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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1188/2024 promossa da coniugi
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Adele Parte_1 C.F._1
Ravasi e Marialuisa Tanco
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dell'attore
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
[...]
2) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del pagina 1 di 8 suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) Affidare la figlia minore al padre disponendo che il medesimo eserciti in via Persona_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima, assumendo tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5) regolamentare, se richiesto, il diritto di visita della madre in modo tale da escludere il rischio che la minore possa ancora essere oggetto di sottrazione internazionale;
6) Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia e in ragione delle circostanze Per_1 menzionate, la Signora corrisponda al padre, in via anticipata ed entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT;
7) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
8) assegnare la casa familiare sita in Montecchio Maggiore (VI), via A. Pacinotti n. 29 al signor
in ragione della collocazione presso il medesimo della figlia minore e comunque Parte_1 avendo la moglie abbandonato la residenza.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
20.3.2024 l'attore premesso di aver contratto matrimonio civile con la convenuta il 28.5.2016 in
Montecchio Maggiore (Vi), trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte 1, anno 2016 e che dall'unione era nata la figlia (n. 15.7.2015) allegava che la convenuta Persona_1 fosse già madre di (n. 5.5.2006) e di (n. 8.7.2010), nate da Persona_2 Persona_3 precedenti relazioni.
Deduceva che fino al 2019 quest'ultime avessero convissuto con le parti e la sorella Per_1 nell'abitazione di Montecchio del padre e che successivamente la si sarebbe trasferita dal di Per_3 lei padre. Dopo il matrimonio la convenuta avrebbe manifestato condotte aggressive, costringendolo nel luglio 2021 a recarsi al PS, episodio per cui l'attore denunciava la moglie, salvo poi ritirare querela.
Dopo un periodo di quiete, la convenuta riprendeva la condotta aggressiva;
ad inizio 2023 rappresentava al marito il desiderio di tornare in Brasile, suo paese d'origine, per vedere la madre in pagina 2 di 8 gravi condizioni di salute e farle conoscere le figlie. acconsentiva e il 28.5.2023 la Pt_1 CP_1 partiva per il Brasile con e con con l'intesa che sarebbero rientrate per l'inizio Per_1 Persona_2 dell'anno scolastico;
il padre di invece si opponeva, avviando procedimento dinnanzi Persona_3 all'intestato Tribunale.
Tra maggio e settembre 2023 trasmetteva alla moglie € 9.000,00 asseritamente necessari anche Pt_1 per far “divertire” le figlie in loco e acquistava i biglietti per il rientro ad agosto 2023; il 22.9.2023 la convenuta comunicava che non sarebbero rientrate con in Italia. Richiesta di fornire Per_1 spiegazioni, la convenuta riferiva di non esser tornata per l'aggravamento delle condizioni della madre e che invece aveva imbarcato la sola Al rientro in Italia questa riferiva che la convenuta Persona_2 avesse intrapreso una relazione extra coniugale spendendo il denaro inviatole dal marito con il compagno;
la dichiarava di esser rientrata perché stufa delle condotte intemperanti della Per_2 madre.
Il 9.10.2023 l'attore diffidava la madre a rientrare in Italia con dopo estenuanti colloqui la Per_1 convenuta accondiscendeva, l'attore acquistava nuovamente due biglietti aerei per gennaio 2024; ad inizio di detto mese la convenuta iniziava a postare storie su Instagram, riferendo di una sua gravidanza e quindi il 24.1.2024, a due giorni dalla data della partenza, la convenuta confermava di essere in stato interessante e di non intendere rientrare in Italia. Di seguito la convenuta avrebbe rifiutato di fornire un recapito e quindi il 24.2.2024 l'attore sporgeva denuncia querela per sottrazione internazionale di minore, rivolgendosi al ministero della giustizia per attivare la procedura prevista dalla convenzione dell'Aja del 1980.
