Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 2089/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Natascia Vitale presso il cui studio in Parte_1
CA di PA (Rm) è elettivamente domiciliato
-appellante e
Avv nq di di curatore speciale di , giusta decreto CP_1 CP_2 TE
di nomina Tribunale Rieti del 14/3/2023, con il patrocinio dell'Avv Giovanna
Palomba presso il cui studio in Rieti è elettivamente domiciliato
-appellato e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n 130/2023, pubblicata il 20/3/2023 e comunicata in pari data
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Rieti ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (matrimonio celebrato in Poggio Bustone Parte_3
Il primo Giudice ha rappresentato
. che la nel chiedere la separazione con addebito al marito, ha asserito che TE
a) dall'unione coniugale non erano nati figli, che la coppia, circa trenta anni prima, aveva stabilito la propria abitazione in Poggio Bustone (RI) Via di Mezzo n.35/B, in un appartamento appartenente alla deducente ed al fratello mentre il coniuge Per_1
aveva mantenuto la propria residenza in Rieti, Via Martiri delle Fosse Reatine n.69, in un appartamento di sua proprietà, che entrambi, pensionati e proprietari di immobili, sono autosufficienti, b) che il circa quindici anni prima, aveva iniziato a tenere Pt_1
condotte aggressive, ingiuriose e diffamanti nei suoi confronti, usandole violenza fisica e psicologica, minacciandola di morte nel caso in cui avesse rivelato tali episodi ai familiari o conoscenti e minacciando di fare del male ai familiari detti, le aveva imposto di non utilizzare una stanza ed il garage dove custodiva effetti personalissimi, ordinandole nel contempo di tenere sempre le persiane chiuse in modo da precludere ogni interferenza esterna, le aveva impedito di avere normali frequentazioni con parenti e amici e di partecipare a eventi familiari isolandola dal contesto sociale e familiare così condizionandone ogni espressione di volontà, disponeva di tutta la sua liquidità, senza tenere in alcuna considerazione le necessità e le esigenze della coniuge, c) ella, per timore delle preannunciate ripercussioni, non aveva mai denunciato fino al
12/10/2019, mantenendo anche un particolare riserbo nei confronti di tutti proprio per il timore che il marito ponesse in essere gesti inconsulti, d) in data 24/9/2020, il Pt_1
era stato ricoverato presso il Dipartimento salute mentale servizio psichiatrico diagnosi e cura in regine di TSO e, a seguito di tanto, i suoi familiari avevano sporto denuncia nei confronti del denuncia poi confermata in data 12/10/2020 dall'interessata, Pt_1
e) su richiesta del P.M., il GIP, con ordinanza del 16/10/2020, aveva applicato al la misura cautelare del divieto di avvicinamento congiuntamente all'obbligo di Pt_1 allontanamento dalla casa familiare, con riferimento all'incolpazione di cui all'art.572
c.p.,
. che il nel respingere le avverse asserzioni, ha dedotto che i familiari della Pt_1
-e in particolare il di lei OT- gli erano ostili ed esercitavano sulla donna TE
una notevole influenza, coartandone integralmente i processi volitivi, e che la forte influenza si è notevolmente accresciuta negli ultimi anni a fronte dell'età e della conseguente incapacità della moglie di respingere tali notevoli pressioni psicologiche,
. che emergeva che i coniugi vivevano da qualche anno separati, anche in conseguenza del provvedimento adottato dal Gip in data 16/10/2020,
. che, nelle more del giudizio, si era anche costituito l'amministratore di sostegno della ribadendo la sua volontà di separarsi, già espressa chiaramente davanti al TE
Presidente quando le condizioni di salute non erano ancora tali da richiedere un ads,
. che doveva farsi leva sugli atti dell'istruttoria penale e, in particolare, sul provvedimento GIP succitato e sulle dichiarazioni rese dalla nel corso TE
dell'esame dinanzi al GIP in sede di incidente probatorio, nonché sulle dichiarazioni rese da altri soggetti sia nel corso delle indagini preliminari (verbale sommarie informazioni) sia in sede dibattimentale (dal teste nell'udienza Testimone_1
22/6/22, dal teste , fratello di , nell'udienza del 21/7/2021, Testimone_2 Pt_2
dal teste nell'udienza del 21/7/2021 e dal teste Testimone_3 Testimone_4
nell'udienza del 21/7/2021),
. che i capitoli di prova orale, così come articolati nelle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. dal erano valutativi e generici e il predetto nemmeno poteva lamentare Pt_1
la violazione del contraddittorio, visto che, autorizzata la produzione documentale penale per l'udienza dell'8 settembre 2022, l'interessato nulla aveva in detta sede argomentato, chiedendo la precisazione delle conclusioni,
. che la violazione dell'obbligo di rispetto tra i coniugi è circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, nemmeno potendo ritenersi che l'asserito atteggiamento dei familiari della moglie, ove provato, potesse fungere da giustificazione. Ha proposto appello il rappresentando che Pt_1
. i) ha inizialmente aderito alla domanda di separazione, poiché amareggiato dal comportamento della moglie, la quale, improvvisamente e senza motivo, aveva richiesto la separazione, ii) con il passare del tempo e alla luce dell'istruttoria dibattimentale, il deducente si è reso conto che la richiesta di separazione non era frutto di una libera volontà della moglie, risultando imposta dai suoi più stretti familiari, da sempre ostili all'esponente, iii) il procedimento penale trae origine dalla denuncia sporta da , fratello di , fra l'altro quando il deducente veniva Testimone_2 Pt_2
portato via da casa per essere sottoposto a TSO, mentre, nei quindici anni precedenti, non è stata presentata neppure una denuncia -né dall'interessata né dai suoi familiari che vivono nella stessa palazzina- avente ad oggetto le condotte rappresentate in ricorso, ricorso che replica il contenuto della denuncia penale, iv) il contenuto della denuncia è stato in parte smentito e in parte ridimensionato dalla stessa che, TE
nel corso dell'incidente probatorio del processo per maltrattamenti, ha negato, nonostante le ripetute sollecitazioni del P.M., di aver ricevuto minacce di morte da parte del coniuge, ha negato che il marito la obbligasse a tenere chiuse le finestre dell'abitazione, che egli la colpisse di frequente alla testa e che egli disponesse della sua liquidità, senza tenere in alcuna considerazione le sue necessità ed esigenze -di contro affermando che il coniuge effettuava prelievi dal conto corrente a lei intestato su sua esplicita richiesta- e ha smentito , che ha riferito di aver Controparte_3
visto il deducente scuotere la moglie contro i cassonetti della nettezza urbana per poi inveirle conto, v) nel corso dell'interrogatorio libero svoltosi in primo grado dinanzi al giudice istruttore (udienza 10.3.2022), l'appellata non ha fatto alcun riferimento alle condotte denunciate dal fratello, vi) quanto alle temute ritorsioni da parte dell'esponente, non può sottacersi che i coniugi vivevano nell'appartamento della controparte, sito all'interno della palazzina abitata da tutti i suoi più stretti familiari, vii) non è stata prodotta documentazione (ad es. referti medici e/o di pronto soccorso;
altra documentazione sanitaria) comprovante le lesioni in tesi subite e non è stato circostanziato né tantomeno provato nessun episodio di maltrattamenti da parte di esso
Pt_1
. gli indizi desunti dal processo penale non sono precisi e concordanti, viii) vista la difformità fra quanto dichiarato dalla persona offesa in sede di incidente probatorio - dal quale è emersa una ricostruzione confusa- e quanto rappresentato dal fratello nella denuncia e dagli altri familiari nel corso del processo, ix) considerato che la nel corso dell'interrogatorio libero davanti al giudice istruttore, seppur più TE
volte sollecitata, non ha fatto menzione alcuna delle condotte maltrattanti, x) considerato che non v'è documentazione attestante i presunti maltrattamenti, peraltro nemmeno circostanziati, xi) considerato che il primo Giudice non ha compiuto alcuna attività istruttoria, rigettando tutte le sue richieste, e si è fondato peraltro sulle sole prove “a carico”, visto che al momento nel processo penale non aveva ancora avuto luogo l'esame dei testimoni della difesa, il che si è tradotto in un vulnus della sua difesa, xii) considerato, quanto al provvedimento del GIP, che la misura, peraltro non più attuale al momento dell'assunzione della causa in decisione, è “cautelare” in quanto applicata nelle more del processo volto all'accertamento della responsabilità penale, xiii) considerato che il rigetto delle istanze istruttorie, i cui capitoli sarebbero
“eccessivamente generici e non circostanziati nel tempo e nello spazio”, non è di fatto motivato, mentre l'espletamento della prova avrebbe offerto elementi per il vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni -in particolare quelle rese dai familiari della ricorrente- utilizzate quali prove atipiche dei maltrattamenti ai fini dell'addebito,
. il Tribunale, per un verso, ha erroneamente valutato quanto emerso dal verbale dell'udienza di incidente probatorio (erronea valutazione della prova atipica) nel corso della quale la ha in buona parte smentito il contenuto della denuncia sporta TE
dal fratello e delle deposizioni degli altri testimoni, e, per altro verso, ha omesso di valutare quanto dichiarato dalla durante dell'interrogatorio libero del TE
10.3.2022,
. quanto all'ostilità dimostrata dai parenti della si segnalano due episodi, TE
dei quali xiv) l'uno relativo al lancio di una pietra a forte velocità contro di lui nel corso di un litigio con verificatosi in occasione dei lavori per la Testimone_2
costruzione di un balcone: nell'occasione, gli veniva anche intimato di “lasciare la
LORO casa” e gli veniva contestato di <“aver sposato una donna più grande di 14 anni”, così accusandolo implicitamente di aver sposato una donna più grande al solo scopo di ereditarne il patrimonio(!)>, xv) l'altro si è verificato allorquando Per_2
fratello del deducente, si è recato presso la palazzina della famiglia
[...] TE
allo scopo di recuperare il borsello del fratello, rimasto nell'abitazione coniugale: in tale occasione, venne aggredito verbalmente da il Persona_2 Testimone_4
quale proferiva al suo indirizzo le parole seguenti “che cosa sei venuto a fare? Tu qui non puoi entrare… ti denuncio per violazione di domicilio…entra entra e picchiami ... picchiami così ti denuncio anche a te!”,
. non sussistendo i presupposti per dichiarare la separazione personale e per l'addebito della stessa al deducente, la sua condanna alle spese è ingiusta, risultando oltretutto la misura liquidata sproporzionata e non congrua, in considerazione del valore della controversia.
Ha chiesto alla Corte di xvi) accertare che non ricorrono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi e per l'addebito al con vittoria di spese Pt_1
processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio, xvii) in via subordinata, accertare che non ricorrono i presupposti per l'addebito della separazione con “compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio con quelle liquidate all'esito del primo o, in alternativa, con riduzione delle stesse in considerazione del valore della controversia, delle questioni trattate, delle fasi del giudizio e soprattutto in ragione del fatto che non è stata svolta attività istruttoria”, xviii) in via istruttoria, di accogliere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel primo giudizio e, in particolare di ammettere le prove testimoniali e i capitoli di prova articolati nelle memorie n. 2 e n. 3 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. “finalizzate a far emergere l'inattendibilità delle dichiarazioni rese contro il Sig. dai familiari Pt_1
della ricorrente e acquisite agli atti del processo, nonché finalizzate a far emergere nella sua interezza il contesto ambientale e familiare nel quale sono maturate le gravi accuse mosse in danno dell'odierno appellante”.
Nel costituirsi, il Curatore speciale della ha rappresentato TE
. di essere stato nominato dal Presidente del Tribunale, a seguito di istanza di
, amministratore di sostegno della giusta decreto del 14 Testimone_4 TE
settembre 2023, al fine di promuovere il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e garantire la costituzione dell'interessata nell'odierno giudizio di appello,
iscritto al n.2089/2023 R.G.
. quanto ai presupposti per la separazione, che 1) nell'udienza presidenziale dell'11 marzo 2021, entrambe le parti, presenti, avevano negato la possibilità di una riconciliazione, chiedendo anche un rinvio per trasformare la separazione giudiziale in consensuale, e, nella successiva udienza del 12 maggio 2021, la aveva TE
confermato il ricorso, mentre il non aveva sollevato opposizione alcuna, Pt_1
riportandosi alla comparsa in cui aderiva alla domanda di separazione, 2) come osservato dal Tribunale, i coniugi che, da anni, vivono separati, anche in conseguenza del provvedimento adottato dal GIP in data 16/10/2020, non si sono più riconciliati 3)
i provvedimenti presidenziali, con i quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, non sono stati impugnati dal Pt_1
. quanto all'addebito, che il Tribunale penale 4) ha, con la sentenza n.106/24
(pronunciata il 14/2/2024 e depositata il 7/5/2024), riconosciuto il colpevole Pt_1
del reato di maltrattamenti, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione, con pena sospesa a condizione che egli partecipi a specifici percorsi di recupero, e al risarcimento in favore della parte civile , 5) ha fatto leva sulle TE
dichiarazioni della che ha ritenuto “testimone attendibile e degna di fede”, TE
escluso l'ipotesi di qualsivoglia “complotto” nei confronti del prospettazione Pt_1
questa ritenuta confliggente “con tutti i riscontri (in special modo dichiarativi), emersi dall'istruttoria dibattimentale, con plurime testimonianze di soggetti, anche estranei al nucleo familiare (si pensi all'amica e vicina di casa ), che hanno riferito Testimone_1
in ordine alle condizioni della persona offesa negli anni di vita matrimoniale, ai segni riscontrati sul suo corpo, alle confidenze ricevute, al timore della donna di conseguenze per i familiari ove il avesse scoperto la rivelazione a terzo delle vessazioni Pt_1
inflitte alla moglie”, 6) ha ritenuto, contrariamente alla prospettazione di cui all'atto d'appello, che “nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite dal penale, valutate complessivamente, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della sussistenza di violazione di doveri coniugali da parte del , Pt_1
. sempre in punto di addebito, che, correttamente, il Giudice di primo grado ha fatto leva sulla prova atipica, ritenendo pienamente utilizzabili i provvedimenti assunti nel procedimento penale.
Ha chiesto il rigetto dell'appello e delle avverse istanze istruttorie, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Con note difensive del 14/11/2024, il ha insistito sul fatto che ha deciso di Pt_1
contrastare l'avversa domanda, cui in un primo momento ha aderito, avendo realizzato che la moglie subiva pressioni dai familiari, che ella non ha mai presentato denuncia, che la denuncia è stata infatti sporta dal fratello che il relativo contenuto è stato Per_1
dalla smentito in parte e ridimensionato nell'incidente probatorio e dalle TE
dichiarazioni rese al giudice istruttore, che gli elementi raccolti non assurgono al rango di indizi gravi, precisi e concordanti per le motivazioni già esposte nell'atto introduttivo, che la pronuncia di addebito fa leva sulle sole prove a carico acquisite nel processo penale, che la sentenza penale è stata impugnata. Ha insistito nelle già rassegnate richieste anche istruttorie.
E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 24/4/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 15/4/2025, il si è riportato agli scritti Pt_1
defensionali in atti. Con note di trattazione scritta del 23/4/2025, la per il tramite del suo TE
Curatore, ha insistito nelle deduzioni svolte e conclusioni prese.
Non può accedersi alla chiesta ammissione delle istanze istruttorie,
. non avendo il formulato richieste istruttorie nell'udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni del 20/10/2022 nel cui verbale si legge “l'avv Vitali precisa le conclusioni chiedendo il rigetto di tutte le istanze del ricorrente e in particolare il rigetto della richiesta pronuncia di separazione e della richiesta di addebito”,
. dovendo dette istanze ritenersi abbandonate, visto che il non si è limitato a Pt_1
richiamare genericamente le conclusioni già rassegnate negli scritti ma ha espressamente insistito per il rigetto della pronuncia di separazione e della richiesta di addebito, senza alcuna menzione delle conclusioni istruttorie già precedente respinte dal Giudice istruttore (cfr Cass ord 10767/2022),
. risultando oltretutto le prove, come correttamente segnalato dal primo Giudice, valutative e non circostanziate, essendo volte a dimostrare che i due hanno convissuto in maniera continuativa e ininterrotta per oltre 30 anni, che la è sempre TE
stata libera di amministrare le sue risorse finanziarie, che il i limitava ad aiutare Pt_1
la moglie provvedendo al prelievo del denaro, che la è sempre stata libera TE
di frequentare le sue amiche e i familiari, che la moglie ha sempre manifestato la volontà di restare unita in matrimonio col Pt_1
Tanto premesso, l'appello va respinto,
. dovendosi in primo luogo dar conto del fatto che il non fa questione Pt_1
dell'ammissibilità delle risultanze penali nell'odierno giudizio civile, ammissibilità ritenuta pacifica dal primo Giudice,
. visto che i testi escussi in sede penale hanno dato conto delle reiterate condotte violente tenute dal nei confronti della così come emerge dalle Pt_1 TE
trascrizioni rinvenibili nel fascicolo della che si riportano di seguito: A) il TE
teste ha riferito che l'ha conosciuto quando si sono fidanzati con la Testimone_2 sorella e poi non si sono più frequentati, che ha visto degli episodi violenti, ricordando in particolare di aver intravisto dal lucernario della porta che il picchiava la Pt_1
e che da fuori ha strillato “che stai a fa” e il gli ha risposto “che TE Pt_1
cavalo vuoi, brutto ubriacone imbecille”, che egli le dava cazzotti in testa, che ella usciva solo se non c'era il marito a casa, che l'ha vista con lividi in faccia e “un dente levato”, che ella negava tutto assumendo di essersi ferita accidentalmente, che l'ha vista palparsi la testa, che si udivano gli strilli, che il 26/9/2020 quando sono venuti a prenderlo con l'ambulanza, la ha riferito di averle prese sempre e che TE
voleva fare la denuncia, che, nell'occasione, il era dalla dottoressa che ha Pt_1
allertato i Carabinieri e che egli, tornato a casa, ha “fatto una strage”, “si è spogliato, menava,” ha evacuato per terra, e sono arrivati i Carabinieri, B) la teste Tes_3
ha riferito che ai primi di settembre 2020 ha visto la zia con un'ecchimosi
[...]
alla parte inferiore labbro sinistro, con una rottura di dente, che ella ha risposto di essere caduta e poi ha ammesso che trattavasi di cazzotto del marito, che la dottoressa -il medico del paese- nel maggio/giugno 2020 le aveva detto di aver reperito in ospedale referti attestanti bozzi sulla testa, che quando parlava con lei aveva sempre l'impressione che avesse paura e quando vedeva il marito scappava via, che al suo matrimonio aveva invitato la zia che non aveva partecipato a causa del marito, che la casa della zia non era frequentata nemmeno dai familiari, di essersi recata in precedenza dai Carabinieri che le hanno detto che avrebbero prima di tutto indagato informalmente, di aver ricevuto le confidenze della zia negli ultimi quattro/cinque anni e di non aver parlato perché la zia aveva paura, C) la teste amica di vecchia data, ha riferito Tes_1
che da tre/quattro anni la si lamentava dei maltrattamenti del marito, TE
piangeva e diceva che non ce la faceva più e, poi, rincuorata da lei rincasava, che la parlava di parole fuori posto e pugni in testa e che ella aveva notato, quando TE
le aveva messo dei rolli sul capo, che c'erano dei bozzi, che ne aveva parlato con fratello e OT che aveva informato circa il motivo della reticenza di -il Pt_2
pericolo per Matteo- sicchè si era convenuto che sarebbero andati a fare la denuncia, che aveva visto il che inveiva contro la moglie alzando le mani come per Pt_1 aggredirla, interrompendosi quando si è accorto della sua presenza, che in occasione di un ricovero in ospedale avrebbe voluto allontanarla per via dell'imminente arrivo del che le patologie della -di cui era a conoscenza nella sua qualità di Pt_1 TE
dipendente dell'ospedale- non giustificavano la presenza dei bozzi, che il Pt_1
contava pure i pomodori nell'orto e quante uova facevano le galline,
. visto che dette condotte sono state riferite, in sede di incidente probatorio e dinanzi al
Giudice istruttore, dall'interessata che lungi dallo smentire o dal ridimensionare il contenuto della denuncia, ha confermato di non voler più il marito per le botte che le ha dato, che bastava una stupidaggine per ricevere uno schiaffo, che egli la menava ed ella doveva stare zitta per paura di ritorsioni sul OT , che aveva tante amiche Tes_4
che il le impediva di frequentare, che per non sentirlo ella rimaneva a casa, che Pt_1
egli si riferiva a lei con epiteti quali “stupida”, “non sai fa niente”, che prendeva lui i soldi e non le dava niente.
Tanto premesso, la volontà della di separarsi è stata espressa in più sedi e TE
in maniera inequivocabile, tant'è che alla stessa ha aderito, quanto meno in origine, lo stesso che, nel costituirsi, ha chiesto dichiararsi la separazione, ha convenuto Pt_1
sull'impossibilità di addivenire ad una conciliazione e non ha impugnato l'ordinanza presidenziale del 17/5/2021, con la quale si dà atto dell'impossibilità di ricostituire l'unità familiare a fronte delle avverse dichiarazioni che ora ritiene tali da ridimensionare la vicenda.
Quanto all'addebito, le su riportate risultanze attestano le vessazioni e violenze fisiche subite dalla senza che il possa addurre la violazione del suo diritto TE Pt_1
di difesa, consistente nel fatto che la pronuncia di addebito era fondata sui soli testi a carico, visto che il processo penale è ormai definito e che l'istruttoria si è ivi compiuta anche con l'esame dei testi a discarico, le cui dichiarazioni sono state ritenute non significative, avendo il fratello deposto sul fatto -presunte percosse ad opera di terzo- che avrebbe determinato la reazione in seguito alla quale è stato sottoposto a TSO il
20/9/2020 e avendo la cognata ammesso di essersi recata nell'abitazione della coppia una volta sola in tanti anni. Dalle dichiarazioni emerge anche il perché della mancata presentazione di denuncia da parte della che è risultata che sottomessa al marito e incapace di reagire. TE
Non va nemmeno sottaciuto, vista anche la prospettazione del di un complotto Pt_1
ai suoi danni da parte dei familiari della quanto emerge dalla relazione TE
clinico-comportamentale emessa il 2/10/2020 dall nella quale si legge che Parte_4
“durante la degenza, il paziente si è mostrato diffidente nei confronti del personale del reparto, manifestando sospettosità, minacciosità ed una intensa irritabilità. Durante i colloqui, il paziente ha sempre negato la presenza di dinamiche di conflittualità coniugale, ponendosi nei confronti dei sanitari con atteggiamento sfidante, provocatorio, ed oppositivo. Ha mostrato inoltre reticenza nelle risposte che vengono fornite con voluta lacunosità. Si è potuto obiettivare una sfumata sensitività interpersonale con tendenza all'interpretatività e totale assenza di consapevolezza di malattia e dei propri comportamenti. La terapia viene assunta in maniera passiva, dopo proposte perseveranti da parte degli operatori. In due circostanze, durante le routinarie operazioni di pulizia della stanza, sono stati rinvenuti nel letto del paziente due piastre metalliche, avvolte nella carta igienica, che erano state divelte dall'armadietto assegnato allo stesso. ln altre occasioni il paziente si è aggirato negli spazi comuni del reparto brandendo frammenti taglienti delle posate in plastica fornite con il vitto ospedaliero, rifiutando in un primo momento di consegnare tali oggetti impropri e potenzialmente atti ad offendere. Inoltre, il paziente si è più volte avvicinato al carrello della ditta di pulizia, rovistando nei cassetti, Nella giornata di ieri, ha rotto il miscelatore del bidet del bagno dei pazienti, provocando un allagamento del reparto.
Infine nella mattinata di oggi, ha mostrato un grave episodio di agitazione psicomotoria con aggressività eterodiretta verso gli operatori sanitari utilizzando la maniglia divelta dalla stanza fumatori. Nel corso dell'ispezione della camera di degenza, sono stati rinvenuti altri oggetti metallici, smontati dagli arredi del reparto, ed occultati sui montanti della porta e sopra l'armadietto. In sintesi, il sig presenta, al Parte_1
momento, gravi tratti antisociali, consistenti in improvvisi, imprevedibili, immotivati e gravi agiti eterodiretti, verso persone ed oggetti”. Considerato tutto quanto premesso, l'appello va respinto con riferimento ad entrambi i punti xvi) e xvii) che precedono, restando assorbite le ivi sollecitate conseguenze in punto di spese di lite del primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. rigetta l'appello,
. condanna il a rifondere a parte appellata le spese di lite che liquida in euro Pt_1
6300 per compensi, oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore dell'appellata, avv Giovanna Palomba, dichiaratosi antistatario,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno