TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 228/2022 alla udienza del 17/01/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dall'Avv. A. Broglia;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
resistente contumace
nonché
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vittori CP_2
Terzo chiamato
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2022, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità e/o non genuinità dei contratti di collaborazione coordinata intercorsi con la società resistente dal 12 novembre 2016 al 6 luglio 2020;
chiedeva di accertare e dichiarare che con la società Controparte_1
(già società a responsabilità limitata semplificata), era Controparte_1 CP_1 intercorso un ordinario ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno con decorrenza dal 12 novembre 2016 al 6 luglio
2020, o da diversa data che dovesse risultare in corso di causa, con inquadramento nel livello IV del CCNL Commercio – Confcommercio, o in subordine in altro livello contrattuale;
chiedeva, infine, di condannare la società alla regolarizzazione contributiva e previdenziale con gli istituti competenti e di condannare la Società convenuta al versamento a favore degli Enti preposti delle contribuzioni assistenziali, previdenziali ed assicurative dovute dalla costituzione del rapporto sino alla data della sua cessazione.
Il ricorrente osservava:
di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della CP_3 resistente, all'epoca dei fatti denominata , con CP_1 Parte_2 contratto di lavoro di collaborazione coordinativa e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”, mediante una pluralità di contratti a tempo determinato e proroghe, in via continuativa, dal 12 novembre 2016 al 6 luglio 2020;
di aver effettivamente svolto, sebbene fosse formalmente assunto con contratto di lavoro di collaborazione coordinativa e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”, per l'intera durata del rapporto, attività di lavoro subordinato;
2 di aver sempre dovuto osservare il seguente orario di lavoro impostogli dal datore di lavoro: Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00; Martedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00; Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 17:00; Giovedì dalle ore 09:00 alle ore
17:00; Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00; Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 solo quando veniva richiesto per esigenze particolari;
Domenica riposo;
di aver avuto sempre a disposizione 15 minuti di pausa ogni 2 ore di attività lavorativa, sul cui rispetto vigilavano e Controparte_4 CP_5 [...]
, per conto della società resistente;
Per_1
che, in ordine alla concessione di periodi feriali, permessi o periodi di malattia, questi dovevano essere richiesti alla società resistente oralmente ad almeno uno dei seguenti soggetti ( e/o e/o CP_5 Persona_2 CP_4
e/o ) o via mail;
la società resistente si riservava
[...] Persona_3 unilateralmente la facoltà di concederli o meno;
che gli strumenti (computer, scrivania, sedia, computer, telefono) e i locali, dove l'attività lavorativa si svolgeva, erano messi a disposizione dei lavoratori dalla società;
di doversi attenere scrupolosamente al potere organizzativo, direttivo, e disciplinare del datore di lavoro, non disponendo di alcuna autonomia decisionale in merito al lavoro prestato;
era assoggettato all'obbligo continuativo di obbedienza e al contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della sua prestazione, era quindi in tutto e per tutto sottoposto al potere gerarchico dei suoi superiori, con riguardo sia alla presenza sul luogo di lavoro, sia alle modalità di esecuzione delle prestazioni;
di essersi occupato di tutta la parte informatica della società resistente ed in particolare di esser stato adibito alla gestione e alla cura del software CR (CRM-
4 di , un programma utilizzato per gestire i nominativi che venivano Controparte_6 contattati dagli operatori telefonici, una sorta di database dei potenziali clienti, che permetteva di gestire le liste telefoniche, le quali venivano fornite da Per_2
3 , e , e agli operatori telefonici collegati di CP_5 CP_5 Persona_3 contattare i nominativi con il sistema di "predictive"; il ricorrente si occupava di rendere compatibili per il caricamento nel programma le liste telefoniche, elaborandole tramite Excel e filtrandole a seconda delle esigenze;
infine, doveva monitorare il tutto affinché il flusso delle telefonate non si interrompesse una volta finiti i nominativi, per non rischiare la temporanea sospensione delle telefonate da effettuare per gli operatori telefonici;
C di aver dovuto anche occuparsi della gestione del RT , di aver dovuto gestire i domini aziendali, di essersi occupato, altresì, del processo di compliance aziendale, di aver gestito la pubblicazione di annunci in vari portali web, di essere intervenuto manualmente sui computer in uso ad altro personale e di essere stato interpellato anche oltre l'orario di lavoro per risolvere problematiche che si presentavano durante la sua assenza;
di aver ricevuto, ogni mese, una retribuzione fissa pari ad € 1.300,00;
che la prestazione lavorativa resa dal ricorrente era eterorganizzata, eterodiretta e non autonoma;
che, sulla base di quanto sopra, il presente rapporto di lavoro era da intendere quale ordinario rapporto di lavoro subordinato e non quale collaborazione coordinata e continuativa.
, benché regolarmente citata in giudizio, Controparte_1 non si costituiva, dovendo, pertanto, esser dichiarata contumace.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo, nel caso di accoglimento del ricorso, la condanna della società convenuta alla regolarizzazione, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge, della posizione contributiva per quanto verrà accertato in corso di causa.
4 Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di seguito.
Il ricorso verte principalmente sulla natura del rapporto di lavoro dedotto in oggetto. Se questo, quindi, possa essere inteso quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero quale collaborazione continuativa e coordinata.
La collaborazione continuativa e coordinata viene citata nell'art. 409 n. 3
c.p.c., il quale, difatti, ricomprende, all'interno del novero delle controversie individuali di lavoro, anche “i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
Nel caso in esame, il ricorrente versava in atti il contratto, denominato collaborazione continuativa e coordinata (doc.n.4 ricorso) ed allegava altresì le numerose proroghe dello stesso (v. doc.n.4).
Occorre preliminarmente osservare, per quanto riguarda la qualificazione del rapporto sotteso al contratto ivi allegato, che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “non può avere rilievo decisivo, ai fini della effettiva qualificazione giuridica del rapporto, il nomen iuris dato dalle parti nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto, non solo tale
“autoqualificazione” non pregiudica, secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'accertamento della sussistenza della subordinazione nel concreto svolgimento del rapporto, costituendo un elemento prevalentemente indiziario”
(Cassazione n. 19583 del 2021).
A nulla rileva, quindi, il nomen iuris attribuito dalle parti in sede di sottoscrizione del contratto, così come allegato dal ricorrente (v. doc.n.4 ricorso).
In detto contratto, come già sopra detto, il rapporto di lavoro viene denominato
5 “Contratto di lavoro con collaborazione coordinata e continuativa per operatore di call center con modalità “outbound”. Ciò però non assume valenza dirimente ai fini della qualificazione effettiva del rapporto lavorativo.
Nel caso di specie, occorre, quindi, andare ad indagare la natura sostanziale del rapporto di lavoro in oggetto.
“La definizione legale del contratto a progetto fornita dall'art. 61 D.Lgs.
276/2003 (abrogato dall'art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs
Act), postula - tenuto altresì conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla legge 92/2012 - una attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e
"funzionalmente ricollegato(a) ad un determinato risultato finale" cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore;
ancorché non sia richiesto che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale o originale o del tutto sconnessa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa” (Ordinanza,
Cassazione n. 29640 del 2018).
Al contrario, per quanto riguarda il prestatore di lavoro subordinato, questo,
a mente dell'art. 2094 c.c., è colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Indici rivelatori della natura subordinata del rapporto sono: la previsione di un compenso fisso, un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni ed il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali.
Ad abundantiam, il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento(anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma
6 deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cassazione n. 29646 del 2018).
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente allega al ricorso numerose comunicazioni provenienti da nonché alcune Controparte_4 Persona_3 provenienti dall'ufficio stesso (doc.nn.6 ricorso), nelle quali venivano date direttive specifiche al ricorrente.
Tra queste, ad esempio, di procedere alla copia di un determinato numero di contratti;
di effettuare delle determinate verifiche ed azioni informatiche (come creare file); di verificare per ciascun cliente se sia o meno stato contrattualizzato già in precedenza.
Le direttive appaiono specifiche e soprattutto scadenzate, così da mostrare perfettamente il potere direttivo del datore di lavoro.
Non solo.
A ciò si aggiunga anche che nel corso del processo venivano sentiti i testimoni.
In particolare, all'udienza del 3.10.2023 la teste confermava Testimone_1 che il ricorrente aveva 15 minuti di pausa.
Il teste confermava il controllo dei 15 minuti di pausa. Testimone_2
Confermava anche che il ricorrente doveva richiedere l'autorizzazione per i periodi feriali, come anche per i permessi;
che gli ordini erano impartiti specificamente da e i quali indicavano al ricorrente Persona_4 Controparte_4 la prestazione lavorativa da svolgere;
che il ricorrente doveva trascrivere le attività svolte in un determinato report e che se gli veniva contestata una condotta, veniva convocato in sala riunioni per rendere giustificazioni in ordine alla condotta contestata.
Infine, il teste confermava altresì che i locali, in cui veniva svolta l'attività CP_ lavorativa, erano stati messi a disposizione dalla resistente.
7 Se fosse mancato l'elemento della subordinazione, il ricorrente non avrebbe avuto diritto a ferie, non sarebbe stato tenuto a rispettare un determinato orario di lavoro, né sarebbe stato tenuto a giustificare le assenze ed avrebbe organizzato autonomamente la propria attività lavorativa.
Procedendo ad una necessaria verifica, la prestazione lavorativa del ricorrente veniva assolta con una modalità incompatibile con la prospettata autonomia gestionale dei lavoratori sottoposti a collaborazione coordinata e continuativa.
Anzi nel caso di specie, i documenti allegati dal ricorrente e l'istruttoria espletata sono tali da evidenziarne al contrario, la completa sottoposizione al potere organizzativo e decisionale del titolare della ditta, estrinsecantesi in direttive impartite quotidianamente in ordine all'attività, del tipo di prestazione da eseguire, senza che l'interessato avesse la possibilità di discuterle o di rifiutarle (Cassazione
n.8364 del 2014).
Infine si rileva la totale assenza di un qualcosa che possa essere considerato come un progetto, se per progetto si intende qualcosa di oggettivamente riscontrabile e dotato di oggettiva fisionomia, cui il contratto debba tendere.
In sostanza non si ravvisa dalla lettura dei contratti in questione quale sia il risultato per il raggiungimento del quale viene stipulato il contratto di collaborazione continuativa.
Quelle indicate in contratto sono attività che potrebbero tendenzialmente durare all'infinito ed il contratto potrebbe essere indefinitamente rinnovato per anni, non potendosi mai in alcun modo stabilire se il progetto si sia realizzato o meno o se ciò sia accaduto in tempi più brevi rispetto a quelli fissati dal contratto.
Quanto invece all'inquadramento richiesto, questo è subordinato all'esame delle mansioni specificate nel CCNL di riferimento;
esame che prevede, come noto, un accertamento trifasico.
8 In ordine a ciò, la giurisprudenza ha affermato, difatti, che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Ord. Cassazione n. 30580 del 2019).
Occorre preliminarmente osservare che, in ordine all'accertamento in fatto delle mansioni, il ricorrente versava debitamente in atti sia il contratto di collaborazione continuativa e coordinata che le numerose e-mail ricevute dalla società, con le quali gli venivano impartite direttive circa lo svolgimento dell'attività.
Ebbene, sulla base di ciò, si può pacificamente affermare che il ricorrente svolgesse attività di consulenza ed assistenza informatica. Nello specifico, come dichiarato dal teste ll'udienza del 3.10.2023, il ricorrente, tra le altre cose, Tes_2 inseriva i nominativi sul sistema. Nominativi che poi dovevano essere chiamati dagli altri operatori.
Esaminate le mansioni svolte, nonché la documentazione a tale proposito prodotta dal ricorrente, al fine di individuare correttamente il livello da attribuire allo stesso, è opportuno qui richiamare l'art. 113 del CCNL di riferimento, debitamente versato in atti dallo stesso (doc.n.1 ricorso).
A mente dell'articolo appena citato, appartengono al IV livello, richiesto dal ricorrente, i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, tra cui anche la figura del “controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni”.
Sulla base di quanto sopra affermato, il raffronto tra le indagini consente di inquadrare il ricorrente, fin dal 2016 al livello IV del CCNL Commercio –
9 Confcommercio, atteso che lo stesso svolgeva operazioni informatiche nel settore delle telecomunicazioni.
In considerazione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto, la società resistente deve essere condannata altresì alla regolarizzazione contributiva e previdenziale nei confronti dell'ente costituitosi in giudizio dal 21.3.2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, attesa l'avvenuta prescrizione del credito dell'anno 2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data appena indicata al saldo.
Sulla base di quanto sopra affermato, il ricorso non può che essere accolto.
Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità dei contratti così come sottoscritti tra il ricorrente e la resistente, dal 12 novembre 2016 al 6 luglio 2020. CP_3
Le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetti dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata intercorsi tra il ricorrente e la società resistente dal
12.11.2016 al 6.7.2020;
2. condanna parte resistente a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 21.3.2017 al saldo;
3. Pone a carico della società resistente le spese di giudizio, che liquida nella somma di € 2.000,00, per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali in favore del ricorrente e di € 1.600,00 per competenze, oltre IVA e CP_ Cap come per legge e rimborso spese generali in favore dell
Così deciso in Ascoli Piceno il 17.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
10