posizione n. 36”, che gli avrebbe consentito di ottenere l'immissione in ruolo a tempo indeterminato o quanto meno in incarico a tempo determinato, chiedeva di accertare e dichiarare “il diritto di essere inserito
nelle graduatorie provinciali di prima fascia per la provincia di Catanzaro per il
personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) …relativo all'anno scolastico
2018/19 per i profili di assistente amministrativo (AA) assistente tecnico (AT) e
collaboratore ausiliario (CS) con il punteggio maturato e con il corretto posizionamento … e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti
e subiendi …con particolare riferimento al danno da mancato guadagno ho perdita di
chance, oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi in corso di
giudizio in via equitativa”.
5. Resisteva con memoria l'Amministrazione, rilevando che dal sistema informativo ministeriale risultava che il ricorrente avesse svolto un solo servizio, in corso al momento della domanda, presso l'IIS di Decollatura (CZ).
Effettuato un controllo per verificare a cosa esattamente si riferissero gli ulteriori servizi dichiarati in domanda dal , si accertava trattarsi di Parte_1
servizi svolti nel 2012, 2013 e 2014, presso l' di Catanzaro Controparte_2
nella qualità di L.S.U.
Ciò premesso e ricordato che i soli servizi rilevanti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali sono quelli prestati nell'amministrazione scolastica, ha ribadito la correttezza del punteggio assegnato al ricorrente e chiesto il rigetto della domanda da questi proposta.
6. Il ricorso del è stato rigettato dal Tribunale di Catanzaro in Parte_1
base alla seguente argomentazione:
computo del servizio prestato quale LSU. nell'anzianità utile per l'inclusione delle
graduatorie oggetto di causa. La prestazione di tale servizio non è, infatti, in alcun
modo assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, idoneo alla maturazione del
requisito in questione, Tale rilievo si fonda anzitutto sulla disciplina normativa della
materia, la quale – all'art. 4 co. I d. lgs. n. 81/2002 (“Integrazioni e modifiche alla
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45 comma 2, della l. 17.5.1999,
n. 144”) – stabilisce che l'utilizzo delle attività socialmente utili “non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro>>.
Affermando l'irrilevanza della giurisprudenza di legittimità invocata (Cass.
17101/2017), in quanto riferita alla questione, affatto diversa, dei diritti retributivi spettanti al lavoratore socialmente utile ai sensi dell'art.2126 cc. 7. L'appellante conferma che il “servizio” prestato nelle annualità sopra indicate presso l' di Catanzaro era servizio di lavoratore Controparte_2
socialmente utile, ma ritiene che, avendo assunto tale servizio le caratteristiche di vero e proprio lavoro subordinato -sia per l'attività lavorativa eccedente il limite legale delle 20 ore settimanali che per la qualità delle mansioni attribuitegli- ne sarebbe conseguito l'obbligo, per il convenuto ministero, di valutarlo alla stessa stregua del servizio formalmente prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
8. La tesi è all'evidenza priva di ogni fondamento, le norme primarie e secondarie che disciplinano la materia non potendo essere ignorate e tampoco forzate al punto di farvi rientrare un rapporto di natura pacificamente previdenziale quale quello che si instaura nei confronti dei lavoratori socialmente utili.
I caratteri concreti di vera e propria subordinazione, eventualmente assunti dallo stesso, potendo assumere rilievo esclusivamente nei confronti dell'amministrazione utilizzatrice a fini retributivi, come puntualmente affermato nella giurisprudenza di legittimità invocata.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21\3\2023, così
[...]
provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 3.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 25\3\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni