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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6092/2024 promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to ROMEO Parte_1 ______________________
SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo,
Via G. Ventura n.5.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento, e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/92. Il Cancelliere
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che a causa delle Parte_1
patologie da cui è affetto, deve ritenersi meritevole dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 a decorrere da maggio 2024, con invalidità civile pari al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che è in possesso dei Parte_1
requisiti sanitari necessari per la percezione del beneficio di cui all'art.3 comma
3 l.104/1992 da maggio 2024, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite vanno compensate stante il limitato riconoscimento della domanda.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari necessari per la percezione per la percezione dei benefici di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 da maggio 2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 18/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 6092/2024 promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv.to ROMEO Parte_1 ______________________
SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo,
Via G. Ventura n.5.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento, e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/92. Il Cancelliere
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, invero, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso affermando che a causa delle Parte_1
patologie da cui è affetto, deve ritenersi meritevole dei benefici di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3 a decorrere da maggio 2024, con invalidità civile pari al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che è in possesso dei Parte_1
requisiti sanitari necessari per la percezione del beneficio di cui all'art.3 comma
3 l.104/1992 da maggio 2024, ma non meritevole dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite vanno compensate stante il limitato riconoscimento della domanda.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è in Parte_1
possesso dei requisiti sanitari necessari per la percezione per la percezione dei benefici di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 da maggio 2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 18/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino