CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1683/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, , nata a [...], c.f. C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. TRAINA SALVATORE, C.F._2
; C.F._3
Appellanti contro
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. ROSSI CP_2 P.IVA_1
MARCO, ; C.F._4
Appellato
°°°°
- 1 - All'udienza del 10.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
e proponevano appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Parte_1
629/22 emessa dal Tribunale di Ragusa.
Con la sentenza impugnata il tribunale ibleo aveva dichiarato l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo convenuto in due contratti di finanziamento stipulati tra le parti e dichiarato che, ai sensi dell'art. 1815 cpc, non erano dovuti interessi corrispettivi mentre erano dovuti gli interessi moratori per il quali il tasso soglia risultava rispettato;
il primo giudice aveva altresì rigettato la domanda di nullità dei contratti per difetto di forma scritta e di inefficacia di alcune clausole per vessatorietà delle stesse.
Gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza con i motivi di seguito esaminati.
La , costituita, domanda il rigetto dell'appello. CP_2
°°°
Applicazione del 1815 c.c. anche agli interessi di mora.
Gli appellanti sostengono che, accertata l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, l'art. 1815 c.c. determinerebbe la gratuità del mutuo nel senso che rimarrebbe travolta non solo la pattuizione relativa agli intessi corrispettivi (la cui violazione del tasso soglia è ormai coperta dal giudicato interno) ma anche quella relativa al tasso di mora che, secondo il primo giudice, rispetta, invece, la soglia di legge.
Il motivo è infondato.
La pretesa di assoluta gratuità del mutuo in applicazione dell'art. 1815 c.c. agli interessi convenuti tout court, per quanto suggestiva, non tiene conto della diversità esistente tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, istituti tra loro eterogenei ed
- 2 - alternativi, riferiti i primi al fisiologico andamento del rapporto, gli altri alla sua patologia.
Il diritto vivente ha così ricostruito il rapporto tra le due figure di interessi: “Non vi
è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni. Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c.,
l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo;
non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti. Dal suo canto,
l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001,
n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio
2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382
c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.
Ed è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se
i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario
- 3 - può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e
124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura” (Cass. su
19597/2020).
Individuata la regola generale seguita dal diritto vivente e ribadita la totale diversità tra i due istituti, seguono due conclusioni: a) in linea di principio, l'art. 1815 c.c. non può, indistintamente, determinare la nullità di ogni pattuizione di interesse senza distinguere tra quelle usurarie e non;
b) nel caso di specie, l'accertata usurarietà della clausola che disciplina il tasso di interesse corrispettivo non determina la nullità della clausola che prevede il tasso di interesse di mora in misura non usuraria (per una recente e conforme pronunzia di merito, si veda Trib.
Bari 709/24: “Il superamento del tasso soglia antiusura e la conseguente nullità di una specifica clausola contrattuale, non determina la gratuità dell'intero contratto poiché persiste l'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile. Ciò in quanto l'articolo 1815, comma 2, c.c. si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per gli interessi moratori convenzionali. Pertanto, nella situazione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, la disposizione dell'articolo 1815, comma 2, incide solamente sulle clausole contrattuali che contemplano interessi usurari senza travolgere le altre pattuizioni").
La sentenza impugnata si sottrae, quindi, alla censura in esame.
Nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta
Sebbene reiterato con l'atto di appello, si tratta di motivo, all'evidenza, assorbito dall'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo da parte della sentenza di primo grado.
Nullità del contratto per difetto di forma scritta
Nella vicenda in esame è pacifico che si è in presenza di contratto sottoscritto dal solo cliente (cd. monofirma) e secondo l'appellante ciò degraderebbe il contratto a mera proposta o, comunque, ne determinerebbe la nullità assoluta per difetto di forma scritta.
Il motivo è infondato.
- 4 - In proposito, appare sufficiente richiamare l'indirizzo della Suprema Corte esistente, da tempo, sulla questione del contratto cd. “monofirma” e già ricordato dal primo giudice.
“Il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass. 18590/23; si vedano anche Cass. su 898/18 e
1653/18).
Inefficacia clausole vessatorie
Così la sentenza di primo grado “Il terzo motivo di opposizione, relativo alla vessatorietà delle clausole contrattuali, è infondato avendo gli opponenti formulato un'eccezione del tutto generica senza indicare in alcun modo quali sarebbero le clausole contrattuali asseritamente vessatorie”.
Con il motivo di gravame si afferma “Anche in questo caso siamo in presenza di un'errata comprensione dell'atto da parte del giudicante, atteso che l'intento di questa difesa era quello di sottolineare la violazione dei principi di trasparenza oltre che delle disposizioni del Codice del Consumo, che si sono apertamente evidenziate nello svolgimento del giudizio, prima tra tutte quella dell'accertata usura pattizia del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c.. Nei contratti conclusi con un soggetto consumatore, in ipotesi di clausole vessatorie all'interno dei contratti di credito, oltre ai rimedi previsti dal disposto codicistico, concorre altresì la tutela prevista dagli artt. 33, co. 2, lett. f) e 36 del Codice del Consumo che prevedono la nullità di tali clausole”.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (che individua la domanda proposta al giudice dal debitore) è, sul punto, del seguente tenore: “si fa rilevare la nullità delle clausole contrattuali dei contratti di finanziamento azionati. Ed invero,
- 5 - le pattuizioni in oggetto sono da qualificarsi come contratti del consumatore, e come tali sottoposti altresì alla disciplina del c.d. Codice del Consumo. ….. Tutto ciò premesso, e per quanto qui interessa, si fa rilevare che i contratti di finanziamento azionati si presentano come contratti di adesione, stipulati senza reali possibilità di trattativa e comprendenti, com'è tipico dei contratti in questione, predisposti con dei moduli, condizioni generali imposte e comuni. Le clausole in essi contenute sono indubbiamente vessatorie stante il loro carattere tecnico. A nulla rileva che le stesse siano state sottoscritte atteso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto, la manifestazione di volontà del contraente/consumatore deve essere costitutiva e non meramente adesiva qual è, indubbiamente, quella derivante dalla sottoscrizione di clausole unilateralmente predisposte. Ed invero, la vessatorietà delle pattuizioni, per quanto qui interessa, si manifesta sotto diversi aspetti che giustificano altrettanti motivi della presente opposizione”.
Il motivo, infondato come si vedrà, pone una corretta critica alla motivazione spesa dal tribunale, essendo il giudice tenuto ad una verifica anche d'ufficio del contenuto del contratto concluso dal consumatore al fine di accertare l'eventuale presenza di clausola vessatorie.
I due contratti in esame, sottoposti alla verifica omessa dal tribunale, non presentano a giudizio di questa corte alcuna clausola che possa essere qualificata come vessatoria e censurata secondo le regole di tutela del consumatore (artt. 3 ss del Cod. Consumo).
Indeterminatezza e vessatorietà della clausola che regola il costo dell'inadempimento.
L'appellante lamenta che il tribunale abbia giudicato infondata l'eccezione “ …. in quanto i contratti contengono l'indicazione delle percentuali del TAN e del TAEG,
l'ammontare dell'importo finanziato, del costo del finanziamento e dell'importo totale da rimborsare, oltre che l'importo delle singole rate” (a p. 6 della sentenza).
- 6 - Critica la decisione con il seguente argomento “Per il vero, trattandosi di clausole unilateralmente predisposte su moduli standard precompilati, l'opposta avrebbe dovuto dar prova della loro avvenuta contrattazione e della manifestazione di volontà in termini costitutivi e non adesivi degli opponenti. Viceversa, tali clausole si palesano vessatorie ed in aperto contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo che impone la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali e colpisce con la sanzione dell'inefficacia quelle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile”.
Il motivo si incentra, dunque, sulla mancanza di chiarezza e comprensibilità del contenuto delle dette clausole in contrasto con l'art. 35 del cod. consumo.
L'esame dei due contratti di finanziamento dimostra, tuttavia, come già affermato dal primo giudice, che le condizioni economiche (Tan, Taeg, importo finanziato, costo del finanziamento, ed importo totale da rimborsare) sono indicate in modo chiaro e del tutto comprensibile e che il cliente ne ha ricevuto copia.
Tale considerazione consente di escludere che, nel caso in esame, le clausole che prevedono le condizioni economiche del rapporto (sopra menzionate) siano qualificabili come vessatorie ai sensi del cod. consumo, posto che l'art. 34, co 2, esclude che la valutazione della vessatorietà possa riguardare l'oggetto del contratto cioè i suoi elementi essenziali purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (e tra gli elementi essenziali certamente rientra il corrispettivo dovuto al mutuante nelle sue varie voci, chiarendo, la clausola del contratto in esame, al contempo ed a beneficio del soggetto finanziato, il complessivo onere economico cui sarà esposto alla fine dell'operazione).
Il motivo merita, pertanto, di essere rigettato.
Legittimazione del cessionario del credito e prova della originaria titolarità del credito in capo al cedente
Entrambe le eccezioni sono inammissibili in quanto proposte tardivamente, solo con la comparsa conclusionale depositata nel presente grado, sottraendosi, così, al rispetto del contraddittorio.
- 7 - Solo per completezza, si rileva che prima dell'eccezione ora giudicata inammissibile mai gli odierni appellanti avevano contestato l'altrui titolarità del credito e la legittimazione del cessionario.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio
Gli appellanti lamentano che l'esito del giudizio di primo grado – che ha accertato l'usurarietà del tasso di interesse e revocato il decreto ingiuntivo opposto - non avrebbe consentito di statuire una loro soccombenza piena sulle spese.
Il motivo è fondato.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stata parzialmente accolta con rideterminazione del credito vantato dalla e per le ragioni sopra riferite CP_2
spiegate dagli appellanti non si configura una soccombenza piena ma solo parziale degli odierni appellanti che rimangono debitori della banca seppur in misura minore.
Valutato anche l'esito del presente grado, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per 1/3 e poste a carico degli appellanti per la quota residua.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1683/22 R.G., così statuisce: in accoglimento del motivo di appello sulle spese processuali e riforma, sul punto, della sentenza impugnata condanna e , in solido, al pagamento dei 2/3 Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali compensandole per la quota residua che si liquidano, nel loro intero importo, per il primo grado di giudizio in euro 4.200,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il secondo grado in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; rigetta ogni altro motivo di appello.
Catania, 21.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1683/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, , nata a [...], c.f. C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. TRAINA SALVATORE, C.F._2
; C.F._3
Appellanti contro
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. ROSSI CP_2 P.IVA_1
MARCO, ; C.F._4
Appellato
°°°°
- 1 - All'udienza del 10.01.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
e proponevano appello avverso la sentenza n. Controparte_1 Parte_1
629/22 emessa dal Tribunale di Ragusa.
Con la sentenza impugnata il tribunale ibleo aveva dichiarato l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo convenuto in due contratti di finanziamento stipulati tra le parti e dichiarato che, ai sensi dell'art. 1815 cpc, non erano dovuti interessi corrispettivi mentre erano dovuti gli interessi moratori per il quali il tasso soglia risultava rispettato;
il primo giudice aveva altresì rigettato la domanda di nullità dei contratti per difetto di forma scritta e di inefficacia di alcune clausole per vessatorietà delle stesse.
Gli appellanti lamentano l'ingiustizia della sentenza con i motivi di seguito esaminati.
La , costituita, domanda il rigetto dell'appello. CP_2
°°°
Applicazione del 1815 c.c. anche agli interessi di mora.
Gli appellanti sostengono che, accertata l'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, l'art. 1815 c.c. determinerebbe la gratuità del mutuo nel senso che rimarrebbe travolta non solo la pattuizione relativa agli intessi corrispettivi (la cui violazione del tasso soglia è ormai coperta dal giudicato interno) ma anche quella relativa al tasso di mora che, secondo il primo giudice, rispetta, invece, la soglia di legge.
Il motivo è infondato.
La pretesa di assoluta gratuità del mutuo in applicazione dell'art. 1815 c.c. agli interessi convenuti tout court, per quanto suggestiva, non tiene conto della diversità esistente tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, istituti tra loro eterogenei ed
- 2 - alternativi, riferiti i primi al fisiologico andamento del rapporto, gli altri alla sua patologia.
Il diritto vivente ha così ricostruito il rapporto tra le due figure di interessi: “Non vi
è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni. Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c.,
l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo;
non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti. Dal suo canto,
l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale ex art. 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001,
n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio
2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadrabilità nell'art. 1382
c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.
Ed è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se
i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario
- 3 - può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e
124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura” (Cass. su
19597/2020).
Individuata la regola generale seguita dal diritto vivente e ribadita la totale diversità tra i due istituti, seguono due conclusioni: a) in linea di principio, l'art. 1815 c.c. non può, indistintamente, determinare la nullità di ogni pattuizione di interesse senza distinguere tra quelle usurarie e non;
b) nel caso di specie, l'accertata usurarietà della clausola che disciplina il tasso di interesse corrispettivo non determina la nullità della clausola che prevede il tasso di interesse di mora in misura non usuraria (per una recente e conforme pronunzia di merito, si veda Trib.
Bari 709/24: “Il superamento del tasso soglia antiusura e la conseguente nullità di una specifica clausola contrattuale, non determina la gratuità dell'intero contratto poiché persiste l'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile. Ciò in quanto l'articolo 1815, comma 2, c.c. si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per gli interessi moratori convenzionali. Pertanto, nella situazione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, la disposizione dell'articolo 1815, comma 2, incide solamente sulle clausole contrattuali che contemplano interessi usurari senza travolgere le altre pattuizioni").
La sentenza impugnata si sottrae, quindi, alla censura in esame.
Nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta
Sebbene reiterato con l'atto di appello, si tratta di motivo, all'evidenza, assorbito dall'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo da parte della sentenza di primo grado.
Nullità del contratto per difetto di forma scritta
Nella vicenda in esame è pacifico che si è in presenza di contratto sottoscritto dal solo cliente (cd. monofirma) e secondo l'appellante ciò degraderebbe il contratto a mera proposta o, comunque, ne determinerebbe la nullità assoluta per difetto di forma scritta.
Il motivo è infondato.
- 4 - In proposito, appare sufficiente richiamare l'indirizzo della Suprema Corte esistente, da tempo, sulla questione del contratto cd. “monofirma” e già ricordato dal primo giudice.
“Il contratto cosiddetto monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass. 18590/23; si vedano anche Cass. su 898/18 e
1653/18).
Inefficacia clausole vessatorie
Così la sentenza di primo grado “Il terzo motivo di opposizione, relativo alla vessatorietà delle clausole contrattuali, è infondato avendo gli opponenti formulato un'eccezione del tutto generica senza indicare in alcun modo quali sarebbero le clausole contrattuali asseritamente vessatorie”.
Con il motivo di gravame si afferma “Anche in questo caso siamo in presenza di un'errata comprensione dell'atto da parte del giudicante, atteso che l'intento di questa difesa era quello di sottolineare la violazione dei principi di trasparenza oltre che delle disposizioni del Codice del Consumo, che si sono apertamente evidenziate nello svolgimento del giudizio, prima tra tutte quella dell'accertata usura pattizia del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c.. Nei contratti conclusi con un soggetto consumatore, in ipotesi di clausole vessatorie all'interno dei contratti di credito, oltre ai rimedi previsti dal disposto codicistico, concorre altresì la tutela prevista dagli artt. 33, co. 2, lett. f) e 36 del Codice del Consumo che prevedono la nullità di tali clausole”.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (che individua la domanda proposta al giudice dal debitore) è, sul punto, del seguente tenore: “si fa rilevare la nullità delle clausole contrattuali dei contratti di finanziamento azionati. Ed invero,
- 5 - le pattuizioni in oggetto sono da qualificarsi come contratti del consumatore, e come tali sottoposti altresì alla disciplina del c.d. Codice del Consumo. ….. Tutto ciò premesso, e per quanto qui interessa, si fa rilevare che i contratti di finanziamento azionati si presentano come contratti di adesione, stipulati senza reali possibilità di trattativa e comprendenti, com'è tipico dei contratti in questione, predisposti con dei moduli, condizioni generali imposte e comuni. Le clausole in essi contenute sono indubbiamente vessatorie stante il loro carattere tecnico. A nulla rileva che le stesse siano state sottoscritte atteso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto, la manifestazione di volontà del contraente/consumatore deve essere costitutiva e non meramente adesiva qual è, indubbiamente, quella derivante dalla sottoscrizione di clausole unilateralmente predisposte. Ed invero, la vessatorietà delle pattuizioni, per quanto qui interessa, si manifesta sotto diversi aspetti che giustificano altrettanti motivi della presente opposizione”.
Il motivo, infondato come si vedrà, pone una corretta critica alla motivazione spesa dal tribunale, essendo il giudice tenuto ad una verifica anche d'ufficio del contenuto del contratto concluso dal consumatore al fine di accertare l'eventuale presenza di clausola vessatorie.
I due contratti in esame, sottoposti alla verifica omessa dal tribunale, non presentano a giudizio di questa corte alcuna clausola che possa essere qualificata come vessatoria e censurata secondo le regole di tutela del consumatore (artt. 3 ss del Cod. Consumo).
Indeterminatezza e vessatorietà della clausola che regola il costo dell'inadempimento.
L'appellante lamenta che il tribunale abbia giudicato infondata l'eccezione “ …. in quanto i contratti contengono l'indicazione delle percentuali del TAN e del TAEG,
l'ammontare dell'importo finanziato, del costo del finanziamento e dell'importo totale da rimborsare, oltre che l'importo delle singole rate” (a p. 6 della sentenza).
- 6 - Critica la decisione con il seguente argomento “Per il vero, trattandosi di clausole unilateralmente predisposte su moduli standard precompilati, l'opposta avrebbe dovuto dar prova della loro avvenuta contrattazione e della manifestazione di volontà in termini costitutivi e non adesivi degli opponenti. Viceversa, tali clausole si palesano vessatorie ed in aperto contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo che impone la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali e colpisce con la sanzione dell'inefficacia quelle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile”.
Il motivo si incentra, dunque, sulla mancanza di chiarezza e comprensibilità del contenuto delle dette clausole in contrasto con l'art. 35 del cod. consumo.
L'esame dei due contratti di finanziamento dimostra, tuttavia, come già affermato dal primo giudice, che le condizioni economiche (Tan, Taeg, importo finanziato, costo del finanziamento, ed importo totale da rimborsare) sono indicate in modo chiaro e del tutto comprensibile e che il cliente ne ha ricevuto copia.
Tale considerazione consente di escludere che, nel caso in esame, le clausole che prevedono le condizioni economiche del rapporto (sopra menzionate) siano qualificabili come vessatorie ai sensi del cod. consumo, posto che l'art. 34, co 2, esclude che la valutazione della vessatorietà possa riguardare l'oggetto del contratto cioè i suoi elementi essenziali purchè tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (e tra gli elementi essenziali certamente rientra il corrispettivo dovuto al mutuante nelle sue varie voci, chiarendo, la clausola del contratto in esame, al contempo ed a beneficio del soggetto finanziato, il complessivo onere economico cui sarà esposto alla fine dell'operazione).
Il motivo merita, pertanto, di essere rigettato.
Legittimazione del cessionario del credito e prova della originaria titolarità del credito in capo al cedente
Entrambe le eccezioni sono inammissibili in quanto proposte tardivamente, solo con la comparsa conclusionale depositata nel presente grado, sottraendosi, così, al rispetto del contraddittorio.
- 7 - Solo per completezza, si rileva che prima dell'eccezione ora giudicata inammissibile mai gli odierni appellanti avevano contestato l'altrui titolarità del credito e la legittimazione del cessionario.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio
Gli appellanti lamentano che l'esito del giudizio di primo grado – che ha accertato l'usurarietà del tasso di interesse e revocato il decreto ingiuntivo opposto - non avrebbe consentito di statuire una loro soccombenza piena sulle spese.
Il motivo è fondato.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stata parzialmente accolta con rideterminazione del credito vantato dalla e per le ragioni sopra riferite CP_2
spiegate dagli appellanti non si configura una soccombenza piena ma solo parziale degli odierni appellanti che rimangono debitori della banca seppur in misura minore.
Valutato anche l'esito del presente grado, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per 1/3 e poste a carico degli appellanti per la quota residua.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1683/22 R.G., così statuisce: in accoglimento del motivo di appello sulle spese processuali e riforma, sul punto, della sentenza impugnata condanna e , in solido, al pagamento dei 2/3 Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali compensandole per la quota residua che si liquidano, nel loro intero importo, per il primo grado di giudizio in euro 4.200,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il secondo grado in euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.; rigetta ogni altro motivo di appello.
Catania, 21.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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