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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10310 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. 53211/23 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Riccardo Veli da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Riccardo Veli con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.6.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma Via Carlo Calcaterra n. 9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. ;
5. Dato atto delle attuali condizioni Parte_2 economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in Pt_2 Parte_1
c/c (ovvero ricarica mensile su carta di debito Poste Pay) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad Euro 600,00 a far data dal mese di intervenuta omologazione della separazione e sino al mese di intervenuta pronuncia della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (divorzio); questo, al fine di consentire alla Sig.ra
di reperire una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento Parte_1 economico. A tal riguardo le parti danno atto concordemente che, decorso tale termine, alcuna somma sarà più dovuta dal Sig. alla Sig.ra .” e il procuratore ha concluso in Pt_2 Parte_1 conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate;
visto il passaggio in giudicato della pronuncia separativa;
che nulla è da disporsi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato a Parte_2
Catania il 13.4.1970 e , nata a [...] il [...], coniugati il Parte_1
30.8.2014 a Roma, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.00068, parte II, serie A07;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. 53211/23 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Riccardo Veli da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Riccardo Veli con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.6.25; rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma Via Carlo Calcaterra n. 9, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. ;
5. Dato atto delle attuali condizioni Parte_2 economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in Pt_2 Parte_1
c/c (ovvero ricarica mensile su carta di debito Poste Pay) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad Euro 600,00 a far data dal mese di intervenuta omologazione della separazione e sino al mese di intervenuta pronuncia della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (divorzio); questo, al fine di consentire alla Sig.ra
di reperire una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento Parte_1 economico. A tal riguardo le parti danno atto concordemente che, decorso tale termine, alcuna somma sarà più dovuta dal Sig. alla Sig.ra .” e il procuratore ha concluso in Pt_2 Parte_1 conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate;
visto il passaggio in giudicato della pronuncia separativa;
che nulla è da disporsi sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato a Parte_2
Catania il 13.4.1970 e , nata a [...] il [...], coniugati il Parte_1
30.8.2014 a Roma, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.00068, parte II, serie A07;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 25.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi