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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10836/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 10836/2024
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Parte_1 P.IVA_1
Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Palaia (PI), Fraz. Forcoli, Via Nannipieri CP_1 P.IVA_2 n. 3, presso lo studio dell'Avv. MONTI NICOLETTA
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 12:08 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. CATAVELLO Parte_1
GIANCARLO sost. dall'avv. Maria Antonietta Colaprico,
Per presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. MONTI NICOLETTA;
CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 Parte ricorrente precisa come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di (C.F./P. IVA ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 56030 Peccioli (PI) Via Benvenuti n. 7 – Loc. La Fila, si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa Parte_1 prevista dal contratto di leasing IC1357335 del 16.05.2006 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) In via alternativa, stante il grave inadempimento di (C.F./P. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 56030 Peccioli (PI) Via Benvenuti n. 7 – Loc. La Fila rispetto alle obbligazioni contrattuali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing IC1357335 del 16.05.2006.
3) condannare (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede legale in 56030 Peccioli (PI) Via Benvenuti n. 7 – Loc. La Fila e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a il seguente immobile “bene immobile sito nel Comune di Parte_1
Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 e precisamente: porzione di un maggior fabbricato, costituita detta porzione da una unità immobiliare ad uso artigianale, posta al piano terreno, oltre soppalco, nel corpo centrale del fabbricato, della superficie coperta di circa metri quadri duecento, composta al piano terra da ampio locale con un vano di servizio, wc con anti wc e scala in ferro di accesso al soppalco dove si trovano un locale per ufficio ed una zona aperta che si affaccia sul piano terreno. E' corredata da resede di pertinenza urbana esclusiva, attestante la via Benvenuti, della superficie di circa metri quadri duecento, tramite il quale vi si accede. Quanto sopra descritto confina con detta via, restante proprietà della società venditrice, , salvo altri ed è rappresentato nel Catasto Fabbricati del Parte_2
Comune di Pisa, al giusto conto, nel Foglio 1, dalla particella n. 286, sub 2, cat. C/3, classe 2, mq. 235, RC. Euro 983,08, come da variazione del 20 marzo 2006, n. 3287, inserita in atti in pari data, protocollo n. PI0032756. Per l'accatastamento del fabbricato di cui fa parte la porzione in contratto è stata presentata denuncia di cambiamento in data 16 novembre 2005, n. 128607, tipo mappale n. 128607 del 2005, con cui le particelle 274, 279 e 283 del Foglio 1 del Catasto Terreni hanno assunto all'urbano il n. 286 di metri quadri catastali 2579 (duemilacinquecentosettantanove). Unitamente alle unità immobiliari in contratto vengono trasferiti tutti i proporzionali diritti sugli enti comuni condominiali, come per legge e per destinazione”, il tutto come meglio specificato nell'atto di compravendita” acquistato a mezzo atto di compravendita stipulato in data 16.05.2006 REP 134627, RACC 13217, a ministero del Dott. Giulio , fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. Tes_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio.
Parte resistente precisa come segue:
Che l'Ill. mo Giudice adìto, preso atto che la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 nulla oppone in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di leasing ed alla conseguente pagina 2 di 8 restituzione dell' immobile, essendosi dichiarata disposta al rilascio spontaneo dell' immobile già in atto di costituzione ed avendo confermato tale disponibilità per tutto il corso del giudizio, preso atto della oggettiva impossibilità di procedere alla restituzione per mancata ricezione di indicazioni circa il giorno e l'incaricato al quale poter effettuare la consegna, Voglia disporre la restituzione, anche Parte_1 mediante l'ausilio degli Ufficiali Giudiziari per la ricognizione dell'immobile e, in caso di assenza della ricorrente, autorizzare la resistente ad inoltrare senza indugio le chiavi di accesso dell'immobile, previa redazione del verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario competente, a spese della ricorrente. Con compensazione delle spese legali di lite. In denegata ipotesi, tenuto conto del comportamento collaborante della resistente, con condanna alle spese nel minimo tabellare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Viola Nobili
pagina 3 di 8 N. R.G. 10836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 10836/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.03.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Parte_1 P.IVA_1
Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Palaia (PI), Fraz. Forcoli, Via Nannipieri CP_1 P.IVA_2 n. 3, presso lo studio dell'Avv. MONTI NICOLETTA
RESISTENTE
OGGETTO: leasing
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 17.04.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società -con notifica a mezzo PEC inviata all'indirizzo pec CP_1 attestato ex art.
3-bis, comma 5, L. 53/1994 presente nel registro INI-PEC (Cass. n. 1815/2025), eseguita nel termine perentorio assegnato- la società ha chiesto di accertare Parte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. IC1357335, concluso in data 16.05.2006, o in subordine di pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatrice e conseguentemente condannare la società al rilascio a favore della CP_1 ricorrente dell'immobile oggetto di locazione finanziaria.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
pagina 4 di 8 - in data 16.05.2006 ha stipulato con l'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA il contratto di leasing n. IC1357335, avente ad oggetto un immobile ad uso artigianale, con annessa resede di pertinenza, sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 (doc. 3);
- in esecuzione del contratto ed al fine di concedere il complesso immobiliare in locazione finanziaria, ha stipulato per atto pubblico, a rogito del Notaio Dott. , atto di compravendita del Persona_1
16.05.2006, con cui ha acquistato la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Peccioli (PI), così descritto: “bene immobile sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 e precisamente: porzione di un maggior fabbricato, costituita detta porzione da una unità immobiliare ad uso artigianale, posta al piano terreno, oltre soppalco, nel corpo centrale del fabbricato, della superficie coperta di circa metri quadri duecento, composta al piano terra da ampio locale con un vano di servizio, wc con anti wc e scala in ferro di accesso al soppalco dove si trovano un locale per ufficio ed una zona aperta che si affaccia sul piano terreno. E' corredata da resede di pertinenza urbana esclusiva, attestante la via Benvenuti, della superficie di circa metri quadri duecento, tramite il quale vi si accede. Quanto sopra descritto confina con detta via, restante proprietà della società venditrice,
, salvo altri ed è rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa, al giusto Parte_2 conto, nel Foglio 1, dalla particella n. 286, sub 2, cat. C/3, classe 2, mq. 235, RC. Euro 983,08, come da variazione del 20 marzo 2006, n. 3287, inserita in atti in pari data, protocollo n. PI0032756. Per
l'accatastamento del fabbricato di cui fa parte la porzione in contratto è stata presentata denuncia di cambiamento in data 16 novembre 2005, n. 128607, tipo mappale n. 128607 del 2005, con cui le particelle 274, 279 e 283 del Foglio 1 del Catasto Terreni hanno assunto all'urbano il n. 286 di metri quadri catastali 2579 (duemilacinquecentosettantanove). Unitamente alle unità immobiliari in contratto vengono trasferiti tutti i proporzionali diritti sugli enti comuni condominiali, come per legge e per destinazione” (doc. 2);
- l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato regolarmente consegnato al titolare dell'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA in data 16.05.2006 (doc. 4);
- in data 29.11.2011, con il consenso della concedente il contratto è stato Parte_1 ceduto dall'originaria utilizzatrice alla odierna resistente (doc. 5); CP_1
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni (come da estratto conto prodotto al doc.
6);
- con pec inviata in data 18.12.2023, ha comunicato, per mezzo della mandataria Parte_3
l'intervenuta risoluzione del contratto ed intimato alla società il pagamento degli oneri CP_1 scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 7).
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
La parte resistente si è costituita in giudizio, dapprima contestando tutto quanto dedotto, argomentato e domandato e, successivamente, dichiarando di nulla opporre alla domanda di risoluzione del contratto di leasing ed alla conseguente restituzione dell'immobile, dichiarandosi pertanto disposta al rilascio spontaneo dell'immobile.
All'udienza del 17.12.24 il Giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa che prevedesse la restituzione dell'immobile e l'invio, da parte della resistente, di una proposta di pagamento delle spese legali.
Con note scritte depositate per l'udienza del 06.02.25, la resistente ha esposto di non aver potuto restituire pagina 5 di 8 l'immobile per mancanza di indicazioni utili da parte della ricorrente ed ha chiesto che tale condotta sia considerata ai fini della compensazione delle spese di lite. La ricorrente ha rappresentato che la società non ha formulato l'offerta formale di rilascio, nonostante le siano state fornite tutte le informazioni CP_1
e la modulistica necessaria a tal fine, e che la stessa, in data 30.12.2024, in merito al riconoscimento delle spese legali, ha comunicato di non essere in grado di formulare una proposta congrua rispetto al conteggio inviatole;
ha perciò insistito per la condanna al rilascio.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dalla società ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento
Nel caso di specie risulta provato il diritto fatto valere da per i seguenti motivi. Parte_1
In data 16.05.2006, la concedente (già Locat s.p.a.), ha acquistato da terzi Parte_1
l'immobile sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 (doc. 2), al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA;
infatti, sempre in data 16.05.2006, le suddette parti hanno stipulato il contratto di leasing n. IC1357335, avente ad oggetto l'immobile sopra indicato, che contestualmente è stato regolarmente consegnato al titolare dell'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA, come da verbale di consegna allegato al fascicolo di parte ricorrente e sottoscritto dalle parti interessate (doc. 4). In data 29.11.11, con il consenso della ricorrente, il contratto è stato ceduto dall'originaria utilizzatrice all'odierna resistente (doc. 5). CP_1
La società ha, inoltre, allegato l'inadempimento della società in ordine al Parte_1 CP_1 pagamento dei canoni, evidenziando che tale circostanza ha indotto la ricorrente -per il tramite della propria mandataria a dichiarare, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 18.12.23 Parte_3
(doc. 7), la risoluzione di diritto del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi pattuita. Dalla documentazione contrattuale (doc. 3) risulta infatti che le parti abbiano previsto la facoltà per la concedente di considerare risolto di diritto il contratto e di intimare l'immediata restituzione dell'immobile nel caso, tra l'altro, di inadempimento anche parziale da parte dell'utilizzatrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (art. 21 “Risoluzione anticipata ed effetti”).
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
Sul punto l'utilizzatrice, costituendosi, nulla ha eccepito, avendo anzi espressamente dichiarato di nulla opporre alla domanda di risoluzione del contratto ed essendosi altresì dichiarata disposta al rilascio spontaneo dell'immobile.
Le trattative intercorse tra le parti hanno tuttavia avuto esito negativo e la ricorrente ha pertanto insistito nella domanda di restituzione dell'immobile libero di persone e cose. Pur non potendo la pronuncia essere resa nei confronti di eventuali terzi occupanti che non sono parte del presente giudizio, si rileva che, nonostante l'intimazione di rilascio, il bene risulta ad oggi nella materiale disponibilità dell'utilizzatrice la quale, pur a seguito della risoluzione, continua ad occuparlo sine titulo ed invece è obbligata a restituirlo, libero di persone e cose, anche in forza dell'art. 22 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui “…in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, l'immobile dovrà essere restituito al Concedente libero di persone e cose”. pagina 6 di 8 La domanda principale merita dunque accoglimento e, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa a far data dal 18.12.2023, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto stipulato tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la società deve essere condannata a CP_1 rimborsare alla ricorrente le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. e non è possibile procedere alla compensazione delle spese in quanto la disponibilità al rilascio spontaneo, manifestata dalla resistente, è risultata tardiva e solo apparente poiché, da un lato, è stata espressa solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
dall'altro lato, con note del 05.02.25, la resistente -riconoscendo di non aver potuto “formulare congrue proposte in ordine alle spese legali di tali da esser onorate”- ha prodotto altresì una comunicazione del 27.12.24 in cui, pur ribadendo Parte_1 la disponibilità al rilascio, ha altresì riconosciuto che l'immobile era ancora “parzialmente occupato da beni mobili” e dunque non immediatamente pronto per la restituzione. Ai sensi degli artt. 4 e 5, ultimo comma, D.M. 55/2014, considerata la natura seriale del presente giudizio, che non ha necessitato l'espletamento di una fase istruttoria, si ritiene adeguato prendere a riferimento i valori minimi delle tabelle per i procedimenti di valore indeterminabile, trattandosi di domanda per la risoluzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IC1357335 stipulato in data 16.05.2006 e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al rilascio immediato, in favore della ricorrente del seguente Parte_1 immobile, libero da cose e persone: “bene immobile sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 e precisamente: porzione di un maggior fabbricato, costituita detta porzione da una unità immobiliare ad uso artigianale, posta al piano terreno, oltre soppalco, nel corpo centrale del fabbricato, della superficie coperta di circa metri quadri duecento, composta al piano terra da ampio locale con un vano di servizio, wc con anti wc e scala in ferro di accesso al soppalco dove si trovano un locale per ufficio ed una zona aperta che si affaccia sul piano terreno. E' corredata da resede di pertinenza urbana esclusiva, attestante la via Benvenuti, della superficie di circa metri quadri duecento, tramite il quale vi si accede. Quanto sopra descritto confina con detta via, restante proprietà della società venditrice, , salvo Parte_2 altri ed è rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa, al giusto conto, nel Foglio 1, dalla particella n. 286, sub 2, cat. C/3, classe 2, mq. 235, RC. Euro 983,08, come da variazione del 20 marzo 2006, n. 3287, inserita in atti in pari data, protocollo n. PI0032756. Per l'accatastamento del fabbricato di cui fa parte la porzione in contratto è stata presentata denuncia di cambiamento in data 16 novembre 2005, n. 128607, tipo mappale n. 128607 del 2005, con cui le particelle 274, 279 e 283 del Foglio 1 del Catasto Terreni hanno assunto all'urbano il n. 286 di metri quadri catastali 2579 (duemilacinquecentosettantanove). Unitamente alle unità immobiliari in contratto vengono trasferiti tutti i proporzionali diritti sugli enti comuni condominiali, come per legge e per destinazione”;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare ad CP_1
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 786,00 per Parte_1 Parte_1 esborsi, ed euro 2.906,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge. pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 10836/2024
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Parte_1 P.IVA_1
Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Palaia (PI), Fraz. Forcoli, Via Nannipieri CP_1 P.IVA_2 n. 3, presso lo studio dell'Avv. MONTI NICOLETTA
RESISTENTE
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 12:08 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. CATAVELLO Parte_1
GIANCARLO sost. dall'avv. Maria Antonietta Colaprico,
Per presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. MONTI NICOLETTA;
CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 Parte ricorrente precisa come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di (C.F./P. IVA ), in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 56030 Peccioli (PI) Via Benvenuti n. 7 – Loc. La Fila, si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa Parte_1 prevista dal contratto di leasing IC1357335 del 16.05.2006 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) In via alternativa, stante il grave inadempimento di (C.F./P. IVA ), in persona CP_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 56030 Peccioli (PI) Via Benvenuti n. 7 – Loc. La Fila rispetto alle obbligazioni contrattuali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing IC1357335 del 16.05.2006.
3) condannare (C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede legale in 56030 Peccioli (PI) Via Benvenuti n. 7 – Loc. La Fila e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a il seguente immobile “bene immobile sito nel Comune di Parte_1
Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 e precisamente: porzione di un maggior fabbricato, costituita detta porzione da una unità immobiliare ad uso artigianale, posta al piano terreno, oltre soppalco, nel corpo centrale del fabbricato, della superficie coperta di circa metri quadri duecento, composta al piano terra da ampio locale con un vano di servizio, wc con anti wc e scala in ferro di accesso al soppalco dove si trovano un locale per ufficio ed una zona aperta che si affaccia sul piano terreno. E' corredata da resede di pertinenza urbana esclusiva, attestante la via Benvenuti, della superficie di circa metri quadri duecento, tramite il quale vi si accede. Quanto sopra descritto confina con detta via, restante proprietà della società venditrice, , salvo altri ed è rappresentato nel Catasto Fabbricati del Parte_2
Comune di Pisa, al giusto conto, nel Foglio 1, dalla particella n. 286, sub 2, cat. C/3, classe 2, mq. 235, RC. Euro 983,08, come da variazione del 20 marzo 2006, n. 3287, inserita in atti in pari data, protocollo n. PI0032756. Per l'accatastamento del fabbricato di cui fa parte la porzione in contratto è stata presentata denuncia di cambiamento in data 16 novembre 2005, n. 128607, tipo mappale n. 128607 del 2005, con cui le particelle 274, 279 e 283 del Foglio 1 del Catasto Terreni hanno assunto all'urbano il n. 286 di metri quadri catastali 2579 (duemilacinquecentosettantanove). Unitamente alle unità immobiliari in contratto vengono trasferiti tutti i proporzionali diritti sugli enti comuni condominiali, come per legge e per destinazione”, il tutto come meglio specificato nell'atto di compravendita” acquistato a mezzo atto di compravendita stipulato in data 16.05.2006 REP 134627, RACC 13217, a ministero del Dott. Giulio , fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. Tes_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio.
Parte resistente precisa come segue:
Che l'Ill. mo Giudice adìto, preso atto che la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 nulla oppone in ordine alla domanda di risoluzione del contratto di leasing ed alla conseguente pagina 2 di 8 restituzione dell' immobile, essendosi dichiarata disposta al rilascio spontaneo dell' immobile già in atto di costituzione ed avendo confermato tale disponibilità per tutto il corso del giudizio, preso atto della oggettiva impossibilità di procedere alla restituzione per mancata ricezione di indicazioni circa il giorno e l'incaricato al quale poter effettuare la consegna, Voglia disporre la restituzione, anche Parte_1 mediante l'ausilio degli Ufficiali Giudiziari per la ricognizione dell'immobile e, in caso di assenza della ricorrente, autorizzare la resistente ad inoltrare senza indugio le chiavi di accesso dell'immobile, previa redazione del verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario competente, a spese della ricorrente. Con compensazione delle spese legali di lite. In denegata ipotesi, tenuto conto del comportamento collaborante della resistente, con condanna alle spese nel minimo tabellare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Viola Nobili
pagina 3 di 8 N. R.G. 10836/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 10836/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.03.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Largo Parte_1 P.IVA_1
Donegani n. 2, presso lo studio dell'Avv. CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in Palaia (PI), Fraz. Forcoli, Via Nannipieri CP_1 P.IVA_2 n. 3, presso lo studio dell'Avv. MONTI NICOLETTA
RESISTENTE
OGGETTO: leasing
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 17.04.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società -con notifica a mezzo PEC inviata all'indirizzo pec CP_1 attestato ex art.
3-bis, comma 5, L. 53/1994 presente nel registro INI-PEC (Cass. n. 1815/2025), eseguita nel termine perentorio assegnato- la società ha chiesto di accertare Parte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della clausola risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. IC1357335, concluso in data 16.05.2006, o in subordine di pronunciare ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatrice e conseguentemente condannare la società al rilascio a favore della CP_1 ricorrente dell'immobile oggetto di locazione finanziaria.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto che:
pagina 4 di 8 - in data 16.05.2006 ha stipulato con l'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA il contratto di leasing n. IC1357335, avente ad oggetto un immobile ad uso artigianale, con annessa resede di pertinenza, sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 (doc. 3);
- in esecuzione del contratto ed al fine di concedere il complesso immobiliare in locazione finanziaria, ha stipulato per atto pubblico, a rogito del Notaio Dott. , atto di compravendita del Persona_1
16.05.2006, con cui ha acquistato la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Peccioli (PI), così descritto: “bene immobile sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 e precisamente: porzione di un maggior fabbricato, costituita detta porzione da una unità immobiliare ad uso artigianale, posta al piano terreno, oltre soppalco, nel corpo centrale del fabbricato, della superficie coperta di circa metri quadri duecento, composta al piano terra da ampio locale con un vano di servizio, wc con anti wc e scala in ferro di accesso al soppalco dove si trovano un locale per ufficio ed una zona aperta che si affaccia sul piano terreno. E' corredata da resede di pertinenza urbana esclusiva, attestante la via Benvenuti, della superficie di circa metri quadri duecento, tramite il quale vi si accede. Quanto sopra descritto confina con detta via, restante proprietà della società venditrice,
, salvo altri ed è rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa, al giusto Parte_2 conto, nel Foglio 1, dalla particella n. 286, sub 2, cat. C/3, classe 2, mq. 235, RC. Euro 983,08, come da variazione del 20 marzo 2006, n. 3287, inserita in atti in pari data, protocollo n. PI0032756. Per
l'accatastamento del fabbricato di cui fa parte la porzione in contratto è stata presentata denuncia di cambiamento in data 16 novembre 2005, n. 128607, tipo mappale n. 128607 del 2005, con cui le particelle 274, 279 e 283 del Foglio 1 del Catasto Terreni hanno assunto all'urbano il n. 286 di metri quadri catastali 2579 (duemilacinquecentosettantanove). Unitamente alle unità immobiliari in contratto vengono trasferiti tutti i proporzionali diritti sugli enti comuni condominiali, come per legge e per destinazione” (doc. 2);
- l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato regolarmente consegnato al titolare dell'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA in data 16.05.2006 (doc. 4);
- in data 29.11.2011, con il consenso della concedente il contratto è stato Parte_1 ceduto dall'originaria utilizzatrice alla odierna resistente (doc. 5); CP_1
- l'utilizzatrice si è resa inadempiente al pagamento dei canoni (come da estratto conto prodotto al doc.
6);
- con pec inviata in data 18.12.2023, ha comunicato, per mezzo della mandataria Parte_3
l'intervenuta risoluzione del contratto ed intimato alla società il pagamento degli oneri CP_1 scaduti e la restituzione dell'immobile (doc. 7).
Parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà libero da persone e cose.
La parte resistente si è costituita in giudizio, dapprima contestando tutto quanto dedotto, argomentato e domandato e, successivamente, dichiarando di nulla opporre alla domanda di risoluzione del contratto di leasing ed alla conseguente restituzione dell'immobile, dichiarandosi pertanto disposta al rilascio spontaneo dell'immobile.
All'udienza del 17.12.24 il Giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa che prevedesse la restituzione dell'immobile e l'invio, da parte della resistente, di una proposta di pagamento delle spese legali.
Con note scritte depositate per l'udienza del 06.02.25, la resistente ha esposto di non aver potuto restituire pagina 5 di 8 l'immobile per mancanza di indicazioni utili da parte della ricorrente ed ha chiesto che tale condotta sia considerata ai fini della compensazione delle spese di lite. La ricorrente ha rappresentato che la società non ha formulato l'offerta formale di rilascio, nonostante le siano state fornite tutte le informazioni CP_1
e la modulistica necessaria a tal fine, e che la stessa, in data 30.12.2024, in merito al riconoscimento delle spese legali, ha comunicato di non essere in grado di formulare una proposta congrua rispetto al conteggio inviatole;
ha perciò insistito per la condanna al rilascio.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dalla società ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento
Nel caso di specie risulta provato il diritto fatto valere da per i seguenti motivi. Parte_1
In data 16.05.2006, la concedente (già Locat s.p.a.), ha acquistato da terzi Parte_1
l'immobile sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 (doc. 2), al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA;
infatti, sempre in data 16.05.2006, le suddette parti hanno stipulato il contratto di leasing n. IC1357335, avente ad oggetto l'immobile sopra indicato, che contestualmente è stato regolarmente consegnato al titolare dell'impresa individuale Confezioni Ga.ri. di LL CA, come da verbale di consegna allegato al fascicolo di parte ricorrente e sottoscritto dalle parti interessate (doc. 4). In data 29.11.11, con il consenso della ricorrente, il contratto è stato ceduto dall'originaria utilizzatrice all'odierna resistente (doc. 5). CP_1
La società ha, inoltre, allegato l'inadempimento della società in ordine al Parte_1 CP_1 pagamento dei canoni, evidenziando che tale circostanza ha indotto la ricorrente -per il tramite della propria mandataria a dichiarare, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 18.12.23 Parte_3
(doc. 7), la risoluzione di diritto del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa ivi pattuita. Dalla documentazione contrattuale (doc. 3) risulta infatti che le parti abbiano previsto la facoltà per la concedente di considerare risolto di diritto il contratto e di intimare l'immediata restituzione dell'immobile nel caso, tra l'altro, di inadempimento anche parziale da parte dell'utilizzatrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (art. 21 “Risoluzione anticipata ed effetti”).
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
Sul punto l'utilizzatrice, costituendosi, nulla ha eccepito, avendo anzi espressamente dichiarato di nulla opporre alla domanda di risoluzione del contratto ed essendosi altresì dichiarata disposta al rilascio spontaneo dell'immobile.
Le trattative intercorse tra le parti hanno tuttavia avuto esito negativo e la ricorrente ha pertanto insistito nella domanda di restituzione dell'immobile libero di persone e cose. Pur non potendo la pronuncia essere resa nei confronti di eventuali terzi occupanti che non sono parte del presente giudizio, si rileva che, nonostante l'intimazione di rilascio, il bene risulta ad oggi nella materiale disponibilità dell'utilizzatrice la quale, pur a seguito della risoluzione, continua ad occuparlo sine titulo ed invece è obbligata a restituirlo, libero di persone e cose, anche in forza dell'art. 22 delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui “…in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, l'immobile dovrà essere restituito al Concedente libero di persone e cose”. pagina 6 di 8 La domanda principale merita dunque accoglimento e, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa a far data dal 18.12.2023, la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto stipulato tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, la società deve essere condannata a CP_1 rimborsare alla ricorrente le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. e non è possibile procedere alla compensazione delle spese in quanto la disponibilità al rilascio spontaneo, manifestata dalla resistente, è risultata tardiva e solo apparente poiché, da un lato, è stata espressa solo successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
dall'altro lato, con note del 05.02.25, la resistente -riconoscendo di non aver potuto “formulare congrue proposte in ordine alle spese legali di tali da esser onorate”- ha prodotto altresì una comunicazione del 27.12.24 in cui, pur ribadendo Parte_1 la disponibilità al rilascio, ha altresì riconosciuto che l'immobile era ancora “parzialmente occupato da beni mobili” e dunque non immediatamente pronto per la restituzione. Ai sensi degli artt. 4 e 5, ultimo comma, D.M. 55/2014, considerata la natura seriale del presente giudizio, che non ha necessitato l'espletamento di una fase istruttoria, si ritiene adeguato prendere a riferimento i valori minimi delle tabelle per i procedimenti di valore indeterminabile, trattandosi di domanda per la risoluzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IC1357335 stipulato in data 16.05.2006 e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al rilascio immediato, in favore della ricorrente del seguente Parte_1 immobile, libero da cose e persone: “bene immobile sito nel Comune di Peccioli, Via Benvenuti n.c. 5 e precisamente: porzione di un maggior fabbricato, costituita detta porzione da una unità immobiliare ad uso artigianale, posta al piano terreno, oltre soppalco, nel corpo centrale del fabbricato, della superficie coperta di circa metri quadri duecento, composta al piano terra da ampio locale con un vano di servizio, wc con anti wc e scala in ferro di accesso al soppalco dove si trovano un locale per ufficio ed una zona aperta che si affaccia sul piano terreno. E' corredata da resede di pertinenza urbana esclusiva, attestante la via Benvenuti, della superficie di circa metri quadri duecento, tramite il quale vi si accede. Quanto sopra descritto confina con detta via, restante proprietà della società venditrice, , salvo Parte_2 altri ed è rappresentato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa, al giusto conto, nel Foglio 1, dalla particella n. 286, sub 2, cat. C/3, classe 2, mq. 235, RC. Euro 983,08, come da variazione del 20 marzo 2006, n. 3287, inserita in atti in pari data, protocollo n. PI0032756. Per l'accatastamento del fabbricato di cui fa parte la porzione in contratto è stata presentata denuncia di cambiamento in data 16 novembre 2005, n. 128607, tipo mappale n. 128607 del 2005, con cui le particelle 274, 279 e 283 del Foglio 1 del Catasto Terreni hanno assunto all'urbano il n. 286 di metri quadri catastali 2579 (duemilacinquecentosettantanove). Unitamente alle unità immobiliari in contratto vengono trasferiti tutti i proporzionali diritti sugli enti comuni condominiali, come per legge e per destinazione”;
- condanna la società in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare ad CP_1
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 786,00 per Parte_1 Parte_1 esborsi, ed euro 2.906,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, iva e cpa come per legge. pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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