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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6110 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20677/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RS PA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MARCHE 70 20129 MILANO presso il difensore avv.
RS PA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVACQUA Controparte_1 C.F._2
AM elettivamente domiciliato in VIA BARTOLINO DA NOVARA, 33 INT.13 00176 ROMA presso il difensore avv. VIVACQUA AM
CONVENUTO
, contumace CP_2
TE MA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1. rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, la domanda provvisionale promossa dal IG. in quanto Controparte_1 infondata in punto di fatto e di diritto non corrispondendo al vero l'asserita insolvenza o difficoltà di eventualmente recuperare il credito delle spese legali nella denegata ipotesi dovuta dall'attore al convenuto;
2. ordinare, per tutti i motivi in punto di fatto e di diritto di cui al presente atto, la cancellazione delle seguenti locuzioni “l'ipotesi, ventilata in maniera grossolana, secondo cui il IG. CP_1
pagina 1 di 13 avrebbe circuito l'anziana zia, mentre la sorella e di lui moglie era in Rsa, onde ottenere
l'universalità dei beni o addirittura guidandone la mano” riportata a pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto non corrispondente a verità, offensiva e non presente nell'atto di citazione di parte attrice e per l'effetto condannare il IG. al pagamento di Controparte_1 una somma rimessa a libero apprezzamento del Giudice a titolo di risarcimento del danno sofferto, stante il fatto che le espressioni non sono state proferite dal IG. ; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
3. dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, la nullità, ovvero, l'annullabilità e/o l'invalidità del testamento asseritamente olografo, previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo - rectius non riconducibilità all'apparente testatrice della detta scheda in ipotesi e per l'effetto dichiarare che il IG. è erede della IG.ra Parte_1 Per_1
ai sensi dell'art. 533 cod. civ.;
[...]
4. dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, che il IG. (C.F. ) nato a [...] C.F._2
Casalnuovo di Napoli il 24 novembre 1928 non è erede del patrimonio della IG.ra Per_1
, stante l'invalidità della scheda testamentaria rinvenuta;
[...]
5. condannare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, il IG. a restituire e consegnare al IG. i Controparte_1 Parte_1 beni di proprietà della IG.ra di cui il convenuto si è illegittimamente impossessato Persona_1 ex art. 533 cod. civ., con la consequenziale restituzione dei frutti ed interessi percepiti dal IG.
sui beni della de cuius a titolo risarcitorio ex art. 535 cod. civ. sino Controparte_1 all'effettiva restituzione dei beni al IG. ; Parte_1
6. nella denegata e non creduta ipotesi che Questo Ill.mo Tribunale ritenga che la scrittura privata prodotta con la comparsa di costituzione e risposta dal convenuto all.3 abbia regolamentato la successione ereditaria della IG.ra , dichiarata l'invalidità, nullità o annullabilità Persona_1 della scheda testamentaria asseritamente vergata dalla IG.ra dichiarare Persona_1
l'annullabilità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta per errore sulla presupposizione che il testamento della IG.ra fosse vero;
Persona_1
7. in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi che Questo Ill.mo Tribunale ritenga che la scrittura privata prodotta con la comparsa di costituzione e risposta dal convenuto all.3 abbia regolamentato la successione ereditaria della IG.ra , dichiarata l'invalidità, nullità Persona_1
o annullabilità della scheda testamentaria asseritamente vergata dalla IG.ra , Persona_1 pagina 2 di 13 dichiarare la nullità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto la presupposizione della validità della scheda testamentaria non corrisponde al vero e ciò inficia la causa concreta del contratto essendo altresì contraria al dettato normativo di cui all'art.491 cod. pen.;
8. rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, ogni domanda, azione ed eccezione formulata dal IG. in Controparte_1 quanto infondata in punto di fatto e di diritto;
9. condannare, il IG. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ., per Controparte_1 aver agito con mala fede ed in ogni caso con colpa grave al risarcimento dei danni liquidati secondo il potere discrezionale di Questo Ill.mo Tribunale;
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] sui seguenti capitoli di C.F._2 prova:
1) Vero che lei era a conoscenza dell'esistenza della scheda testamentaria redatta dalla IG.ra Per_1
?
[...]
2) Vero che sino all'atto del decesso della IG.ra lei non è mai stato cointestatario di Persona_1 beni di esclusiva proprietà della IG.ra ? Persona_1
3) Vero che la IG.ra non l'ha mai indicata come delegato su conti correnti o conti Persona_1 depositi?
4) Vero che lei conosce la IG.ra Parte_2
5) Vero che la IG.ra era un'amica della IG.ra ? Parte_2 Persona_1
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del IG. nato a [...] il Controparte_3
3 gennaio 1938 (C.F. sui seguenti capitoli di prova: C.F._3
6) Vero che la IG.ra ha sempre avuto un rapporto affettivo con la IG.ra Parte_3 Per_1
?
[...]
7) Vero che la IG.ra non era solita redigere scritture anche di breve testo? Persona_1
8) Vero che lei ha asseritamente sostenuto che il IG. non avrebbe ricevuto nulla Parte_1 dall'eredità della IG.ra ? Persona_1
9) Si chiede l'ammissione della prova per testi della IG.ra con residenza sita in in Parte_2 via Rosa Massara de Capitani al n. 2 Milano. sui capitoli di prova di seguito indicati:
pagina 3 di 13 10) Vero che lei aveva rapporti con la IG.ra ? Persona_1
11) Vero che presso la residenza della IG.ra ha notato che molti beni mobili prima Persona_1 presenti non erano più nell'abitazione?
12) Vero che la IG.ra non era dedita alla scrittura? Persona_1
13) Vero che la IG.ra scriveva unicamente la propria firma? Persona_1
14) Vero che la IG.ra era affezionata al IG. e alla IG.ra ? Persona_1 Parte_1 Parte_3
15) Vero che la IG.ra era intenzionata a riservare una quota di eredità in favore del IG. Persona_1
? Parte_1
16) Vero che la IG.ra non le ha mai comunicato di voler redigere un testamento in favore Persona_1 del cognato IG. ? Controparte_1
Si chiede l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sulla scheda testamentaria redatta e pubblicata riconducibile asseritamente alla IG.ra , individuata dal repertorio n. 104690 Persona_1 raccolta n. 20717 registrata all'Agenzia delle Entrate serie 1T n. 74672 al fine di ottenere conferma dell'invalidità della stessa stante l'inutilizzabilità della medesima.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e spettanze delle spese di mediazione sostenute, nonché del presente giudizio, la cui liquidazione è rimessa alla valutazione di Questo Ill.mo Giudice secondo i parametri forensi in vigore”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire, in ragione dell'intervenuta scrittura privata tra le parti in data 13.04.2021;
- Rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni in atto spiegate;
- accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno in favore del IG. per Controparte_1 le locuzioni ingiuriose nel senso e nel linguaggio formulate in atto di citazione, condannare il sig.
al pagamento dell'importo di € 5000,00 o di quello diverso che verrà equitativamente Parte_1 ritenuto di giustizia;
- accertata e dichiarata la responsabilità aggravata da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, condannare il sig. al risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta, anche in Parte_1 via equitativa, di giustizia, oltre che al pagamento delle spese di lite;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Savis Iuribus”.
MOTIVAZIONE pagina 4 di 13 , dopo aver avviato procedimento di mediazione dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo di accertare e dichiarare l'invalidità del Controparte_1 testamento olografo – datato 7 settembre 2014 e pubblicato in data 23 settembre 2020, a rogito del notaio in Milano, con atto n. 74672/2020 – con il quale (zia Persona_2 Persona_1 dell'attore e sorella di , la premorta moglie di ) istituiva il convenuto Parte_4 Controparte_1 quale proprio erede universale, per difetto di autografia.
Nello specifico:
- decedeva in data 4 aprile 2020 senza lasciare testamento. Si apriva dunque la Parte_4 successione legittima in favore del coniuge , della sorella e dei due Controparte_1 Persona_1 nipoti ex frate: e , che succedevano alla de cuius per rappresentazione dei CP_2 Parte_1 genitori premorti e;
CP_4 Persona_3
- il 29 agosto 2020 decedeva altresì e si apriva la successione testamentaria con la Persona_1 pubblicazione del testamento olografo che nominava unico erede . Controparte_1
In questo giudizio, ha impugnato il testamento olografo della de cuius , al Parte_1 Persona_1 fine di far accertare e dichiarare l'assenza della qualità di erede in capo a e di Controparte_1 condannare quest'ultimo alla restituzione, in favore dell'attore quale erede legittimo, dei beni facenti parte dell'eredità di . Persona_1
Secondo quanto dedotto da , il patrimonio della de cuius si componeva Parte_1 Persona_1 dei seguenti beni:
(1) 50% dell'appartamento sito al terzo piano della scala “A” con annessa cantina al piano cantinato dello stabile sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 40;
(2) 50 % del laboratorio sito al piano seminterrato dello stabile collocato in Via Larga n. 31 in
Milano;
(3) 50 % box con autorimessa posto al secondo piano sotterraneo dello stabile sito in Milano, Via
Larga n. 31 e con accesso da Via Chiaravalle n.2.;
(4) 50 % saldo al decesso del conto corrente n. 1132-230110, al tempo Banca Popolare di Lodi agenzia n. 11 di Milano;
(5) 50 % saldo al decesso del deposito n. 007-01132-00000109740-00000, al tempo Banca
Popolare di Lodi agenzia n. 11 di Milano;
(6) 50 % saldo al decesso del c/c n. 6700-717539 e del deposito dossier titoli di Banca Intesa San
Paolo Private Banking.
Secondo la prospettazione attorea, la domanda avente ad oggetto l'invalidità del testamento olografo datato 7 settembre 2014, trova sostegno (i) in alcune circostanze che fanno dubitare della sua genuinità pagina 5 di 13 (come quella secondo cui “la IG.ra non era nota scrivere testi se non vergare la sua Persona_1 mera sottoscrizione” o quella per cui la de cuius “ha sempre dichiarato di voler corrispondere ai propri nipoti una cospicua parte del proprio patrimonio poché la stessa ha sempre avuto con gli stessi uno splendido rapporto parentale”) e (ii) nella perizia calligrafica prodotta, dalla quale emerge come il testamento in questione non possa ritenersi riferibile ad . Persona_1
si costituiva in giudizio rilevando che (i) il signor è sempre stato Controparte_1 CP_1 presente nella vita della cognata al contrario dei nipoti ( e ) e che (ii) tra Per_1 CP_2 Parte_1 questi ultimi ( e ) e il convenuto era stato sottoscritto, dopo lunghe trattative, in CP_2 Parte_1 data 13 aprile 2021, un accordo transattivo (doc. 3, fascicolo del convenuto), con il quale le parti avevano inteso disciplinare ogni rapporto pendente tra le stesse e dunque sia le questioni inerenti alla successione legittima di , sia quelle afferenti la successione testamentaria di Parte_4 Per_1
. Tale circostanza emerge, in particolare, dal fatto che nella transazione si dà atto (a) della
[...] designazione, da parte di , del cognato quale erede universale e di come, per effetto di Persona_1 ciò, il convenuto divenisse proprietario della ulteriore quota di 1/9 del patrimonio di Parte_4
(facendo detta quota parte del patrimonio ereditario di ); (b) della volontà di voler Persona_1 regolare tutti i rapporti, “anche per quanto sino ad ora mai dedotto e/o non noto avente ragione nei predetti fatti”.
Alla luce di quanto rilevato, il convenuto chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto dell'interesse ad agire, in ragione dell'intervenuta scrittura privata, nonché di rigettare la domanda avversaria e di condannare al risarcimento del danno per le Parte_1 espressioni “ingiuriose” a suo dire utilizzate nell'atto introduttivo e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In sede di verifiche preliminari, il giudice, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria (la quale, in caso di accoglimento della domanda di CP_2 invalidità del testamento olografo del 7 settembre 2014 è erede legittima di ), assegnava Persona_1 un termine perentorio all'attore per la di lei chiamata in causa e invitata le parti ad esperire, anche nei suoi confronti, procedimento di mediazione.
L'attore integrava il contraddittorio nei confronti di , che veniva dichiarata contumace, e CP_2 depositava il verbale del primo incontro di mediazione risultato infruttuoso (verbale del 5.12.2023).
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter n. 1 c.p.c..
In particolare, con la memoria n. 1, l'attore assumeva che la scrittura transattiva del 13 aprile 2021 avesse ad oggetto la sola successione di e non quella riferibile ad . Parte_4 Persona_1
Chiedeva, tuttavia, che nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse invece che per mezzo della pagina 6 di 13 transazione le parti avessero inteso disciplinare anche i rapporti nascenti dalla successione della de cuius , fosse dichiarata l'annullabilità o comunque la nullità della scrittura privata ed in Persona_1 particolare:
- di “dichiarare l'annullabilità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta per errore sulla presupposizione che il testamento della IG.ra fosse vero”; Persona_1
- di “dichiarare la nullità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto la presupposizione della validità della scheda testamentaria non corrisponde al vero e ciò inficia la causa concreta del contratto essendo altresì contraria al dettato normativo di cui all'art.491 cod. pen.”.
Il convenuto, nella memoria n. 2, contestava le deduzioni dell'attore ed evidenziava come la domanda di annullamento della transazione, ai sensi dell'art. 1972, co. 2, c.c. richieda, per essere validamente esperita, la non conoscenza della causa di nullità del titolo sulla cui base è stata stipulata la transazione stessa. Ignoranza che, nel caso di specie, manca, in quanto nessun nuovo elemento è emerso successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, come risulta dalle mail prodotte (docc. 10 e 11, fascicolo di parte convenuta), che rivelano come, al tempo della sua sottoscrizione, l'attore già paventasse l'apocrifia del testamento olografo datato 7 settembre 2014.
Formulate le rispettive istanze istruttorie, con ordinanza del 3 aprile 2024 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024 – queste venivano ritenute inammissibili e irrilevanti;
con la medesima ordinanza, il giudice rinviava la causa all'udienza dell'11 giugno 2025, per trattenerla in decisione, disponendo lo svolgimento dell'udienza in forma scritta ex art. 127 c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni e depositavano gli scritti conclusivi e, in data 13 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'attore domanda che (i) venga dichiarata l'apocrifia del testamento olografo – datato 7 settembre 2014
e pubblicato in data 23 settembre 2020, a rogito del notaio in Milano, con atto n. Persona_2
74672/2020 – disciplinante la successione della zia, , che istituisce quale erede Persona_1 universale il di lei cognato e (ii) solo nella denegata ipotesi in cui il giudice Controparte_1 dovesse ritenere che la transazione (sottoscritta il 13 aprile 2021, tra , e il Parte_1 CP_2 convenuto) abbia ad oggetto tanto la successione di , quanto quella della sorella Parte_4 Per_1 ne venga dichiarata l'invalidità, in quanto fondata su un testamento apocrifo.
È dunque necessario, dapprima, delineare il perimetro della transazione e, successivamente, qualora si giunga alla conclusione che lo stesso si estende all'eredità di , comprendere se, secondo Persona_1
pagina 7 di 13 le norme previste nell'ordinamento, ne debba essere dichiarata l'invalidità nel caso di apocrifia del testamento in esame.
Al fine di individuare l'ambito della transazione, è opportuno premettere che, per effetto della morte delle sorelle e , le parti del presente procedimento ( , Pt_4 Persona_1 Parte_1 CP_2
e ) risultavano contitolari di quote ereditarie, sia in forza della successione legittima Controparte_1 facente capo a , sia della successione testamentaria di , in quanto parte del Parte_4 Persona_1 compendio ereditario di quest'ultima consiste nella quota di 1/9 del patrimonio di premorta alla Pt_4 sorella che è pervenuta ad quale erede legittima di (in concorso con le altre Per_1 Per_1 Pt_4 parti del giudizio).
Occorre quindi procedere alla individuazione dell'oggetto della transazione applicando le norme disciplinanti l'interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 ss. del codice civile.
In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre al senso letterale delle parole, occorre indagare la comune intenzione delle parti – e per fare questo guardare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto – nonché interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Nella fattispecie di cui è causa, dal punto di vista letterale e guardando al complesso dell'atto, emergono i seguenti elementi:
(i) viene dato atto del decesso di e della istituzione, da parte di questa, con Persona_1 testamento olografo di quale suo erede universale, specificando che in forza di Controparte_1 detta istituzione il convenuto veniva ad acquistare l'ulteriore quota di 1/9 del patrimonio della moglie
(punto C. delle premesse); Pt_4
(ii) è indicata la contestazione tra le parti riguardante la ricostruzione della massa da dividere (punto
F delle premesse);
(iii) è previsto che la liquidazione in favore di e sarebbe avvenuta solo una Pt_1 CP_2 volta che avesse presentato all'Agenzia delle Entrate e agli istituti di credito Controparte_1 interessati la denuncia di successione di (Punto 1, pag. 5); Persona_1
(iv) è espresso che con l'esatto adempimento della scrittura privata, “le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi fatto, titolo, ragione e/o causa, obbligo dedotto, non dedotto, e/o deducibile e/o occasionato e/o connesso e/o derivato dai fatti in premessa, dichiarando di rinunciare espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa, ragione e/o azione anche per quanto sino ad ora mai dedotto e/o non noto avente ragione nei predetti fatti” (Punto 6. delle Clausole
Finali). pagina 8 di 13 (v) sono indicati gli immobili caduti in successione e le quote di proprietà di “16/18 al sig.
[...]
e 1/18 ciascuno ai sig.ri e ” (punto E delle premesse), che è il risultato CP_1 CP_2 Parte_1 delle due successioni delle sorelle;
Per_1
(vi) è indicato che la transazione riguarda la liquidazione del patrimonio mobiliare di e la Pt_4 cessione a titolo oneroso da parte di e a delle rispettive quote CP_2 Parte_1 Controparte_1 di comproprietà degli immobili (punto G delle premesse).
Analizzando singolarmente i punti evidenziati, risulta dunque quanto segue:
(i) la transazione riguarda anche la successione di , considerato che, proprio in Persona_1 ragione della stessa, il signor acquistava l'1/9 del patrimonio di . Nello CP_1 Parte_4 specifico, è vero che la transazione fa riferimento solo ad una parte del compendio ereditario di
(quello che, per l'appunto, ricomprende l'1/9 del patrimonio di ), ma Persona_1 Parte_4 questo accade perché è solamente su quella parte che sussiste una “possibilità transattiva”. Solo su quell'1/9, infatti, viene in essere una comproprietà tra le parti della transazione, essendo invece la restante parte del patrimonio di di esclusiva proprietà di , in forza Persona_1 Controparte_1 della sua istituzione quale erede universale. Come noto, presupposto per la validità della transazione è
l'esistenza di una res litigiosa (Cass. Civ. n. 5139/2003) che può sussistere, nel caso di specie, solamente laddove vi sia una comproprietà del compendio ereditario e dunque solo con riferimento alla parte del patrimonio di avente ad oggetto la quota di 1/9 del patrimonio di Per_1 Pt_4
(ii) Il fatto che le parti nulla abbiano affermato su eventuali divergenze in merito all'apocrifia del testamento datato 7 settembre 2014 – del quale si dà atto come una fra le tante circostanze elencate e non contestate nelle premesse – fa ragionevolmente ritenere che le stesse parti abbiano inteso considerare quel fatto, ossia l'istituzione del signor quale erede universale in forza di un CP_1 testamento olografo “valido”, come circostanza pacifica.
Del resto, se le parti avessero inteso escludere la restante parte del compendio ereditario di Per_1
(ossia quella ulteriore rispetto alla quota di 1/9 del patrimonio di espressamente
[...] Parte_4 menzionata nelle premesse) appare quanto meno singolare che, vista l'evidente interconnessione tra le successioni di e , non sia stata spesa, all'interno dell'accordo transattivo, alcuna Pt_4 Persona_1 parola sul punto.
(iii) La ragionevole inclusione nella scrittura privata di entrambe le successioni, strettamente legate fra loro, emerge anche dal fatto che, secondo la volontà dei sottoscrittori, la liquidazione da parte del signor in favore di e , nascente dalla transazione, avrebbe avuto luogo CP_1 Pt_1 CP_2 solo a seguito della presentazione all'Agenzia delle Entrate e agli istituti di credito interessati, della denuncia di successione di . Persona_1 pagina 9 di 13 (iv) Analogamente, la riferibilità della transazione alle due successioni risulta anche dalla circostanza che le parti abbiano inteso regolare in modo definitivo ogni contestazione insorta o che potesse insorgere tra le stesse con riferimento all'interezza dei loro rapporti, con ciò sottoscrivendo una transazione c.d. generale (Cass. Civ. n. 5139/2003). Elemento, questo, che emerge in modo chiaro dalla lettura della sopra riportate clausole finali, ove si legge: “Le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi fatto, titolo, ragione e/o causa, obbligo dedotto, non dedotto,
e/o deducibile e/o occasionato e/o connesso e/o derivato dai fatti in premessa”. Fatti tra i quali, come evidenziato, viene ricompresa – senza che sia stata formulata alcuna contestazione in merito –
l'istituzione del signor quale erede universale di e il suo conseguente acquisto CP_1 Persona_1 dell'1/9 del patrimonio di ereditato dalla sorella. Pt_4
La notevole estensione della clausola in esame, volta a regolare tutto quanto possa intercorrere tra le parti, si pone inoltre in evidente distonia con un'ipotetica volontà di queste di circoscrivere la transazione alla successione di , senza ricomprendervi quella di . In altri Parte_4 Persona_1 termini, proprio per l'idoneità di detta clausola a ricomprendere ogni rapporto tra le parti, queste ultime si sarebbero preoccupate di eccettuare espressamente la successione di dal perimetro Persona_1 applicativo dell'accordo transattivo.
Sempre in forza delle clausole finali, le parti, per mezzo della transazione, hanno espressamente dichiarato di “rinunciare espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa, ragione e/o azione anche per quanto sino ad ora mai dedotto e/o non noto avente ragione nei predetti fatti” (Punto 6. delle Clausole
Finali).
Pertanto, anche qualora si intendesse ritenere che le parti non abbiano in realtà dedotto nella transazione la successione di la domanda di dichiarazione della invalidità del testamento Per_1 olografo formulata nella presente causa, costituisce certamente una pretesa che trova ragione nei fatti elencati in premessa i quali, come visto, menzionano tanto il decesso di , quanto Persona_1
l'istituzione, da parte della stessa, del signor quale suo erede universale in forza del CP_1 testamento olografo.
Anche il criterio interpretativo che conferisce rilievo al comportamento complessivo delle parti, compreso quello posteriore alla conclusione del contratto, depone nel senso della volontà di ricomprendere nella transazione la successione di . In particolare, ciò emerge dalla Persona_1 circostanza che l'odierno attore ha atteso ben due anni prima di agire (dal 13 aprile 2021, data della transazione, al 30 maggio 2023, data di notificazione dell'atto di citazione del presente giudizio). Il che contrasta anche con la volontà, espressa nella scrittura privata del 2021, di porre un arresto tombale a ogni possibile vertenza tra le parti. pagina 10 di 13 Alla luce di quanto sin d'ora evidenziato, si deve ritenere, dunque, che la transazione del 13 aprile 2021 abbia inteso regolare tanto la successione di quanto quella della sorella, . Parte_4 Persona_1
Ciò stabilito, è necessario comprendere se la transazione in questione sia idonea a spiegare validamente i propri effetti giuridici oppure se, al contrario, la stessa sia affetta da invalidità nell'ipotesi di invalidità del testamento olografo di . Persona_1
Sul punto, viene in rilievo, in particolare, l'art. 1973, co. 2, c.c., secondo cui “negli altri casi [diversi dal contratto illecito ex art. 1343 c.c.] in cui la transazione è stata fatta valere relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica, per stessa ammissione dell'attore (pag. 2 della propria memoria integrativa ex art. 171-ter. n. 3, c.p.c.), che lo stesso, già in pendenza delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione della transazione, paventasse l'apocrifia del testamento olografo del 7 settembre 2014. È lo stesso attore, infatti ad affermare che “il signor ha sempre Parte_1 contestato l'apocrifia della scheda testamentaria” precisando altresì che “mai avrebbe regolato la successione testamentaria della IG.ra con un accordo transattivo”. Quest'ultima Persona_1 circostanza è espressamente smentita dalla corrispondenza del legale di e , avv. Pt_1 CP_2
CA OR (prodotta dal convenuto sub doc. 10), ove si legge che “in riferimento alla successione della sig.ra , confermo invece la volontà dei clienti, in mancanza di una composizione bonaria Per_1 della vicenda, di impugnare il testamento. Nel caso in cui si potesse aprire una trattativa anche su questo argomento, potrei chiedere ai miei assistiti di avanzare una proposta in tempi ragionevoli, così da definire entrambe le posizioni”. Ancora, nella missiva prodotta doc. 11 di parte convenuta emerge che “Inoltre, i clienti insistono nel ritenere che il testamento della sig.ra non sia stato scritto di Per_1 pugno dalla de cuius”.
Inoltre, la contestazione dell'attore che, nel replicare a quanto affermato da controparte secondo cui
“nessuna nuova circostanza e/o prova è emersa successivamente alla sottoscrizione della transazione”, afferma: “quanto asserito da Controparte è errato, tanto è vero che la perizia di parte attrice giustifica
e conferma il presente giudizio” non trova pregio. Lo svolgimento della perizia contrattuale è un atto di parte il cui espletamento dipende, pertanto, dalla parte stessa, la quale avrebbe ben potuto incaricare il perito prima di stipulare la transazione in esame. L'ignoranza della causa di nullità del titolo, a cui l'art. 1972, co. 2, ultimo periodo, c.c. fa riferimento, presuppone una non “conoscibilità” della causa di nullità, non ricomprendendo pertanto l'ipotesi in cui la parte, pur presupponendola, decida, secondo proprio arbitrio, di approfondirla, da un punto di vista tecnico, solo in un secondo momento.
pagina 11 di 13 Quanto sopra esclude anche che sia configurabile l'istituto della presupposizione, che l'attore invoca sostenendo che “il testamento ritenuto vero fosse una presupposizione dell'accordo transattivo delle parti” chiedendo di “dichiarare la nullità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto la presupposizione della validità della scheda testamentaria non corrisponde al vero e ciò inficia la causa concreta del contratto essendo altresì contraria al dettato normativo di cui all'art.491 cod. pen.”. Infatti, non è ravvisabile la presupposizione nel caso in cui la volontà negoziale della parte si sia formata dopo che la stessa parte si è prefigurata la condizione inespressa - nella specie l'invalidità del testamento -, tenuto conto che nella transazione l'esame della volontà delle parti deve essere particolarmente rigoroso, stante la sua finalità di composizione di una lite in atto o di prevenzione di una lite potenziale mediante reciproche concessioni.
Pertanto, essendo un dato certo quello per cui al momento della sottoscrizione della transazione il signor avesse già maturato la convinzione dell'apocrifia del testamento in questione, la Parte_1 domanda di annullamento dello stesso testamento risulta preclusa, potendo la stessa essere formulata, ai sensi dell'art. 1972, co. 2, ultimo periodo, c.c. solo da colui che ignorava la causa di nullità del titolo.
Norma, quest'ultima che, come affermato dalla Corte di Cassazione, opera a fronte di una transazione avente natura novativa (Cass. Civ. n. 35829/2023), come quella di cui è causa, considerata, in particolare, la volontà espressa dalle parti, tramite le richiamate clausole finali, di voler regolare ogni rapporto tra le stesse.
La domanda di annullamento della transazione è dunque preclusa ex art. 1972, co. 2, c.c. e l'impugnazione del testamento di è preclusa dalla transazione e ciò comporta il rigetto Persona_1 delle domande proposte dall'attore da n 3 a n 8 delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti costituite hanno anche proposto domande di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi e di risarcimento del danno subito per le locuzioni ritenute ingiuriose formulate in atti dalla controparte.
Tali domande devono essere respinte, in quanto infondate.
In particolare le espressioni utilizzate dall'attore, come l'uso del verbo “avvicinarsi” (“Il IG.
si è sempre avvicinato anche alla sorella IG.ra ”) o il fatto che i Controparte_1 Persona_1 coniugi dormissero in camere separate (“… benchè questo anche dopo il matrimonio CP_1 dormisse in camera separata rispetto a quella della moglie”), sono espressioni allusive di contenuto sgradevole per il convenuto, ma, se anche fossero non rispondenti al vero, sono comunque sfumate ed inconcludenti, perciò non appaiono integrare una offesa.
D'altra parte, l'espressione del convenuto “l'ipotesi, ventilata in maniera grossolana, secondo cui il
IG. avrebbe circuito l'anziana zia, mentre la sorella e di lui moglie era in Rsa, onde ottenere CP_1
pagina 12 di 13 l'universalità dei beni o addirittura guidandone la mano” è espressione della dialettica processuale e non eccede le esigenze difensive della parte.
Ne consegue che non appare superato il limite di correttezza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa e di conseguenza le domande risarcitorie devono essere respinte.
Le prove orali si confermano ininfluenti per la decisione.
La domanda proposta dal convenuto nell'atto introduttivo di “fissare una somma da depositarsi in via provvisionale presso un conto corrente intestato alla procedura e/o comunque nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni” non è stata riproposta nelle conclusioni e deve ritenersi rinunciata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti deve essere respinta considerato che l'attore è soccombente su tutte le domande proposte ed il convenuto è soccombente sulla domanda risarcitoria
(cfr Cass. civ. Sentenza n. 24158 del 13/10/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore, che ha dato causa al giudizio e la cui soccombenza
è prevalente rispetto a quella del convenuto – che è sulla sola domanda risarcitoria - e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato con D.M. 147/2022, considerato il valore indeterminabile della causa di media complessità, con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione del compenso per la fase istruttoria stante l'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto CP_1
;
[...]
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in complessive € 8.991,00 per compenso, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a..
Milano, 22 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20677/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RS PA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MARCHE 70 20129 MILANO presso il difensore avv.
RS PA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVACQUA Controparte_1 C.F._2
AM elettivamente domiciliato in VIA BARTOLINO DA NOVARA, 33 INT.13 00176 ROMA presso il difensore avv. VIVACQUA AM
CONVENUTO
, contumace CP_2
TE MA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1. rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, la domanda provvisionale promossa dal IG. in quanto Controparte_1 infondata in punto di fatto e di diritto non corrispondendo al vero l'asserita insolvenza o difficoltà di eventualmente recuperare il credito delle spese legali nella denegata ipotesi dovuta dall'attore al convenuto;
2. ordinare, per tutti i motivi in punto di fatto e di diritto di cui al presente atto, la cancellazione delle seguenti locuzioni “l'ipotesi, ventilata in maniera grossolana, secondo cui il IG. CP_1
pagina 1 di 13 avrebbe circuito l'anziana zia, mentre la sorella e di lui moglie era in Rsa, onde ottenere
l'universalità dei beni o addirittura guidandone la mano” riportata a pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto non corrispondente a verità, offensiva e non presente nell'atto di citazione di parte attrice e per l'effetto condannare il IG. al pagamento di Controparte_1 una somma rimessa a libero apprezzamento del Giudice a titolo di risarcimento del danno sofferto, stante il fatto che le espressioni non sono state proferite dal IG. ; Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
3. dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, la nullità, ovvero, l'annullabilità e/o l'invalidità del testamento asseritamente olografo, previa declaratoria della non autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo - rectius non riconducibilità all'apparente testatrice della detta scheda in ipotesi e per l'effetto dichiarare che il IG. è erede della IG.ra Parte_1 Per_1
ai sensi dell'art. 533 cod. civ.;
[...]
4. dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, che il IG. (C.F. ) nato a [...] C.F._2
Casalnuovo di Napoli il 24 novembre 1928 non è erede del patrimonio della IG.ra Per_1
, stante l'invalidità della scheda testamentaria rinvenuta;
[...]
5. condannare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, il IG. a restituire e consegnare al IG. i Controparte_1 Parte_1 beni di proprietà della IG.ra di cui il convenuto si è illegittimamente impossessato Persona_1 ex art. 533 cod. civ., con la consequenziale restituzione dei frutti ed interessi percepiti dal IG.
sui beni della de cuius a titolo risarcitorio ex art. 535 cod. civ. sino Controparte_1 all'effettiva restituzione dei beni al IG. ; Parte_1
6. nella denegata e non creduta ipotesi che Questo Ill.mo Tribunale ritenga che la scrittura privata prodotta con la comparsa di costituzione e risposta dal convenuto all.3 abbia regolamentato la successione ereditaria della IG.ra , dichiarata l'invalidità, nullità o annullabilità Persona_1 della scheda testamentaria asseritamente vergata dalla IG.ra dichiarare Persona_1
l'annullabilità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta per errore sulla presupposizione che il testamento della IG.ra fosse vero;
Persona_1
7. in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi che Questo Ill.mo Tribunale ritenga che la scrittura privata prodotta con la comparsa di costituzione e risposta dal convenuto all.3 abbia regolamentato la successione ereditaria della IG.ra , dichiarata l'invalidità, nullità Persona_1
o annullabilità della scheda testamentaria asseritamente vergata dalla IG.ra , Persona_1 pagina 2 di 13 dichiarare la nullità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto la presupposizione della validità della scheda testamentaria non corrisponde al vero e ciò inficia la causa concreta del contratto essendo altresì contraria al dettato normativo di cui all'art.491 cod. pen.;
8. rigettare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui al presente atto e degli scritti difensivi sin ad ora depositati, ogni domanda, azione ed eccezione formulata dal IG. in Controparte_1 quanto infondata in punto di fatto e di diritto;
9. condannare, il IG. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cod. proc. civ., per Controparte_1 aver agito con mala fede ed in ogni caso con colpa grave al risarcimento dei danni liquidati secondo il potere discrezionale di Questo Ill.mo Tribunale;
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...] sui seguenti capitoli di C.F._2 prova:
1) Vero che lei era a conoscenza dell'esistenza della scheda testamentaria redatta dalla IG.ra Per_1
?
[...]
2) Vero che sino all'atto del decesso della IG.ra lei non è mai stato cointestatario di Persona_1 beni di esclusiva proprietà della IG.ra ? Persona_1
3) Vero che la IG.ra non l'ha mai indicata come delegato su conti correnti o conti Persona_1 depositi?
4) Vero che lei conosce la IG.ra Parte_2
5) Vero che la IG.ra era un'amica della IG.ra ? Parte_2 Persona_1
Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del IG. nato a [...] il Controparte_3
3 gennaio 1938 (C.F. sui seguenti capitoli di prova: C.F._3
6) Vero che la IG.ra ha sempre avuto un rapporto affettivo con la IG.ra Parte_3 Per_1
?
[...]
7) Vero che la IG.ra non era solita redigere scritture anche di breve testo? Persona_1
8) Vero che lei ha asseritamente sostenuto che il IG. non avrebbe ricevuto nulla Parte_1 dall'eredità della IG.ra ? Persona_1
9) Si chiede l'ammissione della prova per testi della IG.ra con residenza sita in in Parte_2 via Rosa Massara de Capitani al n. 2 Milano. sui capitoli di prova di seguito indicati:
pagina 3 di 13 10) Vero che lei aveva rapporti con la IG.ra ? Persona_1
11) Vero che presso la residenza della IG.ra ha notato che molti beni mobili prima Persona_1 presenti non erano più nell'abitazione?
12) Vero che la IG.ra non era dedita alla scrittura? Persona_1
13) Vero che la IG.ra scriveva unicamente la propria firma? Persona_1
14) Vero che la IG.ra era affezionata al IG. e alla IG.ra ? Persona_1 Parte_1 Parte_3
15) Vero che la IG.ra era intenzionata a riservare una quota di eredità in favore del IG. Persona_1
? Parte_1
16) Vero che la IG.ra non le ha mai comunicato di voler redigere un testamento in favore Persona_1 del cognato IG. ? Controparte_1
Si chiede l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio sulla scheda testamentaria redatta e pubblicata riconducibile asseritamente alla IG.ra , individuata dal repertorio n. 104690 Persona_1 raccolta n. 20717 registrata all'Agenzia delle Entrate serie 1T n. 74672 al fine di ottenere conferma dell'invalidità della stessa stante l'inutilizzabilità della medesima.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e spettanze delle spese di mediazione sostenute, nonché del presente giudizio, la cui liquidazione è rimessa alla valutazione di Questo Ill.mo Giudice secondo i parametri forensi in vigore”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire, in ragione dell'intervenuta scrittura privata tra le parti in data 13.04.2021;
- Rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni in atto spiegate;
- accertato e dichiarato il diritto al risarcimento del danno in favore del IG. per Controparte_1 le locuzioni ingiuriose nel senso e nel linguaggio formulate in atto di citazione, condannare il sig.
al pagamento dell'importo di € 5000,00 o di quello diverso che verrà equitativamente Parte_1 ritenuto di giustizia;
- accertata e dichiarata la responsabilità aggravata da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc, condannare il sig. al risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta, anche in Parte_1 via equitativa, di giustizia, oltre che al pagamento delle spese di lite;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Savis Iuribus”.
MOTIVAZIONE pagina 4 di 13 , dopo aver avviato procedimento di mediazione dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano, Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo di accertare e dichiarare l'invalidità del Controparte_1 testamento olografo – datato 7 settembre 2014 e pubblicato in data 23 settembre 2020, a rogito del notaio in Milano, con atto n. 74672/2020 – con il quale (zia Persona_2 Persona_1 dell'attore e sorella di , la premorta moglie di ) istituiva il convenuto Parte_4 Controparte_1 quale proprio erede universale, per difetto di autografia.
Nello specifico:
- decedeva in data 4 aprile 2020 senza lasciare testamento. Si apriva dunque la Parte_4 successione legittima in favore del coniuge , della sorella e dei due Controparte_1 Persona_1 nipoti ex frate: e , che succedevano alla de cuius per rappresentazione dei CP_2 Parte_1 genitori premorti e;
CP_4 Persona_3
- il 29 agosto 2020 decedeva altresì e si apriva la successione testamentaria con la Persona_1 pubblicazione del testamento olografo che nominava unico erede . Controparte_1
In questo giudizio, ha impugnato il testamento olografo della de cuius , al Parte_1 Persona_1 fine di far accertare e dichiarare l'assenza della qualità di erede in capo a e di Controparte_1 condannare quest'ultimo alla restituzione, in favore dell'attore quale erede legittimo, dei beni facenti parte dell'eredità di . Persona_1
Secondo quanto dedotto da , il patrimonio della de cuius si componeva Parte_1 Persona_1 dei seguenti beni:
(1) 50% dell'appartamento sito al terzo piano della scala “A” con annessa cantina al piano cantinato dello stabile sito in Milano, Corso di Porta Romana n. 40;
(2) 50 % del laboratorio sito al piano seminterrato dello stabile collocato in Via Larga n. 31 in
Milano;
(3) 50 % box con autorimessa posto al secondo piano sotterraneo dello stabile sito in Milano, Via
Larga n. 31 e con accesso da Via Chiaravalle n.2.;
(4) 50 % saldo al decesso del conto corrente n. 1132-230110, al tempo Banca Popolare di Lodi agenzia n. 11 di Milano;
(5) 50 % saldo al decesso del deposito n. 007-01132-00000109740-00000, al tempo Banca
Popolare di Lodi agenzia n. 11 di Milano;
(6) 50 % saldo al decesso del c/c n. 6700-717539 e del deposito dossier titoli di Banca Intesa San
Paolo Private Banking.
Secondo la prospettazione attorea, la domanda avente ad oggetto l'invalidità del testamento olografo datato 7 settembre 2014, trova sostegno (i) in alcune circostanze che fanno dubitare della sua genuinità pagina 5 di 13 (come quella secondo cui “la IG.ra non era nota scrivere testi se non vergare la sua Persona_1 mera sottoscrizione” o quella per cui la de cuius “ha sempre dichiarato di voler corrispondere ai propri nipoti una cospicua parte del proprio patrimonio poché la stessa ha sempre avuto con gli stessi uno splendido rapporto parentale”) e (ii) nella perizia calligrafica prodotta, dalla quale emerge come il testamento in questione non possa ritenersi riferibile ad . Persona_1
si costituiva in giudizio rilevando che (i) il signor è sempre stato Controparte_1 CP_1 presente nella vita della cognata al contrario dei nipoti ( e ) e che (ii) tra Per_1 CP_2 Parte_1 questi ultimi ( e ) e il convenuto era stato sottoscritto, dopo lunghe trattative, in CP_2 Parte_1 data 13 aprile 2021, un accordo transattivo (doc. 3, fascicolo del convenuto), con il quale le parti avevano inteso disciplinare ogni rapporto pendente tra le stesse e dunque sia le questioni inerenti alla successione legittima di , sia quelle afferenti la successione testamentaria di Parte_4 Per_1
. Tale circostanza emerge, in particolare, dal fatto che nella transazione si dà atto (a) della
[...] designazione, da parte di , del cognato quale erede universale e di come, per effetto di Persona_1 ciò, il convenuto divenisse proprietario della ulteriore quota di 1/9 del patrimonio di Parte_4
(facendo detta quota parte del patrimonio ereditario di ); (b) della volontà di voler Persona_1 regolare tutti i rapporti, “anche per quanto sino ad ora mai dedotto e/o non noto avente ragione nei predetti fatti”.
Alla luce di quanto rilevato, il convenuto chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per difetto dell'interesse ad agire, in ragione dell'intervenuta scrittura privata, nonché di rigettare la domanda avversaria e di condannare al risarcimento del danno per le Parte_1 espressioni “ingiuriose” a suo dire utilizzate nell'atto introduttivo e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In sede di verifiche preliminari, il giudice, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria (la quale, in caso di accoglimento della domanda di CP_2 invalidità del testamento olografo del 7 settembre 2014 è erede legittima di ), assegnava Persona_1 un termine perentorio all'attore per la di lei chiamata in causa e invitata le parti ad esperire, anche nei suoi confronti, procedimento di mediazione.
L'attore integrava il contraddittorio nei confronti di , che veniva dichiarata contumace, e CP_2 depositava il verbale del primo incontro di mediazione risultato infruttuoso (verbale del 5.12.2023).
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 171-ter n. 1 c.p.c..
In particolare, con la memoria n. 1, l'attore assumeva che la scrittura transattiva del 13 aprile 2021 avesse ad oggetto la sola successione di e non quella riferibile ad . Parte_4 Persona_1
Chiedeva, tuttavia, che nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenesse invece che per mezzo della pagina 6 di 13 transazione le parti avessero inteso disciplinare anche i rapporti nascenti dalla successione della de cuius , fosse dichiarata l'annullabilità o comunque la nullità della scrittura privata ed in Persona_1 particolare:
- di “dichiarare l'annullabilità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta per errore sulla presupposizione che il testamento della IG.ra fosse vero”; Persona_1
- di “dichiarare la nullità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto la presupposizione della validità della scheda testamentaria non corrisponde al vero e ciò inficia la causa concreta del contratto essendo altresì contraria al dettato normativo di cui all'art.491 cod. pen.”.
Il convenuto, nella memoria n. 2, contestava le deduzioni dell'attore ed evidenziava come la domanda di annullamento della transazione, ai sensi dell'art. 1972, co. 2, c.c. richieda, per essere validamente esperita, la non conoscenza della causa di nullità del titolo sulla cui base è stata stipulata la transazione stessa. Ignoranza che, nel caso di specie, manca, in quanto nessun nuovo elemento è emerso successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, come risulta dalle mail prodotte (docc. 10 e 11, fascicolo di parte convenuta), che rivelano come, al tempo della sua sottoscrizione, l'attore già paventasse l'apocrifia del testamento olografo datato 7 settembre 2014.
Formulate le rispettive istanze istruttorie, con ordinanza del 3 aprile 2024 – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2024 – queste venivano ritenute inammissibili e irrilevanti;
con la medesima ordinanza, il giudice rinviava la causa all'udienza dell'11 giugno 2025, per trattenerla in decisione, disponendo lo svolgimento dell'udienza in forma scritta ex art. 127 c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni e depositavano gli scritti conclusivi e, in data 13 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'attore domanda che (i) venga dichiarata l'apocrifia del testamento olografo – datato 7 settembre 2014
e pubblicato in data 23 settembre 2020, a rogito del notaio in Milano, con atto n. Persona_2
74672/2020 – disciplinante la successione della zia, , che istituisce quale erede Persona_1 universale il di lei cognato e (ii) solo nella denegata ipotesi in cui il giudice Controparte_1 dovesse ritenere che la transazione (sottoscritta il 13 aprile 2021, tra , e il Parte_1 CP_2 convenuto) abbia ad oggetto tanto la successione di , quanto quella della sorella Parte_4 Per_1 ne venga dichiarata l'invalidità, in quanto fondata su un testamento apocrifo.
È dunque necessario, dapprima, delineare il perimetro della transazione e, successivamente, qualora si giunga alla conclusione che lo stesso si estende all'eredità di , comprendere se, secondo Persona_1
pagina 7 di 13 le norme previste nell'ordinamento, ne debba essere dichiarata l'invalidità nel caso di apocrifia del testamento in esame.
Al fine di individuare l'ambito della transazione, è opportuno premettere che, per effetto della morte delle sorelle e , le parti del presente procedimento ( , Pt_4 Persona_1 Parte_1 CP_2
e ) risultavano contitolari di quote ereditarie, sia in forza della successione legittima Controparte_1 facente capo a , sia della successione testamentaria di , in quanto parte del Parte_4 Persona_1 compendio ereditario di quest'ultima consiste nella quota di 1/9 del patrimonio di premorta alla Pt_4 sorella che è pervenuta ad quale erede legittima di (in concorso con le altre Per_1 Per_1 Pt_4 parti del giudizio).
Occorre quindi procedere alla individuazione dell'oggetto della transazione applicando le norme disciplinanti l'interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 ss. del codice civile.
In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., oltre al senso letterale delle parole, occorre indagare la comune intenzione delle parti – e per fare questo guardare il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto – nonché interpretare le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.
Nella fattispecie di cui è causa, dal punto di vista letterale e guardando al complesso dell'atto, emergono i seguenti elementi:
(i) viene dato atto del decesso di e della istituzione, da parte di questa, con Persona_1 testamento olografo di quale suo erede universale, specificando che in forza di Controparte_1 detta istituzione il convenuto veniva ad acquistare l'ulteriore quota di 1/9 del patrimonio della moglie
(punto C. delle premesse); Pt_4
(ii) è indicata la contestazione tra le parti riguardante la ricostruzione della massa da dividere (punto
F delle premesse);
(iii) è previsto che la liquidazione in favore di e sarebbe avvenuta solo una Pt_1 CP_2 volta che avesse presentato all'Agenzia delle Entrate e agli istituti di credito Controparte_1 interessati la denuncia di successione di (Punto 1, pag. 5); Persona_1
(iv) è espresso che con l'esatto adempimento della scrittura privata, “le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi fatto, titolo, ragione e/o causa, obbligo dedotto, non dedotto, e/o deducibile e/o occasionato e/o connesso e/o derivato dai fatti in premessa, dichiarando di rinunciare espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa, ragione e/o azione anche per quanto sino ad ora mai dedotto e/o non noto avente ragione nei predetti fatti” (Punto 6. delle Clausole
Finali). pagina 8 di 13 (v) sono indicati gli immobili caduti in successione e le quote di proprietà di “16/18 al sig.
[...]
e 1/18 ciascuno ai sig.ri e ” (punto E delle premesse), che è il risultato CP_1 CP_2 Parte_1 delle due successioni delle sorelle;
Per_1
(vi) è indicato che la transazione riguarda la liquidazione del patrimonio mobiliare di e la Pt_4 cessione a titolo oneroso da parte di e a delle rispettive quote CP_2 Parte_1 Controparte_1 di comproprietà degli immobili (punto G delle premesse).
Analizzando singolarmente i punti evidenziati, risulta dunque quanto segue:
(i) la transazione riguarda anche la successione di , considerato che, proprio in Persona_1 ragione della stessa, il signor acquistava l'1/9 del patrimonio di . Nello CP_1 Parte_4 specifico, è vero che la transazione fa riferimento solo ad una parte del compendio ereditario di
(quello che, per l'appunto, ricomprende l'1/9 del patrimonio di ), ma Persona_1 Parte_4 questo accade perché è solamente su quella parte che sussiste una “possibilità transattiva”. Solo su quell'1/9, infatti, viene in essere una comproprietà tra le parti della transazione, essendo invece la restante parte del patrimonio di di esclusiva proprietà di , in forza Persona_1 Controparte_1 della sua istituzione quale erede universale. Come noto, presupposto per la validità della transazione è
l'esistenza di una res litigiosa (Cass. Civ. n. 5139/2003) che può sussistere, nel caso di specie, solamente laddove vi sia una comproprietà del compendio ereditario e dunque solo con riferimento alla parte del patrimonio di avente ad oggetto la quota di 1/9 del patrimonio di Per_1 Pt_4
(ii) Il fatto che le parti nulla abbiano affermato su eventuali divergenze in merito all'apocrifia del testamento datato 7 settembre 2014 – del quale si dà atto come una fra le tante circostanze elencate e non contestate nelle premesse – fa ragionevolmente ritenere che le stesse parti abbiano inteso considerare quel fatto, ossia l'istituzione del signor quale erede universale in forza di un CP_1 testamento olografo “valido”, come circostanza pacifica.
Del resto, se le parti avessero inteso escludere la restante parte del compendio ereditario di Per_1
(ossia quella ulteriore rispetto alla quota di 1/9 del patrimonio di espressamente
[...] Parte_4 menzionata nelle premesse) appare quanto meno singolare che, vista l'evidente interconnessione tra le successioni di e , non sia stata spesa, all'interno dell'accordo transattivo, alcuna Pt_4 Persona_1 parola sul punto.
(iii) La ragionevole inclusione nella scrittura privata di entrambe le successioni, strettamente legate fra loro, emerge anche dal fatto che, secondo la volontà dei sottoscrittori, la liquidazione da parte del signor in favore di e , nascente dalla transazione, avrebbe avuto luogo CP_1 Pt_1 CP_2 solo a seguito della presentazione all'Agenzia delle Entrate e agli istituti di credito interessati, della denuncia di successione di . Persona_1 pagina 9 di 13 (iv) Analogamente, la riferibilità della transazione alle due successioni risulta anche dalla circostanza che le parti abbiano inteso regolare in modo definitivo ogni contestazione insorta o che potesse insorgere tra le stesse con riferimento all'interezza dei loro rapporti, con ciò sottoscrivendo una transazione c.d. generale (Cass. Civ. n. 5139/2003). Elemento, questo, che emerge in modo chiaro dalla lettura della sopra riportate clausole finali, ove si legge: “Le Parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi fatto, titolo, ragione e/o causa, obbligo dedotto, non dedotto,
e/o deducibile e/o occasionato e/o connesso e/o derivato dai fatti in premessa”. Fatti tra i quali, come evidenziato, viene ricompresa – senza che sia stata formulata alcuna contestazione in merito –
l'istituzione del signor quale erede universale di e il suo conseguente acquisto CP_1 Persona_1 dell'1/9 del patrimonio di ereditato dalla sorella. Pt_4
La notevole estensione della clausola in esame, volta a regolare tutto quanto possa intercorrere tra le parti, si pone inoltre in evidente distonia con un'ipotetica volontà di queste di circoscrivere la transazione alla successione di , senza ricomprendervi quella di . In altri Parte_4 Persona_1 termini, proprio per l'idoneità di detta clausola a ricomprendere ogni rapporto tra le parti, queste ultime si sarebbero preoccupate di eccettuare espressamente la successione di dal perimetro Persona_1 applicativo dell'accordo transattivo.
Sempre in forza delle clausole finali, le parti, per mezzo della transazione, hanno espressamente dichiarato di “rinunciare espressamente a qualsivoglia ulteriore pretesa, ragione e/o azione anche per quanto sino ad ora mai dedotto e/o non noto avente ragione nei predetti fatti” (Punto 6. delle Clausole
Finali).
Pertanto, anche qualora si intendesse ritenere che le parti non abbiano in realtà dedotto nella transazione la successione di la domanda di dichiarazione della invalidità del testamento Per_1 olografo formulata nella presente causa, costituisce certamente una pretesa che trova ragione nei fatti elencati in premessa i quali, come visto, menzionano tanto il decesso di , quanto Persona_1
l'istituzione, da parte della stessa, del signor quale suo erede universale in forza del CP_1 testamento olografo.
