Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00421/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2025, proposto da
AR RE ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza del giudicato
formatosi in ordine alla sentenza n. 4072/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3844/2023 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro di Lecce ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RI RO e uditi per le parti i difensori Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame notificato l’8.10.2025 e depositato in giudizio in pari data, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato asseritamente formatosi in ordine alla sentenza del Tribunale di Lecce – Giudice del lavoro di cui in epigrafe, esponendo che: il predetto Tribunale ha accolto il ricorso dalla stessa proposto al fine di vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 1.000,00 quale contributo alla formazione professionale; la predetta sentenza, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditando sulla detta carta l’importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, maggiorato di interessi legali, non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
Il 13 ottobre 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per il Ministero intimato.
Con ordinanza collegiale n.1629/2025, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 18.12.2025, questo Tribunale - rilevata la sussistenza di dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso in quanto non risultano depositati e/o comunque visibili da SIGA gli allegati n. 1(sentenza del Tribunale di Lecce della quale chiede l’ottemperanza), n. 2 (certificato di non proposta impugnazione) e n. 3 (attestazione di notifica della sentenza) del ricorso - ha assegnato alla parte ricorrente il termine di 30 giorni per provvedere agli incombenti di cui in motivazione.
A tale incombente parte ricorrente ha provveduto il 19 gennaio 2026.
Nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti appresso precisati.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Lecce del 22 settembre 2025.
La predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 17.01.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della BB ST (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla BB ST del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato in giudizio l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’ST intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla epigrafata sentenza n.4072/2024 del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more del presente giudizio.
3. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ST debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
5. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, il quale provvederà nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RO, Presidente, Estensore
ARchiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RO |
IL SEGRETARIO