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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 264/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 421/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
24.06.2021
PROPOSTO DA
in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., corrente in Verona, via Lungadice Cangrande
n. 16 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Bucolo, P.IVA_1 presso il cui studio, in Paternò, via Emanuele Bellia n. 170, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), e residente a [...]
n. 11, rappresentata e difesa dal'Avv. Dario Michele Scarlato presso il cui studio, in Catania, via P.L. Deodato n. 6, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale RO rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
1 Alessandro Patti ed elettivamente domiciliata presso il servizio legale Contr dell' di via le Diaz n. 7; CP_2
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia la Corte di appello adita rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, in accoglimento dell'appello proposto, preliminarmente sospendere la provvisoria esecutorietà, e modificare la sentenza n. 421/
2021 resa inter partes dal Giudice unico della sezione civile del Tribunale di Enna nel giudizio iscritto al n. 122/17, non notificata, dichiarando valida
a tutti gli effetti la clausola contenuta nel contratto di polizza intercorrente tra l'appellante e l'appellata RO conseguentemente rigettando la domanda di garanzia spiegata dall' e dichiarando l'odierna RO appellante liberata da ogni obbligo nei confronti dell'appellata. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contraris reiectis, ed in accoglimento delle superiori eccezioni e difese: respingere la richiesta dell'appellante di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per le ragioni esposte. Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dalla sentenza n. 421/221 con riferimento al merito della controversia e, nello specifico, in relazione alla parte relativa alla responsabilità del personale sanitario dell'ospedale Umberto I° di e quindi dell' CP_2 [...]
per l'evento lesivo accaduto ai danni della signora RO
. Con vittoria di spese compensi ed onorari del presente Controparte_1 giudizio”. Contr Conclusioni dell'appellata
“Voglia la Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa così giudicare: rigettare e/o dichiarare inammissibili
2 con la migliore formula tutte le domande avanzate dall'appellante. Con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, l' RO
al fine di chiederne la condanna al risarcimento dei danni,
[...] patrimoniali e non, alla stessa derivati dell'errata condotta sanitaria dei medici dell' Ospedale Umberto I° di ove la stessa era stata ricoverata CP_2 perchè affetta da “fibromatosi uterina” che, dopo aver sottoposto, in data
30.09.2006, l'attrice ad intervento di isterectomia totale, avevano dimenticato di rimuovere una garza successivamente asportata nel novembre del 2014 a causa del perdurare di algie pelviche e dei conseguenti accertamenti strumentali che avevano evidenziato la presenza del corpo estraneo nella porzione destra dello scavo pelvico.
Si costituiva in giudizio l' che avversava la domanda attorea CP_4 chiedendone il rigetto, avanzando in via preliminare, richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la Controparte_5 per essere mallevata dalla stessa in caso di esito negativo del
[...] giudizio.
Si costituiva la che, in via preliminare, eccepiva Parte_1 la non validità della copertura assicurativa per il sinistro de quo ai sensi dell'articolo 5 delle Condizioni Generali di Polizza e, nel merito, contestava la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e consulenza tecnica di ufficio disposta al fine di verificare e stimare le lesioni riportate dalla signora nell'evento lesivo per cui causa e, all'udienza del CP_1
9.12.2020, precisate alle conclusioni la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha accolto la domanda risarcitoria formulata dall'attrice condannando l'
[...]
al pagamento in suo favore, della complessiva somma RO di €.13.818,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Ha condannato
3 Contr la predetta a rimborsare, all'attrice, le spese di giudizio liquidate Contr come in dispositivo;
Ha condannato la al rimborso delle spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto;
Ha, condannato la
[...]
a rimborsare all' le somme che Controparte_5 CP_4 quest'ultima dovrà concretamente pagare all'attrice; Ha, infine, compensato interamente le spese del giudizio tra la e la Controparte_5
Contr
Il Tribunale, - dopo avere preliminarmente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale ex articolo 2947 sollevata dall' CP_2 convenuta sul presupposto che per la responsabilità invocata, di natura contrattuale, debba trovare applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 c.c. - ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dagli esiti della c.t.u. a firma della Dott.ssa erano emersi chiari elementi di censura sul piano tecnico e Parte_2 comportamentale dell'operato dei che avevano effettuato CP_2
l'intervento di isterectomia totale nel settembre 2006 presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia del di Controparte_6 CP_2 che avevano dimenticato una delle garze utilizzate nell'addome della paziente.
Quanto alla quantificazione del danno il Tribunale, richiamate ancora una volta le conclusioni peritali – che avevano individuato un periodo di
I.I.T. di giorni trenta, un periodo di I.T.P. al 75% di giorni 30 e un ulteriore periodo di I.T.P. al 50% di giorni trenta con postumi permanenti residuati pari al 5% - in applicazione dei criteri di calcolo elaborate dal Tribunale di Milano ha liquidato la somma come indicata in dispositivo senza, tuttavia, procedere ad alcuna personalizzazione del danno in considerazione del fatto che non erano state allegate circostanze particolari tali da giustificare un incremento del ristoro. Contr Con riferimento all'esame della domanda di garanzia avanzata dalla nei confronti della Società Assicuratrice Cattolica, il Tribunale, rilevato che la predetta Società di Assicurazione, nel costituirsi in giudizio, non
4 aveva sollevato particolari eccezioni se non quella concernente la presenza della clausola claims made di cui all'articolo 5 delle condizioni generali di contratto, secondo cui la copertura assicurativa opera solo per le richieste ricevute nel periodo di validità della polizza stessa e sempre che il fatto sia stato commesso nello stesso periodo (ossia, nel caso specie tra il 30.04.2005 e il 30.04.2007), ha evidenziato che la copertura in questione, estremamente ridotta dal punto di vista temporale, dovesse considerarsi eccessivamente riduttiva ove si consideri la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e il relativo termine prescrizionale decennale nonché del considerevole importo di €. Contr 245.779,5 corrisposto a titolo di premio dall' così da ritenere la clausola non meritevole di tutela con conseguente rigetto della eccezione di inoperatività della polizza.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la Controparte_5 per i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza del 31 ottobre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché falsa e/o erronea applicazione dell'art. 1322 c.c. in relazione agli artt.li 1343, 1344 e 1345
c.c.
A sostegno del motivo deduce come il Giudice di prime cure abbia male interpretato le risultanze documentali con riferimento alla corretta applicazione delle condizioni di Polizza allegate al giudizio.
In proposito l'appellante deduce come la Polizza invocata dall'
[...]
, contraddistinta al n. 001327, aveva decorrenza dal 30 Aprile CP_2
2005 e scadenza il successivo 30 Aprile 2007 e che il predetto contratto
5 (art. 5) prevedeva espressamente che “la presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza” .
In sostanza, continua l'appellante, la polizza in questione è regolata dalla clausola cosiddetta claims made, la cui validità generale è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.
9140/2016 e 22437/2018) clausola che riferisce la copertura assicurativa agli eventi dannosi non solo verificati ma anche denunciati alle imprese nel periodo di vigenza dell'assicurazione.
Tale clausola, argomenta l'appellante, comporta pertanto una deroga, del tutto legittima, all'articolo 1917 primo comma c.c. a mente del quale il contratto di assicurazione copre i rischi concernenti i fatti che avvengono durante il periodo di applicazione degli effetti della polizza a prescindere, dunque, dalla dislocazione temporale della richiesta risarcitoria che può sopravvivere anche a distanza di tempo.
L'errore in cui è incorso il Tribunale risiede, secondo l'appellante, nell'avere considerato la fattispecie dedotta in giudizio priva di causa a motivo di una pretesa atipicità del negozio oggetto della polizza discendente proprio dalla presenza della clausola claims made.
Si evidenzia, ancora come la controparte, ovvero la , non CP_4 possa certamente inquadrarsi nelle categorie protette di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo a 206/9/2005 (codice del consumo) quindi meritevole di “tutela rinforzata”, atteso che, in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato da avvalersi della tutela forte, la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e non a chi svolge attività imprenditoriale con la conseguenza che, neanche sotto tale profilo, poteva riconoscersi una Contr maggior tutela all' idonea a ritenere inapplicabile la clausola contrattualmente sottoscritta.
Si rileva ancora come erronea e contraddittoria si palesa la motivazione della sentenza della parte in cui, il primo Giudice, per giustificare la
6 dedotta inoperatività della Polizza richiama il consistente premio versato Contr annualmente dall' per la copertura dei rischi, omettendo di rilevare che detta somma, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale, non è assolutamente elevata ove si tenga conto della estensione oggettiva e soggettiva dei rischi coperti dal contratto.
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Con secondo motivo di gravame l'appellante deduce violazione e o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.li 101,112 e 183 c.p.c..
A sostegno del motivo si osserva come neanche l' appellata avesse CP_2 mai eccepito o allegato la presunta illegittimità della clausola in questione ragione per cui, il Tribunale, nell'affrontare il tema in oggetto, ha violato il divieto impostogli dall'articolo 112 c.p.c. non avendo, tra l'altro, consentito alle parti di dedurre in ordine alla legittimità della clausola.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di RO costituzione e risposta.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
7 Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Nel merito l'appello è fondato secondo quanto si dirà.
E' opportuno premettere che nessuna delle parti in causa ha contestato la vigenza della Polizza al momento dell'intervento operatorio né la presenza della clausola di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto per come allegate agli atti del giudizio, essendosi, le attenzioni della Compagnia concentrate nell'eccepire la inoperatività della Polizza per essere stato denunciato il fatto in epoca successiva alla sua scadenza Contr (clains made) e, per altro verso da parte dell' nell'invocarne l'operatività con conseguente diritto di manleva.
Ciò detto va ricordato che nelle polizze assicurative caratterizzate dalla presenza della clausola clains made (a richiesta fatta) sono accettate come valide tutte le richieste di risarcimento pervenute agli assicuratori durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data cui il danno si riferisca, ossia il cosiddetto evento generatore, sia effettivamente accaduto.
In pratica, viene cambiata la definizione di sinistro, che non riguarda più il momento in cui l'evento dannoso si verifica (in inglese, loss occurrence), ma si sposta a quello in cui lo stesso emerge e viene quindi denunciato alla compagnia assicuratrice.
8 Il problema che maggiormente si pone per l'assicurato è quello del limite temporale che spesso non è in grado di rispettare perché la denuncia del sinistro non dipende interamente da lui: è necessario che prima gli pervenga la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato (un elemento del tutto estraneo al contratto assicurativo) e solo a questo punto l'assicurato potrà denunciare il sinistro.
Su tali basi (Cassazione, sez. III – n. 8994/2020) la giurisprudenza di legittimità aveva rilevato la non validità della Polizza perché farebbe dipendere il diritto dell'assicurato da una scelta operata da un terzo estraneo al contratto in quanto, cioè, le stesse comporterebbero a carico dell'assicurato un termine di decadenza "pattizio" troppo "difficoltoso" per l'esercizio del proprio diritto alla manleva assicurativa, che si porrebbe in violazione dell'art. 2965 c.c.
L'argomento principale posto a sostegno del predetto orientamento della
Suprema Corte poggia sul rilievo che il diritto dell'assicurato, condizionato al momento della denuncia del sinistro alla compagnia, sconterebbe inevitabilmente l'eventuale ritardo del danneggiato nel formulare una richiesta risarcitoria.
Pertanto, secondo questo orientamento, la condotta dell'assicurato risulterebbe necessariamente dipendente da quella di un terzo, il danneggiato, sul quale egli non ha alcuna possibilità di influire al fine di salvaguardare la denuncia del sinistro entro il termine previsto dalla polizza.
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Con una recentissima sentenza (n. 5165 del 27 febbraio 2024), la Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a confrontarsi sulla validità delle clausole c.d. claims made – ovverosia "a richiesta fatta" - nelle polizze della responsabilità civile.
Nella pronuncia in esame viene dato seguito ad un differente orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione in seno alla pronuncia n. 12908 del 22 aprile 2022.
9 Con tale arresto, veniva ritenuto che la clausola "claims made" non debba essere ricostruita, come per l'orientamento contrario sopra richiamato, alla stregua di una decadenza convenzionale, bensì sostanzi un “fattore concorrente all'identificazione del rischio assicurato” (cfr. Cass. Civ. n.
12908/2022), e dunque si ponga quale elemento tecnico posto a base della delimitazione del rischio assicurato.
In continuità con quanto precede, la Corte di Cassazione con la propria
Sentenza n. 5165 del 27 febbraio 2024, nel dare seguito a tale orientamento del 2022, ha riaffermato come il meccanismo posto a base della clausola claims made sia pienamente armonico rispetto al tipo contrattuale, ovverosia al modello di assicurazione della responsabilità civile, collocato nel contesto del genus dell'assicurazione contro i danni.
[nella fattispecie esaminata in quel giudizio la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due note compagnie assicurative, con conseguente rigetto della domanda di manleva promossa dalle strutture medica assicurata, ritenendo la validità e l'operatività della clausola claims made].
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Alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia e del nuovo orientamento della giurisprudenza, cui la Corte ritiene di aderire, che, comunque, si pone in continuità con le Sezioni Unite che, già nel 2016, avevano identificato la richiesta del danneggiato come elemento strutturale del contratto assicurativo, e non come una sua patologia (Cass
Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140) il motivo di appello deve ritenersi fondato dovendosi rigettare la domanda di manleva avanzata dall' CP_4 nei confronti della
[...] Controparte_5
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Quanto al secondo motivo di censura, che investe la violazione dell'art
101, 112 e 183 c.p.c., basta rilevare che, l'accoglimento del primo motivo di gravame ne rende del tutto irrilevante l'esame.
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10 La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La particolarità della vicenda trattata e l'oggettiva variabilità della giurisprudenza in materia, consentono di poter compensare, integralmente, tra l'appellante e la le spese Controparte_5 CP_4 del presente grado del giudizio, così come quelle tra la Compagnia e l'appellata cui l'appello è stato notificato a titolo di mera CP_1 denuntiatio litis.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 421/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 24 giugno 2021 ed appellata dalla Controparte_5 dichiara la validità della clausola contenuta nel contratto di Polizza intercorrente tra l'appellante e la con conseguente rigetto CP_4 della domanda di garanzia spiegata dall' nei RO confronti della Compagnia appellante per i fatti di cui è causa.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante Società ed entrambi gli appellati.
Conferma nel resto.
Caltanissetta, 24 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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