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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 191/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Geom. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Ernesta Manuela Tommasini;
-appellante-
E
Impresa individuale “ , P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del titolare firmatario legale rappresentante pro tempore con sede CP_1
in Contrada Sant'Antonio, 96 – 89043 Gioiosa Ionica (RC), rappresentato e difeso dall'Avv.
Sebastiano Strangio;
- appellata – Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.06.2020, l' Parte_3
”, in persona del titolare firmatario legale rappr. p.t..
[...] CP_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante n. 33/2020, emesso dal
Tribunale di Locri, in persona del G.L. Dott.ssa Antonella Crea, in data 01.04.2020
(depositato in pari data) e ha convenuto in giudizio la Parte_1
, in persona dell'amministratore legale rappresentante, per ivi sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1)
In via preliminare dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito vantato dalla Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine e salvo gravame, revocare il decreto
ingiuntivo opposto perché infondato nel merito e non provato. Con vittoria di spese e competenze di
giudizio”.
Si è costituita la , in persona del legale rapp. p.t., insistendo per il rigetto della Parte_1
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo il credito prescritto sulla base della seguente motivazione “nel caso in esame non risultano soddisfatti i requisiti
previsti dalla legge, in quanto i crediti vantati risultano prescritti. Difatti, agli stessi è applicabile la
disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995. Pertanto rilevata la
natura del credito, il periodo in contestazione e stante l'assenza in atti, di valide allegazioni
interruttive della prescrizione, il credito asseritamente vantato dalla deve ritenersi estinto per Pt_1
intervenuta prescrizione, conseguentemente la domanda del ricorrente è meritevole d'accoglimento.
Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza”. Avverso detta decisione ha interposto appello la Parte_1
eccependo la mancata valutazione della documentazione depositata con
[...]
riferimento alle allegate diffide interruttive della prescrizione.
Ad avviso di parte appellante, infatti, nessuna prescrizione sarebbe maturata, stante le tre diffide di messa in mora inviate presso la sede dell'Impresa e da questa regolarmente ricevute.
Si è costituita l' ribadendo l'invalidità Parte_3
della prima diffida del 2006, spedita mediante raccomandata per il tramite di Poste Italiane
e consegnata a soggetto estraneo al nucleo famigliare della parte appellata, tale signor
[...]
, soggetto estraneo al titolare della né tantomeno Per_1 CP_1 CP_1
legato da alcun rapporto lavorativo con la prefata CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso dichiarando estinto il credito vantato dalla per intervenuta prescrizione, ritenendo che Parte_1
non vi fosse alcuna valida prova degli atti interruttivi della prescrizione.
Tale assunto non è condivisibile.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la si è costituita allegando le seguenti diffide interruttive: Parte_1
lettera raccomandata A.R. del 19.04.2006, lettera raccomandata A.R. del 16.02.2011 e lettera raccomandata A.R. del 07.10.2015. Orbene, in ordine alla prescrizione, la questione controversa riguarda esclusivamente la prima delle tre diffide inviate dalla (non essendovi alcuna contestazione sulla Parte_1
ricezione delle altre due) ed, in particolare, quella associata alla raccomandata n.
11682252729 – 5, del 19.04.2006.
Orbene, sul punto, dall'avviso di ricevimento prodotto, risulta che la predetta raccomandata
è stata consegnata in Via S. Antonio n. 96 – 89042 Gioiosa Ionica (RC), -indirizzo coincidente con la sede legale dell'Impresa (come risulta da visura camerale agli atti) -e ricevuta in data
22.04.2006 da . Persona_1
La raccomandata controversa, dunque, è accompagnata da un avviso di ricevimento attestante il regolare recapito della stessa presso la sede dell'impresa con sottoscrizione a cura di un soggetto ivi rinvenuto ed, evidentemente, identificato dal postino quale
<>.
A nulla valgono i rilievi mossi da parte appellata sul fatto che la predetta raccomandata non avrebbe validità quale atto interruttivo stante la sua consegna ad un soggetto, tale
[...]
, che non era, né è mai stato, un famigliare convivente dell'opponente, né addetto Per_1
alla casa o dipendente dell'Impresa individuale di e la mancata CP_1
specificazione, nella cartolina postale, della qualità dello stesso in rapporto all'Impresa.
Del tutto inconferente si palesa, altresì, l'autocertificazione della situazione storica di famiglia dell'opponente, non avendo alcun valore nella questione in oggetto la composizione del nucleo familiare, atteso che la notifica è stata effettuata presso la sede legale dell'impresa e non all'indirizzo di residenza del debitore.
Sul punto la Corte di Cassazione (Ord. n. 37828 del 27 Dicembre 2022) ha statuito che “nel
caso in cui un atto riguardante una società risulti notificato presso la sede dell'impresa, e la relazione
dell'ufficiale notificatore attesti la presenza di una persona che si trovava nei locali dell'ente, si deve presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, senza che il
notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Contro tale presunzione la persona giuridica ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio”.
Ne consegue che la circostanza, non contestata, che la consegna della raccomandata sia avvenuta presso la sede legale dell'impresa determina la presunzione di conoscenza della stessa da parte del destinatario, indipendentemente da chi fosse stato il soggetto nelle cui mani la consegna era avvenuta. Dalla consegna dell'atto effettuata presso il domicilio del destinatario a persona presente in tale luogo, l'articolo 139 cpc fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza dello stesso da parte del destinatario medesimo,
risultando irrilevante che il consegnatario sia rimasto ignoto, mentre per vincere tale presunzione incombe sull'interessato l'onere di provare che il consegnatario “fosse del tutto
estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto
al luogo di esecuzione della notificazione”.
Inoltre, ai fini della validità della notificazione risulta irrilevante l'eventuale illeggibilità
della firma apposta dal consegnatario sull'avviso di ricevimento del piego, “sia in quanto
l'omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità … sia in quanto l'omessa deduzione della estraneità alla sede dell'impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta
l'irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell'impresa”.
Con riguardo alla fattispecie di notificazione ex articolo 145 cpc mediante consegna a persona addetta alla sede, è stato chiarito che, ai fini della regolarità del relativo procedimento “è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere
necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e
precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica” e che tale circostanza fattuale determina la presunzione che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione in parola, “ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.
(Cassazione n. 8686/2021, n. 28110/2020 e n. 27844/2020 e 31579/2021).
In senso analogo, con riguardo all'ipotesi in cui la notifica alla persona giuridica venga eseguita a mezzo del servizio postale, è stato tra l'altro osservato che, in adesione alla sentenza delle sezioni unite n. 20473/2005, è ammessa la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, “a persona all'uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare
l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di
ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione
la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico, il quale non abbisogna di deleghe
formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo” (Cassazione n.
13086/2021, n. 28278/2020 e n. 12111/2022).
Ne consegue che la notifica in esame è valida, essendo stata eseguita presso la sede legale della società e non essendovi alcuna prova da parte appellata circa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 145 c.p.c. in capo al soggetto che ha ricevuto l'atto.
I crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quindi, non sono prescritti, avendo la
[...]
provveduto ad inviare alla controparte atti idonei Parte_1
ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
La sentenza va, pertanto, riformata e l'originario ricorso rigettato. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività
espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla contro la Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 318/2023, Controparte_1
pubblicata in data 05.04.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così
provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso.
2)condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il presente grado, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 191/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Geom. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv. Ernesta Manuela Tommasini;
-appellante-
E
Impresa individuale “ , P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del titolare firmatario legale rappresentante pro tempore con sede CP_1
in Contrada Sant'Antonio, 96 – 89043 Gioiosa Ionica (RC), rappresentato e difeso dall'Avv.
Sebastiano Strangio;
- appellata – Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.06.2020, l' Parte_3
”, in persona del titolare firmatario legale rappr. p.t..
[...] CP_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante n. 33/2020, emesso dal
Tribunale di Locri, in persona del G.L. Dott.ssa Antonella Crea, in data 01.04.2020
(depositato in pari data) e ha convenuto in giudizio la Parte_1
, in persona dell'amministratore legale rappresentante, per ivi sentire accogliere le
[...]
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1)
In via preliminare dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito vantato dalla Parte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine e salvo gravame, revocare il decreto
ingiuntivo opposto perché infondato nel merito e non provato. Con vittoria di spese e competenze di
giudizio”.
Si è costituita la , in persona del legale rapp. p.t., insistendo per il rigetto della Parte_1
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto il ricorso ritenendo il credito prescritto sulla base della seguente motivazione “nel caso in esame non risultano soddisfatti i requisiti
previsti dalla legge, in quanto i crediti vantati risultano prescritti. Difatti, agli stessi è applicabile la
disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995. Pertanto rilevata la
natura del credito, il periodo in contestazione e stante l'assenza in atti, di valide allegazioni
interruttive della prescrizione, il credito asseritamente vantato dalla deve ritenersi estinto per Pt_1
intervenuta prescrizione, conseguentemente la domanda del ricorrente è meritevole d'accoglimento.
Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza”. Avverso detta decisione ha interposto appello la Parte_1
eccependo la mancata valutazione della documentazione depositata con
[...]
riferimento alle allegate diffide interruttive della prescrizione.
Ad avviso di parte appellante, infatti, nessuna prescrizione sarebbe maturata, stante le tre diffide di messa in mora inviate presso la sede dell'Impresa e da questa regolarmente ricevute.
Si è costituita l' ribadendo l'invalidità Parte_3
della prima diffida del 2006, spedita mediante raccomandata per il tramite di Poste Italiane
e consegnata a soggetto estraneo al nucleo famigliare della parte appellata, tale signor
[...]
, soggetto estraneo al titolare della né tantomeno Per_1 CP_1 CP_1
legato da alcun rapporto lavorativo con la prefata CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso dichiarando estinto il credito vantato dalla per intervenuta prescrizione, ritenendo che Parte_1
non vi fosse alcuna valida prova degli atti interruttivi della prescrizione.
Tale assunto non è condivisibile.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la si è costituita allegando le seguenti diffide interruttive: Parte_1
lettera raccomandata A.R. del 19.04.2006, lettera raccomandata A.R. del 16.02.2011 e lettera raccomandata A.R. del 07.10.2015. Orbene, in ordine alla prescrizione, la questione controversa riguarda esclusivamente la prima delle tre diffide inviate dalla (non essendovi alcuna contestazione sulla Parte_1
ricezione delle altre due) ed, in particolare, quella associata alla raccomandata n.
11682252729 – 5, del 19.04.2006.
Orbene, sul punto, dall'avviso di ricevimento prodotto, risulta che la predetta raccomandata
è stata consegnata in Via S. Antonio n. 96 – 89042 Gioiosa Ionica (RC), -indirizzo coincidente con la sede legale dell'Impresa (come risulta da visura camerale agli atti) -e ricevuta in data
22.04.2006 da . Persona_1
La raccomandata controversa, dunque, è accompagnata da un avviso di ricevimento attestante il regolare recapito della stessa presso la sede dell'impresa con sottoscrizione a cura di un soggetto ivi rinvenuto ed, evidentemente, identificato dal postino quale
<>.
A nulla valgono i rilievi mossi da parte appellata sul fatto che la predetta raccomandata non avrebbe validità quale atto interruttivo stante la sua consegna ad un soggetto, tale
[...]
, che non era, né è mai stato, un famigliare convivente dell'opponente, né addetto Per_1
alla casa o dipendente dell'Impresa individuale di e la mancata CP_1
specificazione, nella cartolina postale, della qualità dello stesso in rapporto all'Impresa.
Del tutto inconferente si palesa, altresì, l'autocertificazione della situazione storica di famiglia dell'opponente, non avendo alcun valore nella questione in oggetto la composizione del nucleo familiare, atteso che la notifica è stata effettuata presso la sede legale dell'impresa e non all'indirizzo di residenza del debitore.
Sul punto la Corte di Cassazione (Ord. n. 37828 del 27 Dicembre 2022) ha statuito che “nel
caso in cui un atto riguardante una società risulti notificato presso la sede dell'impresa, e la relazione
dell'ufficiale notificatore attesti la presenza di una persona che si trovava nei locali dell'ente, si deve presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società, senza che il
notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Contro tale presunzione la persona giuridica ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio”.
Ne consegue che la circostanza, non contestata, che la consegna della raccomandata sia avvenuta presso la sede legale dell'impresa determina la presunzione di conoscenza della stessa da parte del destinatario, indipendentemente da chi fosse stato il soggetto nelle cui mani la consegna era avvenuta. Dalla consegna dell'atto effettuata presso il domicilio del destinatario a persona presente in tale luogo, l'articolo 139 cpc fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza dello stesso da parte del destinatario medesimo,
risultando irrilevante che il consegnatario sia rimasto ignoto, mentre per vincere tale presunzione incombe sull'interessato l'onere di provare che il consegnatario “fosse del tutto
estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto
al luogo di esecuzione della notificazione”.
Inoltre, ai fini della validità della notificazione risulta irrilevante l'eventuale illeggibilità
della firma apposta dal consegnatario sull'avviso di ricevimento del piego, “sia in quanto
l'omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità … sia in quanto l'omessa deduzione della estraneità alla sede dell'impresa del consegnatario la cui firma risulti illeggibile comporta
l'irrilevanza di tale circostanza sulla presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, una volta accertata la consegna presso la sede dell'impresa”.
Con riguardo alla fattispecie di notificazione ex articolo 145 cpc mediante consegna a persona addetta alla sede, è stato chiarito che, ai fini della regolarità del relativo procedimento “è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere
necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e
precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica” e che tale circostanza fattuale determina la presunzione che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione in parola, “ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno”.
(Cassazione n. 8686/2021, n. 28110/2020 e n. 27844/2020 e 31579/2021).
In senso analogo, con riguardo all'ipotesi in cui la notifica alla persona giuridica venga eseguita a mezzo del servizio postale, è stato tra l'altro osservato che, in adesione alla sentenza delle sezioni unite n. 20473/2005, è ammessa la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, “a persona all'uopo addetta, e, allorché il conferimento del compito di ritirare
l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di
ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione
la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico, il quale non abbisogna di deleghe
formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo” (Cassazione n.
13086/2021, n. 28278/2020 e n. 12111/2022).
Ne consegue che la notifica in esame è valida, essendo stata eseguita presso la sede legale della società e non essendovi alcuna prova da parte appellata circa l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 145 c.p.c. in capo al soggetto che ha ricevuto l'atto.
I crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto, quindi, non sono prescritti, avendo la
[...]
provveduto ad inviare alla controparte atti idonei Parte_1
ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
La sentenza va, pertanto, riformata e l'originario ricorso rigettato. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività
espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla contro la Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 318/2023, Controparte_1
pubblicata in data 05.04.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così
provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso.
2)condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida in € 1.312,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il presente grado, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti