TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2097 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 09/05/2023 ed iscritto al n 2097 - 2023 RG , vertente tra tra
- , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], CF. , rappresentata e C.F._1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Margherita Accardo ( e Francesca Accardo ( ), CodiceFiscale_2 C.F._3 quest'ultima legale convenzionato del AT , ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria Via S. Anna II tronco n.
18/i, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. – Controparte_2 P.IVA_1
P. IVA con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in IU (RM) Persona_1 il 26 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n.7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._4
( , ( ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
Dario C. Adornato ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._7
( ) successivamente costituitosi;
C.F._8
1 - resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente espone:
- con nota del 15.2.2023 l' le ha Controparte_2 comunicato il “ricalcolo” della prestazione cat. INVCIV n. 07092046 di cui è titolare a decorrere dall'1.1.18 per “titolarità di altra pensione”, con eliminazione della stessa per l'intero anno 2022 e conguaglio a debito di €
5.832,41;
-che con separata missiva di pari data è stata invitata a provvedere alla restituzione di detta somma, e che quindi in data 27.2.23 l' le ha CP_2 trattenuto la somma di € 2.352,54 (dovuta a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal dante causa ) a Persona_2 parziale compensazione del proprio presunto maggior credito;
-che quanto sopra sembrerebbe dovuto alla liquidazione ed erogazione, in favore della ricorrente, della pensione di reversibilità cat. SOCTPS N.
10352031 con decorrenza 1.4.22, posta in pagamento a partire dal 9 maggio
2022, la cui percezione determina superamento dei limiti reddituali per la pensione di invalidità già in godimento;
-che l'indebita erogazione appare dovuta ad esclusivo errore dell' , il CP_2 quale al momento della liquidazione della pensione di reversibilità avrebbe dovuto contestualmente provvedere alla eliminazione di quella di invalidità
(incompatibile per motivi reddituali);
-che risulta a fortiori illegittima la pretesa di restituzione di ratei anteriori all'epoca di pagamento della pensione di reversibilità (maggio 2022), ed addirittura a quella di decorrenza della stessa (1 aprile 2022);
-che il ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione non è stato deciso.
Tanto premesso, assume che la pretesa di ripetizione delle somme da parte dell' ed il contestuale provvedimento di recupero delle somme CP_2 asseritamente indebite nei confronti della Sig. ra risultano Parte_1 illegittimi e infondati.
In diritto invoca l'applicazione dell'orientamento espresso “dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione fin dalla sentenza n. 1446/08, nella quale ha statuito che la generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito trovi un invalicabile limite nella circostanza che debba escludersi la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ulteriormente precisando, come “secondo un
2 criterio di logica pratica o di ragionevolezza, la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento …pur avendo la disponibilità delle informazioni per l'accertamento della situazione del pensionato” . Sottolinea, inoltre, come la richiesta di restituzione di ratei di prestazione assistenziale erogati in epoca anteriore alla conoscenza da parte della pensionata della inesistenza del relativo diritto risulta illegittima alla stregua della normativa vigente in materia e della consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito in via generale il principio della ripetibilità delle sole somme erogate a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Conclude chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve all Parte_1 Controparte_2
in relazione all'indebito contestatole con nota del 15.2.23 per
[...]
l'importo di € 5.832,41; condannare, quindi, l' in persona del CP_2
Presidente e legale rappresentante con sede legale in Roma EUR Via Ciro il Grande, CF. 80078750587, alla restituzione di quanto già trattenuto a recupero dello stesso (ivi compre-sa la somma di € 2.352,54 trattenuta in data 27.2.23). Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell convenuto al CP_2 pagamento di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
§ 2. Regolarmente costituito il contraddittorio, si è costituito l
[...]
concludendo per il rigetto del ricorso. Osserva: “ quanto al CP_4 fatto costitutivo della pretesa restitutoria dell'Istituto osserva (Allegato 0):
«Titolare di prestazione cat. INVCIV n. 07092046 quale invalido civile parziale. L'indebito per cui è causa, pari ad € 5.832,41, è stato accertato con riliquidazione del 15.02.2023 per motivi reddituali a seguito di liquidazione, a favore di parte ricorrente, della pensione ai superstiti categoria SOCTPS n. 10352031 con decorrenza 04.2022.
Il ricalcolo comprende la rideterminazione della prestazione ad importo zero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per redditi del titolare d'importo superiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
Il conguaglio a debito è stato parzialmente recuperato mediante compensazione con somme arretrate, pari ad € 2.352,54, spettanti, a titolo di rate maturate e non riscosse, in qualità di erede. In considerazione di quanto sopra esposto, il debito è fondato e ripetibile essendo applicabile la disciplina generale sulla ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 C.C.. In conclusione, è provato, pertanto, il fatto costitutivo della pretesa restitutoria (Allegati 1-5), nonché la legittimità dell'operato dell'Istituto in conformità delle istruzioni impartite dalla competente Direzione Centrale,
3 nonché il diritto a ripetere la somma risultata indebita ai sensi dell'art. 2033 c.c., nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale.”.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. L'indebito per cui è causa, relativo a prestazione assistenziale (assegno di invalidità civile erogata dal gennaio al dicembre 2022) risulta determinato dal superamento del limite reddituale a seguito della liquidazione di pensione di reversibilità cat. SOCTPS con decorrenza 4/22; la comunicazione di riliquidazione, con conguaglio a debito di € 5.832,41, é contenuta nella nota del 15.02.23. CP_2
Il fatto costitutivo dell'indebito è pacifico, pure l'assenza di dolo della ricorrente è pacifico. Il solo punto controverso è la ripetibilità dell'indebito. La ripetibilità deve escludersi dovendosi fare applicazione del seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale
o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26036/2019 e successive conformi).
Nel caso di specie il provvedimento che accerta la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, con conseguente natura di indebito di quanto percepito da dicembre 2022, è intervenuto solo a febbraio 2023 per cui CP_5
l'indebito non è ripetibile.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo e distratte in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi procuratori antistatari.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nulla la ricorrente deve restituire all' per l'indebito di € 5.832,41 sulla prestazione cat. INVCIV CP_2
n. 07092046 contestatole con nota del 15.2.23 e condanna l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_6 restituire quanto già trattenuto a recupero dell'indebito con gli interessi legali dalla data delle trattenute;
- condanna l' , in persona Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 5391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da
4 distrarsi in favore degli avv.ti Margherita Accardo e Francesca Accardo dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 2097 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 09/05/2023 ed iscritto al n 2097 - 2023 RG , vertente tra tra
- , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], CF. , rappresentata e C.F._1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Margherita Accardo ( e Francesca Accardo ( ), CodiceFiscale_2 C.F._3 quest'ultima legale convenzionato del AT , ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria Via S. Anna II tronco n.
18/i, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. – Controparte_2 P.IVA_1
P. IVA con Sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio
Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in IU (RM) Persona_1 il 26 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n.7131, agli avvocati
Angelo Labrini ( ), Angela M. Fazio C.F._4
( , ( ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
Dario C. Adornato ), nonché dall'avv. Ettore Triolo C.F._7
( ) successivamente costituitosi;
C.F._8
1 - resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La ricorrente espone:
- con nota del 15.2.2023 l' le ha Controparte_2 comunicato il “ricalcolo” della prestazione cat. INVCIV n. 07092046 di cui è titolare a decorrere dall'1.1.18 per “titolarità di altra pensione”, con eliminazione della stessa per l'intero anno 2022 e conguaglio a debito di €
5.832,41;
-che con separata missiva di pari data è stata invitata a provvedere alla restituzione di detta somma, e che quindi in data 27.2.23 l' le ha CP_2 trattenuto la somma di € 2.352,54 (dovuta a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi dal dante causa ) a Persona_2 parziale compensazione del proprio presunto maggior credito;
-che quanto sopra sembrerebbe dovuto alla liquidazione ed erogazione, in favore della ricorrente, della pensione di reversibilità cat. SOCTPS N.
10352031 con decorrenza 1.4.22, posta in pagamento a partire dal 9 maggio
2022, la cui percezione determina superamento dei limiti reddituali per la pensione di invalidità già in godimento;
-che l'indebita erogazione appare dovuta ad esclusivo errore dell' , il CP_2 quale al momento della liquidazione della pensione di reversibilità avrebbe dovuto contestualmente provvedere alla eliminazione di quella di invalidità
(incompatibile per motivi reddituali);
-che risulta a fortiori illegittima la pretesa di restituzione di ratei anteriori all'epoca di pagamento della pensione di reversibilità (maggio 2022), ed addirittura a quella di decorrenza della stessa (1 aprile 2022);
-che il ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione non è stato deciso.
Tanto premesso, assume che la pretesa di ripetizione delle somme da parte dell' ed il contestuale provvedimento di recupero delle somme CP_2 asseritamente indebite nei confronti della Sig. ra risultano Parte_1 illegittimi e infondati.
In diritto invoca l'applicazione dell'orientamento espresso “dalla Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione fin dalla sentenza n. 1446/08, nella quale ha statuito che la generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito trovi un invalicabile limite nella circostanza che debba escludersi la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ulteriormente precisando, come “secondo un
2 criterio di logica pratica o di ragionevolezza, la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento …pur avendo la disponibilità delle informazioni per l'accertamento della situazione del pensionato” . Sottolinea, inoltre, come la richiesta di restituzione di ratei di prestazione assistenziale erogati in epoca anteriore alla conoscenza da parte della pensionata della inesistenza del relativo diritto risulta illegittima alla stregua della normativa vigente in materia e della consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito in via generale il principio della ripetibilità delle sole somme erogate a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Conclude chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve all Parte_1 Controparte_2
in relazione all'indebito contestatole con nota del 15.2.23 per
[...]
l'importo di € 5.832,41; condannare, quindi, l' in persona del CP_2
Presidente e legale rappresentante con sede legale in Roma EUR Via Ciro il Grande, CF. 80078750587, alla restituzione di quanto già trattenuto a recupero dello stesso (ivi compre-sa la somma di € 2.352,54 trattenuta in data 27.2.23). Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell convenuto al CP_2 pagamento di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri”.
§ 2. Regolarmente costituito il contraddittorio, si è costituito l
[...]
concludendo per il rigetto del ricorso. Osserva: “ quanto al CP_4 fatto costitutivo della pretesa restitutoria dell'Istituto osserva (Allegato 0):
«Titolare di prestazione cat. INVCIV n. 07092046 quale invalido civile parziale. L'indebito per cui è causa, pari ad € 5.832,41, è stato accertato con riliquidazione del 15.02.2023 per motivi reddituali a seguito di liquidazione, a favore di parte ricorrente, della pensione ai superstiti categoria SOCTPS n. 10352031 con decorrenza 04.2022.
Il ricalcolo comprende la rideterminazione della prestazione ad importo zero dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per redditi del titolare d'importo superiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
Il conguaglio a debito è stato parzialmente recuperato mediante compensazione con somme arretrate, pari ad € 2.352,54, spettanti, a titolo di rate maturate e non riscosse, in qualità di erede. In considerazione di quanto sopra esposto, il debito è fondato e ripetibile essendo applicabile la disciplina generale sulla ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 C.C.. In conclusione, è provato, pertanto, il fatto costitutivo della pretesa restitutoria (Allegati 1-5), nonché la legittimità dell'operato dell'Istituto in conformità delle istruzioni impartite dalla competente Direzione Centrale,
3 nonché il diritto a ripetere la somma risultata indebita ai sensi dell'art. 2033 c.c., nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale.”.
§ 3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. L'indebito per cui è causa, relativo a prestazione assistenziale (assegno di invalidità civile erogata dal gennaio al dicembre 2022) risulta determinato dal superamento del limite reddituale a seguito della liquidazione di pensione di reversibilità cat. SOCTPS con decorrenza 4/22; la comunicazione di riliquidazione, con conguaglio a debito di € 5.832,41, é contenuta nella nota del 15.02.23. CP_2
Il fatto costitutivo dell'indebito è pacifico, pure l'assenza di dolo della ricorrente è pacifico. Il solo punto controverso è la ripetibilità dell'indebito. La ripetibilità deve escludersi dovendosi fare applicazione del seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale
o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26036/2019 e successive conformi).
Nel caso di specie il provvedimento che accerta la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, con conseguente natura di indebito di quanto percepito da dicembre 2022, è intervenuto solo a febbraio 2023 per cui CP_5
l'indebito non è ripetibile.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo e distratte in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi procuratori antistatari.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nulla la ricorrente deve restituire all' per l'indebito di € 5.832,41 sulla prestazione cat. INVCIV CP_2
n. 07092046 contestatole con nota del 15.2.23 e condanna l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_6 restituire quanto già trattenuto a recupero dell'indebito con gli interessi legali dalla data delle trattenute;
- condanna l' , in persona Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 5391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da
4 distrarsi in favore degli avv.ti Margherita Accardo e Francesca Accardo dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 10/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5