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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 23 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( C.F/P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico Ing. rappresentata e difesa giusto mandato in calce al Controparte_1 ricorso in appello, dall'Avv. Giovanni Quintieri, presso il cui studio, in Cosenza, Via Enrico De Nicola n.1 b, è elettivamente domiciliato appellante
E
CF rappresentato e difeso, giusta procura redatta CP_2 CodiceFiscale_1
e sottoscritta su foglio separato, rilasciata in calce al ricorso introduttivo del primo grado e valida anche per la fase di gravame, dall'avv. Loredana Veltri, presso il cui studio, sito in Rende (CS), alla Via G. Verdi n.24, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive (indennità di agente unico ed acconto sul cd. Salario di produttività)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissare l'udienza di discussione e i conseguenziali incombenti e, alla luce di quanto esposto e delle motivazioni contenute in narrativa e in accoglimento della domanda d'appello, si chiede, in via preliminare di accogliere le richieste istruttorie, illegittimamente pretermesse nel giudizio di primo grado, e comunque nel merito in riforma del capo impugnato della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza Sez. Lavoro, n. 1904/2023 (RG n.2164/2023 – Dott. Vaccarella), accertare l'inesistenza delle pretese economiche dell'allora ricorrente. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissare l'udienza di discussione e i conseguenziali incombenti e, alla luce di quanto esposto e delle motivazioni contenute in narrativa e in accoglimento della domanda d'appello, si chiede, in via preliminare di accogliere le richieste istruttorie, illegittimamente pretermesse nel giudizio di primo grado, e comunque nel merito in riforma del capo impugnato della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza Sez. Lavoro, n. 1904/2023 (RG n.2164/2023 – Dott. Vaccarella), accertare l'inesistenza delle pretese economiche dell'allora ricorrente. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>;
Per l'appellato: <<… La sentenza va, dunque, confermata. Si conclude, allora, per il rigetto dell'appello, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado, in ogni sua statuizione e con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarre a favore della sottoscritta avvocata.
Si chiede, infine, che la liquidazione delle competenze tenga conto, tanto dei collegamenti ipertestuali e dell'utilizzo delle tecniche informatiche, idonee di per sé alla maggiorazione prevista dalla legge, che dell'univoco orientamento formatosi in seno a questa eccellentissima Corte che di fatto rende le reiterate impugnazioni, impostate sempre sulle identiche argomentazioni già rigettate più volte, manifestamente infondate, ex art. 436 c.p.c. se non caratterizzate da temerarietà della domanda, evidentemente aggravata dalla esclusiva proprietà della società ricorrente in capo alla
, il che determina ingente spreco di risorse pubbliche.…>>. Parte_2
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso di CP_2 Con nei confronti di “condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli in narrativa, dell'importo di € 3.955,00 oltre interessi e rivalutazione della debenza al saldo;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”
§2.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta in sentenza: <con ricorso del 6.6.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio esponendo: di essere stato alle sue dipendenze controparte_4
Pag. 2 di 10 con la qualifica di operatore d'esercizio dal 18.4.2009 sino al pensionamento, avvenuto nell'aprile 2012; di essere stato in precedenza dipendente dell' ed utilizzato fino al Pt_3 giorno 8.4.2009 dal Consorzio Autolinee s.r.l. per conto della società Parte_4
, cui l'attuale datore era subentrato assumendo le risorse umane necessarie
[...] per l'espletamento dei nuovi servizi tra il personale già adibito agli stessi;
che con accordo sindacale del 15.4.2009 si era impegnata a riconoscere Parte_1 ai detti lavoratori, tra cui esso ricorrente, tutti i diritti acquisiti afferenti al profilo e al parametro retributivo, l'anzianità di servizio maturata e il trattamento economico già goduto, presso il precedente datore di lavoro, oltre che quello previsto dal CCNL ed, infine, il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai propri lavoratori dai contratti integrativi aziendali;
che a far data dall'Accordo integrativo aziendale sulla produttività, siglato con le OO.SS. il giorno 1.8.1986, i dipendenti di Parte_1
percepivano una indennità denominata “Indennità di Agente Unico” ed un'altra
[...] indennità accessoria denominata “Salario di produttività”; che le dette indennità di importo pari a € 3,50 ciascuna per ogni giorno di presenza con accordo del 3.2.2007 erano state conglobate nella indennità denominata ERAS per i lavoratori assunti prima del 31.12.2005, mentre, con accordo aziendale del 19-20.3.2008 era stato previsto che
“[..] anche agli Operatori di Esercizio che non hanno diritto ad ERAS in Parte_1
, ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la cd. Indennità regionale di
[...]
A.U. per ogni giorno di effettivo servizio. Di analogo importo per ogni giornata di effettiva presenza, verrà corrisposto un acconto sul c.d. , a tutti i Parte_5 lavoratori assunti dall'1\1\2006 da conguagliare successivamente”; che le due indennità, per coloro che non percepivano l'ERAS, cioè per gli assunti dopo il 31.12.2005, da allora e senza soluzione di continuità, erano corrisposte in busta paga;
che ai dipendenti ex
, invece, al momento dell'assunzione in era corrisposto sotto Pt_3 Parte_1 la voce “indennità ad personam” solo l'importo di € 17,00 al giorno, corrispondente alla voce “Servizio Straordinario” già goduto presso il Consorzio, quale precedente datore di lavoro e non legato alla mansione di operatore d'esercizio; che aveva messo in mora il datore di lavoro con pec del 15.1.2015, 29.1.2018 e del 23-31.12.2021, rimaste prive di riscontro.
Tutto ciò premesso, rilevato di aver prestato n. 565 giorni di presenza in servizio nel periodo fino al 31.5.2011, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno precedente della Corte di Appello di Catanzaro e di questo Tribunale, concludeva chiedendo “[..] accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte del proprio datore di lavoro delle rivendicate indennità “ Regionale di Agente Unico” e “Acconto sul salario di produttività”, [..] e, per l'effetto, condannare la società Controparte_4
[..] al pagamento della anzidetta cifra di € 3.955,00 comprensiva della indennità di
[...] agente unico e dell'Acconto sul cd. Salario di produttività maturata nel periodo 01/05/2009–31\05\2011, cui devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati mese per mese nello stesso periodo e fino all'effettiva corresponsione del vantato credito [..]”.
Pag. 3 di 10 Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva Controparte_4 il rigetto per infondatezza>>.
§2.2
Il Tribunale di Cosenza accoglie il ricorso, richiamando i precedenti favorevoli ai lavoratori di questa Corte:
<<il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
La questione oggetto del presente giudizio è stata di recente decisa in senso favorevole alla parte ricorrente con sentenza n. 222/2023 della Corte di Appello di Catanzaro (cfr. fasc. ricorrente) alle cui motivazioni è qui fatto richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Nella pronuncia adesso menzionata la Corte ha osservato “[..] Nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”.
Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori.
Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate.
Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del 19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante.
E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex . Pt_3
Pag. 4 di 10 Ed allora l'ulteriore questione che si pone – non esaminata dal giudice di prime cure, ma riproposta dalla società nella memoria di costituzione in secondo grado – è se tale indennità spetti ai ricorrenti, operatori di esercizio provenienti dall'ex . Pt_3
Sul punto il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni che sorreggono il precedente di questa Corte in analoga controversia (cfr Corte d'Appello n. 1010/2021).
Occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte dei ricorrenti), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere Parte_1 esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di , in particolar modo per le eventuali indennità correlate a Parte_1 specifiche prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in Parte_1
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, normative e ed
[...] economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC.
L'affermazione dell'appellata secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché i ricorrenti già percepiscono un assegno ad personam di € 17,00 ancorate alle giornate di effettivo servizio, in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro
, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il Pt_3 lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro.
Anche l'argomento secondo cui le indennità previste dall'accordo del 19/03/2008 si riferivano ai soli lavoratori del gruppo in forza alla data di stipula dell'accordo medesimo che non percepivano l'ERAS, è contraddetto dal tenore letterale del punto 8 dell'accordo in questione: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori di Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio, che non hanno diritto ad ERAS in F.d.C., ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la c.d. indennità regionale di Agente Unico per ogni giornata di effettivo servizio”.
Pag. 5 di 10 La limitazione della previsione della indennità ai soli lavoratori operanti nelle aziende del gruppo non può essere intesa come vorrebbe l'appellata, perché, trattandosi di accordo Con aziendale stipulato tra i vertici di e le OO.SS. esso non può non riguardare tutti i dipendenti – assunti direttamente dalla società, o provenienti da atti di cessione - della medesima. Piuttosto, una lettura complessiva della clausola induce a ritenere che la previsione dell'erogazione della indennità ha lo scopo di compensare la mancata percezione dell'Eras da parte di tutti coloro che, assunti in FdC dopo la sua soppressione (con il precedente accordo del 2007), non potevano fruirne, come, appunto, il ricorrente, assunto nel 2009 [..]”.
Sussiste quindi il diritto di parte ricorrente all'indennità regionale di agente unico nonché all'acconto sul salario di produttività.
È da disattendere l'argomento difensivo della convenuta secondo il quale il sopravvenuto accordo del 8.9.2017 avrebbe determinato la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività atteso che proprio il testo di detto accordo (cfr. all. 14 fasc. resistente) conferma la perdurante debenza delle due indennità.
In accoglimento del ricorso e sulla scorta del conteggio di parte in atti – che è formulato sulla scorta delle giornate di presenza come desunte dalle buste paga – la società resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§3
Con La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato l'8 gennaio 2024.
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_2
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, lamenta la violazione delle regole Parte_1 ermeneutiche sull'interpretazione degli accordi tra parte datoriale e lavoratori, in particolare perché il tribunale ha formato il proprio convincimento basandosi esclusivamente sul dato letterale della norma: <la sentenza dispiega la motivazione a sostegno esclusivamente sul convincimento della valenza dell'accordo del 19.03.2008 anche dopo quello 17.10.2011, e non tenendo conto (senza alcuna giustificazione plausibile) intervenuta modifica ad opera successivo accordo sindacale 08.09. 2017. va rilevato che, in ordine all'interpretazione dei contratti collettivi nazionali di categoria (compresi gli accordi categoria) e, più generale contratti, ove si incontrano le volontà delle parti, è necessario estrarre alcuni principi ermeneutici al fine dare un significato corretto alle parole
Pag. 6 di 10 nel caso di specie, non hanno trovato ingresso nel processo di convincimento del giudice di primo grado. La sentenza impugnata, quando fa riferimento stretto alla pronuncia della Corte d'Appello che ha già statuito sul punto, facendola propria, denuncia il vizio che la contraddistingue nell'aver, riduttivamente, ridotto l'interpretazione della volontà delle parti a quanto espresso letteralmente (…” sicché l'affermazione dell'appellante – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedenti – è contraddetto dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate;
i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in , a partire Parte_1 dalla data di assunzione, in base alle disposizioni normative ed economiche valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC. Ciò posto, l'affermazione dell'appellante secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché il ricorrente già percepisce un assegno ad personam di € 17 ancorata alle giornate di effettivo servizio in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro ATAB, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro…”. Sul punto la giurisprudenza, nel tempo, in materia ha consolidato i seguenti principi:
A)Il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, evidenziando in relazione i corretti principi per la interpretazione dei contratti collettivi e per i contratti integrativi, che la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale e aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363, c.c.
Per tutte valga l'ordinanza della Cass. n. 30664 del 25.11.2019, che stabilisce il principio secondo cui nell'interpretazione dei contratti collettivi, allorquando sia presente anche una contrattazione integrativa, diviene decisivo il criterio logico sistematico“… nell'interpretazione del contratto collettivo, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto. Il richiamo contenuto nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone, infatti, di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti… la predetta indagine consente, invero, da un lato, di indagare e valorizzare la reale volontà delle parti sociali al fine di conferire concretezza alle comuni finalità cristallizzate nel testo e, dall'altro, di valutare ogni singola disposizione alla luce della complessiva portata dell'accordo raggiunto.
Pag. 7 di 10 In tal caso, secondo i Giudici di legittimità, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole – anche esterne rispetto al testo del contratto stesso - aventi attinenza alla materia”.
B) Anche sul dato letterale (ovviamente collegato alle risultanze ulteriori da cui desumere il significato complessivo della frase) il giudice di prime cure errando nell'applicazione dei principi ermeneutici, ritiene non condivisibile l'affermazione della resistente/convenuta, richiamandosi alle motivazioni espresse dalla Corte d'Appello di Catanzaro in controversie analoghe (pag. 5 sentenza impugnata):
“L'affermazione dell'appellante, secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché il ricorrente già percepisce un assegno ad personam di € 17 ancorata alle giornate di effettivo servizio in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non Pt_6 ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro…”.>>
Di conseguenza, critica la decisione del Tribunale di avere ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale finalizzata alla ricostruzione della volontà delle parti sociali, per mezzo dei seguenti capitoli di prova: del 15.04.09 i lavoratori e quindi il ricorrente venivano assunti ex novo con produzione di effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali, facendo salvi unicamente il profilo professionale rivestito e il parametro retributivo, l'anzianità maturata e il trattamento economico del vigente C.C.N.L. autoferrotranvieri”; “Vero che in tale accordo veniva altresì stabilito che al suddetto personale sarebbe stato riconosciuto, ad personam, l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in in attesa di avviare specifica Pt_3 procedura in sede sindacale per l'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro in
, in particolar modo per le eventuali indennità correlate a Pt_1 Parte_1 specifiche prestazioni”;“Vero che il ricorrente ai sensi del predetto contratto individuale sottoscritto al momento dell'assunzione unitamente al verbale di accordo, avendo diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro, ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex con un assegno ad personam di € 17,00.”“Vero che l'accordo si riferisce al Pt_3 mantenimento del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro Parte_7
e non all'applicazione della contrattazione aziendale di ”>> Parte_1
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, secondo l'appellante, il Tribunale e la Corte, nei precedenti cui il giudicante si è uniformato, sono incorsi nell'errore di omettere di interpretare l'accordo del 19.03.2008, anche dopo quello del 17.10.2011, senza tenere conto della intervenuta modifica del primo ad opera del successivo accordo sindacale dell'08.09.2017.
Pag. 8 di 10 Ora, come correttamente rilevato dal Tribunale, detto accordo conferma la perdurante vigenza delle due indennità (e tale fatto non è contestato).
Nei precedenti criticati dall'azienda si parte dalla disamina della questione, logicamente presupposta, se il trattamento differenziale tra dipendenti FD ex TA (tra cui Con l'appellato) e i dipendenti ab origine – che l'appellante vuole rimarcare anche attraverso il richiamo all'accordo menzionato dell'8.9.2017 - fosse conforme al tenore Con del contratto individuale in forza del quale i primi sono passati alle dipendenze di .
Nella sentenza di primo grado (e nei precedenti di questa Corte richiamati dal Tribunale di Cosenza), si perviene alla conclusione che i dipendenti ex vengono inquadrati in Pt_3
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, Pt_1 Parte_1 Con normative e ed economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di;
in sostanza, sia nella sentenza di primo grado che in quelle della Corte che hanno risolto in senso favorevole ai lavoratori le analoghe controversie, si esclude la legittimità del trattamento differenziale tra le due categorie di dipendenti che, nel corso del tempo, Con
ha continuato ad attuare, e che trova conferma nell'accordo dell'8.9.2017.
Nell'atto di gravame, invero, si critica detta impostazione, richiamando il contenuto dell'accordo sindacale del 15.04.09, secondo cui: i lavoratori e quindi il ricorrente sarebbero stati assunti ex novo con produzione di effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali, facendo salvi unicamente il profilo professionale rivestito e il parametro retributivo, l'anzianità maturata e il trattamento economico del vigente C.C.N.L.; al suddetto personale sarebbe stato riconosciuto, ad personam, l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in in attesa di avviare specifica procedura in sede sindacale per Pt_3
l'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro in , in particolar Parte_1 modo per le eventuali indennità correlate a specifiche prestazioni”; si ribadisce, da parte dell'appellante in sostanza, che: ai sensi del predetto contratto individuale sottoscritto al momento dell'assunzione unitamente al verbale di accordo, il lavoratore, avendo diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro, ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex con un assegno ad personam di € 17,00; l'accordo sindacale del 14 aprile Pt_3
2009 si riferisce al mantenimento del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro e non all'applicazione della contrattazione aziendale di Parte_7 Parte_1
.
[...]
Sennonché, rileva il Collegio che l'assegno ad personam di euro 17, secondo i lavoratori, corrisponde alla voce “Servizio Straordinario”, trattamento già goduto presso , Pt_3 quale precedente datore di lavoro, e non legato alla mansione di operatore d'esercizio, come è invece l'Eras.
In effetti, la tesi trova conferma nella disamina delle buste paga del precedente datore di lavoro (cfr. allegato a note dell'11.9.2025), da cui emerge che euro 17 è la quota giornaliera del “servizio straordinario” che nella busta paga mensile viene moltiplicata
Pag. 9 di 10 per il numero di giorni di servizio effettivo (andando a costituire un incremento significativo del trattamento stipendiale del dipendente ex ). Pt_3
Con Ed allora, non può essere vero che l'attuale appellato, come vuole la difesa di
“percepisce l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex con un Pt_3 assegno ad personam di € 17,00” e per tale motivo non ha diritto all'eras; infatti, se, come rilevato, quell'indennità era di 17 euro al giorno, il riconoscimento di tale importo, una tantum, per l'intero mese, non si traduce nel mantenimento del trattamento Con economico goduto presso il precedente datore di lavoro – tesi che sostiene per motivare il diniego dell'estensione del pagamento dell'Eras ai propri dipendenti ex . Pt_3
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 8 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1904/2023, resa in data 21/11/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 23 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( C.F/P.I. ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico Ing. rappresentata e difesa giusto mandato in calce al Controparte_1 ricorso in appello, dall'Avv. Giovanni Quintieri, presso il cui studio, in Cosenza, Via Enrico De Nicola n.1 b, è elettivamente domiciliato appellante
E
CF rappresentato e difeso, giusta procura redatta CP_2 CodiceFiscale_1
e sottoscritta su foglio separato, rilasciata in calce al ricorso introduttivo del primo grado e valida anche per la fase di gravame, dall'avv. Loredana Veltri, presso il cui studio, sito in Rende (CS), alla Via G. Verdi n.24, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive (indennità di agente unico ed acconto sul cd. Salario di produttività)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissare l'udienza di discussione e i conseguenziali incombenti e, alla luce di quanto esposto e delle motivazioni contenute in narrativa e in accoglimento della domanda d'appello, si chiede, in via preliminare di accogliere le richieste istruttorie, illegittimamente pretermesse nel giudizio di primo grado, e comunque nel merito in riforma del capo impugnato della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza Sez. Lavoro, n. 1904/2023 (RG n.2164/2023 – Dott. Vaccarella), accertare l'inesistenza delle pretese economiche dell'allora ricorrente. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, fissare l'udienza di discussione e i conseguenziali incombenti e, alla luce di quanto esposto e delle motivazioni contenute in narrativa e in accoglimento della domanda d'appello, si chiede, in via preliminare di accogliere le richieste istruttorie, illegittimamente pretermesse nel giudizio di primo grado, e comunque nel merito in riforma del capo impugnato della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza Sez. Lavoro, n. 1904/2023 (RG n.2164/2023 – Dott. Vaccarella), accertare l'inesistenza delle pretese economiche dell'allora ricorrente. Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio>>;
Per l'appellato: <<… La sentenza va, dunque, confermata. Si conclude, allora, per il rigetto dell'appello, inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado, in ogni sua statuizione e con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarre a favore della sottoscritta avvocata.
Si chiede, infine, che la liquidazione delle competenze tenga conto, tanto dei collegamenti ipertestuali e dell'utilizzo delle tecniche informatiche, idonee di per sé alla maggiorazione prevista dalla legge, che dell'univoco orientamento formatosi in seno a questa eccellentissima Corte che di fatto rende le reiterate impugnazioni, impostate sempre sulle identiche argomentazioni già rigettate più volte, manifestamente infondate, ex art. 436 c.p.c. se non caratterizzate da temerarietà della domanda, evidentemente aggravata dalla esclusiva proprietà della società ricorrente in capo alla
, il che determina ingente spreco di risorse pubbliche.…>>. Parte_2
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Il Tribunale di Cosenza, Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso di CP_2 Con nei confronti di “condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, per i titoli in narrativa, dell'importo di € 3.955,00 oltre interessi e rivalutazione della debenza al saldo;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”
§2.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta in sentenza: <con ricorso del 6.6.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio esponendo: di essere stato alle sue dipendenze controparte_4
Pag. 2 di 10 con la qualifica di operatore d'esercizio dal 18.4.2009 sino al pensionamento, avvenuto nell'aprile 2012; di essere stato in precedenza dipendente dell' ed utilizzato fino al Pt_3 giorno 8.4.2009 dal Consorzio Autolinee s.r.l. per conto della società Parte_4
, cui l'attuale datore era subentrato assumendo le risorse umane necessarie
[...] per l'espletamento dei nuovi servizi tra il personale già adibito agli stessi;
che con accordo sindacale del 15.4.2009 si era impegnata a riconoscere Parte_1 ai detti lavoratori, tra cui esso ricorrente, tutti i diritti acquisiti afferenti al profilo e al parametro retributivo, l'anzianità di servizio maturata e il trattamento economico già goduto, presso il precedente datore di lavoro, oltre che quello previsto dal CCNL ed, infine, il trattamento giuridico ed economico riconosciuto ai propri lavoratori dai contratti integrativi aziendali;
che a far data dall'Accordo integrativo aziendale sulla produttività, siglato con le OO.SS. il giorno 1.8.1986, i dipendenti di Parte_1
percepivano una indennità denominata “Indennità di Agente Unico” ed un'altra
[...] indennità accessoria denominata “Salario di produttività”; che le dette indennità di importo pari a € 3,50 ciascuna per ogni giorno di presenza con accordo del 3.2.2007 erano state conglobate nella indennità denominata ERAS per i lavoratori assunti prima del 31.12.2005, mentre, con accordo aziendale del 19-20.3.2008 era stato previsto che
“[..] anche agli Operatori di Esercizio che non hanno diritto ad ERAS in Parte_1
, ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la cd. Indennità regionale di
[...]
A.U. per ogni giorno di effettivo servizio. Di analogo importo per ogni giornata di effettiva presenza, verrà corrisposto un acconto sul c.d. , a tutti i Parte_5 lavoratori assunti dall'1\1\2006 da conguagliare successivamente”; che le due indennità, per coloro che non percepivano l'ERAS, cioè per gli assunti dopo il 31.12.2005, da allora e senza soluzione di continuità, erano corrisposte in busta paga;
che ai dipendenti ex
, invece, al momento dell'assunzione in era corrisposto sotto Pt_3 Parte_1 la voce “indennità ad personam” solo l'importo di € 17,00 al giorno, corrispondente alla voce “Servizio Straordinario” già goduto presso il Consorzio, quale precedente datore di lavoro e non legato alla mansione di operatore d'esercizio; che aveva messo in mora il datore di lavoro con pec del 15.1.2015, 29.1.2018 e del 23-31.12.2021, rimaste prive di riscontro.
Tutto ciò premesso, rilevato di aver prestato n. 565 giorni di presenza in servizio nel periodo fino al 31.5.2011, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno precedente della Corte di Appello di Catanzaro e di questo Tribunale, concludeva chiedendo “[..] accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione da parte del proprio datore di lavoro delle rivendicate indennità “ Regionale di Agente Unico” e “Acconto sul salario di produttività”, [..] e, per l'effetto, condannare la società Controparte_4
[..] al pagamento della anzidetta cifra di € 3.955,00 comprensiva della indennità di
[...] agente unico e dell'Acconto sul cd. Salario di produttività maturata nel periodo 01/05/2009–31\05\2011, cui devono aggiungersi gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati mese per mese nello stesso periodo e fino all'effettiva corresponsione del vantato credito [..]”.
Pag. 3 di 10 Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva Controparte_4 il rigetto per infondatezza>>.
§2.2
Il Tribunale di Cosenza accoglie il ricorso, richiamando i precedenti favorevoli ai lavoratori di questa Corte:
<<il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
La questione oggetto del presente giudizio è stata di recente decisa in senso favorevole alla parte ricorrente con sentenza n. 222/2023 della Corte di Appello di Catanzaro (cfr. fasc. ricorrente) alle cui motivazioni è qui fatto richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Nella pronuncia adesso menzionata la Corte ha osservato “[..] Nell'accordo siglato in data 17/10/2011, poi sottoposto a referendum ed approvato, alla pagina 2 si legge:” Preso atto dell'impegno comune delle parti ad operare e vigilare acché la gestione aziendale sia sempre più ispirata a criteri di equità, parità di trattamento e responsabilità sociale, le parti concordano quanto riportato nelle allegate schede che costituiscono parte integrante di un unico verbale e vanno a sostituire, ove in contrasto, tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate. (…) La presente ipotesi di accordo dovrà far parte di un accordo con i soggetti istituzionali interessati per le garanzie più complessive sulla soluzione delle problematiche finanziarie pregresse e sui programmi di investimento e di sviluppo ed avrà validità nel suo valore economico fino alla soluzione delle criticità strutturali di settore dopo la sottoscrizione dell'accordo complessivo, le organizzazioni sindacali dichiarano che l'accordo stesso sarà operativo solo dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori”.
Nell'accordo, dunque, non si fa riferimento al ripristino degli accordi disdettati (e quindi del ripristino degli effetti di quelli disdettati), ma a schede afferenti a diverse materie che riunite avrebbero costituito un accordo, accordo che sarebbe divenuto operativo solo dopo la (eventuale) approvazione con referendum da parte dei lavoratori.
Nell'accordo si afferma che le schede (costituenti l'accordo) vanno a sostituire – ove in contrasto – tutti gli accordi regolanti le specifiche materie trattate.
Orbene, dall'esame delle schede dell'accordo (in tutto 22) e delle materie in esse trattate, si evince che non compare l'indennità di Agente Unico, materia per la quale resta, quindi, pienamente operativa la sospensione degli effetti della disdetta, stabilita nel verbale della riunione del 24\03\2011: in altri termini l'accordo del 19.3.2008, nella parte relativa al punto 8, che contempla l'indennità AU, è ancora vincolante.
E del resto è incontestato che la società abbia continuato ad erogare la provvidenza economica a tutti gli operatori d'esercizio tranne che a quelli provenienti dall'ex . Pt_3
Pag. 4 di 10 Ed allora l'ulteriore questione che si pone – non esaminata dal giudice di prime cure, ma riproposta dalla società nella memoria di costituzione in secondo grado – è se tale indennità spetti ai ricorrenti, operatori di esercizio provenienti dall'ex . Pt_3
Sul punto il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni che sorreggono il precedente di questa Corte in analoga controversia (cfr Corte d'Appello n. 1010/2021).
Occorre prendere le mosse dal contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti ad aprile del 2009 (cfr contratti di assunzione allegati al fascicolo di parte dei ricorrenti), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone, espressamente: “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientrano i ricorrenti…….) sarà instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere Parte_1 esclusivamente i diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente ccnl autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta ad personam agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di , in particolar modo per le eventuali indennità correlate a Parte_1 specifiche prestazioni”. In sostanza, se ne evince che il contratto individuale sottoscritto dai ricorrenti contempla espressamente il diritto del lavoratore a percepire le voci retributive previste, oltre che dal vigente ccnl autoferrotranvieri, anche dalla contrattazione integrativa del nuovo datore di lavoro, sicché l'affermazione dell'appellata – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedente - è contraddetta dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate: i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in Parte_1
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, normative e ed
[...] economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC.
L'affermazione dell'appellata secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché i ricorrenti già percepiscono un assegno ad personam di € 17,00 ancorate alle giornate di effettivo servizio, in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro
, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il Pt_3 lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro.
Anche l'argomento secondo cui le indennità previste dall'accordo del 19/03/2008 si riferivano ai soli lavoratori del gruppo in forza alla data di stipula dell'accordo medesimo che non percepivano l'ERAS, è contraddetto dal tenore letterale del punto 8 dell'accordo in questione: “Al fine di perequare il trattamento economico degli Operatori di Esercizio operanti nelle aziende del gruppo, anche agli Operatori di Esercizio, che non hanno diritto ad ERAS in F.d.C., ancorché a tempo determinato, è riconosciuta la c.d. indennità regionale di Agente Unico per ogni giornata di effettivo servizio”.
Pag. 5 di 10 La limitazione della previsione della indennità ai soli lavoratori operanti nelle aziende del gruppo non può essere intesa come vorrebbe l'appellata, perché, trattandosi di accordo Con aziendale stipulato tra i vertici di e le OO.SS. esso non può non riguardare tutti i dipendenti – assunti direttamente dalla società, o provenienti da atti di cessione - della medesima. Piuttosto, una lettura complessiva della clausola induce a ritenere che la previsione dell'erogazione della indennità ha lo scopo di compensare la mancata percezione dell'Eras da parte di tutti coloro che, assunti in FdC dopo la sua soppressione (con il precedente accordo del 2007), non potevano fruirne, come, appunto, il ricorrente, assunto nel 2009 [..]”.
Sussiste quindi il diritto di parte ricorrente all'indennità regionale di agente unico nonché all'acconto sul salario di produttività.
È da disattendere l'argomento difensivo della convenuta secondo il quale il sopravvenuto accordo del 8.9.2017 avrebbe determinato la cessazione delle indennità di agente unico e del c.d. salario di produttività atteso che proprio il testo di detto accordo (cfr. all. 14 fasc. resistente) conferma la perdurante debenza delle due indennità.
In accoglimento del ricorso e sulla scorta del conteggio di parte in atti – che è formulato sulla scorta delle giornate di presenza come desunte dalle buste paga – la società resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§3
Con La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato l'8 gennaio 2024.
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_2
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto dell'11 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il proposto gravame, lamenta la violazione delle regole Parte_1 ermeneutiche sull'interpretazione degli accordi tra parte datoriale e lavoratori, in particolare perché il tribunale ha formato il proprio convincimento basandosi esclusivamente sul dato letterale della norma: <la sentenza dispiega la motivazione a sostegno esclusivamente sul convincimento della valenza dell'accordo del 19.03.2008 anche dopo quello 17.10.2011, e non tenendo conto (senza alcuna giustificazione plausibile) intervenuta modifica ad opera successivo accordo sindacale 08.09. 2017. va rilevato che, in ordine all'interpretazione dei contratti collettivi nazionali di categoria (compresi gli accordi categoria) e, più generale contratti, ove si incontrano le volontà delle parti, è necessario estrarre alcuni principi ermeneutici al fine dare un significato corretto alle parole
Pag. 6 di 10 nel caso di specie, non hanno trovato ingresso nel processo di convincimento del giudice di primo grado. La sentenza impugnata, quando fa riferimento stretto alla pronuncia della Corte d'Appello che ha già statuito sul punto, facendola propria, denuncia il vizio che la contraddistingue nell'aver, riduttivamente, ridotto l'interpretazione della volontà delle parti a quanto espresso letteralmente (…” sicché l'affermazione dell'appellante – secondo cui il suddetto contratto fa riferimento agli accordi aziendali vigenti presso il datore di lavoro precedenti – è contraddetto dal tenore letterale delle espressioni sopra riportate;
i dipendenti vengono, infatti, inquadrati in , a partire Parte_1 dalla data di assunzione, in base alle disposizioni normative ed economiche valevoli per tutti gli altri lavoratori di FdC. Ciò posto, l'affermazione dell'appellante secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché il ricorrente già percepisce un assegno ad personam di € 17 ancorata alle giornate di effettivo servizio in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro ATAB, non è condivisibile perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro…”. Sul punto la giurisprudenza, nel tempo, in materia ha consolidato i seguenti principi:
A)Il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, evidenziando in relazione i corretti principi per la interpretazione dei contratti collettivi e per i contratti integrativi, che la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale e aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363, c.c.
Per tutte valga l'ordinanza della Cass. n. 30664 del 25.11.2019, che stabilisce il principio secondo cui nell'interpretazione dei contratti collettivi, allorquando sia presente anche una contrattazione integrativa, diviene decisivo il criterio logico sistematico“… nell'interpretazione del contratto collettivo, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto. Il richiamo contenuto nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone, infatti, di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti… la predetta indagine consente, invero, da un lato, di indagare e valorizzare la reale volontà delle parti sociali al fine di conferire concretezza alle comuni finalità cristallizzate nel testo e, dall'altro, di valutare ogni singola disposizione alla luce della complessiva portata dell'accordo raggiunto.
Pag. 7 di 10 In tal caso, secondo i Giudici di legittimità, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole – anche esterne rispetto al testo del contratto stesso - aventi attinenza alla materia”.
B) Anche sul dato letterale (ovviamente collegato alle risultanze ulteriori da cui desumere il significato complessivo della frase) il giudice di prime cure errando nell'applicazione dei principi ermeneutici, ritiene non condivisibile l'affermazione della resistente/convenuta, richiamandosi alle motivazioni espresse dalla Corte d'Appello di Catanzaro in controversie analoghe (pag. 5 sentenza impugnata):
“L'affermazione dell'appellante, secondo cui l'indennità in oggetto non è dovuta perché il ricorrente già percepisce un assegno ad personam di € 17 ancorata alle giornate di effettivo servizio in applicazione della contrattazione integrativa dell'ex datore di lavoro perché, per come evidenziato, in base al contratto individuale il lavoratore non Pt_6 ha diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro…”.>>
Di conseguenza, critica la decisione del Tribunale di avere ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale finalizzata alla ricostruzione della volontà delle parti sociali, per mezzo dei seguenti capitoli di prova: del 15.04.09 i lavoratori e quindi il ricorrente venivano assunti ex novo con produzione di effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali, facendo salvi unicamente il profilo professionale rivestito e il parametro retributivo, l'anzianità maturata e il trattamento economico del vigente C.C.N.L. autoferrotranvieri”; “Vero che in tale accordo veniva altresì stabilito che al suddetto personale sarebbe stato riconosciuto, ad personam, l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in in attesa di avviare specifica Pt_3 procedura in sede sindacale per l'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro in
, in particolar modo per le eventuali indennità correlate a Pt_1 Parte_1 specifiche prestazioni”;“Vero che il ricorrente ai sensi del predetto contratto individuale sottoscritto al momento dell'assunzione unitamente al verbale di accordo, avendo diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro, ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex con un assegno ad personam di € 17,00.”“Vero che l'accordo si riferisce al Pt_3 mantenimento del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro Parte_7
e non all'applicazione della contrattazione aziendale di ”>> Parte_1
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
Orbene, secondo l'appellante, il Tribunale e la Corte, nei precedenti cui il giudicante si è uniformato, sono incorsi nell'errore di omettere di interpretare l'accordo del 19.03.2008, anche dopo quello del 17.10.2011, senza tenere conto della intervenuta modifica del primo ad opera del successivo accordo sindacale dell'08.09.2017.
Pag. 8 di 10 Ora, come correttamente rilevato dal Tribunale, detto accordo conferma la perdurante vigenza delle due indennità (e tale fatto non è contestato).
Nei precedenti criticati dall'azienda si parte dalla disamina della questione, logicamente presupposta, se il trattamento differenziale tra dipendenti FD ex TA (tra cui Con l'appellato) e i dipendenti ab origine – che l'appellante vuole rimarcare anche attraverso il richiamo all'accordo menzionato dell'8.9.2017 - fosse conforme al tenore Con del contratto individuale in forza del quale i primi sono passati alle dipendenze di .
Nella sentenza di primo grado (e nei precedenti di questa Corte richiamati dal Tribunale di Cosenza), si perviene alla conclusione che i dipendenti ex vengono inquadrati in Pt_3
, a partire dalla data di assunzione, in base alle disposizioni, Pt_1 Parte_1 Con normative e ed economiche, valevoli per tutti gli altri lavoratori di;
in sostanza, sia nella sentenza di primo grado che in quelle della Corte che hanno risolto in senso favorevole ai lavoratori le analoghe controversie, si esclude la legittimità del trattamento differenziale tra le due categorie di dipendenti che, nel corso del tempo, Con
ha continuato ad attuare, e che trova conferma nell'accordo dell'8.9.2017.
Nell'atto di gravame, invero, si critica detta impostazione, richiamando il contenuto dell'accordo sindacale del 15.04.09, secondo cui: i lavoratori e quindi il ricorrente sarebbero stati assunti ex novo con produzione di effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali, facendo salvi unicamente il profilo professionale rivestito e il parametro retributivo, l'anzianità maturata e il trattamento economico del vigente C.C.N.L.; al suddetto personale sarebbe stato riconosciuto, ad personam, l'applicazione della contrattazione integrativa aziendale prevista in in attesa di avviare specifica procedura in sede sindacale per Pt_3
l'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro in , in particolar Parte_1 modo per le eventuali indennità correlate a specifiche prestazioni”; si ribadisce, da parte dell'appellante in sostanza, che: ai sensi del predetto contratto individuale sottoscritto al momento dell'assunzione unitamente al verbale di accordo, il lavoratore, avendo diritto alla conservazione del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro, ha percepito e percepisce certamente l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex con un assegno ad personam di € 17,00; l'accordo sindacale del 14 aprile Pt_3
2009 si riferisce al mantenimento del trattamento goduto presso il precedente datore di lavoro e non all'applicazione della contrattazione aziendale di Parte_7 Parte_1
.
[...]
Sennonché, rileva il Collegio che l'assegno ad personam di euro 17, secondo i lavoratori, corrisponde alla voce “Servizio Straordinario”, trattamento già goduto presso , Pt_3 quale precedente datore di lavoro, e non legato alla mansione di operatore d'esercizio, come è invece l'Eras.
In effetti, la tesi trova conferma nella disamina delle buste paga del precedente datore di lavoro (cfr. allegato a note dell'11.9.2025), da cui emerge che euro 17 è la quota giornaliera del “servizio straordinario” che nella busta paga mensile viene moltiplicata
Pag. 9 di 10 per il numero di giorni di servizio effettivo (andando a costituire un incremento significativo del trattamento stipendiale del dipendente ex ). Pt_3
Con Ed allora, non può essere vero che l'attuale appellato, come vuole la difesa di
“percepisce l'indennità ad agente unico nella misura erogata dall'ex con un Pt_3 assegno ad personam di € 17,00” e per tale motivo non ha diritto all'eras; infatti, se, come rilevato, quell'indennità era di 17 euro al giorno, il riconoscimento di tale importo, una tantum, per l'intero mese, non si traduce nel mantenimento del trattamento Con economico goduto presso il precedente datore di lavoro – tesi che sostiene per motivare il diniego dell'estensione del pagamento dell'Eras ai propri dipendenti ex . Pt_3
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 8 gennaio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1904/2023, resa in data 21/11/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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