Deduceva di aver nel frattempo difficoltà a interloquire con la figlia che avrebbe riferito di voler rientrare a casa, nelle telefonate – limitate ad una cadenza settimanale o quindicennale;
la di CP_1 contro avrebbe rivolto insistenti richieste di denaro. Allegava di essersi attivato anche per regolarizzare la posizione della figlia della convenuta, sostanzialmente abbandonata, come la Persona_2
, dalla madre. Per_3
Ciò premesso l'attore, premessa la giurisdizione del Giudice Italiano per la separazione/divorzio e anche per quanto concerneva la posizione della minore, chiedeva l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. disponendosi ai sensi di detta disposizione l'affido super esclusivo c.d. rafforzato. Nel merito, concludeva come in epigrafe, chiedendo altresì l'addebito della separazione alla convenuta e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Con provvedimento inaudita altera parte del 21.3.2024 veniva disposto “l'affido esclusivo della figlia minore al padre stabilendo che lo stesso possa prendere da solo le Persona_1 Parte_1
pagina 3 di 8 decisioni di maggior importanza riguardanti la figlia nell'ambito della istruzione, educazione, salute e scelta del luogo di residenza abituale, riservando al prosieguo, allorquando la minore sia ritornata in
Italia, le determinazioni relative al diritto di visita materno e al contributo di mantenimento per la figlia a carico del genitore non collocatario”, fissandosi per la conferma/modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 30.5.2024, disponendosi che il competente Servizio tutela minori depositasse relazione su quanto in narrativa entro il 30.4.2024.
A detta udienza, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, veniva comunque confermato il provvedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. rinviandosi la causa ex art. 473bis.21 c.p.c. al 29.5.2025. A detta udienza, rilevata la regolarità della notifica alla convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia;
i difensori attorei dichiaravano che “in Brasile pende tutt'ora il giudizio per la restituzione della minore, in cui è stata depositata un'istanza di sollecito per l'esame della pratica. Dà atto altresì che nell'ambito di detto procedimento ha formulato istanza – su cui il PM Brasiliano ha dato Pt_1 parere favorevole – per poter vedere la figlia in Brasile, in modalità protetta, a tutela di entrambe le parti e della minore avendo nel procedimento brasiliano la convenuta formulato delle accuse di violenze del ai danni della convenuta stessa, accuse su cui il PM brasiliano ha già articolato Pt_1 delle osservazioni ritenendolo infondate e prive di riscontro alcuno […]”; interrogato l'attore, questi rinunciava alla richiesta di addebito. Con ordinanza in pari data ex art. 473bis.22 c.p.c. l'attuale
Relatore così provvedeva “anche in conferma dei provvedimenti 473bis.15 c.p.c., affida la figlia minore
al padre stabilendo che lo stesso possa prendere da solo le decisioni Persona_1 Parte_1 di maggior importanza riguardanti la figlia nell'ambito della istruzione, educazione, salute e scelta del luogo di residenza abituale, con collocamento della figlia, quando rientrerà in Italia, presso il padre;
(ii) dispone, quando la figlia sarà rientrata in Italia, che la madre possa vedere la figlia esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali competenti per territorio, su richiesta dell'interessata, secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi”; rigettava le istanze di prova orale e assegnava a parte attrice termine fino al 26.6.2025 per depositare copia degli atti del procedimento brasiliano, tradotti in italiano e la causa veniva rinviata per p.c. e discussione ex art. 473bis.22 c.p.c., disponendone la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Depositate le note autorizzate e quelle ex art. 127ter
c.p.c., ove l'attore precisava le conclusione riportate in epigrafe, con provvedimento del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che il 10.7.2025 rendeva le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Deve poi essere poi confermato il rigetto delle istanze di prova orale articolate dall'attore, perché superflue alla luce della documentazione prodotta.
3. Deve anzitutto affermarsi la giurisdizione di questo Giudice a decidere la causa, ex art. 32 l. pagina 4 di 8 218/1995, essendo stato il matrimonio pacificamente concluso in Italia, dovendosi applicare la legge italiana quando alla separaazione/divorzio, ex art. 8, co. 1 lett. b) Reg. Ue 1259/2010 posto che pacificamente la residenza abituale, prima del trasferimento in Brasile della – comunque CP_1 occorso entro l'anno dalla proposizione del ricorso, risalendo a maggio 2023 – era in Italia e anche quanto al regime di affido e collocamento della minore ex art. 36 l. 218/1995 risultando la minore cittadina italiana.
4. Ciò premesso, dalla documentazione acquisita – richiesta di intervento dell'Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia in relazione alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minore (doc. 20), comunicazione della scuola frequentata da al sig. e scambi di Per_1 Pt_1 corrispondenza con segnalazione di inadempimento dell'obbligo scolastico di (docc. 23-26), Per_1 biglietti aerei di rientro per madre e figlia (doc. 15), audio della convenuta, in cui ammette di avere un nuovo compagno (doc. 22) – risulta dimostrato che la convenuta si è recata in Brasile nel maggio 2023, senza più rientrare in Italia, nonostante le diffide e richieste del padre.
ha poi provato gli sviluppi della procedura volta al rientro della minore: si è svolto anzitutto un Pt_1 procedimento di mediazione d stragiudiziale presso il Centro Giudiziario per la Risoluzione dei
Conflitti e la Cittadinanza (CEJUSC) della Corte Federale di Paraíba con due sessioni da remoto, la prima il 6.9.2024 e la seconda il 13.9.2024, che non ha portato al rientro della minore in Italia.
Lo Stato brasiliano quindi, tramite la Procura Generale dell'Unione (AGU), promuoveva innanzi alla
Corte Federale di Paraíba l'azione civile per la ricerca, il sequestro e la restituzione della minore nei confronti della signora con lo scopo di ottenere l'ordine di rientro della Persona_1 CP_1 minore, procedura in cui è intervenuto Pt_1
In detta sede la ha provato a giustificare l'iniziativa deducendo di esser fuggita dall'Italia in CP_1 ragione di asserite violenze domestiche – in alcun modo dimostrate in questa sede, ove al più possono dirsi acquisiti elementi (verbale di p.s., doc. 5) da cui emergerebbe un'aggressione a carico del Pt_1 nel luglio 2021; la prospettazione resa dalla nel procedimento brasiliano trova smentita dai CP_1 video/scambi di messaggi antecedenti al mancato rientro in Italia della convenuta, da cui non pare affatto emergere la situazione lamentata dalla convenuta.
Nell'ambito del procedimento, è stato emesso dall'AG Brasiliana un provvedimento (del 7.11.2024) in cui veniva disposta, tra l'altro, la ripresa dei contatti video telefonici tra padre e figlia e veniva previsto il “a) divieto per e per la minore di lasciare il Comune di Controparte_1 Persona_1
Cajazeiras per più di 5 giorni senza espressa autorizzazione giudiziaria del Tribunale;
b) sequestro e deposito in Tribunale presso la Cancelleria del Giudice, dei passaporti di e Controparte_1 della minore;
nonché c) comunicazione alla Sovrintendenza Regionale della Polizia Persona_1
pagina 5 di 8 Federale dello Stato di Paraíba, ai fini della registrazione nei sistemi informatici applicabili del
Servizio di Polizia Marittima, Aerea e di Frontiera e in altri sistemi applicabili nonché al Tribunale per
l'Infanzia e l'Adolescenza di Cajazeiras, del divieto di viaggio all'estero imposto a Controparte_1
e alla minore e del divieto di rilascio di passaporti a favore di entrambe.” (doc.
[...] Persona_1
68), pur non venendo disposto l'immediato rimpatrio richiesto.
Nelle more del procedimento, il si è attivato per recarsi in Brasile e ha chiesto e ottenuto Pt_1
l'autorizzazione a degli incontri in modalità protetta;
per il procedimento risulta fissata l'udienza per l'8.8.2025 (cfr. docc. 69-70).
In questo contesto – pur considerando le comprensibili cautele dell'AG Brasiliana sulla richiesta di rimpatrio della minore – può ritenersi dimostrato che la convenuta si sia recata, a partire dal maggio
2023 in brasile con la minore, senza più rientrare in Italia e trattenendo con sé la minore: non dimostrate le accuse a carico del della convenuta, che in base agli elementi raccolti si è Pt_1 trattenuta nel paese di origine dopo aver coltivato una nuova reazione.
5. Tanto chiarito, quanto all'affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore, che l'attore ha chiesto il c.d. affido esclusivo rafforzato o “super-esclusivo”. Sul punto va ricordato che la S.C. ha chiarito che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacché è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà” (Cass. n. 29999/2020). La giurisprudenza di merito ha poi statuito che “In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento pagina 6 di 8 esclusivo rafforzato o superesclusivo)" (Trib. Roma, 16.06.2017 in Banca Dati Leggi d'Italia).
Nel caso di specie deve ritenersi provata la grave inadeguatezza genitoriale della convenuta, confermata dalla provata sottrazione internazionale, con conseguente sradicamento della minore dal suo contesto abituale di vita, dal suo ambiente familiare e scolastico senza che detta condotta sia stata minimamente giustificata in questa sede (e dovendosi di contro ritenere non provate le allegazioni di violenza da parte dell'attore, articolate nel procedimento sudamericano.
Deve dunque essere stabilito che la figlia sia affidata in via esclusiva al padre, Persona_1 stabilendo che lo stesso possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Quanto al collocamento e al regime di visita la figlia al momento è ancora in Brasile;
può tuttavia prevedersi, per quando sarà rientrata in Italia, ilcollocamento della stessa presso il padre con diritto di visita in modalità esclusivamente protetta della madre, qualora anch'essa rientri in Italia, non dovendosi provvedere all'attualità sul mantenimento, risultando la figlia ancora materialmente collocata in Brasile né sussistendo per tali ragioni allo stato i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al padre o per porre a carico della madre un contributo al mantenimento della minore.
6. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
7. Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile il 28.5.2016 in Montecchio Maggiore (Vi), trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte 1, anno 2016
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore, perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) affida la figlia minore in via esclusiva al padre , con previsione che Persona_1 Parte_1 lo stesso possa prendere da solo anche le decisioni di maggior importanza per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dela minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, prevedendo, quando la figlia sarà rientrata in Italia, che la stessa debba essere collocata e stabilmente residente presso il padre;
pagina 7 di 8 iv) dispone, quando la figlia sarà rientrata in Italia, che la madre possa vedere la figlia esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali competenti per territorio, su richiesta dell'interessata, secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi;
vi) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
vii) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1188/2024 promossa da coniugi
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Adele Parte_1 C.F._1
Ravasi e Marialuisa Tanco
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA, CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni dell'attore
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
[...]
2) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del pagina 1 di 8 suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) Affidare la figlia minore al padre disponendo che il medesimo eserciti in via Persona_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima, assumendo tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5) regolamentare, se richiesto, il diritto di visita della madre in modo tale da escludere il rischio che la minore possa ancora essere oggetto di sottrazione internazionale;
6) Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia e in ragione delle circostanze Per_1 menzionate, la Signora corrisponda al padre, in via anticipata ed entro Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT;
7) Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
8) assegnare la casa familiare sita in Montecchio Maggiore (VI), via A. Pacinotti n. 29 al signor
in ragione della collocazione presso il medesimo della figlia minore e comunque Parte_1 avendo la moglie abbandonato la residenza.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data
20.3.2024 l'attore premesso di aver contratto matrimonio civile con la convenuta il 28.5.2016 in
Montecchio Maggiore (Vi), trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte 1, anno 2016 e che dall'unione era nata la figlia (n. 15.7.2015) allegava che la convenuta Persona_1 fosse già madre di (n. 5.5.2006) e di (n. 8.7.2010), nate da Persona_2 Persona_3 precedenti relazioni.
Deduceva che fino al 2019 quest'ultime avessero convissuto con le parti e la sorella Per_1 nell'abitazione di Montecchio del padre e che successivamente la si sarebbe trasferita dal di Per_3 lei padre. Dopo il matrimonio la convenuta avrebbe manifestato condotte aggressive, costringendolo nel luglio 2021 a recarsi al PS, episodio per cui l'attore denunciava la moglie, salvo poi ritirare querela.
Dopo un periodo di quiete, la convenuta riprendeva la condotta aggressiva;
ad inizio 2023 rappresentava al marito il desiderio di tornare in Brasile, suo paese d'origine, per vedere la madre in pagina 2 di 8 gravi condizioni di salute e farle conoscere le figlie. acconsentiva e il 28.5.2023 la Pt_1 CP_1 partiva per il Brasile con e con con l'intesa che sarebbero rientrate per l'inizio Per_1 Persona_2 dell'anno scolastico;
il padre di invece si opponeva, avviando procedimento dinnanzi Persona_3 all'intestato Tribunale.
Tra maggio e settembre 2023 trasmetteva alla moglie € 9.000,00 asseritamente necessari anche Pt_1 per far “divertire” le figlie in loco e acquistava i biglietti per il rientro ad agosto 2023; il 22.9.2023 la convenuta comunicava che non sarebbero rientrate con in Italia. Richiesta di fornire Per_1 spiegazioni, la convenuta riferiva di non esser tornata per l'aggravamento delle condizioni della madre e che invece aveva imbarcato la sola Al rientro in Italia questa riferiva che la convenuta Persona_2 avesse intrapreso una relazione extra coniugale spendendo il denaro inviatole dal marito con il compagno;
la dichiarava di esser rientrata perché stufa delle condotte intemperanti della Per_2 madre.
Il 9.10.2023 l'attore diffidava la madre a rientrare in Italia con dopo estenuanti colloqui la Per_1 convenuta accondiscendeva, l'attore acquistava nuovamente due biglietti aerei per gennaio 2024; ad inizio di detto mese la convenuta iniziava a postare storie su Instagram, riferendo di una sua gravidanza e quindi il 24.1.2024, a due giorni dalla data della partenza, la convenuta confermava di essere in stato interessante e di non intendere rientrare in Italia. Di seguito la convenuta avrebbe rifiutato di fornire un recapito e quindi il 24.2.2024 l'attore sporgeva denuncia querela per sottrazione internazionale di minore, rivolgendosi al ministero della giustizia per attivare la procedura prevista dalla convenzione dell'Aja del 1980.
Deduceva di aver nel frattempo difficoltà a interloquire con la figlia che avrebbe riferito di voler rientrare a casa, nelle telefonate – limitate ad una cadenza settimanale o quindicennale;
la di CP_1 contro avrebbe rivolto insistenti richieste di denaro. Allegava di essersi attivato anche per regolarizzare la posizione della figlia della convenuta, sostanzialmente abbandonata, come la Persona_2
, dalla madre. Per_3
Ciò premesso l'attore, premessa la giurisdizione del Giudice Italiano per la separazione/divorzio e anche per quanto concerneva la posizione della minore, chiedeva l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. disponendosi ai sensi di detta disposizione l'affido super esclusivo c.d. rafforzato. Nel merito, concludeva come in epigrafe, chiedendo altresì l'addebito della separazione alla convenuta e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione.
Con provvedimento inaudita altera parte del 21.3.2024 veniva disposto “l'affido esclusivo della figlia minore al padre stabilendo che lo stesso possa prendere da solo le Persona_1 Parte_1
pagina 3 di 8 decisioni di maggior importanza riguardanti la figlia nell'ambito della istruzione, educazione, salute e scelta del luogo di residenza abituale, riservando al prosieguo, allorquando la minore sia ritornata in
Italia, le determinazioni relative al diritto di visita materno e al contributo di mantenimento per la figlia a carico del genitore non collocatario”, fissandosi per la conferma/modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 30.5.2024, disponendosi che il competente Servizio tutela minori depositasse relazione su quanto in narrativa entro il 30.4.2024.
A detta udienza, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, veniva comunque confermato il provvedimento ex art. 473bis.15 c.p.c. rinviandosi la causa ex art. 473bis.21 c.p.c. al 29.5.2025. A detta udienza, rilevata la regolarità della notifica alla convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia;
i difensori attorei dichiaravano che “in Brasile pende tutt'ora il giudizio per la restituzione della minore, in cui è stata depositata un'istanza di sollecito per l'esame della pratica. Dà atto altresì che nell'ambito di detto procedimento ha formulato istanza – su cui il PM Brasiliano ha dato Pt_1 parere favorevole – per poter vedere la figlia in Brasile, in modalità protetta, a tutela di entrambe le parti e della minore avendo nel procedimento brasiliano la convenuta formulato delle accuse di violenze del ai danni della convenuta stessa, accuse su cui il PM brasiliano ha già articolato Pt_1 delle osservazioni ritenendolo infondate e prive di riscontro alcuno […]”; interrogato l'attore, questi rinunciava alla richiesta di addebito. Con ordinanza in pari data ex art. 473bis.22 c.p.c. l'attuale
Relatore così provvedeva “anche in conferma dei provvedimenti 473bis.15 c.p.c., affida la figlia minore
al padre stabilendo che lo stesso possa prendere da solo le decisioni Persona_1 Parte_1 di maggior importanza riguardanti la figlia nell'ambito della istruzione, educazione, salute e scelta del luogo di residenza abituale, con collocamento della figlia, quando rientrerà in Italia, presso il padre;
(ii) dispone, quando la figlia sarà rientrata in Italia, che la madre possa vedere la figlia esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali competenti per territorio, su richiesta dell'interessata, secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi”; rigettava le istanze di prova orale e assegnava a parte attrice termine fino al 26.6.2025 per depositare copia degli atti del procedimento brasiliano, tradotti in italiano e la causa veniva rinviata per p.c. e discussione ex art. 473bis.22 c.p.c., disponendone la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Depositate le note autorizzate e quelle ex art. 127ter
c.p.c., ove l'attore precisava le conclusione riportate in epigrafe, con provvedimento del 9.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa trasmissione degli atti al PM che il 10.7.2025 rendeva le conclusioni riportate in epigrafe.
2. Deve poi essere poi confermato il rigetto delle istanze di prova orale articolate dall'attore, perché superflue alla luce della documentazione prodotta.
3. Deve anzitutto affermarsi la giurisdizione di questo Giudice a decidere la causa, ex art. 32 l. pagina 4 di 8 218/1995, essendo stato il matrimonio pacificamente concluso in Italia, dovendosi applicare la legge italiana quando alla separaazione/divorzio, ex art. 8, co. 1 lett. b) Reg. Ue 1259/2010 posto che pacificamente la residenza abituale, prima del trasferimento in Brasile della – comunque CP_1 occorso entro l'anno dalla proposizione del ricorso, risalendo a maggio 2023 – era in Italia e anche quanto al regime di affido e collocamento della minore ex art. 36 l. 218/1995 risultando la minore cittadina italiana.
4. Ciò premesso, dalla documentazione acquisita – richiesta di intervento dell'Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia in relazione alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minore (doc. 20), comunicazione della scuola frequentata da al sig. e scambi di Per_1 Pt_1 corrispondenza con segnalazione di inadempimento dell'obbligo scolastico di (docc. 23-26), Per_1 biglietti aerei di rientro per madre e figlia (doc. 15), audio della convenuta, in cui ammette di avere un nuovo compagno (doc. 22) – risulta dimostrato che la convenuta si è recata in Brasile nel maggio 2023, senza più rientrare in Italia, nonostante le diffide e richieste del padre.
ha poi provato gli sviluppi della procedura volta al rientro della minore: si è svolto anzitutto un Pt_1 procedimento di mediazione d stragiudiziale presso il Centro Giudiziario per la Risoluzione dei
Conflitti e la Cittadinanza (CEJUSC) della Corte Federale di Paraíba con due sessioni da remoto, la prima il 6.9.2024 e la seconda il 13.9.2024, che non ha portato al rientro della minore in Italia.
Lo Stato brasiliano quindi, tramite la Procura Generale dell'Unione (AGU), promuoveva innanzi alla
Corte Federale di Paraíba l'azione civile per la ricerca, il sequestro e la restituzione della minore nei confronti della signora con lo scopo di ottenere l'ordine di rientro della Persona_1 CP_1 minore, procedura in cui è intervenuto Pt_1
In detta sede la ha provato a giustificare l'iniziativa deducendo di esser fuggita dall'Italia in CP_1 ragione di asserite violenze domestiche – in alcun modo dimostrate in questa sede, ove al più possono dirsi acquisiti elementi (verbale di p.s., doc. 5) da cui emergerebbe un'aggressione a carico del Pt_1 nel luglio 2021; la prospettazione resa dalla nel procedimento brasiliano trova smentita dai CP_1 video/scambi di messaggi antecedenti al mancato rientro in Italia della convenuta, da cui non pare affatto emergere la situazione lamentata dalla convenuta.
Nell'ambito del procedimento, è stato emesso dall'AG Brasiliana un provvedimento (del 7.11.2024) in cui veniva disposta, tra l'altro, la ripresa dei contatti video telefonici tra padre e figlia e veniva previsto il “a) divieto per e per la minore di lasciare il Comune di Controparte_1 Persona_1
Cajazeiras per più di 5 giorni senza espressa autorizzazione giudiziaria del Tribunale;
b) sequestro e deposito in Tribunale presso la Cancelleria del Giudice, dei passaporti di e Controparte_1 della minore;
nonché c) comunicazione alla Sovrintendenza Regionale della Polizia Persona_1
pagina 5 di 8 Federale dello Stato di Paraíba, ai fini della registrazione nei sistemi informatici applicabili del
Servizio di Polizia Marittima, Aerea e di Frontiera e in altri sistemi applicabili nonché al Tribunale per
l'Infanzia e l'Adolescenza di Cajazeiras, del divieto di viaggio all'estero imposto a Controparte_1
e alla minore e del divieto di rilascio di passaporti a favore di entrambe.” (doc.
[...] Persona_1
68), pur non venendo disposto l'immediato rimpatrio richiesto.
Nelle more del procedimento, il si è attivato per recarsi in Brasile e ha chiesto e ottenuto Pt_1
l'autorizzazione a degli incontri in modalità protetta;
per il procedimento risulta fissata l'udienza per l'8.8.2025 (cfr. docc. 69-70).
In questo contesto – pur considerando le comprensibili cautele dell'AG Brasiliana sulla richiesta di rimpatrio della minore – può ritenersi dimostrato che la convenuta si sia recata, a partire dal maggio
2023 in brasile con la minore, senza più rientrare in Italia e trattenendo con sé la minore: non dimostrate le accuse a carico del della convenuta, che in base agli elementi raccolti si è Pt_1 trattenuta nel paese di origine dopo aver coltivato una nuova reazione.
5. Tanto chiarito, quanto all'affido, collocamento e diritto di visita della figlia minore, che l'attore ha chiesto il c.d. affido esclusivo rafforzato o “super-esclusivo”. Sul punto va ricordato che la S.C. ha chiarito che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacché è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà” (Cass. n. 29999/2020). La giurisprudenza di merito ha poi statuito che “In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento pagina 6 di 8 esclusivo rafforzato o superesclusivo)" (Trib. Roma, 16.06.2017 in Banca Dati Leggi d'Italia).
Nel caso di specie deve ritenersi provata la grave inadeguatezza genitoriale della convenuta, confermata dalla provata sottrazione internazionale, con conseguente sradicamento della minore dal suo contesto abituale di vita, dal suo ambiente familiare e scolastico senza che detta condotta sia stata minimamente giustificata in questa sede (e dovendosi di contro ritenere non provate le allegazioni di violenza da parte dell'attore, articolate nel procedimento sudamericano.
Deve dunque essere stabilito che la figlia sia affidata in via esclusiva al padre, Persona_1 stabilendo che lo stesso possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo.
Quanto al collocamento e al regime di visita la figlia al momento è ancora in Brasile;
può tuttavia prevedersi, per quando sarà rientrata in Italia, ilcollocamento della stessa presso il padre con diritto di visita in modalità esclusivamente protetta della madre, qualora anch'essa rientri in Italia, non dovendosi provvedere all'attualità sul mantenimento, risultando la figlia ancora materialmente collocata in Brasile né sussistendo per tali ragioni allo stato i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale al padre o per porre a carico della madre un contributo al mantenimento della minore.
6. Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
7. Con separata ordinanza si provvede a fissare la successiva udienza, decorso il termine di legge, per la prosecuzione del procedimento ai fini della pronuncia di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti sulla domanda di separazione personale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
i) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile il 28.5.2016 in Montecchio Maggiore (Vi), trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 11, parte 1, anno 2016
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore, perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) affida la figlia minore in via esclusiva al padre , con previsione che Persona_1 Parte_1 lo stesso possa prendere da solo anche le decisioni di maggior importanza per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dela minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, prevedendo, quando la figlia sarà rientrata in Italia, che la stessa debba essere collocata e stabilmente residente presso il padre;
pagina 7 di 8 iv) dispone, quando la figlia sarà rientrata in Italia, che la madre possa vedere la figlia esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali competenti per territorio, su richiesta dell'interessata, secondo un calendario che sarà redatto dai Servizi medesimi;
vi) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
vii) spese al definitivo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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