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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11536/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11536/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in proprio e quale incorporante la in persona del legale Parte_1 PA rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via G. Carducci n. 19, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando D'Ambrosio, presso il cui studio è CP_2 elett.te dom.to in Campagna (SA), alla via SS 91 per Contursi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Tedesco, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, al Largo Pioppi n. 1, c/o
Provincia di Salerno – Avvocatura, in virtù di procura generale alle liti per notaio Persona_1 del 17/02/11, giusta determina del settore Avvocatura
RESISTENTE
E
Amministrativo-Finanziaria Controparte_3
(DPCM 3686/08 MIGECO e situazione creditoria e debitoria pregressa), Controparte_4
ora in persona del l.r.p.t., nonchè per la
[...] CP_5 Controparte_6
pagina 1 di 9 Provincia di Napoli e di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, presso cui “ope legis” domiciliano in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58
RESISTENTI avente ad oggetto: controversia locatizia
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/09, con cui PA il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di BO, le aveva intimato il pagamento, in favore di
, della somma di € 35.800,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di canoni CP_2 rimasti insoluti per il periodo dal maggio 2008 all'aprile 2009, in virtù del contratto di locazione del 18/05/05 avente ad oggetto un terreno di mq. 29.841,00 c.a., sito nel Comune di Campagna, compreso nella più ampia consistenza del foglio 95, mappale 63, utilizzato dalla CP_1 per lo stoccaggio del materiale inerte di escavazione.
[...]
L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
del Sottosegretario di Stato presso la predetta Presidenza ex l. n. 123/08 e/o Controparte_3 la Missione Gestione Contenzioso, nonché il Commissario “ad acta” nominato per la Provincia di
Salerno, al fine di essere da questi garantita e tenuta indenne in caso di rigetto dell'opposizione.
Si costituivano le predette Amministrazioni chiamate in causa, nonché l'opposto . CP_2
Con sentenza n. 5723/14 del 03/12/14, il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di BO, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la nullità del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. CP_ 2. Avverso tale sentenza il proponeva gravame, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e confermarsi il d.i. n. 397/09, o, comunque condannarsi la al CP_1 pagamento del canone di locazione per l'annualità maggio 2008/aprile 2009, per il complessivo importo di € 35.800,00, o, in subordine, condannarsi la al pagamento delle sole prime tre CP_1 mensilità del canone (maggio, giugno e luglio 2008) per € 8.949,99, e condannarsi la Provincia di
Salerno al pagamento delle ulteriori mensilità di canone da agosto 2008 ad aprile 2009, per i residui € 26.850,01.
Instaurato il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado, tra cui la che CP_1 nel frattempo aveva incorporato la la Corte d'Appello di Salerno, con PA sentenza n. 916/17, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al
Tribunale di Salerno, compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 9 3. Con ricorso depositato il 29/12/17, la riassumeva il giudizio, chiedendo, in via CP_1 principale, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione e di titolarità sostanziale, sia in proprio che quale incorporante la con rigetto della domanda proposta da PA
; in subordine, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva della CP_2
CP_ nei rapporti con il locatore per il pagamento dei canoni dei mesi di maggio e CP_1 giugno 2008, o, in subordine, maggio, giugno e luglio 2008 o di qualunque altro canone, che venissero condannate l'Amministrazione statale, oggi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità
Tecnico Amministrativa, e la Provincia di Salerno a rimborsare e tenere indenne la per CP_1
CP_ le somme dovute al , con vittoria di spese giudiziali.
Con compara di risposta, depositata il 09/01/19, si costituiva la Provincia di Salerno, la quale eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande, in quanto mai tempestivamente proposte nei confronti di essa deducente, e comunque la prescrizione quinquennale della domanda di pagamento dei canoni locatizi, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/01/19, si costituivano la Controparte_3
Missione Amministrativo-Finanziaria (DPCM 3686/08 MIGECO e situazione creditoria
[...]
Contr e debitoria pregressa), il Sottosegretario di Stato ora , in persona del l.r.p.t., ed il Commissario
“ad acta” per la Provincia di Napoli e di Salerno, i quali eccepivano la nullità del ricorso in riassunzione per genericità del suo contenuto, nonché la carenza di legittimazione passiva del
Sottosegretario di Stato ex art. 1 d.l. n. 90/2008 e della ex OPCM 3686/2008 (ora CP_7 ex O.P.C.M. 3756/2009), concludendo per il rigetto delle avverse domande con vittoria di CP_8 spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/01/19, si costituiva , il quale concludeva CP_2 per l'accoglimento della domanda monitoria e, in subordine, per la condanna della della CP_1
Amministrativo-Finanziaria (DPCM 3686/08 Controparte_3
Contr MIGECO e situazione creditoria e debitoria pregressa), del Sottosegretario di Stato ora , in persona del l.r.p.t., del Commissario “ad acta” per la , nonché della Controparte_9
Provincia di Salerno, in solido tra loro o ognuno per la quota dovuta, al pagamento della somma di
€ 35.800,00, oltre interessi legali dalla scadenza dell'annualità al soddisfo o dalla domanda al soddisfo, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 09/07/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa con la presente sentenza ex artt. 127ter e 429
c.p.c.
pagina 3 di 9 4. Preliminarmente è opportuno precisare che, a seguito della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza n. 5723/14, emessa il 03/12/14 dal Tribunale di Salerno,
Sezione Distaccata di BO, il provvedimento monitorio non può rivivere, neanche a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso la predetta sentenza, essendosi rilevato che
“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.
20868/17).
Il presente giudizio, quindi, riassunto ex art. 353 c.p.c. dalla non ha più ad oggetto CP_1
l'opposizione avverso l'originario decreto ingiuntivo, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione vertente sulla domanda di pagamento proposta da e su quelle di manleva CP_2 formulate dalla CP_1
5. Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la CP_2 [...]
incorporata nel corso del giudizio dalla in data 18/05/05, un contratto PA CP_1 di locazione avente ad oggetto un terreno di mq. 29.841,00 c.a., sito nel Comune di Campagna, compreso nella più ampia consistenza del foglio 95, mappale 63, destinato allo stoccaggio del CP_ materiale inerte di escavazione, e cioè del materiale di risulta proveniente dai cantieri della per la realizzazione di siti e impianti destinati al trattamento e smaltimento di r.s.u.
La stipula del contratto e la conseguente utilizzazione del fondo, da parte della conduttrice
[...]
per lo stoccaggio di scarti di lavorazione si collocano nel periodo (protrattosi dal PA
2001 al dicembre 2005) in cui la stessa era affidataria del servizio di smaltimento rifiuti prodotti nelle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, in virtù della Convenzione rep. 52/2001, stipulata il 05/09/01 con il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in CP_1
Il contratto di locazione prevedeva un canone annuale di € 35.800,00. Il Ciao, in particolare, lamenta il mancato pagamento dell'annualità dal maggio 2008 all'aprile 2009.
6. La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che il d.l. n. CP_1
245/05, conv. in l. n. 21/06, aveva risolto i contratti di affidamento sottoscritti dal Commissario di
Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania con le affidatarie e CP_1 PA alle quali era stata sottratta la titolarità del servizio di smaltimento rifiuti, con la contestuale introduzione di un regime transitorio secondo cui, a far data dal 15/12/05, la era mera CP_1 esecutrice per conto del Commissario di Governo, divenuto titolare esclusivo del servizio e tenuto pagina 4 di 9 a far fronte, in regime di rendicontazione, al rimborso dei costi;
che, cessato il regime transitorio alla data del 31/12/07 per previsione del d.l. n. 90/08, conv. in l. n. 123/08, la era stata CP_1 definitivamente estromessa dal servizio di smaltimento rifiuti;
che l'art. 1, co. 1, d.l. n. 107/08, accorpato in sede di conversione della l. n. 12/08 al d.l. n. 90/08, aveva trasferito alle Province della Regione la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei CP_1 rispettivi ambiti territoriali;
che l'O.P.C.M. del 19/06/08 n. 3685 aveva previsto il subentro automatico delle Province nei rapporti negoziali stipulati dalle società ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per la prosecuzione delle attività negli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e la redazione di un verbale di consegna delle risorse strumentali presenti in ciascun impianto;
che, in esecuzione di tali disposizioni, con verbali di consegna del 30/07/08 e del
07/08/08, si era provveduto alla ricognizione dell'intervenuto subentro dei singoli Commissari ad acta in tutti i rapporti negoziali stipulati dalle ex società affidatarie e nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, dei siti di stoccaggio provvisorio e dei siti di stoccaggio definitivo (discariche), nonché di ogni altra pertinenza mobile e immobile ed ogni risorsa umana e strumentale;
che anche il pagamento dei canoni di locazione si basava, dunque, sul presupposto e sulla esplicita previsione di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 245/05, convertito in l. n. 21/06, ai sensi del quale: “Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.
7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere…”; che, peraltro, l'O.P.C.M. n. 3686 dell'01/07/08 aveva istituito la Missione per la definizione delle situazioni creditorie e debitorie maturate sino al 10 giugno 2008 (cd.
), la cui titolarità era del Commissario delegato in passato e, poi, del Sottosegretario CP_7 di Stato;
che alla era poi subentrato il Dipartimento della Protezione Civile - Unità CP_7
Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 28/01/11 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente titolare di tale funzione solutoria dei debiti;
che, con l'O.P.C.M. n. 3693 del 15/07/08, era stato disposto che, in sostituzione delle Province che non si erano uniformate, il Sottosegretario di Stato provvedesse alla nomina di un Commissario ad acta per ciascuno degli ambiti territoriali provinciali, fino all'assunzione, da parte delle Province competenti, delle determinazioni per la gestione degli impianti.
In sintesi, assume: CP_1
- di aver perso dal 15/12/05 (ex d.l. n. 245/05) la propria qualità di affidataria del servizio;
pagina 5 di 9 - di aver perso, dopo il 31/12/07 (ex d.l. n. 245/05), anche la veste di mera esecutrice per conto e sotto la direzione e coordinamento dell'Amministrazione straordinaria;
- che, a seguito ed in virtù di quanto stabilito dall'O.P.C.M. n. 3685/2008 - che aveva disposto, dall'01/07/08, il subentro delle Province nei rapporti negoziali tra ex affidatarie e terzi - aveva anche consegnato alle Province, in data 30/07/08, in persona dei rispettivi Commissari ad acta sostitutivi delle stesse, i siti ed i beni strumentali al servizio.
6.1 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla è fondata nei limiti CP_1 di seguito indicati.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23962/18), il legislatore, durante l'emergenza dei rifiuti in (ufficialmente chiusa il 31/12/09), pur prevedendo un CP_1 rapporto funzionale tra le imprese affidatarie del servizio ed il Commissario di Governo, non ha privato tali imprese della loro autonomia negoziale, né ha loro precluso che potessero continuare a costituire il centro di imputazione dei rapporti giuridici di matrice privatistica ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge. CP_ Il subentro delle province nei contratti stipulati dalla si fonda sull'art. 6-bis, d.l. n. 90/08, come modificato dalla l. n. 123/08 e, precedentemente alla modifica, sull'art. 1 d.l. 107/08, i quali hanno previsto che “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione la titolarità degli CP_1 impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l.”.
L'art. 1 dell'O.P.C.M. 3685/2008 espressamente prevede, al co. 4, che “A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le province subentrano nei rapporti negoziali stipulati dalle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per assicurare la prosecuzione delle attività degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuità”.
Inoltre, l'O.P.C.M. 16 luglio 2008 n. 3693, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione ”, all'art. 2, co. 2, CP_1 prevede testualmente che “I commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo, assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione previa valutazione della CP_1 relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso”, rimettendo quindi ai commissari la decisione sul mantenimento del sito.
pagina 6 di 9 CP_ La successione nel contratto di locazione originariamente sottoscritto dalla , sia pure attuata
“ex lege”, comporta il subingresso in tutti i rapporti negoziali, compreso quello di locazione oggetto di causa, e si è compiuta solo nei riguardi della Provincia – e comunque senza assunzione dei debiti maturati precedentemente – dalla data di entrata in vigore dell'O.P.C.M. n. 3685/2008, ossia dall'01/07/08, e cioè anche per il periodo in cui – in luogo delle Province – hanno operato i commissaria ad acta nominati per ovviare all'inerzia degli enti subentranti ed operativi per conto ed in sostituzione delle stesse province, cui andrebbero comunque imputati i debiti a partire dal suddetto subentro in virtù dell'automatismo dettato dalla predetta norma.
6.2 Ne consegue che dei canoni locatizi maturati per le mensilità di maggio e giugno 2008, pari complessivamente ad € 5.966,66 (ossia, canone annuo di € 35.800,00 : 12 = 2.983,33 x 2), deve rispondere la mentre quelli inerenti al periodo successivo, ossia dal luglio 2008 CP_1 all'aprile 2009, gravano sulla Provincia di Salerno, essendo comunque riferibile a quest'ultima anche l'operato del Commissario ad acta nominato in sostituzione dell'Amministrazione provinciale a causa dell'inerzia di quest'ultima.
6.3 Tuttavia, la Provincia di Salerno non è stata parte né del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 5723/14 del Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di BO (erroneamente dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario) - posto che, in quel giudizio, è stato chiamato in manleva, dalla il Commissario ad acta per la PA Controparte_9
, ossia un organo governativo che ha agito solo temporaneamente per conto anche della
[...]
Provincia di Salerno - né nel giudizio di gravame conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 916/17, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame.
Invero, come emerge dagli atti di causa, la Provincia di Salerno, ente distinto dal predetto
Commissario ad acta, è stata tardivamente convenuta nel presente giudizio solo con la notifica del ricorso in riassunzione della sicchè la domanda di pagamento, alla stessa estesa dal CP_1
CP_
, deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto tardiva.
6.4 Pertanto, la va condannata al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 CP_2
€ 5.966,66, oltre interessi legali dal 02/03/09 (data di notifica dell'originario decreto ingiuntivo opposto) al soddisfo, a titolo di canoni locatizi rimasti insoluti per il periodo di maggio-giugno CP_ 2008, mentre va rigettata la domanda proposta dal nei confronti della per i canoni CP_1 dal luglio 2008 all'aprile 2009.
pagina 7 di 9 CP_ 6.5 Deve essere, altresì, dichiarata inammissibile la domanda di pagamento proposta dal , nel presente giudizio riassunto, nei confronti della Provincia di Salerno per i canoni dal luglio 2008 all'aprile 2009, alla luce di quanto sopra detto.
7. Infine, merita accoglimento la domanda di manleva formulata dalla CP_1
Quest'ultima, infatti, sostiene che, dopo la risoluzione “ex lege” del contratto di affidamento, avrebbe operato come “longa manus” della P.A., sotto le direttive di questa e con l'espressa previsione di copertura dei costi a cura della stessa amministrazione e con esclusione di qualsiasi utile in proprio favore.
Il diritto al rimborso delle spese sostenute deriverebbe, precisamente, dall'art. 1, co. 7, d.l. n.
245/05, conv. in l. n. 21/06, secondo cui alla copertura degli oneri connessi con le attività dovute dall'affidataria (fino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio e, comunque, entro il
31 dicembre 2007) avrebbe provveduto il Dipartimento della Protezione Civile della
[...] mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 7. Controparte_3
In effetti, come già detto, dopo la risoluzione “ex lege” dei contratti stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione con le affidatarie del servizio di CP_1 smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 1, co. 1, d.l. n. 245/05, conv. in l. n. 21/06), è stato imposto (art. 1, co. 7, d.l. cit.) alle affidatarie (tra cui la la prosecuzione del servizio nel CP_1 rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal commissario delegato fino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari, all'esito dell'aggiudicazione dell'appalto cui lo stesso commissario avrebbe provveduto in termini di somma urgenza.
Stabilita (dall'art. 7 d.l. cit.) la copertura finanziaria del servizio (con lo stanziamento di risorse destinate al reintegro del fondo per la protezione civile), con successiva O.P.C.M. (n. 3479 del
14/12/05) veniva previsto che i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'articolo 1, co. 7, d.l. cit., sarebbero stati disposti dal commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e, comunque, a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore.
D'altro canto, l'art. 12 d.l. n. 90/08 (come convertito dalla l. n. 123/08) non smentisce, se letto alla luce della normativa già richiamata, il diritto al rimborso delle originarie società affidatarie per i debiti assunti nell'adempimento degli obblighi loro imposti ai sensi dell'art. 1, co. 7, d.l. n. 245/05: infatti, la facoltà dei capi missione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, presuppone che le somme pagate a tale titolo dall'amministrazione statale vadano a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale, nel pagina 8 di 9 senso che, evidentemente, il pagamento diretto da parte dell'amministrazione riduce il credito delle affidatarie derivante dalle spese di prosecuzione del servizio (che, altrimenti, avrebbe compreso anche le medesime somme se pagate ai terzi dalle affidatarie).
Ne consegue che alla spetta il rimborso del canone per le mensilità di maggio e giugno CP_1
2008 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 28/01/11 e ss. modif., avendo operato in tale periodo come esecutrice del Commissario di Governo (in tal senso, in relazione a controversie tra le medesime parti, Cass. n. 9426/24, n. 9422/24, n. 11605/20), sicchè la Controparte_3
CP_ deve tenere indenne la di quanto da questa dovuto al all'esito del presente giudizio. CP_1
8. Per quanto attiene alle spese giudiziali, premesso che con la sentenza della Corte d'Appello di
Salerno n. 916/17 sono state già compensate le spese del doppio grado di giudizio, in relazione al presente giudizio, instaurato a seguito di riassunzione ex art. 353 c.p.c., ritiene il Tribunale che il CP_ parziale accoglimento della domanda proposta dal e la complessità della vicenda sostanziale, foriera anche di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, giustifichino la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 11536/17 R.G., così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la CP_2 al pagamento, in favore di , della somma di € 5.966,66, oltre CP_1 CP_2 interessi legali dal 02/03/09 al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Provincia CP_2 di Salerno;
c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 28/01/11 e ss. modif., a tenere la indenne da CP_1 quanto da quest'ultima dovuto a ai sensi del punto a) del presente dispositivo;
CP_2
d) compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11536/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in proprio e quale incorporante la in persona del legale Parte_1 PA rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, alla via G. Carducci n. 19, giusta procura allegata al ricorso in riassunzione
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Armando D'Ambrosio, presso il cui studio è CP_2 elett.te dom.to in Campagna (SA), alla via SS 91 per Contursi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E
PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Tedesco, con il quale è elettivamente domiciliata in Salerno, al Largo Pioppi n. 1, c/o
Provincia di Salerno – Avvocatura, in virtù di procura generale alle liti per notaio Persona_1 del 17/02/11, giusta determina del settore Avvocatura
RESISTENTE
E
Amministrativo-Finanziaria Controparte_3
(DPCM 3686/08 MIGECO e situazione creditoria e debitoria pregressa), Controparte_4
ora in persona del l.r.p.t., nonchè per la
[...] CP_5 Controparte_6
pagina 1 di 9 Provincia di Napoli e di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, presso cui “ope legis” domiciliano in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58
RESISTENTI avente ad oggetto: controversia locatizia
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 397/09, con cui PA il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di BO, le aveva intimato il pagamento, in favore di
, della somma di € 35.800,00, oltre interessi e spese processuali, a titolo di canoni CP_2 rimasti insoluti per il periodo dal maggio 2008 all'aprile 2009, in virtù del contratto di locazione del 18/05/05 avente ad oggetto un terreno di mq. 29.841,00 c.a., sito nel Comune di Campagna, compreso nella più ampia consistenza del foglio 95, mappale 63, utilizzato dalla CP_1 per lo stoccaggio del materiale inerte di escavazione.
[...]
L'opponente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della
[...]
del Sottosegretario di Stato presso la predetta Presidenza ex l. n. 123/08 e/o Controparte_3 la Missione Gestione Contenzioso, nonché il Commissario “ad acta” nominato per la Provincia di
Salerno, al fine di essere da questi garantita e tenuta indenne in caso di rigetto dell'opposizione.
Si costituivano le predette Amministrazioni chiamate in causa, nonché l'opposto . CP_2
Con sentenza n. 5723/14 del 03/12/14, il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di BO, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la nullità del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'opponente. CP_ 2. Avverso tale sentenza il proponeva gravame, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario e confermarsi il d.i. n. 397/09, o, comunque condannarsi la al CP_1 pagamento del canone di locazione per l'annualità maggio 2008/aprile 2009, per il complessivo importo di € 35.800,00, o, in subordine, condannarsi la al pagamento delle sole prime tre CP_1 mensilità del canone (maggio, giugno e luglio 2008) per € 8.949,99, e condannarsi la Provincia di
Salerno al pagamento delle ulteriori mensilità di canone da agosto 2008 ad aprile 2009, per i residui € 26.850,01.
Instaurato il contraddittorio con le altre parti del giudizio di primo grado, tra cui la che CP_1 nel frattempo aveva incorporato la la Corte d'Appello di Salerno, con PA sentenza n. 916/17, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al
Tribunale di Salerno, compensando le spese di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 9 3. Con ricorso depositato il 29/12/17, la riassumeva il giudizio, chiedendo, in via CP_1 principale, che venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione e di titolarità sostanziale, sia in proprio che quale incorporante la con rigetto della domanda proposta da PA
; in subordine, per l'ipotesi di ritenuta sussistenza della legittimazione passiva della CP_2
CP_ nei rapporti con il locatore per il pagamento dei canoni dei mesi di maggio e CP_1 giugno 2008, o, in subordine, maggio, giugno e luglio 2008 o di qualunque altro canone, che venissero condannate l'Amministrazione statale, oggi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità
Tecnico Amministrativa, e la Provincia di Salerno a rimborsare e tenere indenne la per CP_1
CP_ le somme dovute al , con vittoria di spese giudiziali.
Con compara di risposta, depositata il 09/01/19, si costituiva la Provincia di Salerno, la quale eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande, in quanto mai tempestivamente proposte nei confronti di essa deducente, e comunque la prescrizione quinquennale della domanda di pagamento dei canoni locatizi, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 14/01/19, si costituivano la Controparte_3
Missione Amministrativo-Finanziaria (DPCM 3686/08 MIGECO e situazione creditoria
[...]
Contr e debitoria pregressa), il Sottosegretario di Stato ora , in persona del l.r.p.t., ed il Commissario
“ad acta” per la Provincia di Napoli e di Salerno, i quali eccepivano la nullità del ricorso in riassunzione per genericità del suo contenuto, nonché la carenza di legittimazione passiva del
Sottosegretario di Stato ex art. 1 d.l. n. 90/2008 e della ex OPCM 3686/2008 (ora CP_7 ex O.P.C.M. 3756/2009), concludendo per il rigetto delle avverse domande con vittoria di CP_8 spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 22/01/19, si costituiva , il quale concludeva CP_2 per l'accoglimento della domanda monitoria e, in subordine, per la condanna della della CP_1
Amministrativo-Finanziaria (DPCM 3686/08 Controparte_3
Contr MIGECO e situazione creditoria e debitoria pregressa), del Sottosegretario di Stato ora , in persona del l.r.p.t., del Commissario “ad acta” per la , nonché della Controparte_9
Provincia di Salerno, in solido tra loro o ognuno per la quota dovuta, al pagamento della somma di
€ 35.800,00, oltre interessi legali dalla scadenza dell'annualità al soddisfo o dalla domanda al soddisfo, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Acquisita documentazione varia, con le note sostitutive dell'udienza del 09/07/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa con la presente sentenza ex artt. 127ter e 429
c.p.c.
pagina 3 di 9 4. Preliminarmente è opportuno precisare che, a seguito della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza n. 5723/14, emessa il 03/12/14 dal Tribunale di Salerno,
Sezione Distaccata di BO, il provvedimento monitorio non può rivivere, neanche a seguito dell'accoglimento dell'appello avverso la predetta sentenza, essendosi rilevato che
“L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.
20868/17).
Il presente giudizio, quindi, riassunto ex art. 353 c.p.c. dalla non ha più ad oggetto CP_1
l'opposizione avverso l'originario decreto ingiuntivo, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione vertente sulla domanda di pagamento proposta da e su quelle di manleva CP_2 formulate dalla CP_1
5. Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la CP_2 [...]
incorporata nel corso del giudizio dalla in data 18/05/05, un contratto PA CP_1 di locazione avente ad oggetto un terreno di mq. 29.841,00 c.a., sito nel Comune di Campagna, compreso nella più ampia consistenza del foglio 95, mappale 63, destinato allo stoccaggio del CP_ materiale inerte di escavazione, e cioè del materiale di risulta proveniente dai cantieri della per la realizzazione di siti e impianti destinati al trattamento e smaltimento di r.s.u.
La stipula del contratto e la conseguente utilizzazione del fondo, da parte della conduttrice
[...]
per lo stoccaggio di scarti di lavorazione si collocano nel periodo (protrattosi dal PA
2001 al dicembre 2005) in cui la stessa era affidataria del servizio di smaltimento rifiuti prodotti nelle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, in virtù della Convenzione rep. 52/2001, stipulata il 05/09/01 con il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in CP_1
Il contratto di locazione prevedeva un canone annuale di € 35.800,00. Il Ciao, in particolare, lamenta il mancato pagamento dell'annualità dal maggio 2008 all'aprile 2009.
6. La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che il d.l. n. CP_1
245/05, conv. in l. n. 21/06, aveva risolto i contratti di affidamento sottoscritti dal Commissario di
Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania con le affidatarie e CP_1 PA alle quali era stata sottratta la titolarità del servizio di smaltimento rifiuti, con la contestuale introduzione di un regime transitorio secondo cui, a far data dal 15/12/05, la era mera CP_1 esecutrice per conto del Commissario di Governo, divenuto titolare esclusivo del servizio e tenuto pagina 4 di 9 a far fronte, in regime di rendicontazione, al rimborso dei costi;
che, cessato il regime transitorio alla data del 31/12/07 per previsione del d.l. n. 90/08, conv. in l. n. 123/08, la era stata CP_1 definitivamente estromessa dal servizio di smaltimento rifiuti;
che l'art. 1, co. 1, d.l. n. 107/08, accorpato in sede di conversione della l. n. 12/08 al d.l. n. 90/08, aveva trasferito alle Province della Regione la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei CP_1 rispettivi ambiti territoriali;
che l'O.P.C.M. del 19/06/08 n. 3685 aveva previsto il subentro automatico delle Province nei rapporti negoziali stipulati dalle società ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per la prosecuzione delle attività negli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e la redazione di un verbale di consegna delle risorse strumentali presenti in ciascun impianto;
che, in esecuzione di tali disposizioni, con verbali di consegna del 30/07/08 e del
07/08/08, si era provveduto alla ricognizione dell'intervenuto subentro dei singoli Commissari ad acta in tutti i rapporti negoziali stipulati dalle ex società affidatarie e nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, dei siti di stoccaggio provvisorio e dei siti di stoccaggio definitivo (discariche), nonché di ogni altra pertinenza mobile e immobile ed ogni risorsa umana e strumentale;
che anche il pagamento dei canoni di locazione si basava, dunque, sul presupposto e sulla esplicita previsione di cui all'art. 1, co. 7, d.l. n. 245/05, convertito in l. n. 21/06, ai sensi del quale: “Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.
7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere…”; che, peraltro, l'O.P.C.M. n. 3686 dell'01/07/08 aveva istituito la Missione per la definizione delle situazioni creditorie e debitorie maturate sino al 10 giugno 2008 (cd.
), la cui titolarità era del Commissario delegato in passato e, poi, del Sottosegretario CP_7 di Stato;
che alla era poi subentrato il Dipartimento della Protezione Civile - Unità CP_7
Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 28/01/11 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attualmente titolare di tale funzione solutoria dei debiti;
che, con l'O.P.C.M. n. 3693 del 15/07/08, era stato disposto che, in sostituzione delle Province che non si erano uniformate, il Sottosegretario di Stato provvedesse alla nomina di un Commissario ad acta per ciascuno degli ambiti territoriali provinciali, fino all'assunzione, da parte delle Province competenti, delle determinazioni per la gestione degli impianti.
In sintesi, assume: CP_1
- di aver perso dal 15/12/05 (ex d.l. n. 245/05) la propria qualità di affidataria del servizio;
pagina 5 di 9 - di aver perso, dopo il 31/12/07 (ex d.l. n. 245/05), anche la veste di mera esecutrice per conto e sotto la direzione e coordinamento dell'Amministrazione straordinaria;
- che, a seguito ed in virtù di quanto stabilito dall'O.P.C.M. n. 3685/2008 - che aveva disposto, dall'01/07/08, il subentro delle Province nei rapporti negoziali tra ex affidatarie e terzi - aveva anche consegnato alle Province, in data 30/07/08, in persona dei rispettivi Commissari ad acta sostitutivi delle stesse, i siti ed i beni strumentali al servizio.
6.1 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla è fondata nei limiti CP_1 di seguito indicati.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23962/18), il legislatore, durante l'emergenza dei rifiuti in (ufficialmente chiusa il 31/12/09), pur prevedendo un CP_1 rapporto funzionale tra le imprese affidatarie del servizio ed il Commissario di Governo, non ha privato tali imprese della loro autonomia negoziale, né ha loro precluso che potessero continuare a costituire il centro di imputazione dei rapporti giuridici di matrice privatistica ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge. CP_ Il subentro delle province nei contratti stipulati dalla si fonda sull'art. 6-bis, d.l. n. 90/08, come modificato dalla l. n. 123/08 e, precedentemente alla modifica, sull'art. 1 d.l. 107/08, i quali hanno previsto che “Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione la titolarità degli CP_1 impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l.”.
L'art. 1 dell'O.P.C.M. 3685/2008 espressamente prevede, al co. 4, che “A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le province subentrano nei rapporti negoziali stipulati dalle ex affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti per assicurare la prosecuzione delle attività degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti senza soluzione di continuità”.
Inoltre, l'O.P.C.M. 16 luglio 2008 n. 3693, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione ”, all'art. 2, co. 2, CP_1 prevede testualmente che “I commissari ad acta di cui al comma 1, del presente articolo, assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione previa valutazione della CP_1 relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso”, rimettendo quindi ai commissari la decisione sul mantenimento del sito.
pagina 6 di 9 CP_ La successione nel contratto di locazione originariamente sottoscritto dalla , sia pure attuata
“ex lege”, comporta il subingresso in tutti i rapporti negoziali, compreso quello di locazione oggetto di causa, e si è compiuta solo nei riguardi della Provincia – e comunque senza assunzione dei debiti maturati precedentemente – dalla data di entrata in vigore dell'O.P.C.M. n. 3685/2008, ossia dall'01/07/08, e cioè anche per il periodo in cui – in luogo delle Province – hanno operato i commissaria ad acta nominati per ovviare all'inerzia degli enti subentranti ed operativi per conto ed in sostituzione delle stesse province, cui andrebbero comunque imputati i debiti a partire dal suddetto subentro in virtù dell'automatismo dettato dalla predetta norma.
6.2 Ne consegue che dei canoni locatizi maturati per le mensilità di maggio e giugno 2008, pari complessivamente ad € 5.966,66 (ossia, canone annuo di € 35.800,00 : 12 = 2.983,33 x 2), deve rispondere la mentre quelli inerenti al periodo successivo, ossia dal luglio 2008 CP_1 all'aprile 2009, gravano sulla Provincia di Salerno, essendo comunque riferibile a quest'ultima anche l'operato del Commissario ad acta nominato in sostituzione dell'Amministrazione provinciale a causa dell'inerzia di quest'ultima.
6.3 Tuttavia, la Provincia di Salerno non è stata parte né del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 5723/14 del Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di BO (erroneamente dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario) - posto che, in quel giudizio, è stato chiamato in manleva, dalla il Commissario ad acta per la PA Controparte_9
, ossia un organo governativo che ha agito solo temporaneamente per conto anche della
[...]
Provincia di Salerno - né nel giudizio di gravame conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 916/17, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame.
Invero, come emerge dagli atti di causa, la Provincia di Salerno, ente distinto dal predetto
Commissario ad acta, è stata tardivamente convenuta nel presente giudizio solo con la notifica del ricorso in riassunzione della sicchè la domanda di pagamento, alla stessa estesa dal CP_1
CP_
, deve ritenersi inammissibile in quanto del tutto tardiva.
6.4 Pertanto, la va condannata al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 CP_2
€ 5.966,66, oltre interessi legali dal 02/03/09 (data di notifica dell'originario decreto ingiuntivo opposto) al soddisfo, a titolo di canoni locatizi rimasti insoluti per il periodo di maggio-giugno CP_ 2008, mentre va rigettata la domanda proposta dal nei confronti della per i canoni CP_1 dal luglio 2008 all'aprile 2009.
pagina 7 di 9 CP_ 6.5 Deve essere, altresì, dichiarata inammissibile la domanda di pagamento proposta dal , nel presente giudizio riassunto, nei confronti della Provincia di Salerno per i canoni dal luglio 2008 all'aprile 2009, alla luce di quanto sopra detto.
7. Infine, merita accoglimento la domanda di manleva formulata dalla CP_1
Quest'ultima, infatti, sostiene che, dopo la risoluzione “ex lege” del contratto di affidamento, avrebbe operato come “longa manus” della P.A., sotto le direttive di questa e con l'espressa previsione di copertura dei costi a cura della stessa amministrazione e con esclusione di qualsiasi utile in proprio favore.
Il diritto al rimborso delle spese sostenute deriverebbe, precisamente, dall'art. 1, co. 7, d.l. n.
245/05, conv. in l. n. 21/06, secondo cui alla copertura degli oneri connessi con le attività dovute dall'affidataria (fino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio e, comunque, entro il
31 dicembre 2007) avrebbe provveduto il Dipartimento della Protezione Civile della
[...] mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 7. Controparte_3
In effetti, come già detto, dopo la risoluzione “ex lege” dei contratti stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione con le affidatarie del servizio di CP_1 smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 1, co. 1, d.l. n. 245/05, conv. in l. n. 21/06), è stato imposto (art. 1, co. 7, d.l. cit.) alle affidatarie (tra cui la la prosecuzione del servizio nel CP_1 rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal commissario delegato fino al passaggio di consegne ai nuovi affidatari, all'esito dell'aggiudicazione dell'appalto cui lo stesso commissario avrebbe provveduto in termini di somma urgenza.
Stabilita (dall'art. 7 d.l. cit.) la copertura finanziaria del servizio (con lo stanziamento di risorse destinate al reintegro del fondo per la protezione civile), con successiva O.P.C.M. (n. 3479 del
14/12/05) veniva previsto che i pagamenti delle prestazioni effettuate dalle affidatarie, in attuazione dell'articolo 1, co. 7, d.l. cit., sarebbero stati disposti dal commissario delegato previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie del servizio e, comunque, a fronte di autorizzazione da parte del soggetto attuatore.
D'altro canto, l'art. 12 d.l. n. 90/08 (come convertito dalla l. n. 123/08) non smentisce, se letto alla luce della normativa già richiamata, il diritto al rimborso delle originarie società affidatarie per i debiti assunti nell'adempimento degli obblighi loro imposti ai sensi dell'art. 1, co. 7, d.l. n. 245/05: infatti, la facoltà dei capi missione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, presuppone che le somme pagate a tale titolo dall'amministrazione statale vadano a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale, nel pagina 8 di 9 senso che, evidentemente, il pagamento diretto da parte dell'amministrazione riduce il credito delle affidatarie derivante dalle spese di prosecuzione del servizio (che, altrimenti, avrebbe compreso anche le medesime somme se pagate ai terzi dalle affidatarie).
Ne consegue che alla spetta il rimborso del canone per le mensilità di maggio e giugno CP_1
2008 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 28/01/11 e ss. modif., avendo operato in tale periodo come esecutrice del Commissario di Governo (in tal senso, in relazione a controversie tra le medesime parti, Cass. n. 9426/24, n. 9422/24, n. 11605/20), sicchè la Controparte_3
CP_ deve tenere indenne la di quanto da questa dovuto al all'esito del presente giudizio. CP_1
8. Per quanto attiene alle spese giudiziali, premesso che con la sentenza della Corte d'Appello di
Salerno n. 916/17 sono state già compensate le spese del doppio grado di giudizio, in relazione al presente giudizio, instaurato a seguito di riassunzione ex art. 353 c.p.c., ritiene il Tribunale che il CP_ parziale accoglimento della domanda proposta dal e la complessità della vicenda sostanziale, foriera anche di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, giustifichino la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 11536/17 R.G., così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la CP_2 al pagamento, in favore di , della somma di € 5.966,66, oltre CP_1 CP_2 interessi legali dal 02/03/09 al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Provincia CP_2 di Salerno;
c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920 del 28/01/11 e ss. modif., a tenere la indenne da CP_1 quanto da quest'ultima dovuto a ai sensi del punto a) del presente dispositivo;
CP_2
d) compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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