Articolo 1 della Legge 26 aprile 1974, n. 170
Articolo 2
Versione
2 giugno 1974
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Versione
21 giugno 2000
Art. 1.
Il diritto di utilizzare giacimenti ((. . .)) per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.
Entrata in vigore il 21 giugno 2000