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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2800/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2800/2023 R.G. vertente tra on l'avv. Alessandra Del Secco Parte_1
attrice opponente e
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. Marco Rossi
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 801/2023 emesso dal Tribunale di Livorno
in data 29/08/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 8.8.2025
dal procuratore di parte attrice opponente:
„IN VIA PRELIMINARE affinchè il Tribunale adito ai sensi dell'art 5 bis Dlgvo 04.03.2010
n 28 Voglia dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per de-
1 creto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 801/2023 (rg
2162/2023) Con vittoria di spese diritti ed onorari NEL MERITO Affinchè il Tribunale adi-
to , in accoglimento della opposizione, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
801/2023 (rg 2162/2023) essendo la pretesa creditoria azionata infondata nell'an e nel
quantum e comunque estinta per intervenuta prescrizione del diritto di credito. In ogni ca-
so con vittoria di spese diritti ed onorari “;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo oppo-
sto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo
opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei con- Controparte_1
fronti dell'opponente della somma di € 11.069,79 (ovvero di quella diversa somma
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla
data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della
suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spiegava formale opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 801/2023 emesso dal Tribunale di Livorno e ritualmente notificato,
convenendo innanzi a questo Tribunale per sen- Controparte_3
tire accogliere le sopra riportate conclusioni.
2 A seguito della notifica del suddetto atto, la convenuta opposta si costituiva, oppo-
nendosi integralmente a tutte le contestazioni sollevate nell'atto avversario.
In esito alla prima udienza, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Giudice fissava udienza ex art. 281 sexies per l'8.5.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'8.5.2025, precisate le sopra riportate conclusioni, il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. E' assorbente l'eccezione di prescrizione.
Posto il principio, second cui nei contratti di mutuo la prestazione del mutuatario configura un'obbligazione unica, sebbene frazionata nel tempo, per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata pattuita, derivandone che il dies a quo della prescrizione vada individuato nel giorno della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito (cfr., in questi termini, Cass.
30/08/2011, n. 17798; Tribunale Torino, 23/07/2021, n.3760), va purtuttavia rileva-
to che, nel caso di specie, il dies a quo va individuato nel momento in cui veniva contestata, al debitore (fatto questo non espressamente contestato) la decadenza dal beneficio del termine (segnatamente il 23 agosto 2005).
Al proposito va pure menzionato il condivisibile principio secondo cui ”la risolu-
zione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono
il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui
all'art. 2946 c.c.." (si veda in tali termini Tribunale di Palermo, Sentenza n.
1279/2023 del 16-03-2023; e pure arg. ex Tribunale Napoli Nord sez. III,
3 03/10/2023, ud. 28/09/2023, dep. 03/10/2023, n.3894); detto ciò, nel caso di specie il primo atto interruttivo è costituito dalla nota raccomandata del 13.4.2016, notifi-
cata il 30.4.2016 e di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio, non essendo invece stato specificamente contestato da parte opposta che la precedente raccomandata del 2010
sia stata notificata a soggetto distinto dall'odierno opponente,
Con onseguenza, decoro il termine decennale di prescrizione, la pretesa creditoria è
effettivamente da ritenersi prescritta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 5.201,00 ed i
26.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara prescritto il credito azionato in via monitoria e per l'effetto
revoca il decreto ingiuntivo n. 801/2023, emesso dal Tribunale di Livorno in data
29/08/2023;
condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a spese per 149,88 eu-
4 ro, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8.5.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2800/2023 R.G. vertente tra on l'avv. Alessandra Del Secco Parte_1
attrice opponente e
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. Marco Rossi
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 801/2023 emesso dal Tribunale di Livorno
in data 29/08/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 8.8.2025
dal procuratore di parte attrice opponente:
„IN VIA PRELIMINARE affinchè il Tribunale adito ai sensi dell'art 5 bis Dlgvo 04.03.2010
n 28 Voglia dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per de-
1 creto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 801/2023 (rg
2162/2023) Con vittoria di spese diritti ed onorari NEL MERITO Affinchè il Tribunale adi-
to , in accoglimento della opposizione, Voglia revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
801/2023 (rg 2162/2023) essendo la pretesa creditoria azionata infondata nell'an e nel
quantum e comunque estinta per intervenuta prescrizione del diritto di credito. In ogni ca-
so con vittoria di spese diritti ed onorari “;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo oppo-
sto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: 2) Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo
opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei con- Controparte_1
fronti dell'opponente della somma di € 11.069,79 (ovvero di quella diversa somma
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via
equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per DI, dalla
data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della
suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio,
oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spiegava formale opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 801/2023 emesso dal Tribunale di Livorno e ritualmente notificato,
convenendo innanzi a questo Tribunale per sen- Controparte_3
tire accogliere le sopra riportate conclusioni.
2 A seguito della notifica del suddetto atto, la convenuta opposta si costituiva, oppo-
nendosi integralmente a tutte le contestazioni sollevate nell'atto avversario.
In esito alla prima udienza, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Il Giudice fissava udienza ex art. 281 sexies per l'8.5.2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza dell'8.5.2025, precisate le sopra riportate conclusioni, il Giudice dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. E' assorbente l'eccezione di prescrizione.
Posto il principio, second cui nei contratti di mutuo la prestazione del mutuatario configura un'obbligazione unica, sebbene frazionata nel tempo, per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata pattuita, derivandone che il dies a quo della prescrizione vada individuato nel giorno della scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito (cfr., in questi termini, Cass.
30/08/2011, n. 17798; Tribunale Torino, 23/07/2021, n.3760), va purtuttavia rileva-
to che, nel caso di specie, il dies a quo va individuato nel momento in cui veniva contestata, al debitore (fatto questo non espressamente contestato) la decadenza dal beneficio del termine (segnatamente il 23 agosto 2005).
Al proposito va pure menzionato il condivisibile principio secondo cui ”la risolu-
zione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono
il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui
all'art. 2946 c.c.." (si veda in tali termini Tribunale di Palermo, Sentenza n.
1279/2023 del 16-03-2023; e pure arg. ex Tribunale Napoli Nord sez. III,
3 03/10/2023, ud. 28/09/2023, dep. 03/10/2023, n.3894); detto ciò, nel caso di specie il primo atto interruttivo è costituito dalla nota raccomandata del 13.4.2016, notifi-
cata il 30.4.2016 e di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio, non essendo invece stato specificamente contestato da parte opposta che la precedente raccomandata del 2010
sia stata notificata a soggetto distinto dall'odierno opponente,
Con onseguenza, decoro il termine decennale di prescrizione, la pretesa creditoria è
effettivamente da ritenersi prescritta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 5.201,00 ed i
26.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
dichiara prescritto il credito azionato in via monitoria e per l'effetto
revoca il decreto ingiuntivo n. 801/2023, emesso dal Tribunale di Livorno in data
29/08/2023;
condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che si liquidano in euro
2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a spese per 149,88 eu-
4 ro, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'8.5.2025
Il Giudice
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