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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/08/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 1562/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Tognoni
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Bitossi P_ C.F._2
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I SI.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 P_ il 6/5/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 5/9/2010 a Lari (PI), trascritto nel registro dello
Stato Civile di detto Comune del 2010, n. 34, P. 2, S. c (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione è nato il figlio (6/6/2012), minorenne e non economicamente _1 autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati consensualmente. Il Tribunale di Pisa emetteva in data 24/1/2018 relativo decreto di omologa n. 1468/2018 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (doc. 2);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà a risiedere in Via Fratelli de Filippo 28 Lari con il figlio P_
. Il sig. è attualmente residente presso altra abitazione sita in Fauglia _1 Parte_1
(PI), Via Valtriano 41;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione _1 prevalente fra entrambi i genitori nel modo che segue: settimana che termina con WE paterno: nei gg di lunedì, martedì mercoledì resterà con il _1 padre anche con pernottamento e nei gg di giovedì e venerdì con la madre anche con pernottamento.
WE con il papà PE settimana che termina con materno: nei gg di lunedì, martedì e mercoledì resterà _1 presso la madre anche con pernottamento, mentre nei successivi gg di giovedì e venerdi resterà presso il padre con pernottamento. WE con la mamma
3) quanto ai giorni delle rituali festività: Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e1 gennaio, Pasqua e
Pasquetta li trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni. Stesso criterio per le altre _1 feste comandate, compatibilmente con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi dei genitori;
4) quanto alle vacanze estive, trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre. _1
I genitori provvederanno reciprocamente a comunicare le relative date ed eventuali luoghi di vacanza, nel rispetto delle esigenze e delle volontà di;
_1
5) circa il mantenimento del figlio, il SI. contribuirà al mantenimento ordinario di Pt_1
versando sull'IBAN [...] su carta prepagata EVO intestata _1 alla SI.ra la somma di € 250,00= mensili rivalutabili ISTAT sino al raggiungimento della P_ maggiore età e comunque sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
2 6) le spese straordinarie, indifferibili, urgenti, mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche e ludiche (es gite e vacanze concordate) di cui al protocollo CNF, saranno divise in parti uguali al
50% fra i genitori, previo consenso espresso dagli stessi e dietro regolare giustificativo;
7) le parti convengono inoltre che l'assegno unico INPS ammontante ad € 199,40 sia percepito per intero dalla SI. cui il lascia la sua quota parte con esplicito consenso;
P_ Pt_1
8) Alcuna somma dovrà essere corrisposta a titolo di mantenimento dei coniugi dall'uno all'altra.
9) Quanto all'immobile, casa coniugale di Via Fratelli de Filippo 28, assegnato alla SI.ra P_ perché vi risieda con ma di proprietà di entrambi i coniugi, gli stessi convengono che a _1 termine ed estinzione del mutuo ipotecario gravante su detto immobile e al raggiungimento dell'indipendenza economica di , la proprietà dell'immobile sarà acquisita dall'uno o _1 dall'altro dei proprietari con saldo e pagamento del corrispettivo 50% corrispondente alla quota che si andrà ad acquistare (sul punto le parti potranno convenire su un prezzo più favorevole rispetto a quello di mercato). In alternativa l'immobile sarà venduto a terzi acquirenti e il ricavato diviso in parti uguali fra gli stessi proprietari. Laddove la vendita dovesse avvenire in costanza di contratto di mutuo ancora pendente, dall'importo ricavato dalla vendita sarà detratto previamente quanto necessario all'estinzione dello stesso. Le suddette alternative saranno perseguibili solo su accordo fra le parti proprietarie. In caso contrario si procederà secondo la normativa in materia;
10) Il SI. si impegna a cedere la quota della Pt_1 Parte_2 con spese notarili a suo carico, presso notaio di sua fiducia e dietro corrispettivo minimo del valore di € 50,00 che la SI.ra ha già regolarmente corrisposto”. P_
2. L'udienza di comparizione del 18/6/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 P_
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (6/5/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Lucca nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 24/1/2018; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 3 Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e in data 5/9/2010, a Lari (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile
[...] P_ di detto Comune del 2010, al N. 34 P. 2 S;
dispone che:
▪ il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con _1 collocazione prevalente fra entrambi i genitori nel modo che segue: settimana che termina con WE paterno: nei gg di lunedì, martedì mercoledì resterà _1 con il padre anche con pernottamento e nei gg di giovedì e venerdì con la madre anche con pernottamento. WE con il papà; settimana che termina con WE materno: nei gg di lunedì, martedì e mercoledì _1 resterà presso la madre anche con pernottamento, mentre nei successivi gg di giovedì e venerdì resterà presso il padre con pernottamento. WE con la mamma;
▪ quanto ai giorni delle rituali festività: Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e1 gennaio, Pasqua
e Pasquetta li trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni. Stesso criterio per le _1 altre feste comandate, compatibilmente con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi dei genitori;
▪ quanto alle vacanze estive, trascorrerà una settimana con il padre ed una con la _1 madre. I genitori provvederanno reciprocamente a comunicare i relativi dati ed eventuali luoghi di vacanza, nel rispetto delle esigenze e delle volontà di;
_1
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento Parte_1 ordinario in favore di versando sull'IBAN [...] su carta _1 prepagata EVO intestata a la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili ISTAT sino P_
4 al raggiungimento della maggiore età e comunque sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
- dispone che le spese straordinarie, indifferibili, urgenti, mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche e ludiche (es gite e vacanze concordate) di cui al protocollo CNF, saranno divise in parti uguali al 50% fra i genitori, previo consenso espresso dagli stessi e dietro regolare giustificativo;
- dispone che l'assegno unico INPS ammontante ad € 199,40 sia percepito per intero da P_
;
[...]
- dà atto che:
▪ continuerà a risiedere in Via Fratelli de Filippo 28 Lari con il figlio P_
. è attualmente residente presso altra abitazione sita in _1 Parte_1
Fauglia (PI), Via Valtriano 41;
▪ quanto all'immobile, casa coniugale di Via Fratelli de Filippo 28, assegnato a P_
perché vi risieda con ma di proprietà di entrambi i coniugi, gli stessi
[...] _1 convengono che a termine ed estinzione del mutuo ipotecario gravante su detto immobile e al raggiungimento dell'indipendenza economica di , la proprietà dell'immobile sarà _1 acquisita dall'uno o dall'altro dei proprietari con saldo e pagamento del corrispettivo 50% corrispondente alla quota che si andrà ad acquistare (sul punto le parti potranno convenire su un prezzo più favorevole rispetto a quello di mercato). In alternativa l'immobile sarà venduto a terzi acquirenti e il ricavato diviso in parti uguali fra gli stessi proprietari. Laddove la vendita dovesse avvenire in costanza di contratto di mutuo ancora pendente, dall'importo ricavato dalla vendita sarà detratto previamente quanto necessario all'estinzione dello stesso. Le suddette alternative saranno perseguibili solo su accordo fra le parti proprietarie. In caso contrario si procederà secondo la normativa in materia;
▪ si impegna a cedere la quota della Parte_1 Parte_2
con spese notarili a suo carico, presso notaio di sua fiducia e dietro corrispettivo
[...] minimo del valore di € 50,00 che ha già regolarmente corrisposto;
P_
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 5/8/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Tognoni
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Bitossi P_ C.F._2
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I SI.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 P_ il 6/5/2025, deducendo:
1 - di aver contratto matrimonio concordatario in data 5/9/2010 a Lari (PI), trascritto nel registro dello
Stato Civile di detto Comune del 2010, n. 34, P. 2, S. c (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti);
- dalla loro unione è nato il figlio (6/6/2012), minorenne e non economicamente _1 autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati consensualmente. Il Tribunale di Pisa emetteva in data 24/1/2018 relativo decreto di omologa n. 1468/2018 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (doc. 2);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà a risiedere in Via Fratelli de Filippo 28 Lari con il figlio P_
. Il sig. è attualmente residente presso altra abitazione sita in Fauglia _1 Parte_1
(PI), Via Valtriano 41;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione _1 prevalente fra entrambi i genitori nel modo che segue: settimana che termina con WE paterno: nei gg di lunedì, martedì mercoledì resterà con il _1 padre anche con pernottamento e nei gg di giovedì e venerdì con la madre anche con pernottamento.
WE con il papà PE settimana che termina con materno: nei gg di lunedì, martedì e mercoledì resterà _1 presso la madre anche con pernottamento, mentre nei successivi gg di giovedì e venerdi resterà presso il padre con pernottamento. WE con la mamma
3) quanto ai giorni delle rituali festività: Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e1 gennaio, Pasqua e
Pasquetta li trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni. Stesso criterio per le altre _1 feste comandate, compatibilmente con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi dei genitori;
4) quanto alle vacanze estive, trascorrerà una settimana con il padre ed una con la madre. _1
I genitori provvederanno reciprocamente a comunicare le relative date ed eventuali luoghi di vacanza, nel rispetto delle esigenze e delle volontà di;
_1
5) circa il mantenimento del figlio, il SI. contribuirà al mantenimento ordinario di Pt_1
versando sull'IBAN [...] su carta prepagata EVO intestata _1 alla SI.ra la somma di € 250,00= mensili rivalutabili ISTAT sino al raggiungimento della P_ maggiore età e comunque sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
2 6) le spese straordinarie, indifferibili, urgenti, mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche e ludiche (es gite e vacanze concordate) di cui al protocollo CNF, saranno divise in parti uguali al
50% fra i genitori, previo consenso espresso dagli stessi e dietro regolare giustificativo;
7) le parti convengono inoltre che l'assegno unico INPS ammontante ad € 199,40 sia percepito per intero dalla SI. cui il lascia la sua quota parte con esplicito consenso;
P_ Pt_1
8) Alcuna somma dovrà essere corrisposta a titolo di mantenimento dei coniugi dall'uno all'altra.
9) Quanto all'immobile, casa coniugale di Via Fratelli de Filippo 28, assegnato alla SI.ra P_ perché vi risieda con ma di proprietà di entrambi i coniugi, gli stessi convengono che a _1 termine ed estinzione del mutuo ipotecario gravante su detto immobile e al raggiungimento dell'indipendenza economica di , la proprietà dell'immobile sarà acquisita dall'uno o _1 dall'altro dei proprietari con saldo e pagamento del corrispettivo 50% corrispondente alla quota che si andrà ad acquistare (sul punto le parti potranno convenire su un prezzo più favorevole rispetto a quello di mercato). In alternativa l'immobile sarà venduto a terzi acquirenti e il ricavato diviso in parti uguali fra gli stessi proprietari. Laddove la vendita dovesse avvenire in costanza di contratto di mutuo ancora pendente, dall'importo ricavato dalla vendita sarà detratto previamente quanto necessario all'estinzione dello stesso. Le suddette alternative saranno perseguibili solo su accordo fra le parti proprietarie. In caso contrario si procederà secondo la normativa in materia;
10) Il SI. si impegna a cedere la quota della Pt_1 Parte_2 con spese notarili a suo carico, presso notaio di sua fiducia e dietro corrispettivo minimo del valore di € 50,00 che la SI.ra ha già regolarmente corrisposto”. P_
2. L'udienza di comparizione del 18/6/2025 è stata sostituita con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SI.ri e è fondata e merita accoglimento. Parte_1 P_
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (6/5/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Lucca nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 24/1/2018; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. 3 Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse del figlio minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e in data 5/9/2010, a Lari (PI), trascritto nel registro dello Stato Civile
[...] P_ di detto Comune del 2010, al N. 34 P. 2 S;
dispone che:
▪ il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con _1 collocazione prevalente fra entrambi i genitori nel modo che segue: settimana che termina con WE paterno: nei gg di lunedì, martedì mercoledì resterà _1 con il padre anche con pernottamento e nei gg di giovedì e venerdì con la madre anche con pernottamento. WE con il papà; settimana che termina con WE materno: nei gg di lunedì, martedì e mercoledì _1 resterà presso la madre anche con pernottamento, mentre nei successivi gg di giovedì e venerdì resterà presso il padre con pernottamento. WE con la mamma;
▪ quanto ai giorni delle rituali festività: Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e1 gennaio, Pasqua
e Pasquetta li trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni. Stesso criterio per le _1 altre feste comandate, compatibilmente con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi dei genitori;
▪ quanto alle vacanze estive, trascorrerà una settimana con il padre ed una con la _1 madre. I genitori provvederanno reciprocamente a comunicare i relativi dati ed eventuali luoghi di vacanza, nel rispetto delle esigenze e delle volontà di;
_1
- pone, a carico di l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento Parte_1 ordinario in favore di versando sull'IBAN [...] su carta _1 prepagata EVO intestata a la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili ISTAT sino P_
4 al raggiungimento della maggiore età e comunque sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
- dispone che le spese straordinarie, indifferibili, urgenti, mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche e ludiche (es gite e vacanze concordate) di cui al protocollo CNF, saranno divise in parti uguali al 50% fra i genitori, previo consenso espresso dagli stessi e dietro regolare giustificativo;
- dispone che l'assegno unico INPS ammontante ad € 199,40 sia percepito per intero da P_
;
[...]
- dà atto che:
▪ continuerà a risiedere in Via Fratelli de Filippo 28 Lari con il figlio P_
. è attualmente residente presso altra abitazione sita in _1 Parte_1
Fauglia (PI), Via Valtriano 41;
▪ quanto all'immobile, casa coniugale di Via Fratelli de Filippo 28, assegnato a P_
perché vi risieda con ma di proprietà di entrambi i coniugi, gli stessi
[...] _1 convengono che a termine ed estinzione del mutuo ipotecario gravante su detto immobile e al raggiungimento dell'indipendenza economica di , la proprietà dell'immobile sarà _1 acquisita dall'uno o dall'altro dei proprietari con saldo e pagamento del corrispettivo 50% corrispondente alla quota che si andrà ad acquistare (sul punto le parti potranno convenire su un prezzo più favorevole rispetto a quello di mercato). In alternativa l'immobile sarà venduto a terzi acquirenti e il ricavato diviso in parti uguali fra gli stessi proprietari. Laddove la vendita dovesse avvenire in costanza di contratto di mutuo ancora pendente, dall'importo ricavato dalla vendita sarà detratto previamente quanto necessario all'estinzione dello stesso. Le suddette alternative saranno perseguibili solo su accordo fra le parti proprietarie. In caso contrario si procederà secondo la normativa in materia;
▪ si impegna a cedere la quota della Parte_1 Parte_2
con spese notarili a suo carico, presso notaio di sua fiducia e dietro corrispettivo
[...] minimo del valore di € 50,00 che ha già regolarmente corrisposto;
P_
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 5/8/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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