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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9527/2021
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AN IN Presidente
Dott.ssa TA TI Giudice relatore
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9527/2021 R.G., avente come oggetto:
“dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne” promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE LA
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BE EZ
CONVENUTO
pagina 1 di 15
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ‐ Dichiarare che il convenuto sig. è il padre biologico del minore nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
22.12.2019. ‐ Condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del danno patrimoniale, da individuarsi nella somma non minore di €7.000,00 titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il mantenimento, la cura e l'educazione del minore suddetto sino alla domanda, per la quota parte di sua spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre le ulteriori spese che la madre sosterrà sino alla sentenza. Condannare il convenuto sig.
[...]
a corrispondere all'attrice la somma mensile di €400,00 da versarsi invia anticipata CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di notifica della citazione e/o deposito della sentenza da rivalutare secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento alla cura e all'educazione del figlio minore ‐ Condannare inoltre il medesimo convenuto a Per_1 risarcire al minore il danno non patrimoniale cagionato dall'omesso riconoscimento da liquidare in via equitativa. ‐ Ordinare che a venga aggiunto il cognome Persona_1 CP_1 anteponendo il cognome del padre a quello della madre;
‐ Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal DPR n.396/2000; ‐ Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
per parte convenuta: “contrariis reiectis con vittoria di spese e competenze Voglia l'Ill. mo
Tribunale adito: - in via principale: - dichiarare la paternità di nei confronti di Persona_1
e ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia l'annotazione Controparte_1 negli atti anagrafici;
- rigettare l'avversa domanda di rimborso pro quota delle spese sostenute nella misura di Euro 7.000,00= per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'avversa domanda di contributo al mantenimento nella misura di Euro 400,00= mensili per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare la domanda di sostituzione del cognome paterno anteponendolo
a quello materno per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: - disporre a carico del signor la somma di Euro 200,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 minore in considerazione del fatto sopravvenuto della nascita di un nuovo figlio, e, in ogni caso, nella misura massima di Euro 270,00=, somma con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza emettenda;
- rideterminare la somma dovuta a titolo di rimborso spese pro quota in pagina 2 di 15 base alla effettiva documentazione probante il credito, disponendo gli accertamenti più opportuni ove necessario anche in relazione alle condizioni patrimoniali della madre, e alla capacità patrimoniale delle parti e, comunque, in misura non superiore ad Euro 4.500,00=; in ogni caso, in assenza di idonea documentazione, determinarla secondo equità; - nell'ipotesi di accertamento di condotta integrante il danno endofamiliare, del relativo danno e del nesso causale, condannare il signor al pagamento di una somma non superiore alla metà CP_1 dell'assegno minimo di mantenimento per il figlio minore di prassi stabilito dal suintestato
Tribunale erogato per due anni ovvero, in via equitativa, di una somma proporzionata alle caratteristiche del caso concreto determinata con riferimento alla liquidazione del danno da lesione di rapporto parentela previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano, al fine di oggettivizzare la determinazione del danno stesso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 Controparte_1 avanti a questo Tribunale, al fine di sentirne dichiarata la paternità di nato a [...] il Persona_1
22.12.2019, nonché al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di un contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore e al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dal minore a causa del mancato riconoscimento e della totale assenza del genitore nei primi anni di vita di Per_1
si è costituto in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata ad accertare la paternità biologica del minore in capo al . CP_1
Con ordinanza del 18.1.2025, previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. La domanda di accertamento giudiziale della paternità di in capo ad Persona_1 Controparte_1
è fondata.
pagina 3 di 15 È pacifico tra le parti che vi sia stata una frequentazione personale – e intima – tra la e il , Per_1 CP_1 la quale si è protratta anche nel corso dell'anno 2019, durante il quale è stato concepito il minore
Persona_1
La Consulenza Tecnica d'Ufficio, al cui contenuto questo Collegio presta piena adesione, ha inequivocabilmente consentito di accertare che “sulla scorta dei 23 marcatori autosomici studiati, le analisi eseguite non hanno evidenziato alcuna incompatibilità genetica;
vi è inoltre perfetta identità relativamente agli alleli del Cromosoma Y. Alla luce del calcolo biostatistico, la percentuale di probabilità per cui può essere il padre biologico di è del Controparte_1 Persona_1
99,9999999%.. (1.255847601*1023) Sulla scorta dei predicati verbali, la paternità biologica di
[...]
nei confronti di è da ritenersi praticamente provata. Non vi è alcun dubbio CP_1 Persona_1 che è biologicamente figlio di ” (cfr. elaborato peritale, pagg. 9 e 10). Persona_1 Controparte_1
Peraltro, i consulenti di parte hanno prestato piena adesione al contenuto della C.T.U., non formulando alcuna osservazione.
Ne consegue che è il padre biologico di Controparte_1 Persona_1
2. Tra le parti vi è, inoltre, disaccordo in relazione al cognome da attribuire al minore: la madre chiede di anteporre quello paterno, il padre chiede che non sia attribuito il suo cognome al minore.
Al fine di dirimere la controversia, occorre affermare che il cognome svolge una funzione specifica, ovverosia quella di rappresentare, insieme con il prenome, il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità e incarnando la rappresentazione sintetica della personalità individuale.
Secondo Cass. Civ., sez VI, 16.01.20 n. 772, infatti, “In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.
Nel caso di specie, il minore, di anni cinque, si è finora identificato unicamente con il cognome della madre che l'ha riconosciuto alla nascita. Tale identificazione, tuttavia, si ritiene debba arricchirsi anche del cognome paterno, atteso che non risulta agli atti un potenziale pregiudizio per il minore derivante dalla reputazione del cognome paterno né tantomeno risulta lesiva dell'identità personale di Per_1
pagina 4 di 15 l'attribuzione di tale cognome in aggiunta a quello materno, atteso che non risulta allo stato Per_1 provato il definitivo consolidamento dell'identità del minore nella trama dei rapporti personali e sociali.
Per quanto riguarda l'ordine di apposizione dei cognomi, occorre sempre avere riguardo all'interesse del minore. Secondo Cass. Civ. Sez. I 5.07.2019, n. 18161 “In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art.
262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)”.
A ben vedere, non sussistono ragioni legate al superiore interesse di per anteporre il cognome Per_1 paterno al cognome della madre. Oltre a essere ingiustificata per i motivi di seguito illustrati, una simile decisione contrasterebbe con il contenuto valoriale della nota pronuncia della Corte costituzionale n.
131 del 2022, con la quale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma,
c.c. "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo
l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”, la
Consulta ha previsto la soppressione della regola della prevalenza del cognome paterno (cd. patronimico) sul cognome materno. Sebbene la Consulta si riferisca al caso dell'automatica apposizione del solo cognome paterno, dalla pronuncia si ricava un principio fondamentale, ovverosia che deve ritenersi superata la vecchia concezione patriarcale della famiglia, distante oggi dalle istanze di un nuovo contesto culturale. Di conseguenza, appare maggiormente rispondente all'interesse del minore, e armonico rispetto al suo vissuto, posporre il nome paterno a quello della madre, non ravvisandosi ragioni per anteporlo, se non quella di aderire a quella concezione patriarcale che la stessa
Corte Costituzionale ritiene superata. Dall'altro lato, la priorità del cognome materno su quello paterno risponde a un'esigenza di conservazione di quel nucleo identitario nel quale la bambina si è finora riconosciuta, la cui messa in discussione sarebbe di inutile pregiudizio per la minore.
Senonché, si ritiene doversi posporre il cognome paterno al cognome della madre.
3. Questo Tribunale non può esimersi dal regolare l'affidamento del minore.
pagina 5 di 15 Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Il totale disinteresse mostrato da e la sua totale assenza nella vita del minore Controparte_1 giustificano l'affidamento esclusivo in capo alla anche in relazione alle questioni di particolare Per_1 interesse per il minore. Difatti, prevedere che sia coinvolto nelle decisioni attinenti Controparte_1 alla vita di con il quale non ha il benché minimo rapporto e del quale ignora completamente le Per_1 primarie esigenze, appare totalmente contrario al superiore interesse del minore.
Le eventuali visite padre-figlio si dovranno svolgere in modalità protetta e alla presenza di un educatore, previa attivazione degli incontri presso i Servizi Sociali territorialmente competente da parte di . È di tutta evidenza che non possano consentirsi incontri liberi allorquando il Controparte_1 padre e il figlio non si siano mai incontrati prima d'ora.
Il minore abiterà presso l'abitazione materna, non avendo alcun rapporto con il padre e non essendo nemmeno stata fornita alcuna disponibilità in tal senso da parte del . CP_1
4. In tema di mantenimento dei minori, ciascun genitore ha il diritto-dovere, costituzionalmente sancito
(art. 30 Cost.), di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli. Per il loro mantenimento, la norma primaria di riferimento (art. 316 bis c.c.) stabilisce che l'adempimento degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli è in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. In costanza di unione tra i genitori, il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole stringenti bensì rimesso alle possibilità economiche dei genitori. In caso di separazione, il giudice realizza il principio di proporzionalità (art. 337 ter c.4 c.c.) stabilendo il pagamento di un assegno periodico che rappresenta la modalità principale di adempiere gli obblighi economici connessi alla cura, all'istruzione ed educazione dei figli da parte del genitore non convivente. L'art. 337 ter c.4
c.c. indica i parametri di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole: le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie non potrà essere applicato il criterio del tenore di vita del minore durante la convivenza dei genitori, atteso che tale circostanza non si è mai verificata. Quanto agli altri criteri, è la pagina 6 di 15 sola che si prende (e si prenderà) cura del minore e lo stesso trascorrerà il tempo in via esclusiva Per_1 con lei.
Per quanto concerne la comparazione delle situazioni reddituali, percepisce una Controparte_1 retribuzione netta di circa euro 2.000,00, come comprovato dalle Certificazioni Uniche prodotte in atti.
Ha allegato e provato di pagare 500,00 euro mensili all'attuale compagna a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione e alla retta dell'asilo della minore avendo costui avuto due Per_2 figli dalla sua attuale compagna, (2021) e (2024), dei quali dovrà inevitabilmente Per_2 Per_3 tenersi conto, essendo lo stesso soggetto al dovere di concorrere al mantenimento e al benessere degli stessi.
La ha prodotto documentazione dalla quale emerge che lavora come badante, percependo una Per_1 retribuzione di circa 800,00 euro mensili. La stessa sostiene un canone di locazione pari a euro 500,00 mensili.
Dalla comparazione della situazione reddituale delle parti, tenuto conto del fatto che il minore non trascorre mai del tempo con il padre e che di conseguenza è la madre a dover far fronte delle esigenze dello stesso, appare congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento ordinario di nella misura di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, Per_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivide nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo il
Protocollo del Tribunale di Brescia.
5. Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del figlio in relazione Per_1 alle quali sino a ora ha provveduto in via esclusiva.
La Suprema Corte sul punto ha precisato che: “anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio […]. L'obbligazione di mantenimento del figlio «si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio», cosicché l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore pagina 7 di 15 giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti tra condebitori solidali” (cfr. Cass. Civ. n. 21364/2018).
Peraltro, “il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi
[…] decorrono dalla data della domanda giudiziale, in mancanza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora” (cfr. Cass. Civ. n. 16657/2014).
Ora, parte attrice è riuscita a fornire riscontro soltanto di alcune delle spese sostenute nell'interesse del minore e, per l'effetto, deve farsi ricorso a una valutazione di tipo equitativo. A tal fine, si deve ritenere congruo utilizzare quale parametro l'importo di euro 400,00 mensili, della cui congruità si è sopra argomentato.
Tuttavia, si ritiene altrettanto equo limitare il diritto al rimborso alla somma esplicitamente richiesta dalla attrice (euro 7.000,00), anche se inferiore rispetto al risultato dell'operazione matematica costituita dalla moltiplicazione dell'importo mensile per 12 (mesi presenti in un anno), per il numero di anni di vita del bambino per i quali non è stato previsto alcun contributo al mantenimento.
Dal momento che non è stato versato negli atti di causa alcun atto di costituzione in mora del , gli CP_1 interessi al tasso legale decorrono dal momento della domanda giudiziale.
Non appare dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto si tratta di rimborso di somme versate dalla attrice, seppur determinato in via equitativa.
Ebbene, a tal proposito, giova richiamare la nota distinzione tra debiti di valore e debiti di valuta: le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una res diversa dal denaro, rappresentando la moneta soltanto un bene sostitutivo di una prestazione con oggetto diverso, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi sin dall'origine come oggetto una somma di denaro (cfr. ex multerrimis Cass., sez. I, n. 634 del 20.1.1995).
pagina 8 di 15 Dunque, oggetto dei debiti di valuta è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1277 c.c. al principio nominalistico: le eventuali variazioni del valore reale della moneta non incidono sull'importo oggetto della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata.
Nei debiti di valore, invece, l'obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l'equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l'oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari;
le obbligazioni aventi a oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono ontologicamente sottratte al principio nominalistico, perché l'importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell'obbligazione primaria sostituita e, pertanto, non può restare insensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.
Il rischio della svalutazione monetaria grava sul creditore nei debiti di valuta (salvo ricorra una delle ipotesi derogatorie), in virtù della precisa scelta legislativa dell'art. 1277 c.c. mentre nei debiti di valore grava, per ragioni di equità, sul debitore.
Soltanto i debiti di valore, dunque, sono soggetti a rivalutazione monetaria, mentre i debiti di valuta, non vi sono soggetti, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cass. 4637/1987; Cass., sez.
2, n. 14289 del 4.6.2018).
Nel caso in esame, il credito azionato dalla attrice ha natura di debito di valuta, avendo a oggetto ab origine una somma di denaro liquida e determinata e, per l'effetto, non è soggetta a rivalutazione.
6. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice è fondata.
La giurisprudenza con indirizzo costante ha affermato che: “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n. 34986/2022; Cass. n.
15148/2022). Inoltre […] ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri
pagina 9 di 15 doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione” (cfr. Cass. Civ. 21964/2024).
Del resto, la giurisprudenza ha da tempo enucleato la fattispecie dell'illecito endofamiliare, derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti del figlio per lunghi anni, con privazione della figura genitoriale (cfr. Cass. n. 5652 del 10.4.2012; Cass. n. 26205 del 22.11.2013; Cass. n. 20137 del 2013;
Cass. n. 3079 del 16.2.2015).
In particolare, si evidenzia come il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto “contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30
Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello di intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea
e dalla convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata con L. n.176 del 1991, sui diritti del fanciullo)” (Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205).
Del resto, sin dal momento della nascita, i figli vantano – in modo automatico – dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, all'armonica evoluzione della loro personalità e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205; Cass. civ., sez. VI, 16.02.2015, n. 3079; Cass. civ., sez. I, 10.04.2012, n. 5652; Corte d'appello di Torino, sez. famiglia, 19.11.2020, n. 1138).
Peraltro, “il mancato riconoscimento da parte del genitore del figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti
pagina 10 di 15 nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/11/2022, n. 34950; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/05/2022, n. 15148;
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 22/11/2013, n. 26205 (rv. 629743); Cass. civ., Sez. I, 10/04/2012, n. 5652;
Cass. civ., Sez. I, 07/06/2000, n. 7713).
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/08/2021, n. 22496 – rv. 662304-01).
Nel caso in esame, non v'è ragione di dubitare che il fosse a conoscenza delle frequentazioni CP_1 intime da lui stesso intrattenute con la e della successiva gravidanza della stessa: se nel primo Per_1 caso, la conoscenza diretta dello stesso la si può trarre dalla mancata contestazione dei rapporti intimi
(anzi ammessi dallo stesso convenuto), nel secondo caso, la circostanza che la avesse informato Per_1 il è pacifica e non contestata, peraltro provata anche documentalmente, attesa la raccomandata CP_1 inviata a quest'ultimo dal legale dell'odierna attrice nel corso del 2021, nel quale veniva inviato a sottoporsi al test del DNA. Peraltro, la principale opposizione al riconoscimento del minore da parte del era dovuta al fatto che non aveva certezza di essere il padre, non già che negasse tout court ogni CP_1 possibilità di essere del padre: sicché deve ritenersi che il fosse consapevole – o quanto meno CP_1 fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di averne la consapevolezza – del rapporto di paternità che lo legava a e che abbia volontariamente e consapevolmente deciso di sottrarsi ai Per_1 doveri derivanti dal fatto naturale della procreazione.
Ritiene il Collegio che le allegate condotte vessanti poste in essere dalla sfociate in un Per_1 ammonimento del Questore e in una successiva querela da parte del , abbiano avuto una entità CP_1 notevolmente inferiore rispetto a quella rappresentata dal convenuto. Difatti, come condivisibilmente rilevato dal GIP, il “lungi dal voler interrompere la relazione clandestina con l'amante, l'ha CP_1 resa depositaria dei suoi propositi suicidari e delle sue difficoltà psicologiche, tenendo nei suoi confronti un atteggiamento ambiguo e manipolatorio, tale da stringerla sempre più in una morsa pagina 11 di 15 emotiva; attraverso continue rassicurazioni l'ha, poi, indotta a tenere condotte (peraltro solo larvatamente) persecutorie e intrusive, che si spiegano, tuttavia, con le false speranze alimentate da una relazione amorosa fondata su sotterfugi e incontri clandestini” (cfr. ordinanza di archiviazione, pag. 2). Ne consegue che le condotte della non sono benché minimamente idonee a elidere il Per_1 disvalore della condotta del e, per l'effetto, sussistono tutti i presupposti per ritenere CP_1 quest'ultimo responsabile del danno non patrimoniale patito dal minore.
Del resto, questo Collegio ritiene di non poter condividere l'orientamento espresso da parte della giurisprudenza di merito, che ha trovato il sostegno di una pronuncia della Corte di Cassazione, a mente del quale un totale disinteresse non possa giammai provocare danni, essendo il figlio abbandonato sempre vissuto nel disinteresse del padre e quindi nulla avendo perso per non aver mai avuto nulla (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 giugno 2020, n.11097). Difatti, si ritiene preferibile l'orientamento richiamato più sopra, secondo il quale il danno da disinteresse genitoriale determina, usualmente, un rilevante danno allo sviluppo psicofisico della persona (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 06/04/2021, n. 9255).
Come sopra evidenziato, tale danno può essere ravvisato nella mancanza del genitore che il minore percepisce e ne condiziona le relazioni sociali. Il minore, peraltro, ha la percezione di non essere stato voluto dal padre, che non lo ha riconosciuto. Del resto, atteso che il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole sorge - come già chiarito - per il solo fatto di averla generata e indipendentemente dalla domanda giudiziale di mantenimento, l'inadempimento di tali obblighi comporta la violazione dei primari diritti nascenti dal rapporto di filiazione.
Per la liquidazione di tale danno deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, utilizzando quale parametro, meramente indicativo da adattarsi al caso concreto, le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del genitore;
pur nella consapevolezza della diversità della situazione, perché in quest'ultimo caso la perdita è irreversibile e all'origine della sofferenza vi è un trauma che, in un caso quale quello che ci occupa, assume una connotazione totalmente differente e un'entità notevolmente minore, le tabelle in questione consentono di oggettivizzare la liquidazione del danno e il riferimento ad esse ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n.16657/2014;
Trib. Brescia, 7.2.2019; Trib. Brescia, 29.5.2025; Trib. Brescia, 23.6.2025).
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale "...alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita... (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il
pagina 12 di 15 periodo successivo.., quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione...", una volta acclarato che il padre ben sapesse della esistenza del figlio (cfr. Cass. 26205/2013; Cass.
15148/2022).
Rilevato che l'assistenza morale e materiale del nei confronti del figlio è venuta a mancare sin CP_1 dalla nascita di è quest'ultimo il momento in cui deve ritenersi cristallizzata, ai fini della Per_4 liquidazione del danno, la perdita del rapporto genitoriale a causa del disinteresse di quest'ultimo.
In forza delle Tabelle milanesi (2024), il valore attuale del punto base per la perdita del rapporto parentale è pari a 3.911,00 euro. Si ritiene congruo ridurre equitativamente il valore del punto base al
15% del totale, e quindi, al minor valore di euro 586,65, attesa la non irreversibilità della perdita e la mancata allegazione e prova di un significativo pregiudizio per tale da giustificare una Per_4 riduzione minore, nonché in considerazione del fatto che il periodo 0-5 anni è soltanto uno dei segmenti di maggior incidenza dell'assenza della figura paterna per il minore, il che giustifica una riduzione maggiore, atteso che l'entità della sofferenza sino a ora patita dal minore, pur sufficiente a ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno, è relativa.
Alla luce delle predette tabelle, si stima di poter riconoscere i seguenti punti: 28 per l'età del congiunto
(zero anni al momento della perdita del rapporto parentale); 18 per l'età della “vittima” (cinquantadue anni al momento della perdita del rapporto parentale); 14 per i familiari del nucleo primario (presenza della madre nel nucleo familiare della minore). Ne deriva un totale complessivo di 60 punti. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il danno liquidabile, ammonta a euro 35.199,00, già rivalutata all'attualità, oltre a interessi legali con decorrenza dalla sentenza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, deve essere condannato Controparte_1 alla rifusione delle stesse in favore di che si liquidano come da dispositivo, Parte_1 applicando i valori medi di una controversia avanti il Tribunale ordinario, avente valore indeterminabile e complessità bassa, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss. mm. ii.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente e integralmente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede: pagina 13 di 15 1. Accerta e dichiara che è il padre biologico di nato a Controparte_1 Persona_1
Brescia (BS) il 22.12.2019;
2. Attribuisce al minore il cognome paterno ”, postponendolo al Persona_1 CP_1 cognome materno;
Per_1
3. Dispone l'affidamento esclusivo di a anche Persona_5 Parte_1 in relazione alle questioni di maggior interesse per il minore;
4. Dispone che il minore abiti presso l'abitazione materna;
5. Dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano in modalità protetta e alla presenza di un educatore, previa attivazione dei Servizi Sociali a cura di;
Controparte_1
6. Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI) e con prima rivalutazione l'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
7. Condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
7.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di Per_1
8. Condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
35.199,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da oltre Per_1 interessi legali con decorrenza dalla sentenza;
9. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione sull'atto di nascita di nato a [...] il [...], dell'intervenuto riconoscimento Persona_1 giudiziale di paternità in capo ad e della modifica del cognome del Controparte_1 minore in “ ”; Per_5
10. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
[...]
(15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A. (4%).
11. Pone le spese di C.T.U. definitivamente e integralmente a carico di . Controparte_1
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice estensore pagina 14 di 15 TA TI
Il Presidente
AN IN
Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
pagina 15 di 15
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AN IN Presidente
Dott.ssa TA TI Giudice relatore
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9527/2021 R.G., avente come oggetto:
“dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne” promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE LA
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BE EZ
CONVENUTO
pagina 1 di 15
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ‐ Dichiarare che il convenuto sig. è il padre biologico del minore nato a [...] il Controparte_1 Persona_1
22.12.2019. ‐ Condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice del danno patrimoniale, da individuarsi nella somma non minore di €7.000,00 titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il mantenimento, la cura e l'educazione del minore suddetto sino alla domanda, per la quota parte di sua spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre le ulteriori spese che la madre sosterrà sino alla sentenza. Condannare il convenuto sig.
[...]
a corrispondere all'attrice la somma mensile di €400,00 da versarsi invia anticipata CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di notifica della citazione e/o deposito della sentenza da rivalutare secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento alla cura e all'educazione del figlio minore ‐ Condannare inoltre il medesimo convenuto a Per_1 risarcire al minore il danno non patrimoniale cagionato dall'omesso riconoscimento da liquidare in via equitativa. ‐ Ordinare che a venga aggiunto il cognome Persona_1 CP_1 anteponendo il cognome del padre a quello della madre;
‐ Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita del detto minore, come prescritto dal DPR n.396/2000; ‐ Con vittoria di spese e competenze di giudizio”;
per parte convenuta: “contrariis reiectis con vittoria di spese e competenze Voglia l'Ill. mo
Tribunale adito: - in via principale: - dichiarare la paternità di nei confronti di Persona_1
e ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Brescia l'annotazione Controparte_1 negli atti anagrafici;
- rigettare l'avversa domanda di rimborso pro quota delle spese sostenute nella misura di Euro 7.000,00= per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare l'avversa domanda di contributo al mantenimento nella misura di Euro 400,00= mensili per le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare la domanda di sostituzione del cognome paterno anteponendolo
a quello materno per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: - disporre a carico del signor la somma di Euro 200,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 minore in considerazione del fatto sopravvenuto della nascita di un nuovo figlio, e, in ogni caso, nella misura massima di Euro 270,00=, somma con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza emettenda;
- rideterminare la somma dovuta a titolo di rimborso spese pro quota in pagina 2 di 15 base alla effettiva documentazione probante il credito, disponendo gli accertamenti più opportuni ove necessario anche in relazione alle condizioni patrimoniali della madre, e alla capacità patrimoniale delle parti e, comunque, in misura non superiore ad Euro 4.500,00=; in ogni caso, in assenza di idonea documentazione, determinarla secondo equità; - nell'ipotesi di accertamento di condotta integrante il danno endofamiliare, del relativo danno e del nesso causale, condannare il signor al pagamento di una somma non superiore alla metà CP_1 dell'assegno minimo di mantenimento per il figlio minore di prassi stabilito dal suintestato
Tribunale erogato per due anni ovvero, in via equitativa, di una somma proporzionata alle caratteristiche del caso concreto determinata con riferimento alla liquidazione del danno da lesione di rapporto parentela previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano, al fine di oggettivizzare la determinazione del danno stesso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 Controparte_1 avanti a questo Tribunale, al fine di sentirne dichiarata la paternità di nato a [...] il Persona_1
22.12.2019, nonché al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento di un contributo al mantenimento ordinario e straordinario del minore e al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dal minore a causa del mancato riconoscimento e della totale assenza del genitore nei primi anni di vita di Per_1
si è costituto in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio, finalizzata ad accertare la paternità biologica del minore in capo al . CP_1
Con ordinanza del 18.1.2025, previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. La domanda di accertamento giudiziale della paternità di in capo ad Persona_1 Controparte_1
è fondata.
pagina 3 di 15 È pacifico tra le parti che vi sia stata una frequentazione personale – e intima – tra la e il , Per_1 CP_1 la quale si è protratta anche nel corso dell'anno 2019, durante il quale è stato concepito il minore
Persona_1
La Consulenza Tecnica d'Ufficio, al cui contenuto questo Collegio presta piena adesione, ha inequivocabilmente consentito di accertare che “sulla scorta dei 23 marcatori autosomici studiati, le analisi eseguite non hanno evidenziato alcuna incompatibilità genetica;
vi è inoltre perfetta identità relativamente agli alleli del Cromosoma Y. Alla luce del calcolo biostatistico, la percentuale di probabilità per cui può essere il padre biologico di è del Controparte_1 Persona_1
99,9999999%.. (1.255847601*1023) Sulla scorta dei predicati verbali, la paternità biologica di
[...]
nei confronti di è da ritenersi praticamente provata. Non vi è alcun dubbio CP_1 Persona_1 che è biologicamente figlio di ” (cfr. elaborato peritale, pagg. 9 e 10). Persona_1 Controparte_1
Peraltro, i consulenti di parte hanno prestato piena adesione al contenuto della C.T.U., non formulando alcuna osservazione.
Ne consegue che è il padre biologico di Controparte_1 Persona_1
2. Tra le parti vi è, inoltre, disaccordo in relazione al cognome da attribuire al minore: la madre chiede di anteporre quello paterno, il padre chiede che non sia attribuito il suo cognome al minore.
Al fine di dirimere la controversia, occorre affermare che il cognome svolge una funzione specifica, ovverosia quella di rappresentare, insieme con il prenome, il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona, conferendole identificabilità e incarnando la rappresentazione sintetica della personalità individuale.
Secondo Cass. Civ., sez VI, 16.01.20 n. 772, infatti, “In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.
Nel caso di specie, il minore, di anni cinque, si è finora identificato unicamente con il cognome della madre che l'ha riconosciuto alla nascita. Tale identificazione, tuttavia, si ritiene debba arricchirsi anche del cognome paterno, atteso che non risulta agli atti un potenziale pregiudizio per il minore derivante dalla reputazione del cognome paterno né tantomeno risulta lesiva dell'identità personale di Per_1
pagina 4 di 15 l'attribuzione di tale cognome in aggiunta a quello materno, atteso che non risulta allo stato Per_1 provato il definitivo consolidamento dell'identità del minore nella trama dei rapporti personali e sociali.
Per quanto riguarda l'ordine di apposizione dei cognomi, occorre sempre avere riguardo all'interesse del minore. Secondo Cass. Civ. Sez. I 5.07.2019, n. 18161 “In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art.
262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé)”.
A ben vedere, non sussistono ragioni legate al superiore interesse di per anteporre il cognome Per_1 paterno al cognome della madre. Oltre a essere ingiustificata per i motivi di seguito illustrati, una simile decisione contrasterebbe con il contenuto valoriale della nota pronuncia della Corte costituzionale n.
131 del 2022, con la quale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma,
c.c. "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo
l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”, la
Consulta ha previsto la soppressione della regola della prevalenza del cognome paterno (cd. patronimico) sul cognome materno. Sebbene la Consulta si riferisca al caso dell'automatica apposizione del solo cognome paterno, dalla pronuncia si ricava un principio fondamentale, ovverosia che deve ritenersi superata la vecchia concezione patriarcale della famiglia, distante oggi dalle istanze di un nuovo contesto culturale. Di conseguenza, appare maggiormente rispondente all'interesse del minore, e armonico rispetto al suo vissuto, posporre il nome paterno a quello della madre, non ravvisandosi ragioni per anteporlo, se non quella di aderire a quella concezione patriarcale che la stessa
Corte Costituzionale ritiene superata. Dall'altro lato, la priorità del cognome materno su quello paterno risponde a un'esigenza di conservazione di quel nucleo identitario nel quale la bambina si è finora riconosciuta, la cui messa in discussione sarebbe di inutile pregiudizio per la minore.
Senonché, si ritiene doversi posporre il cognome paterno al cognome della madre.
3. Questo Tribunale non può esimersi dal regolare l'affidamento del minore.
pagina 5 di 15 Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Il totale disinteresse mostrato da e la sua totale assenza nella vita del minore Controparte_1 giustificano l'affidamento esclusivo in capo alla anche in relazione alle questioni di particolare Per_1 interesse per il minore. Difatti, prevedere che sia coinvolto nelle decisioni attinenti Controparte_1 alla vita di con il quale non ha il benché minimo rapporto e del quale ignora completamente le Per_1 primarie esigenze, appare totalmente contrario al superiore interesse del minore.
Le eventuali visite padre-figlio si dovranno svolgere in modalità protetta e alla presenza di un educatore, previa attivazione degli incontri presso i Servizi Sociali territorialmente competente da parte di . È di tutta evidenza che non possano consentirsi incontri liberi allorquando il Controparte_1 padre e il figlio non si siano mai incontrati prima d'ora.
Il minore abiterà presso l'abitazione materna, non avendo alcun rapporto con il padre e non essendo nemmeno stata fornita alcuna disponibilità in tal senso da parte del . CP_1
4. In tema di mantenimento dei minori, ciascun genitore ha il diritto-dovere, costituzionalmente sancito
(art. 30 Cost.), di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli. Per il loro mantenimento, la norma primaria di riferimento (art. 316 bis c.c.) stabilisce che l'adempimento degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli è in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. In costanza di unione tra i genitori, il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole stringenti bensì rimesso alle possibilità economiche dei genitori. In caso di separazione, il giudice realizza il principio di proporzionalità (art. 337 ter c.4 c.c.) stabilendo il pagamento di un assegno periodico che rappresenta la modalità principale di adempiere gli obblighi economici connessi alla cura, all'istruzione ed educazione dei figli da parte del genitore non convivente. L'art. 337 ter c.4
c.c. indica i parametri di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole: le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie non potrà essere applicato il criterio del tenore di vita del minore durante la convivenza dei genitori, atteso che tale circostanza non si è mai verificata. Quanto agli altri criteri, è la pagina 6 di 15 sola che si prende (e si prenderà) cura del minore e lo stesso trascorrerà il tempo in via esclusiva Per_1 con lei.
Per quanto concerne la comparazione delle situazioni reddituali, percepisce una Controparte_1 retribuzione netta di circa euro 2.000,00, come comprovato dalle Certificazioni Uniche prodotte in atti.
Ha allegato e provato di pagare 500,00 euro mensili all'attuale compagna a titolo di concorso al pagamento del canone di locazione e alla retta dell'asilo della minore avendo costui avuto due Per_2 figli dalla sua attuale compagna, (2021) e (2024), dei quali dovrà inevitabilmente Per_2 Per_3 tenersi conto, essendo lo stesso soggetto al dovere di concorrere al mantenimento e al benessere degli stessi.
La ha prodotto documentazione dalla quale emerge che lavora come badante, percependo una Per_1 retribuzione di circa 800,00 euro mensili. La stessa sostiene un canone di locazione pari a euro 500,00 mensili.
Dalla comparazione della situazione reddituale delle parti, tenuto conto del fatto che il minore non trascorre mai del tempo con il padre e che di conseguenza è la madre a dover far fronte delle esigenze dello stesso, appare congruo porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento ordinario di nella misura di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, Per_1 oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivide nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo il
Protocollo del Tribunale di Brescia.
5. Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse del figlio in relazione Per_1 alle quali sino a ora ha provveduto in via esclusiva.
La Suprema Corte sul punto ha precisato che: “anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio […]. L'obbligazione di mantenimento del figlio «si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio», cosicché l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore pagina 7 di 15 giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti tra condebitori solidali” (cfr. Cass. Civ. n. 21364/2018).
Peraltro, “il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole.
Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, fermo restando che, essendo la richiesta di indennizzo assimilabile ad un'azione di ripetizione dell'indebito, gli interessi
[…] decorrono dalla data della domanda giudiziale, in mancanza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora” (cfr. Cass. Civ. n. 16657/2014).
Ora, parte attrice è riuscita a fornire riscontro soltanto di alcune delle spese sostenute nell'interesse del minore e, per l'effetto, deve farsi ricorso a una valutazione di tipo equitativo. A tal fine, si deve ritenere congruo utilizzare quale parametro l'importo di euro 400,00 mensili, della cui congruità si è sopra argomentato.
Tuttavia, si ritiene altrettanto equo limitare il diritto al rimborso alla somma esplicitamente richiesta dalla attrice (euro 7.000,00), anche se inferiore rispetto al risultato dell'operazione matematica costituita dalla moltiplicazione dell'importo mensile per 12 (mesi presenti in un anno), per il numero di anni di vita del bambino per i quali non è stato previsto alcun contributo al mantenimento.
Dal momento che non è stato versato negli atti di causa alcun atto di costituzione in mora del , gli CP_1 interessi al tasso legale decorrono dal momento della domanda giudiziale.
Non appare dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, in quanto si tratta di rimborso di somme versate dalla attrice, seppur determinato in via equitativa.
Ebbene, a tal proposito, giova richiamare la nota distinzione tra debiti di valore e debiti di valuta: le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l'oggetto diretto e originario della prestazione consista in una res diversa dal denaro, rappresentando la moneta soltanto un bene sostitutivo di una prestazione con oggetto diverso, mentre sono di valuta le obbligazioni aventi sin dall'origine come oggetto una somma di denaro (cfr. ex multerrimis Cass., sez. I, n. 634 del 20.1.1995).
pagina 8 di 15 Dunque, oggetto dei debiti di valuta è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1277 c.c. al principio nominalistico: le eventuali variazioni del valore reale della moneta non incidono sull'importo oggetto della prestazione, dovendo essere sempre corrisposta la somma originariamente indicata.
Nei debiti di valore, invece, l'obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l'equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l'oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari;
le obbligazioni aventi a oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono ontologicamente sottratte al principio nominalistico, perché l'importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell'obbligazione primaria sostituita e, pertanto, non può restare insensibile alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta.
Il rischio della svalutazione monetaria grava sul creditore nei debiti di valuta (salvo ricorra una delle ipotesi derogatorie), in virtù della precisa scelta legislativa dell'art. 1277 c.c. mentre nei debiti di valore grava, per ragioni di equità, sul debitore.
Soltanto i debiti di valore, dunque, sono soggetti a rivalutazione monetaria, mentre i debiti di valuta, non vi sono soggetti, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente (cfr. Cass. 4637/1987; Cass., sez.
2, n. 14289 del 4.6.2018).
Nel caso in esame, il credito azionato dalla attrice ha natura di debito di valuta, avendo a oggetto ab origine una somma di denaro liquida e determinata e, per l'effetto, non è soggetta a rivalutazione.
6. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte attrice è fondata.
La giurisprudenza con indirizzo costante ha affermato che: “in tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo status di genitore (Cass. n. 34986/2022; Cass. n.
15148/2022). Inoltre […] ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri
pagina 9 di 15 doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione” (cfr. Cass. Civ. 21964/2024).
Del resto, la giurisprudenza ha da tempo enucleato la fattispecie dell'illecito endofamiliare, derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti del figlio per lunghi anni, con privazione della figura genitoriale (cfr. Cass. n. 5652 del 10.4.2012; Cass. n. 26205 del 22.11.2013; Cass. n. 20137 del 2013;
Cass. n. 3079 del 16.2.2015).
In particolare, si evidenzia come il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto “contiene e presuppone il più ampio ed immanente diritto, desumibile dalla lettura coordinata degli artt. 2 e 30
Cost., di condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione. Entrambi i profili integrano il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e la comunità familiare costituisce la prima formazione sociale che un minore riconosce come proprio riferimento affettivo e protettivo. Nell'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonte integratrice dello statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone, è specificamente contenuto, al comma 3, il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere nonché quello di intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell'obbligo costituzionale (nel senso rafforzato dall'integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell'Unione Europea
e dalla convenzione di New York del 20.11.1989 ratificata con L. n.176 del 1991, sui diritti del fanciullo)” (Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205).
Del resto, sin dal momento della nascita, i figli vantano – in modo automatico – dei diritti nei confronti di chi li ha generati: non si tratta esclusivamente del sostentamento economico per i loro bisogni, ma anche dell'apporto alla loro vita affettiva, all'armonica evoluzione della loro personalità e alla loro esigenza di vedere radicato un rapporto di carattere familiare con colui o colei che rappresentano le loro origini (cfr. Cass. civ., sez. I, 22.11.2013, n. 26205; Cass. civ., sez. VI, 16.02.2015, n. 3079; Cass. civ., sez. I, 10.04.2012, n. 5652; Corte d'appello di Torino, sez. famiglia, 19.11.2020, n. 1138).
Peraltro, “il mancato riconoscimento da parte del genitore del figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole e determina la lesione dei diritti
pagina 10 di 15 nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli artt. 2 e 30 Cost. - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/11/2022, n. 34950; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/05/2022, n. 15148;
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 22/11/2013, n. 26205 (rv. 629743); Cass. civ., Sez. I, 10/04/2012, n. 5652;
Cass. civ., Sez. I, 07/06/2000, n. 7713).
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/08/2021, n. 22496 – rv. 662304-01).
Nel caso in esame, non v'è ragione di dubitare che il fosse a conoscenza delle frequentazioni CP_1 intime da lui stesso intrattenute con la e della successiva gravidanza della stessa: se nel primo Per_1 caso, la conoscenza diretta dello stesso la si può trarre dalla mancata contestazione dei rapporti intimi
(anzi ammessi dallo stesso convenuto), nel secondo caso, la circostanza che la avesse informato Per_1 il è pacifica e non contestata, peraltro provata anche documentalmente, attesa la raccomandata CP_1 inviata a quest'ultimo dal legale dell'odierna attrice nel corso del 2021, nel quale veniva inviato a sottoporsi al test del DNA. Peraltro, la principale opposizione al riconoscimento del minore da parte del era dovuta al fatto che non aveva certezza di essere il padre, non già che negasse tout court ogni CP_1 possibilità di essere del padre: sicché deve ritenersi che il fosse consapevole – o quanto meno CP_1 fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie al fine di averne la consapevolezza – del rapporto di paternità che lo legava a e che abbia volontariamente e consapevolmente deciso di sottrarsi ai Per_1 doveri derivanti dal fatto naturale della procreazione.
Ritiene il Collegio che le allegate condotte vessanti poste in essere dalla sfociate in un Per_1 ammonimento del Questore e in una successiva querela da parte del , abbiano avuto una entità CP_1 notevolmente inferiore rispetto a quella rappresentata dal convenuto. Difatti, come condivisibilmente rilevato dal GIP, il “lungi dal voler interrompere la relazione clandestina con l'amante, l'ha CP_1 resa depositaria dei suoi propositi suicidari e delle sue difficoltà psicologiche, tenendo nei suoi confronti un atteggiamento ambiguo e manipolatorio, tale da stringerla sempre più in una morsa pagina 11 di 15 emotiva; attraverso continue rassicurazioni l'ha, poi, indotta a tenere condotte (peraltro solo larvatamente) persecutorie e intrusive, che si spiegano, tuttavia, con le false speranze alimentate da una relazione amorosa fondata su sotterfugi e incontri clandestini” (cfr. ordinanza di archiviazione, pag. 2). Ne consegue che le condotte della non sono benché minimamente idonee a elidere il Per_1 disvalore della condotta del e, per l'effetto, sussistono tutti i presupposti per ritenere CP_1 quest'ultimo responsabile del danno non patrimoniale patito dal minore.
Del resto, questo Collegio ritiene di non poter condividere l'orientamento espresso da parte della giurisprudenza di merito, che ha trovato il sostegno di una pronuncia della Corte di Cassazione, a mente del quale un totale disinteresse non possa giammai provocare danni, essendo il figlio abbandonato sempre vissuto nel disinteresse del padre e quindi nulla avendo perso per non aver mai avuto nulla (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10 giugno 2020, n.11097). Difatti, si ritiene preferibile l'orientamento richiamato più sopra, secondo il quale il danno da disinteresse genitoriale determina, usualmente, un rilevante danno allo sviluppo psicofisico della persona (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 06/04/2021, n. 9255).
Come sopra evidenziato, tale danno può essere ravvisato nella mancanza del genitore che il minore percepisce e ne condiziona le relazioni sociali. Il minore, peraltro, ha la percezione di non essere stato voluto dal padre, che non lo ha riconosciuto. Del resto, atteso che il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire la prole sorge - come già chiarito - per il solo fatto di averla generata e indipendentemente dalla domanda giudiziale di mantenimento, l'inadempimento di tali obblighi comporta la violazione dei primari diritti nascenti dal rapporto di filiazione.
Per la liquidazione di tale danno deve necessariamente farsi ricorso al criterio equitativo, utilizzando quale parametro, meramente indicativo da adattarsi al caso concreto, le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del genitore;
pur nella consapevolezza della diversità della situazione, perché in quest'ultimo caso la perdita è irreversibile e all'origine della sofferenza vi è un trauma che, in un caso quale quello che ci occupa, assume una connotazione totalmente differente e un'entità notevolmente minore, le tabelle in questione consentono di oggettivizzare la liquidazione del danno e il riferimento ad esse ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n.16657/2014;
Trib. Brescia, 7.2.2019; Trib. Brescia, 29.5.2025; Trib. Brescia, 23.6.2025).
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale "...alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita... (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il
pagina 12 di 15 periodo successivo.., quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione...", una volta acclarato che il padre ben sapesse della esistenza del figlio (cfr. Cass. 26205/2013; Cass.
15148/2022).
Rilevato che l'assistenza morale e materiale del nei confronti del figlio è venuta a mancare sin CP_1 dalla nascita di è quest'ultimo il momento in cui deve ritenersi cristallizzata, ai fini della Per_4 liquidazione del danno, la perdita del rapporto genitoriale a causa del disinteresse di quest'ultimo.
In forza delle Tabelle milanesi (2024), il valore attuale del punto base per la perdita del rapporto parentale è pari a 3.911,00 euro. Si ritiene congruo ridurre equitativamente il valore del punto base al
15% del totale, e quindi, al minor valore di euro 586,65, attesa la non irreversibilità della perdita e la mancata allegazione e prova di un significativo pregiudizio per tale da giustificare una Per_4 riduzione minore, nonché in considerazione del fatto che il periodo 0-5 anni è soltanto uno dei segmenti di maggior incidenza dell'assenza della figura paterna per il minore, il che giustifica una riduzione maggiore, atteso che l'entità della sofferenza sino a ora patita dal minore, pur sufficiente a ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno, è relativa.
Alla luce delle predette tabelle, si stima di poter riconoscere i seguenti punti: 28 per l'età del congiunto
(zero anni al momento della perdita del rapporto parentale); 18 per l'età della “vittima” (cinquantadue anni al momento della perdita del rapporto parentale); 14 per i familiari del nucleo primario (presenza della madre nel nucleo familiare della minore). Ne deriva un totale complessivo di 60 punti. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il danno liquidabile, ammonta a euro 35.199,00, già rivalutata all'attualità, oltre a interessi legali con decorrenza dalla sentenza.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, deve essere condannato Controparte_1 alla rifusione delle stesse in favore di che si liquidano come da dispositivo, Parte_1 applicando i valori medi di una controversia avanti il Tribunale ordinario, avente valore indeterminabile e complessità bassa, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss. mm. ii.
Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente e integralmente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede: pagina 13 di 15 1. Accerta e dichiara che è il padre biologico di nato a Controparte_1 Persona_1
Brescia (BS) il 22.12.2019;
2. Attribuisce al minore il cognome paterno ”, postponendolo al Persona_1 CP_1 cognome materno;
Per_1
3. Dispone l'affidamento esclusivo di a anche Persona_5 Parte_1 in relazione alle questioni di maggior interesse per il minore;
4. Dispone che il minore abiti presso l'abitazione materna;
5. Dispone che gli incontri padre-figlio si svolgano in modalità protetta e alla presenza di un educatore, previa attivazione dei Servizi Sociali a cura di;
Controparte_1
6. Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00, rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI) e con prima rivalutazione l'anno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
7. Condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
7.000,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di Per_1
8. Condanna a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
35.199,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da oltre Per_1 interessi legali con decorrenza dalla sentenza;
9. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione sull'atto di nascita di nato a [...] il [...], dell'intervenuto riconoscimento Persona_1 giudiziale di paternità in capo ad e della modifica del cognome del Controparte_1 minore in “ ”; Per_5
10. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
[...]
(15%), IVA (se dovuta per legge) e C.P.A. (4%).
11. Pone le spese di C.T.U. definitivamente e integralmente a carico di . Controparte_1
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice estensore pagina 14 di 15 TA TI
Il Presidente
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Provvedimento redatto con la collaborazione di Gianfranco Verrillo, magistrato ordinario in tirocinio
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