Anche il criterio interpretativo che conferisce rilievo al comportamento complessivo delle parti, compreso quello posteriore alla conclusione del contratto, depone nel senso della volontà di ricomprendere nella transazione la successione di . In particolare, ciò emerge dalla Persona_1 circostanza che l'odierno attore ha atteso ben due anni prima di agire (dal 13 aprile 2021, data della transazione, al 30 maggio 2023, data di notificazione dell'atto di citazione del presente giudizio). Il che contrasta anche con la volontà, espressa nella scrittura privata del 2021, di porre un arresto tombale a ogni possibile vertenza tra le parti. pagina 10 di 13 Alla luce di quanto sin d'ora evidenziato, si deve ritenere, dunque, che la transazione del 13 aprile 2021 abbia inteso regolare tanto la successione di quanto quella della sorella, . Parte_4 Persona_1
Ciò stabilito, è necessario comprendere se la transazione in questione sia idonea a spiegare validamente i propri effetti giuridici oppure se, al contrario, la stessa sia affetta da invalidità nell'ipotesi di invalidità del testamento olografo di . Persona_1
Sul punto, viene in rilievo, in particolare, l'art. 1973, co. 2, c.c., secondo cui “negli altri casi [diversi dal contratto illecito ex art. 1343 c.c.] in cui la transazione è stata fatta valere relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo”.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica, per stessa ammissione dell'attore (pag. 2 della propria memoria integrativa ex art. 171-ter. n. 3, c.p.c.), che lo stesso, già in pendenza delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione della transazione, paventasse l'apocrifia del testamento olografo del 7 settembre 2014. È lo stesso attore, infatti ad affermare che “il signor ha sempre Parte_1 contestato l'apocrifia della scheda testamentaria” precisando altresì che “mai avrebbe regolato la successione testamentaria della IG.ra con un accordo transattivo”. Quest'ultima Persona_1 circostanza è espressamente smentita dalla corrispondenza del legale di e , avv. Pt_1 CP_2
CA OR (prodotta dal convenuto sub doc. 10), ove si legge che “in riferimento alla successione della sig.ra , confermo invece la volontà dei clienti, in mancanza di una composizione bonaria Per_1 della vicenda, di impugnare il testamento. Nel caso in cui si potesse aprire una trattativa anche su questo argomento, potrei chiedere ai miei assistiti di avanzare una proposta in tempi ragionevoli, così da definire entrambe le posizioni”. Ancora, nella missiva prodotta doc. 11 di parte convenuta emerge che “Inoltre, i clienti insistono nel ritenere che il testamento della sig.ra non sia stato scritto di Per_1 pugno dalla de cuius”.
Inoltre, la contestazione dell'attore che, nel replicare a quanto affermato da controparte secondo cui
“nessuna nuova circostanza e/o prova è emersa successivamente alla sottoscrizione della transazione”, afferma: “quanto asserito da Controparte è errato, tanto è vero che la perizia di parte attrice giustifica
e conferma il presente giudizio” non trova pregio. Lo svolgimento della perizia contrattuale è un atto di parte il cui espletamento dipende, pertanto, dalla parte stessa, la quale avrebbe ben potuto incaricare il perito prima di stipulare la transazione in esame. L'ignoranza della causa di nullità del titolo, a cui l'art. 1972, co. 2, ultimo periodo, c.c. fa riferimento, presuppone una non “conoscibilità” della causa di nullità, non ricomprendendo pertanto l'ipotesi in cui la parte, pur presupponendola, decida, secondo proprio arbitrio, di approfondirla, da un punto di vista tecnico, solo in un secondo momento.
pagina 11 di 13 Quanto sopra esclude anche che sia configurabile l'istituto della presupposizione, che l'attore invoca sostenendo che “il testamento ritenuto vero fosse una presupposizione dell'accordo transattivo delle parti” chiedendo di “dichiarare la nullità della scrittura privata all.3 della comparsa di costituzione e risposta, in quanto la presupposizione della validità della scheda testamentaria non corrisponde al vero e ciò inficia la causa concreta del contratto essendo altresì contraria al dettato normativo di cui all'art.491 cod. pen.”. Infatti, non è ravvisabile la presupposizione nel caso in cui la volontà negoziale della parte si sia formata dopo che la stessa parte si è prefigurata la condizione inespressa - nella specie l'invalidità del testamento -, tenuto conto che nella transazione l'esame della volontà delle parti deve essere particolarmente rigoroso, stante la sua finalità di composizione di una lite in atto o di prevenzione di una lite potenziale mediante reciproche concessioni.
Pertanto, essendo un dato certo quello per cui al momento della sottoscrizione della transazione il signor avesse già maturato la convinzione dell'apocrifia del testamento in questione, la Parte_1 domanda di annullamento dello stesso testamento risulta preclusa, potendo la stessa essere formulata, ai sensi dell'art. 1972, co. 2, ultimo periodo, c.c. solo da colui che ignorava la causa di nullità del titolo.
Norma, quest'ultima che, come affermato dalla Corte di Cassazione, opera a fronte di una transazione avente natura novativa (Cass. Civ. n. 35829/2023), come quella di cui è causa, considerata, in particolare, la volontà espressa dalle parti, tramite le richiamate clausole finali, di voler regolare ogni rapporto tra le stesse.
La domanda di annullamento della transazione è dunque preclusa ex art. 1972, co. 2, c.c. e l'impugnazione del testamento di è preclusa dalla transazione e ciò comporta il rigetto Persona_1 delle domande proposte dall'attore da n 3 a n 8 delle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti costituite hanno anche proposto domande di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi e di risarcimento del danno subito per le locuzioni ritenute ingiuriose formulate in atti dalla controparte.
Tali domande devono essere respinte, in quanto infondate.
In particolare le espressioni utilizzate dall'attore, come l'uso del verbo “avvicinarsi” (“Il IG.
si è sempre avvicinato anche alla sorella IG.ra ”) o il fatto che i Controparte_1 Persona_1 coniugi dormissero in camere separate (“… benchè questo anche dopo il matrimonio CP_1 dormisse in camera separata rispetto a quella della moglie”), sono espressioni allusive di contenuto sgradevole per il convenuto, ma, se anche fossero non rispondenti al vero, sono comunque sfumate ed inconcludenti, perciò non appaiono integrare una offesa.
D'altra parte, l'espressione del convenuto “l'ipotesi, ventilata in maniera grossolana, secondo cui il
IG. avrebbe circuito l'anziana zia, mentre la sorella e di lui moglie era in Rsa, onde ottenere CP_1
pagina 12 di 13 l'universalità dei beni o addirittura guidandone la mano” è espressione della dialettica processuale e non eccede le esigenze difensive della parte.
Ne consegue che non appare superato il limite di correttezza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa e di conseguenza le domande risarcitorie devono essere respinte.
Le prove orali si confermano ininfluenti per la decisione.
La domanda proposta dal convenuto nell'atto introduttivo di “fissare una somma da depositarsi in via provvisionale presso un conto corrente intestato alla procedura e/o comunque nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni” non è stata riproposta nelle conclusioni e deve ritenersi rinunciata.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti deve essere respinta considerato che l'attore è soccombente su tutte le domande proposte ed il convenuto è soccombente sulla domanda risarcitoria
(cfr Cass. civ. Sentenza n. 24158 del 13/10/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore, che ha dato causa al giudizio e la cui soccombenza
è prevalente rispetto a quella del convenuto – che è sulla sola domanda risarcitoria - e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, modificato con D.M. 147/2022, considerato il valore indeterminabile della causa di media complessità, con l'applicazione del compenso medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione del compenso per la fase istruttoria stante l'assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto CP_1
;
[...]
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
4) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in complessive € 8.991,00 per compenso, oltre 15% spese generali, iva e c.p.a..
Milano, 22 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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