Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 07/10/2024, da
C.F. , nato a [...] il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Cannobio (VB), via alla Fontana n. 15,
C.F. , nata a [...] il [...], e residente Parte_2 C.F._2
in Cannobio (VB), via alla Fontana n. 15,
entrambi rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Paganessi (C.F.
), e Giulia Zennaro (C.F. ), giusta procura in atti, con C.F._3 C.F._4
studio in Omegna (VB), Via Mazzini n. 66/68, ove sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
❖ i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
❖ la casa coniugale sita in Cannobio, via alla Fontana n. 15, di proprietà del marito, resta assegnata allo stesso, ferma la possibilità della moglie di asportare, entro le proprie possibilità logistiche, i
❖ il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, avrà Persona_1
residenza e collocazione prevalente presso la casa del padre;
❖ vista la differenza reddituale tra i coniugi, dare atto che nessun contributo, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, sarà versato dalla madre;
i genitori provvederanno in via diretta a sostenere le spese per lo stesso ogni qualvolta si trovi presso di loro;
❖ il sig. , sempre alla luce della differenza reddituale, sosterrà in via esclusiva tutte le Parte_1
spese straordinarie (come da Protocollo del Tribunale di Verbania, che le parti conoscono e dichiarano di accettare, pure in merito alle modalità di concertazione e rimborso) e ordinarie del figlio (a titolo indicativo: capi di vestiario, vacanze, telefono, internet, ricariche, spese autovettura, patente ecc.), salvo per il vitto e l'alloggio ai quali provvederà la madre allorchè avrà presso di sé
Persona_1
❖ gli assegni familiari svizzeri verranno percepiti e trattenuti dal sig. ; Parte_1
❖ la sig.ra si trasferirà in locazione in altro immobile sottostante la casa coniugale e ove Pt_2
dovesse reperire una miglior soluzione abitativa potrà trasferire la propria residenza anche altrove;
il marito provvederà, in ogni caso, ma solo sino a che sussistano le medesime attuali condizioni e non vi sia convivenza della sig. con altri soggetti, al versamento alla coniuge, quale concorso Pt_2
spese locazione, della somma di euro 300,00 più istat;
❖ l'autovettura Citroen C3 targata EJ727VD, cointestata, verrà trapassata alla moglie e il marito sin da ora si impegna a sottoscriver tutto quanto occorrer possa;
❖ le giacenze sul conto corrente cointestato presso la e i relativi investimenti, CP_1
verranno divisi tra i coniugi, previa richiesta di uno all'altro;
❖ i coniugi si riservano ogni opportuna determinazione, pure in merito al II Pilastro, in sede di divorzio;
❖ spese compensate.”
Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione Con ricorso in data 07/10/2024, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Cannobio (VB) l'8.6.2002.
L'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita, ai sensi dell'art 127ter cpc, con il deposito di note scritte e, all'esito, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico
Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che, vista la differenza reddituale tra i coniugi, nessun contributo, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, sarà versato dalla madre;
i genitori provvederanno in via diretta a sostenere le spese per lo stesso ogni qualvolta si trovi presso di loro.
Si dà atto, altrettanto, che la si trasferirà in locazione in altro immobile sottostante la casa Pt_2
coniugale e, ove dovesse reperire una miglior soluzione abitativa, potrà trasferire la propria residenza anche altrove;
il marito provvederà, in ogni caso, ma solo sino a che sussistano le medesime attuali condizioni e non vi sia convivenza della con altri soggetti, al versamento alla coniuge, quale Pt_2
concorso spese locazione, della somma di euro 300,00 più istat;
che l'autovettura Citroen C3 targata
EJ727VD, cointestata, verrà trasferita alla moglie e il marito sin da ora si impegna a sottoscriver tutto quanto occorrer possa;
che le giacenze sul conto corrente cointestato presso la e i CP_1 relativi investimenti, verranno divisi tra i coniugi, previa richiesta di uno all'altro.
Si dà atto, infine, che i coniugi si riservano ogni opportuna determinazione, pure in merito al II
, in sede di divorzio. Pt_3
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio l'8.6.2002 a Cannobio (VB);
assegna la casa coniugale sita in Cannobio, via alla Fontana n. 15, di proprietà del marito, in uso al medesimo (ferma la possibilità per la moglie di asportare, entro le proprie possibilità logistiche, i propri effetti personali e quant'altro concordato con il coniuge, previo congruo preavviso), dove avrà la residenza e collocazione prevalente anche il figlio maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente;
pone a carico del padre l'obbligo di sostenere in via esclusiva tutte le spese straordinarie (come da
Protocollo del Tribunale di Verbania, che le parti conoscono e dichiarano di accettare, pure in merito alle modalità di concertazione e rimborso) e ordinarie del figlio (a titolo indicativo: capi di vestiario, vacanze, telefono, internet, ricariche, spese autovettura, patente ecc.), salvo per il vitto e l'alloggio ai quali provvederà la madre allorché avrà presso di sé Persona_1
i genitori dovranno provvedere in via diretta a sostenere le spese per il figlio ogni qualvolta si trovi presso di loro. gli assegni familiari svizzeri verranno percepiti e trattenuti da . Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 13/01/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco