Art. 13.
Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo di previdenza ai sensi dei regolamenti approvati con regio decreto 1 febbraio 1925, n. 217 , e regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,n. 1155 , per chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai periodi di omessa contribuzione.
La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'eta' del, lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo non coperto da contribuzione.
Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro, o in sua vece il lavoratore stesso, ha facolta' di regolarizzare i periodi di cui al primo comma, anziche' con il versamento della riserva matematica, mediante il pagamento dei contributi determinati come stabilito dal successivo comma, sempreche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento e' condizionato al parere favorevole del Comitato speciale, del Fondo. I contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alla retribuzione corrisposta al lavoratore alla data della richiesta di regolarizzazione.
Le condizioni e i termini per il versamento dei contributi saranno stabiliti dal Comitato speciale del Fondo di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .
Il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi dovuti al Fondo di previdenza ai sensi dei regolamenti approvati con regio decreto 1 febbraio 1925, n. 217 , e regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936,n. 1155 , per chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai periodi di omessa contribuzione.
La costituzione della rendita si effettua versando al Fondo la riserva matematica, calcolata con riferimento all'eta' del, lavoratore al momento della domanda, tenendo conto della pensione o della maggior quota della pensione complessiva che sarebbe acquisita dal lavoratore per effetto della regolarizzazione del periodo non coperto da contribuzione.
Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente articolo, si intendono richiamate le norme di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il datore di lavoro, o in sua vece il lavoratore stesso, ha facolta' di regolarizzare i periodi di cui al primo comma, anziche' con il versamento della riserva matematica, mediante il pagamento dei contributi determinati come stabilito dal successivo comma, sempreche' la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di regolarizzazione, corredata dalla documentazione probatoria, deve essere presentata al Fondo di previdenza ed il suo accoglimento e' condizionato al parere favorevole del Comitato speciale, del Fondo. I contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alla retribuzione corrisposta al lavoratore alla data della richiesta di regolarizzazione.
Le condizioni e i termini per il versamento dei contributi saranno stabiliti dal Comitato speciale del Fondo di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 .