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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 1515/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ivana Fortunato presso il cui studio sito in Fisciano (SA), fraz. Lancusi, alla via
Del Credito Cooperativo, n. 1 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaella Cuoco, presso il cui studio sito in Baronissi (SA), alla via Fondo Pagano, n. 26 elettivamente domicilia;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 4.11.2024, volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 4.9.1999 nel Comune di Fisciano, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.35, parte II, serie A, anno 1999; che dall'unione coniugale è nato il figlio (09.05.2003); che dopo i primi anni di serena Per_1
convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni
1 espressamente formalizzate nel ricorso congiunto;
ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'8.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
sposatisi il 4.9.1999 nel Comune di Fisciano, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di
2 cui al ricorso congiunto confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ,in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Fisciano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 1515/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ivana Fortunato presso il cui studio sito in Fisciano (SA), fraz. Lancusi, alla via
Del Credito Cooperativo, n. 1 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Raffaella Cuoco, presso il cui studio sito in Baronissi (SA), alla via Fondo Pagano, n. 26 elettivamente domicilia;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 4.11.2024, volto alla declaratoria di separazione personale, i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 4.9.1999 nel Comune di Fisciano, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.35, parte II, serie A, anno 1999; che dall'unione coniugale è nato il figlio (09.05.2003); che dopo i primi anni di serena Per_1
convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni
1 espressamente formalizzate nel ricorso congiunto;
ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'8.11.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2
sposatisi il 4.9.1999 nel Comune di Fisciano, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni di
2 cui al ricorso congiunto confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ,in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Fisciano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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