Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA così composto: dott. Franca Mangano Presidente dott. Riccardo Massera Consigliere rel. ing. Filippo Cascone Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8023 R.G.A.C. dell'anno 2019 promosso
DA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDO Parte_1 C.F._1
TASCIONE e dall'avv. DAVIDE PELLEGRINO;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
GENERALE DELLO STATO;
- Convenuta -
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto al Tribunale di L'Aquila la condanna della al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dal proprio fondo agricolo, sito nel comune di Scerni (CH), località «Bardella», compreso tra una strada interpoderale e la sponda sinistra del fiume
Sinello, a causa della progressiva deviazione dell'alveo originario di tale corso d'acqua, che ha invaso il suo terreno.
Egli ha invocato la responsabilità dell'amministrazione ai sensi degli artt. 2051 e, in subordine, 2043 c.c. deducendo che l'omessa manutenzione e pulizia del fiume da parte dell'amministrazione regionale ha provocato un accumulo di materiali di varia natura che ha ostruito il flusso delle acque costringendolo a deviare. Ha quindi chiesto la condanna della al ripristino della situazione quo ante ai sensi dell'art. 2058 c.c., oltre al CP_1 risarcimento del danno subito per la diminuzione di valore cagionata al fondo come quantificata nella relazione del proprio consulente di parte.
- 1 -
1.2. Con ordinanza del 22 novembre 2019 il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di Roma in aderenza al criterio di riparto sancito dalla Suprema Corte secondo il quale, in presenza di comportamenti commissivi o omissivi della P.A. diretti alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, anche se tali condotte omissive abbiano determinato non lo straripamento ma l'alterazione del tracciato del corso d'acqua, come nella fattispecie in esame.
1.3. ha quindi tempestivamente riassunto il giudizio davanti al Tribunale Parte_1
Regionale delle Acque pubbliche di Roma.
1.4. Nella propria comparsa di costituzione e risposta la Regione Abruzzo si è limitata a richiamare le difese svolte nella precedente fase di giudizio, producendo i relativi atti.
Al riguardo si osserva che con ordinanza del 24 maggio 2021 l'istruttore ha rilevato che alcuni dei documenti depositati nel fascicolo informatico, tra cui la comparsa di costituzione e risposta depositata davanti al Tribunale di L'Aquila, non sono leggibili (in particolare, il file della comparsa di costituzione appare costituito da sei pagine bianche) e l'ha invitata a rinnovare il deposito. La Regione Abruzzo non ha tuttavia provveduto in tal senso, né ha depositato la propria comparsa conclusionale, sicché questo Tribunale non può che limitarsi a prendere atto del fatto che non risulta quali siano le difese nel merito dell'amministrazione convenuta e se questa abbia sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio.
1.5. All'udienza collegiale del 17 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Come accennato, lamenta che la superficie del fondo di sua proprietà si Parte_1
è ridotta di circa 58.000 mq a causa della deviazione del letto di scorrimento del fiume
Sinello che, creando un'ampia ansa verso la riva sinistra, ha invaso il terreno, e ritiene che dell'accaduto debba essere chiamata a rispondere l'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2051 c.c. in virtù del potere di custodia che essa ha sulle acque fluviali e avendo essa omesso di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'alveo, individuando in tale incuria l'antecedente causale dell'evento e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
In subordine, egli invoca la responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo CP_1 sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: l'ingiustizia del danno, derivante dall'inosservanza delle disposizioni che attribuiscono alla le funzioni di CP_1 polizia e sorveglianza fluviale;
l'elemento soggettivo della colpa, vale a dirsi l'incuria ed omessa pulizia e manutenzione del fiume Sinello;
il nesso causale tra la dedotta incuria ed il
- 2 - danno arrecato, in quanto le acque non potendo scorrere liberamente a causa di ostruzioni e intasamenti hanno modificato l'alveo originario invadendo il terreno di proprietà del ricorrente.
3. La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo a chi abbia in custodia una cosa per i danni che questa cagioni a terzi, secondo un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si fonda sulla sola relazione intercorrente tra chi ha la custodia e la cosa dannosa, salva la prova del caso fortuito. Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema è ormai consolidato: «la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del ricorrente della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile» (Cass. Sez. 3, ord. 08 luglio
2024, n. 18518; nello stesso senso Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943).
Sotto altro profilo, poi, in tema di responsabilità civile la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che «qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica» (Cass.
n. 13037 del 12/05/2023; in proposito v. anche Cass. n. 26851 del 19/09/2023, secondo cui «In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato»).
Occorre pertanto accertare innanzitutto la sussistenza o meno di un potere di custodia in capo alla sulle acque fluviali e, in particolare, sul fiume Sinello;
solo una Controparte_1 volta verificato tale potere di controllo e vigilanza dell'amministrazione, deve essere accertato il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
- 3 - 4. L'impianto normativo in materia di tutela, disciplina e gestione delle risorse idriche individua chiaramente le competenze e le funzioni delle regioni già con il d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 all'art. 90, lett. e), che dispone la delega alle regioni delle funzioni concernenti la polizia delle acque. Il successivo d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico delle norme in materia ambientale) prevede poi, all'art. 61, che le regioni «provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni».
La legge della Regione Abruzzo 16/09/1998, n. 81, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», prevede all'art. 19, comma 5, che la manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria e che «l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti», salvo i casi specificatamente individuati dai successivi commi. I commi
6 e 7, in particolare, prevedono che la Giunta regionale debba stabilire «i corsi d'acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima
… e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle Province o ai Comuni CP_1 interessati».
La successiva legge regionale n. 36 del 2015 all'art. 3 ribadisce la competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua stabilendo che «nelle more della classificazione di cui all'articolo 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81 (…) e delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite dal R.D. 25 luglio 1904, n.
523 (…), spettano alla , in ossequio all'articolo 94, comma 5, lett. b), della L.R. 17 CP_1 aprile 2003, n. 7 (…), le competenze relative alle funzioni di polizia idraulica, pronto intervento e manutenzione di cui al suddetto R.D. 523/1904 e al R.D. 9 dicembre 1937, n.
2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica) ivi comprese quelle spettanti all'autorità amministrativa in relazione alle limitazioni e ai divieti all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua di cui all'Allegato A». Tale allegato A, relativo appunto alla «Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua» elenca, al n. 35, proprio il fiume Sinello nel tratto compreso dalla sorgente alla foce.
La stessa Regione Abruzzo ha del resto dato conto, nelle note critiche alla relazione preliminare del consulente tecnico d'ufficio, di aver eseguito negli ultimi 20 anni vari interventi di sistemazione idraulica del Fiume Sinello, a dimostrazione del proprio potere di fatto sul corso d'acqua.
- 4 - La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del r.d.
n. 523 del 1904, sono a carico dei proprietari frontisti solo le opere a difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minore dimensione o importanza, mentre rimane ferma la competenza dell'amministrazione con riguardo alle difese «rispetto a corsi d'acqua che, per essere compresi nelle categorie (di opere idrauliche) precedenti (prima, seconda, terza e quarta categoria), sono di dimensioni e importanza maggiori e restano pertanto a carico dello Stato o degli enti territoriali o dei consorzi tra gli interessati (tali sono dunque da considerare: i "fiumi di confine", i "canali artificiali navigabili patrimoniali", rispetto ai quali le opere idrauliche sono considerate di prima categoria, art. 4; i "fiumi e loro confluenti", cui sono riferite le opere di seconda e terza categoria descritte agli artt. 5 e 6; i "fiumi e torrenti;
grandi colatori ed importanti corsi d'acqua", cui sono riferiti le opere di quarta categoria descritte dall'art. 9)» (Cass. Sez. 3, Sentenza 22/11/2019, n. 30521).
La convenuta è quindi, per espressa previsione normativa, custode del fiume CP_1
Sinello; essa è pertanto chiamata a rispondere dei danni da questo cagionati, salva la prova del caso fortuito (v. al riguardo TSAP, Sentenza n. 83 del 18/05/2018: «Non è dato alla sottrarsi alla funzione ad essa trasferita – per successione allo Stato ai sensi CP_1 dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523 - di provvedere alle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini ed ogni altra opera eseguita entro gli alvei e contro le sponde dei fiumi, rimanendo di spettanza dei proprietari e possessori frontisti le sole opere di mera difesa dei propri beni ai sensi dell'art. 12 del detto T.U.; sono infatti trasferite alla Regione le funzioni amministrative di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici, ai sensi degli artt. 90, lett. e), d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e 10 lett. f) legge 18 maggio 1989, n. 183, né la potrebbe sottrarsi a tali CP_1 compiti istituzionali scegliendo (oltretutto discrezionalmente, se non arbitrariamente) quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri
Enti. Pertanto, la è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per i danni derivati CP_1 dalle condizioni in cui quelle opere si trovano, salva la corresponsabilità di altri enti se affidatari della loro gestione e manutenzione»; nello stesso senso, tra le tante, v. anche
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza 05/12/2011, n. 25928; TRAP Napoli, Sentenza
29/09/2020, n. 3292 e Sentenza 01/03/2023, n. 894).
5. Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato, sulla base del materiale fotografico e dei rilievi aerei e satellitari, l'evidente alterazione del tracciato del fiume, tramite la formazione nel corso degli anni di anse e meandri, che ha provocato l'invasione e la conseguente riduzione dell'estensione dei terreni di proprietà del ricorrente. In particolare, «Secondo quanto verificato dalle foto aeree scaricate tramite il software “Google Earth” a partire dal
- 5 - primo rilevamento dell'anno 2004, la suddetta ansa era molto più contenuta, in quanto la distanza dalla strada interpoderale era pari a circa 142 metri, mentre allo stato attuale detta distanza è di circa 42 metri, con una perdita di terreno di circa 100 metri. La perdita di terreno si è accentuata negli ultimi anni;
in particolare, a partire dal 2014 ad oggi, la distanza dalla strada interpoderale è diminuita di circa 75 metri». Egli ha poi rilevato che «Il fenomeno è ancora in atto, sia pure con velocità di avanzamento più contenuta, e quindi, soprattutto in occasione di eventi di piena di una certa entità, la sponda in erosione frana sul nuovo letto del corso d'acqua, riducendo sempre di più la distanza dalla strada interpoderale. In assenza di adeguati interventi di contenimento, l'attività di erosione del
Fiume Sinello comporterà inevitabilmente una progressiva perdita di terreno agricolo sulla sponda sinistra, fino a raggiungere la strada interpoderale ed i terreni coltivati a vigneto situati a tergo della stessa strada».
Lo stesso consulente ha attribuito le cause del fenomeno «in parte, alla naturale evoluzione del Fiume Sinello, che non è limitata all'area oggetto della presente causa, ma si estende per diversi chilometri lungo l'asta fluviale», e in parte «ad una omissione da parte della parte resistente ) delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del fiume Controparte_1
Sinello», dal momento che non sono state poste in essere «idonee opere di manutenzione volte a contenere i fenomeni erosivi generati dalla corrente liquida lungo la sponda concava delle singole anse meandriche, ad esempio sia realizzando un sistema di briglie lungo la tratta montana del corso d'acqua, sia costruendo opere di difesa spondale nelle tratte più critiche e più colpite dai fenomeni». Se la , ha osservato il c.t.u. con valutazione non CP_1 contestata da parte convenuta, «fosse intervenuta a tempo debito, con ordinari lavori di manutenzione e pulizia dell'alveo, l'ansa meandrica che ha ridotto la consistenza areale dei terreni di proprietà del ricorrente avrebbe avuto sicuramente dimensioni più contenute e tali da rendere non particolarmente onerosi i necessari interventi di protezione spondale».
5.1. Come osservato in precedenza, l'esistenza di una concausa naturale non esclude il nesso di causalità tra l'omessa manutenzione dell'alveo del fiume e le conseguenze dannose che ne sono derivate.
5.2. Del pari deve escludersi che ricorra un concorso del fatto colposo del danneggiato creditore (che ai sensi dell'art. 1227 c.c. è rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di un'eccezione in senso lato: v. Cass. n. 27258 del 21/10/2024), dal momento che, come si
è detto, in relazione a corsi d'acqua quale il Sinello le funzioni di polizia idraulica sono rimesse alla esclusiva competenza della pubblica amministrazione.
- 6 - 5.3. In ragione, quindi, del rapporto di custodia tra il corso del Sinello e la Controparte_1 discendente dall'affidamento a questa di poteri effettivi di controllo, vigilanza e manutenzione, nonché dell'accertamento che l'evento lesivo è stato causato dalla naturale evoluzione di tale corso d'acqua e dalla mancanza di interventi adeguati in grado di limitarla, deve essere affermata la responsabilità dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
6. Il ricorrente ha chiesto la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., con condanna della a realizzare le opere necessarie per l'integrale ripristino dello status CP_1 quo ante.
Al riguardo, tuttavia, il c.t.u. ha ritenuto non opportuno riportare il fiume al suo stato originario, «tenuto conto che le anse meandriche interessano un tratto molto esteso del corso d'acqua e che i costi di tale operazione sarebbero molto elevati e non giustificati dai benefici che andrebbero a prodursi».
La domanda così proposta deve quindi essere respinta, dal momento che la reintegrazione in forma specifica risulterebbe eccessivamente onerosa per il debitore.
7. ha pertanto diritto al risarcimento per equivalente, in relazione al valore Parte_1 della porzione di terreno che gli è stata sottratta.
Questo è stato stimato dal consulente tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di 109.400
€, in considerazione del valore del terreno, stimato in 17.750 €/ha, e della sottrazione di terreno subita, determinata in misura pari a 6,164 ha.
Il consulente ha poi stimato il danno derivante dal mancato raccolto causato dalla sottrazione di terreno. Tale voce di danno non costituisce, tuttavia, oggetto della domanda del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo la condanna della «al risarcimento del CP_1 danno in forma specifica mediante rispristino della situazione quo ante inerente il terreno dell'attore ed il fiume in questione, oltre al risarcimento del danno patito da quest'ultimo per una somma pari alla diminuzione di valore cagionata al terreno di sua proprietà e quantificata in misura che si suggerisce non inferiore a quella indicata nella perizia di parte»,
e senza fare alcun cenno alle concrete modalità di sfruttamento agricolo del terreno. La stessa perizia di parte da lui depositata, del resto, ha stimato i danni in base al solo valore venale della superficie sottratta dal fiume.
Alla stima effettuata dal c.t.u. deve poi essere applicato lo stesso coefficiente di riduzione impiegato dall'ausiliario nella stima dei danni da mancato raccolto, dovendosi tenere conto
«che la sottrazione di area coltivabile è solo parzialmente dovuta alla deficitaria
- 7 - manutenzione idraulica del Fiume Sinello da parte della , in quanto non si Controparte_1 può trascurare l'evoluzione naturale del corso d'acqua, che ha generato l'ansa meandrica e la conseguente erosione della sponda sinistra, confinante con il fondo agricolo del ricorrente»; apporto causale che lo stesso consulente ha indicato in misura del 30%, avendo applicato un coefficiente di riduzione pari a 0,7.
La deve quindi essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., della somma di Parte_1
76.580 € ai valori del 5 gennaio 2022 (data della relazione del c.t.u.), che corrisponde, rivalutata ai valori attuali, a 85.386,70 €.
Non possono essere poi liquidati gli interessi compensativi, in mancanza di specifica domanda al riguardo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4938 del 16/02/2023 e Ordinanza n.
10376 del 17/04/2024). Sono tuttavia dovuti gli interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dal giorno della domanda.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avendo riguardo ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore in cui rientra l'importo liquidato a titolo di risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna la al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di 85.386,70 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 545 per spese e € 10.000 per compenso di avvocato, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla CTU.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024
Minuta redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo Andrea Leonardo
Canalis
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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