Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/1975, n. 79
CASS
Sentenza 10 gennaio 1975

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Va dichiarato inammissibile il ricorso per il quale risulti utilizzato il deposito per il caso di soccombenza relativo ad altro precedente e distinto ricorso proposto dalla parte contro la stessa sentenza e non depositato in cancelleria, in quanto l'art 364 cod proc civ richiede un deposito per ogni ricorso e consente eccezionalmente un solo deposito nel caso in cui piu parti ricorrano con uno stesso atto contro una o piu parti.*

Le informazioni e gli scritti di terzi estranei al giudizio, pur non avendo di per se valore di prova autonoma, possono tuttavia essere utilizzati come elementi indiziari e possono, quindi, insieme con altre risultanze processuali, fornire elementi probatori. ( Conf 296/54).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/1975, n. 79
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 79
    Data del deposito : 10 gennaio 1975

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