Art. 1.
Il diritto di utilizzare giacimenti ((. . .)) per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.
Il diritto di utilizzare giacimenti ((. . .)) per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.