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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2018 r.g.a.c. avente ad oggetto diritti reali
TRA nato a [...] [...] e residente in [...]di Parte_1
RE (NA) alla Via Gennaro AR n. 17 (C.F. ) RC UI nata C.F._1
a CO NS (NA) il 18.01.1968 e residente in [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Caputo ed C.F._2 elettivamente domiciliati, in virtù di procura in atti, presso il suo studio in Sant'Agnello (NA) alla
Via A. Balsamo n. 35
ATTORI
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
AR n. 17 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'Agnello al Corso C.F._3
Crawford 91 presso lo studio dell'avv. Marina Gargiulo dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del liquidatore p.t.. rappresentata e difeso in virtù di procura in Controparte_2 atti, dall'avvocato Francesco Pane in uno all'avv. Veronica Castellano, ed elettivamente domiciliata con i difensori in RE, alla via degli Aranci 145
CONVENUTA
CONCLUSIONI
all'udienza del 30.04.2025, le parti concludevano congiuntamente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 10.08.2018, ed RC UI Parte_1 convenivano in giudizio l'avv. , nella qualità di legale rappresentante della società CP_3 [...] ed , chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza della Controparte_2 Controparte_1 comunione legale tra RC UI, e Parte_1 Controparte_4 _1
; per effetto dichiarare il suo scioglimento, e previo piano di riparto fra le quote, attribuire
[...] agli istanti la quota spettante del locale deposito, antistante le cantinole contraddistinte con il numero
9 A, 9B, 9C, acquistate per Atto Notaio del 06.10.03, sito alla Via Gennaro AR n. 17 Per_1 individuato nel catasto dei fabbricati al foglio 6 particella 121 sub. 30; di condannare la
[...] in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni per il ritardo Controparte_4 nell'adempimento dell'atto di divisione e all'attribuzione della quota nella misura di euro 25.823,00 cosi come stabilito nella scrittura privata esibita nella produzione di parte, oltre interessi e svalutazione monetaria, oltre ad una quota per risarcimento danni da liquidare secondo equità; con vittoria di spese, onorari di causa oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipazione.
Gli attori premettevano che, in data 04.08.2003, per atto del Notaio , acquistavano dalla Per_1
impresa costruttrice dell'intero fabbricato sito in Via Gennaro AR n. 17, Controparte_2 tre cantine (numeri 9A, 9B, 9C); che nello stesso atto, acquistavano anche diritti di comproprietà su un locale deposito (denominato “Quarto”), situato a livello strada, di circa 94 mq;
che, in pari data, veniva stipulata una scrittura privata tra la società i coniugi AR, ed Controparte_2 _2
(padre di UI), con cui la società si impegnava a risolvere entro 18 mesi tutte le controversie
[...] relative al restante 50% del deposito, per poi procedere alla divisione dell'immobile; che, a garanzia,
l'avv. consegnava un assegno di € 25.823,00 ai beneficiari, incassabile in caso di CP_3 mancata divisione entro 18 mesi;
che, decorso inutilmente tale termine, in data 24/01/2005 inviavano formale richiesta di riscossione dell'assegno, senza ricevere riscontro;
che veniva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per la divisione del detto immobile con RG. n.
155/2006, ma dopo l'espletamento della C.T.U. si rilevava che il Sig. n.q. aveva venduto al Sig. CP_2
anche parte dell'immobile indiviso per i 164/1000; che, nonostante vari tentativi, Controparte_1 sia stragiudiziali che giudiziali, non si era mai giunti alla divisione del locale deposito;
che, attualmente, il locale contrassegnato come “Quarto” nell'atto notarile del 2003 risultava così suddiviso: 50/1000 in capo ai coniugi AR ed RC, 164/1000 al sig. , e Controparte_1
336/1000 alla Controparte_2
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto. Il convenuto deduceva che, in data 31/01/1997, acquistava, con atto del Notaio (rep. Persona_3
73322), un appartamento sito al primo piano scala B, interno 2, del condominio di via G. AR n.
17 (Piano di RE), insieme alla cantina n. 1 e al posto auto antistante la stessa, n.1 riportato nel
NCEU al foglio 6 p.lla 121 sub 22, P.S/1, cat. C/6, classe;
che, da allora, aveva sempre utilizzato la cantina e il posto auto come pertinenze dell'abitazione, senza interruzioni;
che, successivamente si era scoperto che la venditrice, sig.ra , non era formalmente proprietaria della Persona_4 cantina e dello spazio antistante, poiché risultavano ancora intestati alla società costruttrice
[...]
che, per sanare l'errore, si stipulava un nuovo atto notarile in data 26/11/2003 (rep. Controparte_2
Co A95994), con cui la società trasferiva a la proprietà della cantina (ora n. ) e dello CP_2 _1 spazio antistante, oltre a 164/1000 del locale deposito, confermando la pregressa consegna e possesso;
di aver continuato a godere della cantina e del posto auto come già faceva dal 1997, senza mai subire contestazioni;
che gli attori avevano acquistato, insieme alle loro cantine (9A, 9B, 9C), diritti di comproprietà sul deposito antistante, già simbolicamente consegnati nel 1985; che dalla planimetria risultava che: AR ed RC detenevano 500/1000 del deposito, sul lato sinistro;
_1
164/1000, sul fronte del suo accesso (lato destro); conservava 336/1000, al centro Controparte_2
(cantine 9E e 9F, quest'ultima venduta nel 2017 a , con servitù di passaggio); che, Controparte_6 dunque, e quote di comproprietà erano di fatto già definite, ma l'immobile era indivisibile, poiché vi si accedeva da un unico ingresso e vi insistevano servitù di passaggio a favore di terzi.
In via riconvenzionale il convenuto chiedeva accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione della porzione del locale deposito riportato nel NCEU al fol. 6, p.lla 121 sub 30, cat. C/2 classe 5 mq 94 Co corrispondente allo spazio antistante la cantina contrassegnata con il n. per una quota pari a
164/1000 sul totale. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
La in persona del legale rappresentante p.t., parimenti si costituiva in giudizio Controparte_2 non contestando la domanda di scioglimento della comunione, ma quella di risarcimento del danno;
la predetta convenuta chiedeva di procedere alla divisione del cespite oggetto di lite, con attribuzione dell'intero ad essa società in caso di accertata indivisibilità; chiedeva altresì accertare e dichiarare la nullità della scrittura del 04.08.2003 per assenza di causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea di liquidazione della somma di euro 25.823,00; in subordine chiedeva, previa qualificazione della clausola contrattuale come penale, disapplicare la penale dichiarando che essa società nulla doveva agli attori.
Assegnato alle parti il termine di legge per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, ed all'esito i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva poi disposta ctu. La causa subiva diversi rinvii per la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della lite.
All'udienza del 30.04.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le repliche.
Merito
Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Va rilevato che le parti nel corso delle operazioni peritali e con l'ausilio del ctu hanno raggiunto un accordo transattivo;
che in occasione del primo accesso del primo aprile 2022, le parti, hanno reso opportune dichiarazioni a verbale nonché prodotto un elaborato grafico congiuntamente predisposto dai cc.tt.pp., contenente le quote da assegnare ai condividenti, ciascuna delle quali campita con un colore differente e recante il nominativo dell'assegnatario, la consistenza in mq e le dimensioni lungo il perimetro. L'elaborato, sottoscritto da tutti i presenti, è stato allegato al verbale di sopralluogo (v. cfr nota del ctu e relativi allegati depositata in data 13.04.2022).
Ancora risulta per tabulas che le parti le stesse di comune accordo, in data 4.11.2024, hanno stilato un verbale di assemblea ed hanno concordemente stabilito che lo spazio antistante le cantinole 9A,
9B, 9C sarà utilizzata dai coniugi e RC UI, l'area di mq 24 colorata in Parte_1 verde nella planimetria, sarà utilizzata dalla e l'area di mq 13 colorata di azzurro Controparte_2 sarà utilizzata da . Resterà in comune tra le parti l'area antistante l'ingresso del Controparte_1 locale. Le predette ripartizioni sono proporzionali alle quote di proprietà: 500 Parte_2 millesimi, 336 millesimi, 164 millesimi. Controparte_2 Controparte_1
Nel summenzionato verbale del 4.11.2024, le parti richiamano l'accordo raggiunto in sede di operazioni peritali (cfr verbale depositato da parte attrice in data 29.11.2024).
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte, l'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008; cfr Sez. 2 - , Ordinanza n.
2212 del 30/01/2025).
Dunque avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alle assegnazione delle quota del bene comune, come da elaborato grafico redatto dai loro consulenti e prodotto in atti dal ctu (cfr allegato
A depositato in data 13.04.2022) con il quale hanno stabilito che l'area di mq 35, individuata in giallo nella detta planimetria va assegnata ai coniugi e RC UI, l'area di mq 24 Parte_1 colorata in verde nella planimetria allegata al verbale di ctu, va assegnata alla e Controparte_2
l'area di mq 13 colorata di azzurro va assegnata a , mentre resterà in comune tra le Controparte_1 parti l'area antistante l' ingresso del locale di mq quadri 19, lasciata in bianco nel grafico, (le ripartizioni innanzi indicate sono proporzionali alle quote di proprietà ossia: AR- Erolano 500 millesimi, 336 millesimi, 164 millesimi) non può che darsi atto Controparte_2 Controparte_1 che tra le stesse è incorso un negozio transattivo sostanziale idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, (come confermato anche dal successivo verbale assembleare del 4.11.2024 con il quale concordavano l'uso esclusivo delle predette aree) come del resto richiesto dalle stesse.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti conformemente alle conclusioni rassegnate in merito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 19.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2018 r.g.a.c. avente ad oggetto diritti reali
TRA nato a [...] [...] e residente in [...]di Parte_1
RE (NA) alla Via Gennaro AR n. 17 (C.F. ) RC UI nata C.F._1
a CO NS (NA) il 18.01.1968 e residente in [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonietta Caputo ed C.F._2 elettivamente domiciliati, in virtù di procura in atti, presso il suo studio in Sant'Agnello (NA) alla
Via A. Balsamo n. 35
ATTORI
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
AR n. 17 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'Agnello al Corso C.F._3
Crawford 91 presso lo studio dell'avv. Marina Gargiulo dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del liquidatore p.t.. rappresentata e difeso in virtù di procura in Controparte_2 atti, dall'avvocato Francesco Pane in uno all'avv. Veronica Castellano, ed elettivamente domiciliata con i difensori in RE, alla via degli Aranci 145
CONVENUTA
CONCLUSIONI
all'udienza del 30.04.2025, le parti concludevano congiuntamente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 10.08.2018, ed RC UI Parte_1 convenivano in giudizio l'avv. , nella qualità di legale rappresentante della società CP_3 [...] ed , chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza della Controparte_2 Controparte_1 comunione legale tra RC UI, e Parte_1 Controparte_4 _1
; per effetto dichiarare il suo scioglimento, e previo piano di riparto fra le quote, attribuire
[...] agli istanti la quota spettante del locale deposito, antistante le cantinole contraddistinte con il numero
9 A, 9B, 9C, acquistate per Atto Notaio del 06.10.03, sito alla Via Gennaro AR n. 17 Per_1 individuato nel catasto dei fabbricati al foglio 6 particella 121 sub. 30; di condannare la
[...] in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento dei danni per il ritardo Controparte_4 nell'adempimento dell'atto di divisione e all'attribuzione della quota nella misura di euro 25.823,00 cosi come stabilito nella scrittura privata esibita nella produzione di parte, oltre interessi e svalutazione monetaria, oltre ad una quota per risarcimento danni da liquidare secondo equità; con vittoria di spese, onorari di causa oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipazione.
Gli attori premettevano che, in data 04.08.2003, per atto del Notaio , acquistavano dalla Per_1
impresa costruttrice dell'intero fabbricato sito in Via Gennaro AR n. 17, Controparte_2 tre cantine (numeri 9A, 9B, 9C); che nello stesso atto, acquistavano anche diritti di comproprietà su un locale deposito (denominato “Quarto”), situato a livello strada, di circa 94 mq;
che, in pari data, veniva stipulata una scrittura privata tra la società i coniugi AR, ed Controparte_2 _2
(padre di UI), con cui la società si impegnava a risolvere entro 18 mesi tutte le controversie
[...] relative al restante 50% del deposito, per poi procedere alla divisione dell'immobile; che, a garanzia,
l'avv. consegnava un assegno di € 25.823,00 ai beneficiari, incassabile in caso di CP_3 mancata divisione entro 18 mesi;
che, decorso inutilmente tale termine, in data 24/01/2005 inviavano formale richiesta di riscossione dell'assegno, senza ricevere riscontro;
che veniva instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per la divisione del detto immobile con RG. n.
155/2006, ma dopo l'espletamento della C.T.U. si rilevava che il Sig. n.q. aveva venduto al Sig. CP_2
anche parte dell'immobile indiviso per i 164/1000; che, nonostante vari tentativi, Controparte_1 sia stragiudiziali che giudiziali, non si era mai giunti alla divisione del locale deposito;
che, attualmente, il locale contrassegnato come “Quarto” nell'atto notarile del 2003 risultava così suddiviso: 50/1000 in capo ai coniugi AR ed RC, 164/1000 al sig. , e Controparte_1
336/1000 alla Controparte_2
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la fondatezza della domanda, Controparte_1 chiedendone il rigetto. Il convenuto deduceva che, in data 31/01/1997, acquistava, con atto del Notaio (rep. Persona_3
73322), un appartamento sito al primo piano scala B, interno 2, del condominio di via G. AR n.
17 (Piano di RE), insieme alla cantina n. 1 e al posto auto antistante la stessa, n.1 riportato nel
NCEU al foglio 6 p.lla 121 sub 22, P.S/1, cat. C/6, classe;
che, da allora, aveva sempre utilizzato la cantina e il posto auto come pertinenze dell'abitazione, senza interruzioni;
che, successivamente si era scoperto che la venditrice, sig.ra , non era formalmente proprietaria della Persona_4 cantina e dello spazio antistante, poiché risultavano ancora intestati alla società costruttrice
[...]
che, per sanare l'errore, si stipulava un nuovo atto notarile in data 26/11/2003 (rep. Controparte_2
Co A95994), con cui la società trasferiva a la proprietà della cantina (ora n. ) e dello CP_2 _1 spazio antistante, oltre a 164/1000 del locale deposito, confermando la pregressa consegna e possesso;
di aver continuato a godere della cantina e del posto auto come già faceva dal 1997, senza mai subire contestazioni;
che gli attori avevano acquistato, insieme alle loro cantine (9A, 9B, 9C), diritti di comproprietà sul deposito antistante, già simbolicamente consegnati nel 1985; che dalla planimetria risultava che: AR ed RC detenevano 500/1000 del deposito, sul lato sinistro;
_1
164/1000, sul fronte del suo accesso (lato destro); conservava 336/1000, al centro Controparte_2
(cantine 9E e 9F, quest'ultima venduta nel 2017 a , con servitù di passaggio); che, Controparte_6 dunque, e quote di comproprietà erano di fatto già definite, ma l'immobile era indivisibile, poiché vi si accedeva da un unico ingresso e vi insistevano servitù di passaggio a favore di terzi.
In via riconvenzionale il convenuto chiedeva accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione della porzione del locale deposito riportato nel NCEU al fol. 6, p.lla 121 sub 30, cat. C/2 classe 5 mq 94 Co corrispondente allo spazio antistante la cantina contrassegnata con il n. per una quota pari a
164/1000 sul totale. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
La in persona del legale rappresentante p.t., parimenti si costituiva in giudizio Controparte_2 non contestando la domanda di scioglimento della comunione, ma quella di risarcimento del danno;
la predetta convenuta chiedeva di procedere alla divisione del cespite oggetto di lite, con attribuzione dell'intero ad essa società in caso di accertata indivisibilità; chiedeva altresì accertare e dichiarare la nullità della scrittura del 04.08.2003 per assenza di causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea di liquidazione della somma di euro 25.823,00; in subordine chiedeva, previa qualificazione della clausola contrattuale come penale, disapplicare la penale dichiarando che essa società nulla doveva agli attori.
Assegnato alle parti il termine di legge per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, ed all'esito i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva poi disposta ctu. La causa subiva diversi rinvii per la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della lite.
All'udienza del 30.04.2025, il Giudice riservava la causa in decisione, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti per le repliche.
Merito
Va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Va rilevato che le parti nel corso delle operazioni peritali e con l'ausilio del ctu hanno raggiunto un accordo transattivo;
che in occasione del primo accesso del primo aprile 2022, le parti, hanno reso opportune dichiarazioni a verbale nonché prodotto un elaborato grafico congiuntamente predisposto dai cc.tt.pp., contenente le quote da assegnare ai condividenti, ciascuna delle quali campita con un colore differente e recante il nominativo dell'assegnatario, la consistenza in mq e le dimensioni lungo il perimetro. L'elaborato, sottoscritto da tutti i presenti, è stato allegato al verbale di sopralluogo (v. cfr nota del ctu e relativi allegati depositata in data 13.04.2022).
Ancora risulta per tabulas che le parti le stesse di comune accordo, in data 4.11.2024, hanno stilato un verbale di assemblea ed hanno concordemente stabilito che lo spazio antistante le cantinole 9A,
9B, 9C sarà utilizzata dai coniugi e RC UI, l'area di mq 24 colorata in Parte_1 verde nella planimetria, sarà utilizzata dalla e l'area di mq 13 colorata di azzurro Controparte_2 sarà utilizzata da . Resterà in comune tra le parti l'area antistante l'ingresso del Controparte_1 locale. Le predette ripartizioni sono proporzionali alle quote di proprietà: 500 Parte_2 millesimi, 336 millesimi, 164 millesimi. Controparte_2 Controparte_1
Nel summenzionato verbale del 4.11.2024, le parti richiamano l'accordo raggiunto in sede di operazioni peritali (cfr verbale depositato da parte attrice in data 29.11.2024).
Ebbene, come chiarito dalla Suprema Corte, l'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008; cfr Sez. 2 - , Ordinanza n.
2212 del 30/01/2025).
Dunque avendo le parti raggiunto un accordo in ordine alle assegnazione delle quota del bene comune, come da elaborato grafico redatto dai loro consulenti e prodotto in atti dal ctu (cfr allegato
A depositato in data 13.04.2022) con il quale hanno stabilito che l'area di mq 35, individuata in giallo nella detta planimetria va assegnata ai coniugi e RC UI, l'area di mq 24 Parte_1 colorata in verde nella planimetria allegata al verbale di ctu, va assegnata alla e Controparte_2
l'area di mq 13 colorata di azzurro va assegnata a , mentre resterà in comune tra le Controparte_1 parti l'area antistante l' ingresso del locale di mq quadri 19, lasciata in bianco nel grafico, (le ripartizioni innanzi indicate sono proporzionali alle quote di proprietà ossia: AR- Erolano 500 millesimi, 336 millesimi, 164 millesimi) non può che darsi atto Controparte_2 Controparte_1 che tra le stesse è incorso un negozio transattivo sostanziale idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, (come confermato anche dal successivo verbale assembleare del 4.11.2024 con il quale concordavano l'uso esclusivo delle predette aree) come del resto richiesto dalle stesse.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti conformemente alle conclusioni rassegnate in merito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 19.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato