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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/08/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Modica in via Calanchi Favarotta n. 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele
Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il TE C.F._2
17.04.1996 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Desirè Cataldi che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 18.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Modica il 09.04.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno
2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 14.07.2022); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso di cui farà parte integrante che entrambi i coniugi dichiarano di aver compilato di comune accordo e sottoscritto;
2. La casa sita in Modica, via Calanchi Favarotta n. 10, verrà posta in vendita e con il ricavato verrà estinto il finanziamento la cui rata fino al momento della vendita verrà pagata interamente dal IG.
. TE
3. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento dello Per_1 stesso presso la madre, in Modica via Bosco Pozzo Cassero n. 43 B presso la casa di proprietà dei genitori della IG.ra . Parte_1
4. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Quanto al regolamento del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio minore senza alcuna restrizione, salvo preventivo avviso alla madre;
quanto alle ricorrenze Natalizie, Pasquali e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza concordemente stabilito e precisamente, durante le festività natalizie ed in occasione del capodanno i genitori avranno con sé il figlio ad anni alterni uno nel giorno del 24 dicembre e l'altro nel giorno del 25 dicembre e così per il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali e ad anni alternati i genitori avranno con sé il minore uno il sabato e l'altro il giorno di Pasqua;
per il lunedì di Pasquetta il figlio resterà un anno con il padre ed uno con la madre. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con le sue eIGenze lavorative e con quelle della IG.ra , una settimana consecutiva in giorni da _1 concordare preventivamente e congiuntamente. Resta inteso tra le parti che gli stessi potranno concordare diversi tempi e diverse modalità tenuto conto delle eIGenze di vita e scolastiche del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori al fine di garantire una maggiore frequentazione tra il minore e il padre.
6. Quanto agli aspetti economici, il IG. si impegna a corrispondere TE mensilmente, a titolo di contributo spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
250,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare sul conto corrente intestato alla IG.ra _1
, somma da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, a partire
[...] dall'estinzione del finanziamento a carico del IG. e comunque a far data TE dall'atto di vendita della casa coniugale in comproprietà di entrambi i coniugi;
Resta inteso che il mancato pagamento anche di un solo rateo del finanziamento da parte del IG. TE
, comporterà, inevitabilmente, un obbligo immediato del IG. alla corresponsione
[...] Pt_2 dell'assegno di mantenimento del figlio, pari ad € 250,00, fin dal mese di aprile 2024.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
7. Quanto alle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, le stesse dovranno essere previamente concordate e saranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% a carico del padre e per il restante 50% a carico della madre, ove non fosse possibile concordarle previamente, la parte che le anticiperà avrà diritto al rimborso del 50 % previa esibizione della ricevuta e/o fattura pagata.
8. il IG. provvederà a titolo di contributo alle spese familiari a pagare per TE intero il prestito dallo stesso contratto con Compass di euro 425,46 mensili, ove risulta essere garante la IG.ra , inviando a quest'ultima copia contabile mensile di pagamento. Parte_1
9. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del di loro figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
10. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I coniugi dichiarano che non esistono alla data di proposizione del presente ricorso, altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse.
I coniugi, infine si impegnano sin d'ora a mantenere ferme tutte le superiori condizioni pattuite, subordinatamente all'omologa integrale delle stesse, dichiarano di darvi provvisoria esecuzione sin dalla data di firma del presente ricorso e deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale di
Ragusa.
Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver fornito tutta la documentazione patrimoniale, nessuna esclusa riguardante i loro rapporti in essere al momento della presentazione del ricorso e che allo stesso vengono allegati.
11. I ricorrenti con il presente accordo di separazione dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. che l'udienza di comparizione del dì 18.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 TE che hanno contratto matrimonio concordatario a Modica in data 09.04.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno
2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Modica in via Calanchi Favarotta n. 10, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele
Ragusa, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il TE C.F._2
17.04.1996 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Desirè Cataldi che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 18.06.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Modica il 09.04.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno
2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Ragusa, 14.07.2022); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 01.04.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso di cui farà parte integrante che entrambi i coniugi dichiarano di aver compilato di comune accordo e sottoscritto;
2. La casa sita in Modica, via Calanchi Favarotta n. 10, verrà posta in vendita e con il ricavato verrà estinto il finanziamento la cui rata fino al momento della vendita verrà pagata interamente dal IG.
. TE
3. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento dello Per_1 stesso presso la madre, in Modica via Bosco Pozzo Cassero n. 43 B presso la casa di proprietà dei genitori della IG.ra . Parte_1
4. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Quanto al regolamento del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio minore senza alcuna restrizione, salvo preventivo avviso alla madre;
quanto alle ricorrenze Natalizie, Pasquali e le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza concordemente stabilito e precisamente, durante le festività natalizie ed in occasione del capodanno i genitori avranno con sé il figlio ad anni alterni uno nel giorno del 24 dicembre e l'altro nel giorno del 25 dicembre e così per il 31 dicembre e l'1 gennaio;
durante le festività pasquali e ad anni alternati i genitori avranno con sé il minore uno il sabato e l'altro il giorno di Pasqua;
per il lunedì di Pasquetta il figlio resterà un anno con il padre ed uno con la madre. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con le sue eIGenze lavorative e con quelle della IG.ra , una settimana consecutiva in giorni da _1 concordare preventivamente e congiuntamente. Resta inteso tra le parti che gli stessi potranno concordare diversi tempi e diverse modalità tenuto conto delle eIGenze di vita e scolastiche del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori al fine di garantire una maggiore frequentazione tra il minore e il padre.
6. Quanto agli aspetti economici, il IG. si impegna a corrispondere TE mensilmente, a titolo di contributo spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di €
250,00 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare sul conto corrente intestato alla IG.ra _1
, somma da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, a partire
[...] dall'estinzione del finanziamento a carico del IG. e comunque a far data TE dall'atto di vendita della casa coniugale in comproprietà di entrambi i coniugi;
Resta inteso che il mancato pagamento anche di un solo rateo del finanziamento da parte del IG. TE
, comporterà, inevitabilmente, un obbligo immediato del IG. alla corresponsione
[...] Pt_2 dell'assegno di mantenimento del figlio, pari ad € 250,00, fin dal mese di aprile 2024.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
7. Quanto alle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, le stesse dovranno essere previamente concordate e saranno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% a carico del padre e per il restante 50% a carico della madre, ove non fosse possibile concordarle previamente, la parte che le anticiperà avrà diritto al rimborso del 50 % previa esibizione della ricevuta e/o fattura pagata.
8. il IG. provvederà a titolo di contributo alle spese familiari a pagare per TE intero il prestito dallo stesso contratto con Compass di euro 425,46 mensili, ove risulta essere garante la IG.ra , inviando a quest'ultima copia contabile mensile di pagamento. Parte_1
9. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del di loro figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
10. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
I coniugi dichiarano che non esistono alla data di proposizione del presente ricorso, altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande e/o domande ad esse connesse.
I coniugi, infine si impegnano sin d'ora a mantenere ferme tutte le superiori condizioni pattuite, subordinatamente all'omologa integrale delle stesse, dichiarano di darvi provvisoria esecuzione sin dalla data di firma del presente ricorso e deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale di
Ragusa.
Per quanto non espressamente previsto le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in materia. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver fornito tutta la documentazione patrimoniale, nessuna esclusa riguardante i loro rapporti in essere al momento della presentazione del ricorso e che allo stesso vengono allegati.
11. I ricorrenti con il presente accordo di separazione dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. che l'udienza di comparizione del dì 18.06.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 TE che hanno contratto matrimonio concordatario a Modica in data 09.04.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, Serie A, dell'anno
2022;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 16.07.2025. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti