Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 08/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 6/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI
APPELLO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore Dott. Roberto RIZZI Consigliere Dott.ssa MariaCristinaRAZZANO Consigliere Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 61797 del registro di segreteria proposto da RE UM nato a Cagliari, il [...], in [...] ed in qualità di rappresentante legale della società AN NA S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Gonnosfanadiga (SU), alla via Regina Elena n 6, Partita IVA 0338490927, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Antonio Laviola
(C.F. [...]) -pec francesco.laviola@milano.pecavvocati.it, contro
Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t. e Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione GN in persona del Procuratore regionale p.t.
avverso SENT. 6/2026 2 la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione GN n.97/2024, pubblicata in data 11 giugno 2024, notificata in data 14 giugno 2024.
Esaminati l’appello e tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025, svolta con l’assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la Presidente relatrice Acanfora, l’avv. Antonio Francesco Certomà, per delega dell’avv.
Laviola, per l’appellante e il rappresentante della Procura generale, v.p.g.
IO LF.
FATTO
Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale regionale sarda di questa Corte dei conti ha condannato, in solido, AN NA s.r.l.
in liquidazione, in persona del liquidatore e RE UM, in proprio e quale già amministratore/rappresentante legale della AN NA s.r.l.,
(in seguito “Società”) a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Regione autonoma della GN, la somma di euro 542.431,83 (euro cinquecentoquarantaduemilaquattrocentotrentuno,83)
oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione.
La vicenda emergeva dall’istruttoria avviata dal p.m. contabile a seguito della della nota prot. 35293 del 1° marzo 2018 (integrata con nota n.89100 del 26 maggio 2022) con la quale la Guardia di Finanza, Tenenza Sanluri (CA), ha segnalato l’indebita percezione di contributi per il succitato importo di euro 542.431,83, a valere sul POR FERS 2007-2013 GN Asse VI
“Competitività” – Linea di attività 6.2.1.B dedicata al “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative”, da parte della Società.
SENT. 6/2026 3 Questi, in sintesi, i tratti salienti della vicenda.
In data 30 settembre 2012, GN IC, ente della Regione GN per la ricerca e lo sviluppo tecnologico pubblicava il Bando pubblico avente per oggetto il “Programma di aiuti per nuove imprese innovative”, finalizzato a “consolidare e favorire la crescita delle nuove piccole imprese innovative già presenti sul territorio regionale che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca” (art.2).
A seguito dell’approvazione della graduatoria finale (con deliberazione del Comitato tecnico di gestione datata 24 settembre 2013), in data 24 ottobre 2013 GN IC stipulava con la Società, nella persona dell’amministratore RE UM, la convenzione disciplinante la realizzazione del Piano di sviluppo aziendale (PSA), allegato alla convenzione, incentrato sulla tecnologia della propulsione ibrida attraverso fotovoltaico SYT (Solar Yacht Technology), tecnologia solare a elevata capacità di puntamento resa indipendente dalla posizione sul globo, dalla rotta e dal rollio e beccheggio dell’imbarcazione, priva di emissioni, per imbarcazioni di lusso, sviluppata con la realizzazione di un prototipo di natante denominato Luxy 33, e nel quale sono stati definiti i risultati attesi (in 22 mesi).Si trattava di una società che in precedenza, fruendo di altro finanziamento pubblico partecipando ad un precedente bando nell’anno 2010 aveva realizzato il predetto prototipo. Il valore del PSA ammontava ad euro 1.006.844 e il contributo massimo era fissato in euro 704.790,07 (70%);
prevedeva, originariamente: l’impiego di 8 risorse umane per complessivi euro 432.000, di cui euro 300.800 per figure professionali da dedicare alla fase di produzione delle imbarcazioni ed euro 131.200 per personale da impiegare SENT. 6/2026 4 nelle attività commerciali e di marketing; affitto dalla ditta OR & C.
s.a.s. di un capannone di mq 200 per 22 mesi, arredato e comprensivo degli oneri di gestione per euro 220.000; affitto di un posto barca da 12 metri per 14 mesi nella marina di Arbatax per euro 9.000; spese per la realizzazione di materiale promozionale per euro 59.360; spese per la partecipazione a fiere ed eventi per euro 185.284; spese per consulenze per euro 101.200.
Gli obiettivi erano, nell’arco di 22 mesi: vendita ed incasso di 9 imbarcazioni
“CS 32”, al prezzo unitario di euro 250 mila; la vendita di una navetta “CS 90” (al prezzo di euro 6 milioni) e di 180 moduli di pannelli al prezzo unitario di euro 2.000.
L’importo complessivo del finanziamento veniva erogato in tre tranches: euro 195.671,88 in data 15 ottobre 2015, euro 290.963,66 in data 5 maggio 2016 ed euro 55.796,29 in data 18 ottobre 2016.
Nella Relazione sullo stato di attuazione delle attività del PSA del 31 marzo 2015, a firma dell’amministratore unico succeduto al UM (nominato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 4 marzo 2015, fino alle dimissioni in data 28 giugno 2016) e dello stesso UM quale responsabile del Piano di sviluppo produttivo e commerciale, si dava atto del mancato raggiungimento dei risultati attesi, motivato dalla crisi del settore nautico, e chiedeva una proroga e una riprogrammazione delle attività mediante una rimodulazione della composizione della spesa, con spostamento di risorse dalla voce
“locazione di immobili destinati all’esercizio di impresa” alle voci “spese per la realizzazione di materiale promozionale” e “spese per la partecipazione a fiere ed eventi”, e dalla voce “spese per il personale” alla voce “spese di gestione”. Con determinazione n. 448 del 21 maggio 2015 GN IC SENT. 6/2026 5 autorizzava la rimodulazione del PSA, considerato che “tale modifica è basata sulla strategia dell’impresa che, in attesa di poter avviare la produzione a seguito dei primi ordinativi dei natanti (intende partecipare ad eventi nautici e comunque potenziare la campagna di promozione funzionale al raggiungimento degli obiettivi del piano” e che “le richieste di modifica non sono sostanziali rispetto alla struttura originale del Piano in quanto le attività e gli obiettivi restano invariati”.
Le attività promozionali erano incentrate sulla partecipazione a varie fiere e saloni nautici tra cui il “Tour della seta Croazia e Montentegro 2015”, della durata di due settimane, dal 1° al 13 luglio 2015, per una spesa di euro 242.780.
Orbene, dall’istruttoria condotta dalla Guardia di finanza, è risultato che la Società, unica partecipante, ha affidato l’organizzazione della manifestazione integralmente, alla ditta individuale “ IS”, di Vibo Valentia, con un contratto, siglato il 20 maggio 2015 e modificato in data 30 giugno 2015 che disciplina l’oggetto della prestazione dell’affidatario nei seguenti termini:
“organizzare totalmente e tempestivamente gli eventi (…) incaricare, gestire e coordinare tutti i servizi accessori necessari a garantire la buona riuscita degli eventi” (art. 1.3), con varie attività, tra le quali, la “direzione e supervisione di 10 eventi che prevede l’attività di coordinamento gestionale di ogni singolo evento”, con la precisazione che “l’attività complessiva (…)
verrà prestata direttamente” (art.2). Si trattava di 5 eventi in Montenegro, dall’1 al 6 luglio 2015 e di 5 eventi in Croazia, dal 7 al 13 luglio 2015.
A pagamento delle proprie prestazioni, IS ha emesso le fatture n. 63 del 25 giugno 2015, n. 64 del 30 giugno 2015, n. 71 del 31 luglio 2015 e n. 78 SENT. 6/2026 6 del 17 settembre 2015, per l’importo, comprensivo di spese, pari ad euro 242.780, GN IC ha in un primo momento contestato parte del costo della prestazione richiesta in rimborso per il fornitore limitandone l’ammissione a complessivi euro 120.000, comprensivi integralmente dei costi logistici ed organizzativi (con particolare riferimento ai sea trials) e parzialmente i costi di catering, PR e accoglienza, rassegna stampa, carburante e altri costi accessori non documentati o ridondanti (all.11 alla Relazione GdF).
Successivamente, la Società presentava una relazione integrativa sull’evento in data 6 luglio 2016 in cui contestava i rilievi (allegato 13 all Relazione GdF);
a seguito di ulteriore verifica tecnico scientifica in data 24 agosto 2016, ammetteva quale spesa ammissibile anche la parte precedentemente contestata
(all.14 alla Relazione GdF).
Senonché, all’esito delle indagini di polizia giudiziaria condotte sulla vicenda, GN IC provvedeva definitivamente a revocare il contributo erogato con determinazione n. 1336 del 30 luglio 2018 contestando alla Società di “ aver compiuto ripetute irregolarità nell’attuazione del Piano
(art.20 Bando e art.18 Convenzione) in quanto, a seguito delle indagini suddette, è emerso che diverse spese rendicontate non sono reali e riconducibili alle attività del piano, sia con riferimento ai costi del personale che alle prestazioni di terzi; di “aver effettuato dichiarazioni anche solo in parte mendaci o non veritiere, con particolare riferimento ai risultati ottenuti a seguito dell’esecuzione del PSA”; avere rendicontato spese “non effettivamente svolte e per servizi non effettivamente acquisiti”.
Seguiva l’ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/2010, opposta da AN SENT. 6/2026 7 NA nel giudizio definito con la sentenza di condanna del Tribunale civile di Cagliari del 29 aprile 2022, n.1176/2022 avverso la quale il sig. UM ha interposto gravame pendente, alla data della sentenza, innanzi alla Corte di Appello di Cagliari.
Si legge nella parte in fatto della sentenza che “dalle indagini svolte emergerebbe la simulazione, almeno parziale, del rapporto instaurato tra AN NA e e, soprattutto, la non veridicità della spesa rendicontata a GN IC” (pag.5 sentenza); “ l’attribuzione dell’incarico di amministratore della Società in capo alla dott.ssa IS, sarebbe simulata, in quanto tale ruolo, verosimilmente, sarebbe, di fatto, rimasto in capo ad RE COLUMBU, socio fondatore, prima amministratore della AN NA, poi assunto come direttore generale dalla Società per un periodo di circa sei mesi, da maggio a ottobre del 2015, con competenza, tra le altre, alla “definizione degli orientamenti strategici per la società”, e successivamente, ancora, amministratore (nonché l’unico ad avere contatti con l’e a impartire direttive alla IS) Correlativamente, l’Ufficio requirente ha ritenuto simulato il rapporto di lavoro subordinato dell’ing.
COLUMBU, allo scopo di consentire di rendicontare la relativa spesa pari a euro 50.955,38, considerato che l’art. 1.5 dell’allegato 1 del bando, rubricato
“Divieto di cointeressenza”, stabilisce l’inammissibilità di spese di qualsiasi natura sostenute dal beneficiario nei confronti dei propri amministratori.
Analogamente, sarebbero simulati, con l’unico fine di poter accedere all’integrale rimborso della spesa sostenuta a titolo di oneri per il personale, senza incorrere nel superamento del tetto del 30% sul costo complessivo del PSA, previsto per le consulenze di terzi (art. 2.2.3 dell’allegato 1 al bando), i SENT. 6/2026 8 rapporti di lavoro subordinato di IS (euro 40.508,09 per il periodo da marzo a settembre 2015), IS (euro 14.772,60 per il periodo da dicembre 2013 a dicembre 2015) e IS (euro 47.084,41 per il periodo da settembre 2014 a ottobre 2015). Infine, la Procura ha contestato le modalità costruttive dell’(unica) imbarcazione, prototipo del modello di natante alla cui produzione e vendita era destinato il contributo pubblico, realizzato come stampo one off ossia non più riutilizzabile ai fini di successive costruzioni; si trattava, tra l’altro, di un’imbarcazione non ibrida con doppio motore e medio livello di accessori, completamente diversa da quella assommante le caratteristiche di innovazione tecnologica e lusso per le quali il progetto è stato finanziato da fondi pubblici (pagg.7-9 sentenza).
Il Collegio di prime cure ha anzitutto respinto la richiesta di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa stante la pendenza del giudizio civile avente ad oggetto la legittimità della revoca del finanziamento per cui è causa, stante la reciproca indipendenza ed autonomia delle giurisdizioni civile e contabile che non consente di configurare neanche il lamentato - eventuale -
contrasto di giudicati.
Nel merito ha ritenuto che gli elementi probatori offerti dalla Procura regionale provino incontestabilmente la “ricorrenza della contestata ipotesi di illecito erariale determinata dal non corretto utilizzo dei contributi pubblici da parte della Società, che avrebbe agito in maniera difforme da quanto dichiarato e per scopi diversi da quelli pubblici” (pag.18). A tal fine ha richiamato gli elementi della vicenda come accertati dalla attività di indagine nell’utilizzo del contributo per l’attività promozionale del tour in Montenegro
(rapporto tra la Società e l’IS, mancata effettiva partecipazione di SENT. 6/2026 9 quest’ultimo all’evento e mancata conoscenza degli elementi fattuali dell’evento, acquisto da parte di dell’unica imbarcazione di AN NA, vicenda dei danni subiti dall’imbarcazione nel viaggio di ritorno della stessa dal Montenegro, assunzione di UM quale direttore generale della Società ecc), rilevando che essi convergono univocamente nel dimostrare che la Società abbia fornito a GN IC “dichiarazioni mendaci o non veritiere” (art. 16, lettera h della Convenzione) e abbia rendicontato spese non reali (art. 10, lettera g, della Convenzione).
Il Collegio di prime cure ha ritenuto che del danno debbano rispondere sia la Società che il sig. UM “il cui ruolo di amministratore “di fatto” non può essere messo in dubbio, considerato che lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore/rappresentante legale della Società fin dalla sua costituzione e poi, di nuovo, dopo le dimissioni della dott.ssa IS, subentrata nell’incarico solo per un breve periodo (4/03/2015 - 28/06/2016),
e attualmente è il liquidatore della Società stessa. Il convenuto, responsabile del progetto fin dall’inizio e tra i soci fondatori, è stato assunto dalla Società con l’incarico di direttore generale da maggio a ottobre 2015, solo per la durata del finanziamento per poter ottenere il rimborso del proprio compenso e, verosimilmente, in modo strumentale al soddisfacimento delle prescrizioni del Bando”(pagg.21-22).
Ha ravvisato la sussistenza in capo ai predetti di una condotta dolosa preordinata ad arrecare pregiudizio al pubblico erario, “corrispondente all’intero aiuto percepito, poiché la falsa dichiarazione di spese non realmente sostenute determina il venir meno del diritto del percettore alla misura di sostegno e, quindi, comporta l’obbligo di restituzione integrale di SENT. 6/2026 10 quanto ottenuto. Tale pregiudizio non può che essere causalmente ricondotto alle dichiarazioni e alle produzioni della AN NA s.r.l. e del suo amministratore di fatto, ing. RE COLUMBU, effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all’Ente finanziatore” (pagg.23-24).
Il sig. RE UM, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della società AN NA RL in liquidazione, ha impugnato la sentenza, previa istanza di sospensione della sua esecutività, con atto notificato in data 10 settembre 2024 e poi depositato in data 3 ottobre 2024, deducendo i seguenti motivi.
1. Omesso esame delle difese dei convenuti e carenza di motivazione Gli appellanti sostengono, nella sostanza, richiamando testualmente taluni passaggi motivazionali della sentenza di primo grado, che la sentenza impugnata sia carente di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni per cui ha aderito alla prospettazione della Procura regionale secondo cui, con riferimento nello specifico alla spesa rendicontata per il Tour in Croazia e Montenegro, l’non avrebbe svolto l’incarico nei termini rappresentati a GN IC e le fatture attestanti le spese siano false, senza considerare le tesi e le evidenze documentali versate dai convenuti nel giudizio di primo grado.
Tanto rilevato, passano ad elencare le circostanze di fatto dedotte nel giudizio di primo grado e che non sarebbero, secondo l’assunto degli appellanti, state debitamente considerate e quindi sulle quali la sentenza è inficiata da carenza motivazionale.
Sulle qualità dell’e sulla natura dell’incarico SENT. 6/2026 11 Premesso che la "organizzazione di eventi" è un'attività che non richiede, per essere legittimamente svolta, nessun particolare titolo abilitativo né specifica esperienza professionale, evidenziano che, come dichiarato in sede di audizione personale (all.26 fascicolo di parte) l’è laureato in economia e commercio ed ha svolto per anni attività di marketing, oltre ad avere (ed è ciò che più rileva nella fattispecie) conoscenze e contatti nei paesi in cui si è svolto il Tour della Seta (Croazia, Serbia, Montenegro) e conoscenza della lingua locale. Tanto premesso, fanno presente che “l’attività svolta dalla ditta è consistita nella pianificazione iniziale delle attività del Tour (che già di per sé è un'attività altamente complessa ed articolata) e nella cura dei contatti, non solo con i fornitori, ma anche con la stampa, i potenziali acquirenti ed invitati agli eventi, nonché con le autorità locali, curando tutte le pratiche burocratiche utili allo svolgimento degli stessi. Trattasi di un’attività che ha investito diversi mesi di lavoro, come dimostrato dalla corrispondenza tra i dipendenti di AN NA ed il Signor IS, risalente e alla fine del 2014, a fronte di un evento svoltosi nell’estate 2015, tutta prodotta nel fascicolo di primo grado” (pag.7).
Sull’assenza dell’al Tour Gli appellanti affermano che, premesso che la mancata partecipazione è stata imposta dal decesso del padre (all.13 fascicolo di primo grado) e dunque trattenuto in Italia “il sig. ha curato i contatti telematicamente, via telefono e via mail, con i fornitori ed il personale reclutato per l’evento che era in loco.
Tutto ciò, come detto, è stato ampiamente e diffusamente dimostrato in primo grado (all.14 fascicolo di primo grado)”(pag.7); peraltro il contratto affidamento dell’incarico professionale (all.15 fascicolo di primo grado)
SENT. 6/2026 12 contemplava la possibilità di utilizzare altre persone per il suo svolgimento.
Sulle spese sostenute e sull’attività realizzata Rilevano che, come ampiamente dimostrato in primo grado, la società AN NA si era impegnata al pagamento in favore della ditta IS, di un corrispettivo per l'attività di organizzazione pari a euro 70.000 mentre, come risulta dal dettagliato rendiconto (all.17/18 del fascicolo di primo grado),
il corretto importo di euro 199.000 ( e non di euro 242.780) “è relativo, invece, alle spese complessive di organizzazione del Tour della Seta (comprensive, cioè, sia del corrispettivo per l'attività della ditta IS, sia dei costi materialmente sostenuti da quest'ultima per l’organizzazione del Tour)”
(pag.8), la cui assoluta congruità è stata oggetto di una specifica relazione
(all.7 fascicolo di primo grado).
Per quanto concerne il corrispettivo di euro 70.000 per l’organizzazione del Tour, si legge nel gravame, tra l’altro, che “diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, tra la documentazione prodotta in giudizio (ed allegata alla già menzionata relazione sul Tour della seta), sono presenti anche documenti che dimostrano che quelle attività sono state effettivamente svolte dall’IS: elenco dei partecipanti, (all. 21 fascicolo di primo grado)
elenco dei giornalisti contattati (all. 20 fascicolo di primo grado), comunicati stampa e articoli di giornale (all. 22 fascicolo di primo grado), fotografie (all.
19 fascicolo di primo grado). Gli odierni istanti, in primo grado, hanno dimostrato documentalmente i singoli costi sostenuti e dichiarati dalla Ditta
(Allegato 16 fascicolo di primo grado), suddivisi per specifiche categorie di spesa, (Allegato 17-18 fascicolo di primo grado). La Ditta IS, inoltre, non ha soltanto preso contatto con le imprese locali e non ha soltanto SENT. 6/2026 13 organizzato i vari servizi da rendere, ma ha pure anticipato tutte le spese come previsto nel contratto sottoscritto con AN NA, tra le quali le spese di ospitalità di tutti i componenti della società che hanno partecipato all’evento, proprio come prevedeva il contratto.
Anche i giustificativi di spesa sono stati forniti alla GdF benché la Ditta non avesse, come ovvio, trattandosi di un fornitore e di spese interne alla sua contabilità, alcun obbligo di rendicontazione” (pagg.9-10) .
In ordine alla affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’non avrebbe saputo il numero effettivo dei sea trials, affermano che è confutata dal verbale di audizione e dal calendario degli eventi; AN NA aveva concordato con di svolgere 10 eventi di cui tre cene sulla terraferma e 7 sea trials, così è stato rendicontato e così è avvenuto; non ha affatto detto che si siano tenuti 6 sea trials in luogo di dieci, ma ha parlato di tre cene sulla terra ferma e poi ha riportato le date di 4 sea trial aggiungendo che tra il 7 e l’11 luglio se ne sarebbero tenuti “ulteriori” senza precisarne il numero. Sui bonifici o assegni tra la società convenuta e l’
Gli appellanti sostengono che a pag. 20 della sentenza, la Corte (“a ciò si aggiunga il giro di bonifici o assegni tra la Società convenuta e l’motivati dalla volontà di quest’ultimo di acquistare l’unica imbarcazione prodotta dalla prima (…)”) “ tratteggia un passaggio nebbioso, accennando soltanto ai fatti e mancando di darne una valutazione o, quanto meno, una accezione qualitativa all’interno del proprio nucleo discorsivo” (pagg.13-14).
Sul viaggio di rientro affidato alla società AI & C.
In ordine alla affermazione contenuta al riguardo in sentenza (“appare irragionevole che la Società AN abbia scelto di affidare l’organizzazione SENT. 6/2026 14 del viaggio di rientro all’IS, cha la ha poi affidata ad altra Società
(AI & C. Ship Agency RL”) affermano essere apodittica in quanto “ in occasione di un precedente evento, la società AN NA aveva ricevuto dagli uffici di GN IC l'indicazione che, ai fini di una più semplice rendicontazione, sarebbe stato meglio accorpare tutti i costi in capo ad un unico fornitore. Per questo motivo, poiché il trasporto dell'imbarcazione dalla Croazia all'Italia avrebbe costituito certamente un costo relativo all'evento Tour della Seta, la società AN NA ha messo in contatto la società AI con la ditta IS incaricata della globale organizzazione del Tour e responsabile contrattualmente della sua riuscita. Quest’ultima, peraltro, si è poi curata personalmente dell'organizzazione del trasporto ed ha pagato il relativo corrispettivo, come apertamente documentato in atti”.
Sulla sentenza del Tribunale di Cagliari Fanno presente che pende appello e che trattasi comunque di giudizio basato su diversi presupposti.
Sui dipendenti Gli appellanti contestano che la Sezione giurisdizionale regionale si sia soffermata esclusivamente sui rapporti di lavoro dipendente dei sig.ri IS, IS, OMISSI, IS, IS, IS, IS, IS laddove le contestazioni originarie della Procura vertevano in special modo sui rapporti intessuti tra la società AN NA ed i signori IS, IS, IS e IS, cui i convenuti hanno controdedotto nella memoria di costituzione in primo grado,per cui se ne dovrebbe inferire che abbia per IS e IS ritenuto valide e fondate le difese ma non per IS e la signora IS. Riguardo a SENT. 6/2026 15 quest’ultima ribadiscono quanto già esposto in primo grado, ovvero che “ è in possesso di una laurea e ha un curriculum di livello, CV reso disponibile a GN ricerche, parla correntemente tre lingue ed è qualificata a ricoprire un ruolo di carattere commerciale, comunicativo e di sviluppo del business.
La stessa è stata assunta a tempo indeterminato a partire dal 01/07/ 2015 in quanto era destinata a gestire stabilmente i rapporti commerciali con l’area Balcanica, che AN NA intendeva creare utilizzando i contatti generati dal Tour della Seta. A seguito della mancata risposta attesa da parte del mercato la dipendente ha presentato le sue dimissioni in quanto, in assenza di rapporti commerciali da sviluppare in loco, la AN NA RL non era più in grado di retribuirla. …Il fatto che la dipendente, per diverse ragioni, anche personali (è stato documentato un lutto familiare), non abbia fisicamente partecipato a due eventi non vuol dire che non li abbia organizzati e non abbia fornito, nel corso degli stessi, la propria partecipazione ed il proprio supporto anche a distanza per le traduzioni “ (pagg.16-17).
Con riferimento al sig. IS, sostengono che “non è chiaro è il motivo per cui, secondo la esposizione della Procura della Corte dei Conti, il ruolo di socio della StarsUp RL e l’iscrizione all’albo dei commercialisti sia l’elemento preclusivo per il dottor IS rispetto all’assunzione da parte della AN NA RL. Agli atti del primo grado non v’è la benché minima prova idonea a dimostrare l’incompatibilità o l’inverosimiglianza del ruolo di dipendente presso la AN NA Srl.” (pag.17).Con riferimento, invece, agli altri rapporti di lavoro dipendenti richiamati in sentenza, a pag. 21, i convenuti, già in primo grado hanno ampiamente dimostrato, attraverso tutte le proprie allegazioni, che i rapporti di lavoro dipendenti, la loro durata, le SENT. 6/2026 16 mansioni connesse e le relative retribuzioni, sono state tutte motivate, congrue, effettive e funzionali alla esecuzione del rapporto e la controparte non ha fornito alcuna prova contraria al riguardo, come invece ed erroneamente protenderebbe la Corte regionale.
Sul ruolo di amministratore di fatto dell’ing. UM.
Nel caso di specie, come già ampiamente dedotto in primo grado, contestano la qualifica di amministratore di fatto della Società e precisano che: “GN IC era a conoscenza della posizione di Amministratore Unico dell’ing.
UM precedentemente alla variazione del piano; GN IC ha approvato tale variazione di piano, il suo costo, il suo inquadramento e il suo CV dell’ing UM (Allegato 47 fascicolo di primo grado) con forte esperienza in ambito nautico; l’ing. UM ha prestato la sua opera fattivamente, con funzioni di tipo tecnico non riconducibili ai poteri gestori riferiti dal Legislatore Civilistico all’amministratore della società, di cui non ha mai ricoperto il ruolo, né svolto le mansioni. Nella relazione della GdF non viene contestata alcuna specifica attività di amministrazione che sarebbe imputabile al UM nel periodo in cui è stato dipendente; l’ing. UM è stato assunto con un contratto a qualifica dirigenziale che prevedeva ampi margini di autonomia decisionale senza tuttavia assumere alcun potere di rappresentanza legale verso i terzi, potere che non ha mai svolto, né la GdF o la Procura della Corte dei Conti lo ha mai sostenuto; l’ing. UM ha iniziato a percepire una remunerazione nel momento in cui, per effetto delle incrementate necessità connesse al PSA, ha effettuato un mutamento delle sue mansioni da amministrazione legale a direttore generale di un piano di sviluppo produttivo e commerciale; l’amministratore IS, per la sua SENT. 6/2026 17 attività non ha percepito alcun compenso esattamente come il suo predecessore UM; tutto il team ha costantemente informato la Dr.ssa IS su tutte le attività in corso e sulle principali strategie di sviluppo future; l’attività della Dr.ssa IS è stata regolarmente annotata sul libro dei Verbali e delle decisioni dell’Amministratore Unico della società; l’ing.
UM non ha mai ottenuto alcuna delega alla firma, né alcuna procura, e pertanto contratti e pagamenti erano disposti dalla Dr.ssa IS responsabile e dunque consapevole di tutti gli impegni e le movimentazioni finanziarie della società; non si è verificata l’assenza di una efficace investitura assembleare anzi, il BA è stato trascritto, comunicato al Registro delle Imprese, il cambio comunicato a tutti gli enti, il verbale consegnato a GN IC, la variazione comunicata a tutti gli istituti di credito; l’attività di amministratore è stata esercitata dalla dr.ssa IS non occasionalmente ma continuativamente, come i soci si aspettavano quando l’hanno nominata contando sulla sua professionalità ed esperienza che difficilmente può essere disconosciuta; i poteri di rappresentanza esterna e le altre funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto sono state riservate esclusivamente alla dr.ssa IS; l’autonomia decisionale è stata riservata all’amministratore IS per tutta la durata del suo mandato”; …l’ing. UM ha invece esercitato una prestazione di coordinamento tecnico del progetto e gli è stato conferito l’incarico di direttore generale senza l’attribuzione di alcun potere di delega, di firma e pagamento. In conclusione, non vi è prova alcuna che dimostri la carica di amministratore di fatto in capo all’ing. UM”(pagg.19-22).
Del dolo in capo ai convenuti SENT. 6/2026 18 Sostengono che del tutto erroneamente il primo Giudice ha ritenuto che la Società abbia fornito dichiarazioni mendaci o non veritiere (art.16 lettera h della Convenzione) e abbia rendicontato spese non reali (art.10 leggera g della Convenzione) come sostenuto a pag. 20 della impugnata sentenza (“titoli di spesa oggettivamente non rispondenti al vero”).
Invero, dopo avere ammesso che il tour è stato effettivamente realizzato, in quanto i convenuti hanno ampiamente dimostrato, come già dedotto ed esibito in primo grado, e nuovamente eccepito in questa sede, l’effettività delle spese sostenute e la loro rispondenza al progetto, non ha in alcun modo chiarito e motivato il perché ha ritenuto che le spese (precisando peraltro quali, non potendo fare riferimento in via generica ed improbabile a tutte quante) esibite e prodotte dai convenuti non fossero rispondenti al vero. Pertanto,
“L'esistenza stessa del controllo di ammissibilità delle spese rendicontate e del potere di stralcio di quelle inammissibili o non effettive deve portare ad escludere che si configuri un inadempimento contrattuale in caso di inserimento nel rendiconto di spese non ammissibili. Tantomeno un inadempimento tale da comportare addirittura la risoluzione del contratto e tantomeno un danno erariale per asserite dolose dichiarazioni mendaci! La società AN NA non ha affatto rendicontato costi superiori a quelli effettivamente sostenuti. La società AN NA ha dimostrato di aver concretamente speso, per l'organizzazione del Tour della Seta, tutte le risorse economiche preventivate e ricevute a titolo di finanziamento, ed ha, altresì, provato (con fatture ed estratti conto), che la ditta ha, a sua volta, utilizzato le somme ricevute per il pagamento delle attività svolte nel corso del Tour”
(pag.25).
SENT. 6/2026 19 Sulla riduzione del danno Affermano che la sentenza è errata anche nella parte in cui ha respinto la domanda con la quale la società AN NA, in via subordinata, ha chiesto che l'importo da restituire alla Regione GN fosse commisurato alle sole spese riconosciute, all'esito del giudizio, incongrue o non correttamente rendicontate.
Carenza di motivazione in ordine alle istanze istruttorie Gli appellanti si dolgono, infine, del fatto che l’impugnata sentenza sia priva di motivazione in merito alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
In conclusione, gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare di sospendere l’esecuzione della sentenza; nel merito, accogliere il ricorso e annullare la sentenza impugnata con rigetto delle avverse domande e assoluzione da ogni addebito; in via subordinata, rideterminare l’importo del danno preteso previo accertamento del suo esatto ammontare, anche con ricorso al proprio potere riduttivo, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La Procura generale ha depositato in data, in cui anzitutto evidenzia che “l’atto abbonda di espressioni francamente offensive ovvero di articolazioni verbali che, pur indirizzandosi come oggetto immediato alla sentenza e alla qualità del ragionamento giudiziario, risultano talmente eccessive e contumeliose da ridondare in altrettante sconvenienze nei confronti dell’estensore e dell’intero Collegio giudicante territoriale, tali da assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 89 c.p.c., norma indubbiamente traslabile nel sistema processuale amministrativo-contabile. Frasi quali “planando pilatescamente e ciecamente oltre gli argomenti spesi dalla difesa dei convenuti”, “perfetta unilateralità”, “il Collegio è scaduto in una fugace e SENT. 6/2026 20 superficiale pronuncia”, “lo sterile singhiozzo della Corte”; affermazioni gravissime che adombrano una lesione del diritto di difesa del convenuto
(“verrebbe da chiedersi e ce lo si chiede veramente se la Corte abbia esaminato davvero appieno tutti gli atti di causa, come dichiarato, o solo ed esclusivamente quelli prosaici – e neppure documentali – della Procura”);
costrutti verbali oltraggiosi quali “il Giudice ha ritenuto insinuare” (eppure, chiunque eserciti il ministero difensivo dovrebbe quantomeno ricordare che giammai il Giudice insinua: il Giudice, di vero, afferma e statuisce, e per giunta nel nome del Popolo italiano), e tutto questo per limitarsi ai soli primi 7 fogli di un atto d’appello che si trascina in siffatto inaccettabile registro per altre 21 pagine, sono tali da meritare la più severa censura” (pag.5).
Ha chiesto, pertanto, di disporre la cancellazione delle predette espressioni e di tutte quelle parimenti sconvenienti che disseminano l’atto di controparte, nonché disporre la trasmissione degli scritti defensionali al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio, perché questo possa procedere alle opportune iniziative disciplinari.
Nel merito, ha rilevato che l’azione di responsabilità amministrativa – e che rappresenta il punto sistematico nel quale si giustifica concettualmente la sussistenza della potestas iudicandi di una giurisdizione speciale, quale quella della Corte dei conti - deve basarsi sul raffronto tra il programma pubblicistico, il progetto privato e la sua concreta attuazione. Nel caso che qui ne occupa, le prescrizioni contenute nel bando di GN IC per il sostegno alle “nuove imprese innovative” fanno sì, sostiene la Procura generale, che la realizzazione delle attività contenute nel piano approvato, l’avvio (effettivo) dei programmi di investimento e il completamento del SENT. 6/2026 21 Piano di sviluppo dell’impresa sono alcuni fra i requisiti minimi che consentono di stabilizzare l’erogazione. Nel caso di specie, evidenzia, tra l’altro, la Procura generale, “nulla di quanto previsto dal piano di sviluppo aziendale è stato realizzato; certo, non si poteva pretendere (né il bando lo pretendeva) che i risultati attesi fossero anche conseguiti: ma questo si riferisce agli utili e, più in generale, al successo di attività e progetti che andavano, comunque, sviluppati e realizzati; occorreva, però, senz’altro dare corso a quanto declinato nel compendio progettuale, e invece non si sono realizzati prototipi di imbarcazioni con motore ibrido alimentato da pannelli solari; non si è realizzato il grosso yacht da 90 piedi; non si sono realizzati i moduli da vendere singulatim. Venuto meno il punto dello sviluppo della tecnologia solare per la motonautica, tutto il senso dell’erogazione è sfumato.
In questo contesto, le attività falsamente rendicontate, i contratti di lavoro meramente apparenti e per figure professionali dalle competenze (se pur presenti) assai diverse da quanto ci si sarebbe dovuto attendere, le spese inammissibili gabellate per ammissibili non rappresentano altro che il sostegno probatorio, e la spiegazione retrostante, alla mancata realizzazione del progetto, già di per sé rilevante sotto le viste del danno erariale: tutto questo, difatti, disegna la realtà di una orditura fraudolenta, messa in piedi solo per incamerare la cedola eurounionale” (pag.7)
Conclusivamente, la Procura generale ha chiesto che il gravame in epigrafe sia respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
L’istanza di sospensione dell’esecuzione è stata dichiarata inammissibile con ordinanza n.1/2025, pubblicata in data 8 gennaio 2025.
Nella pubblica udienza odierna, come da verbale in atti, l’avv. Certomà ha SENT. 6/2026 22 richiamato tutti i motivi di doglianza dell’atto di gravame. Sulle espressioni offensive, rilevate dalla Procura generale nell’atto conclusionale, si è rimesso alle valutazioni del Collegio, sottolineando l’assenza di un qualsivoglia intento offensivo. Ha concluso come in atti. Il P.M., v.p.g. LF, ha insistito sulla domanda di cancellazione degli scritti sconvenienti, con la conseguente trasmissione degli atti agli organi di disciplina competenti. Nel merito, si è soffermato sulla natura della responsabilità amministrativa nella vicenda di cui è causa, rimarcando il fondamento teleologico del finanziamento pubblico e il suo sviamento, che giustifica la potestas iudicandi del giudice contabile.
Ha argomentato sulla necessità di distinguere tra i risultati attesi dallo sviluppo progettuale e gli obbiettivi cui il beneficiario si obbligava con quel progetto, secondo le prescrizioni del bando di gara, che si sostanziava nel dotare il prototipo dell’imbarcazione di una tecnologia innovativa con pannelli solari, laddove il Tour della seta è stato un elemento sintomatico della distrazione del finanziamento da detti obiettivi. Infine, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ha dichiarato che sussiste la responsabilità dell’amministratore di fatto, unitamente a quella dell’amministratore di diritto, essendosi il primo ingerito nel circuito della dispersione del finanziamento.
Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.In via del tutto pregiudiziale all’esame del gravame, il Collegio ravvisa i presupposti per accogliere la richiesta della Procura generale, ex art. 89 c.p.c.,
di disporre la cancellazione di talune espressioni contenute nell’atto di appello.
SENT. 6/2026 23 Trattasi delle seguenti: “….planando pilatescamente e ciecamente oltre gli argomenti spesi dalla difesa dei convenuti, oggi appellanti… .” (pag.3-rigo 20), “lo sterile singhiozzo della Corte” (pag.5-rigo 10)”; “verrebbe da chiedersi e ce lo si chiede veramente se la Corte abbia esaminato davvero appieno tutti gli atti di causa, come dichiarato, o solo ed esclusivamente quelli prosaici – e neppure documentali – della Procura” (pag.5-righi 2427).
Trattasi infatti di espressioni, connotate da offensività o -quantomeno - da grave sconvenienza nei confronti del Collegio giudicante di prime cure, travalicando abbondantemente i confini della retorica forense e della vivace sollecitazione a una particolare attenzione del giudicante sulla questione prospettata, per cui assumono connotati di dubbia compatibilità con i doveri deontologici.
Per tale ragione, si dispone la trasmissione delle copie informatiche della presente sentenza, dell’atto di gravame e della sentenza impugnata, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (presso il cui albo è iscritto l’avv. Francesco Antonio Laviola) per le valutazioni di competenza.
2.Con la sentenza oggetto del gravame la Sezione giurisdizionale regionale sarda di questa Corte dei conti ha condannato, in solido, AN NA s.r.l.
in liquidazione, in persona del liquidatore e RE UM, in proprio e quale già amministratore/rappresentante legale della Società a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Regione autonoma della GN,la somma di euro 542.431,83 per la dolosa violazione degli obblighi pubblicistici scaturenti dalla Convenzione, avendo “volontariamente e scientemente prodotto ed esibito titoli di spesa oggettivamente non rispondenti al vero”
SENT. 6/2026 24
(pag.23).
3.Va anzitutto premesso che il UM veicola sotto il profilo del motivo di vizio motivazionale della sentenza, censurandone anche testualmente singoli passaggi letterali, una serie di argomentazioni difensive esposte nel primo grado di giudizio che non sarebbero state neanche esaminate dal Collegio di prime cure. Si duole, quindi, che con la sentenza abbia accolto apoditticamente la prospettazione di cui all’atto di citazione, che non sarebbe però stata in alcun modo provata dalla Procura regionale ma anzi smentita dalla copiosa documentazione da lui prodotta in sede di costituzione in giudizio.
Orbene, va premesso che il giudice investito della cognizione della causa non è tenuto a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali e a motivare in ordine ad ogni singola argomentazione difensiva, essendo sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dovendosi considerare disattese implicitamente le deduzioni difensive ex adverso prospettate, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Corte conti, Sez.II app.
n.227/2023; Cass.pen. Sez.II n.20180/2022; id. n.12422/2022; Sez.V, Sez.
n.7763/2018) .
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Collegio giudicante di primo grado ha illustrato chiaramente e congruamente le ragioni su cui ha basato il proprio convincimento nel senso di riconoscere la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, nella vicenda, della contestata responsabilità solidale, per dolo, della Società e del UM, sia in proprio quale amministratore di fatto che in qualità di amministratore di diritto/legale rappresentante della medesima.
SENT. 6/2026 25 Compete poi a questo Collegio valutare, nel merito, se le critiche mosse nel presente gravame alla ricostruzione dei fatti ed alle conclusioni cui è giunta la decisione impugnata siano fondate o meno.
4. Nell’ordine logico-giuridico delle questioni va vagliata anzitutto quella con cui il sig. UM contesta la qualifica giuridica di “amministratore di fatto”
che la sentenza gli ha ascritto ai fini della condanna in proprio. La Sezione giudicante regionale ha accolto, infatti, la prospettazione della chiamata in giudizio della Procura regionale che a pag.27 dell’atto di citazione scrive: “Per ciò che concerne l’inquadramento di UM quale amministratore “di fatto”, esso discende dall’ampia autonomia decisionale da lui esercitata, a prescindere dal potere di rappresentanza legale verso terzi che ben può essere disgiunto dal potere di amministrare” .
Va anzitutto premesso che costituisce orientamento giurisprudenziale granitico quello secondo il quale in caso di erogazione di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato; sicché sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate (per tutte tra le tante, Cass.. SS.UU. ord.
n. 15893/2022; Corte conti, Sez. II app. 180/2022, n.128/2025).
Orbene, il UM, (peraltro anche co-fondatore della Società e socio di maggioranza), ha ricoperto la carica formale di amministratore unico della SENT. 6/2026 26 Società fino alla data della riunione dell’Assemblea dei soci del 4 marzo 2015 che nominò la dott.ssa IS, rimasta in carica fino al 28 giugno 2016, data in cui questa rassegnò le dimissioni, succedendole poi di nuovo nella carica; in tale veste, in particolare, era stato il UM a sottoscrivere, in data 24 ottobre 2013, la Convenzione con GN IC. Nella stessa riunione del 4 marzo 2015 l’Assemblea dei soci lo nominò poi direttore generale.
Va precisato che, pur essendo l’allegato n.48 alla memoria di costituzione in giudizio in primo grado dell’odierno appellante, stato versato agli atti del giudizio di primo grado (n.25900) dal difensore costituito (avv. Paola Coiana)
solo in data 31 ottobre 2025, quindi dovendosene rilevare l’inammissibilità ai sensi dell’art.194 c.g.c. in quanto documento nuovo, in ogni caso le predette circostanze di fatto sono state poste a fondamento della decisione nel rispetto dell’art.95 c.g.c., in quanto non contestate dalle parti costituite.
In data 24 marzo 2015 il UM venne assunto per la realizzazione del Piano di gestione rimodulato, (in particolare con l’inserimento dell’attività promozionale con il c.d. “Tour della Seta” in Croazia e Montenegro), con rapporto di lavoro subordinato, qualifica di dirigente ai sensi del CCNL Dirigenti di aziende industriali. In tale veste gli vennero affidate mansioni di coordinamento generale delle attività a livello strategico ed operativo, gestione della struttura organizzativa, coordinamento delle attività di vendita e promozione dei prodotti del cantiere; il rapporto di lavoro subordinato, almeno secondo quanto dichiarato dal medesimo in sede di audizione (all.25 alla Relazione GdF), cessò poi ad ottobre 2015.
Orbene, il UM contesta la qualifica di amministratore di fatto, rilevando di avere espletato una prestazione di mero coordinamento tecnico del progetto SENT. 6/2026 27 in qualità di direttore generale, senza l’attribuzione di alcun potere gestionale di amministrazione.
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, al fine di individuare la posizione dell’amministratore di fatto, “ la disciplina sostanziale si traduce, i n via processuale, nell'accertamento d i elementi sintomatici di gestione o cogestione d e l l a società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto -
quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell' iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - e in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare” (Cass. pen.
Sez. V, sent.n.9222/1998).Ed ancora “ In tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009-01); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale” (Cass. pen. Sez.III, n.526/2024).
Nella giurisprudenza contabile poi, tale figura si è individuata ad esempio in una fattispecie in cui il soggetto “anche per le società nelle quali era privo SENT. 6/2026 28 dell’investitura formale di amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione, esercitava, sotto il profilo sostanziale, un'influenza che trascendeva la titolarità delle funzioni, ingerendosi in via di fatto nella gestione delle due società, attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative, le quali non si esaurivano nel compimento di atti eterogenei e occasionali, ma sono risultate avere caratteri di sistematicità e completezza, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto” ( Corte conti, Sez.II app.sent.n.349/2023).
Orbene, ad avviso di questo Collegio, la qualificazione di amministratore di fatto nella vicenda di cui è causa è invece senz’altro da confermare in capo al UM in quanto, in disparte la formale natura di rapporto di lavoro subordinato instauratosi con la Società ma per il solo limitato periodo marzoottobre 2025, con riferimento a tutta la vicenda di cui è causa, sin dalla sottoscrizione della Convezione con GN IC del 24 ottobre 2013, quand’anche questa avvenuta nella veste formale di amministratore unico, egli ha assunto un indiscutibile, in quanto idoneamente provato dalla documentazione in atti, ruolo decisionale chiave, condizionandone tutte le scelte, sia strategiche che operative.
Il UM sottoscrisse infatti, unitamente all’amministratore di diritto
(dott.ssa IS) la richiesta di rimodulazione del PSA in cui si dava atto del mancato raggiungimento dei risultati attesi, motivato dalla crisi del settore nautico e quindi dalla mancanza di commesse, chiedendone una proroga e una riprogrammazione mediante la rimodulazione della composizione della spesa,
(con spostamento di risorse dalla voce “locazione di immobili destinati all’esercizio di impresa” alle voci “spese per la realizzazione di materiale SENT. 6/2026 29 promozionale” e “spese per la partecipazione a fiere ed eventi”, e dalla voce
“spese per il personale” alla voce “spese di gestione”- all.n.4 alla Relazione GdF).
Pertanto, anche nel limitato periodo in cui si era dimesso dalla carica di amministratore unico ad avviso di questo Collegio, la veste giuridica formale di lavoratore dipendente (direttore generale-responsabile del progetto) si è sommata a quella sostanziale di amministratore di fatto, con l’esercizio continuativo e sistematico di poteri decisionali di indirizzo.
Infatti, applicandosi il “principio del più probabile che non” - che postula che, qualora per uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una ipotesi negativa, il giudice deve scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie ovvero che abbia avuto il grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (ex multis, Cass. Sez.3 n.5922/2024, n.25884/2022; Corte conti Sez.II App.n.33/2025; n.294/2024; n. 185/2024, n.233/2024, n.201/2024; Sez. I App.
n.117/2024) - è verosimile ritenere che l’assunzione del UM quale dipendente e le sue contestuali dimissioni dalla carica di amministratore unico ricoperta siano state motivate esclusivamente dalla esigenza di consentire l’erogazione di emolumenti da rendicontare nei costi del personale ai fini della ammissione al finanziamento, come confermato dalla breve durata di soli pochi mesi del rapporto di lavoro, in gran parte coincidente con quella dell’organizzazione e dello svolgimento del Tour della seta, considerato che tra le prescrizioni del bando (rubricata “Divieto di cointeressenza”) era prevista l’inammissibilità di spese di qualsiasi natura sostenute dal SENT. 6/2026 30 beneficiario nei confronti dei propri amministratori.
5. Vanno ora esaminate le doglianze con cui l’appellante contesta la sussistenza di una condotta antigiuridica consistente nell’illecita percezione del finanziamento pubblico posta in essere in violazione del programma pubblicistico imposto dal Bando e dalla Convenzione.
A tal fine ritiene che la Sezione giudicante regionale avrebbe fondato il proprio convincimento senza considerare gli elementi probatori versati agli atti del giudizio, con riferimento alla vicenda dei rapporti instauratisi tra la ditta e la Società, sia in relazione all’organizzazione del Tour in Croazia e Montenegro, che in relazione alla vicenda dell’acquisto dell’unica imbarcazione prodotta.
Va anzitutto premesso che, considerata l’inscindibilità dell’operazione finanziata e l’unicità della finalità di pubblico interesse cui essa era preordinata, è irrilevante la circostanza che alcune voci di spese possano essere spese effettivamente sostenute. Invero, la quantificazione del danno erariale in misura pari al finanziamento ottenuto si giustifica con la considerazione che l’iniziativa programmata è costituita da un insieme di interventi necessariamente coordinati e tra loro non scindibili. Una volta appurata l’insussistenza dei requisiti prescritti per l’accesso al finanziamento pubblico in argomento con riferimento anche solo ad una parte dello stesso, la rilevanza dell’inadempimento rende il finanziamento, nella sua interezza, privo di giustificazione causale, in quanto non inidoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato e nel contempo anche sottratto alla realizzazione di altri progetti imprenditoriali meritevoli del SENT. 6/2026 31 medesimo sostegno finanziario (Sez. III app. n.14/2021; Sez. II app.
n.156/2025).
Va anzitutto premesso che il finanziamento pubblico di cui è causa era funzionalizzato a perseguire l’obiettivo, come si legge nel Bando -
“Programma di aiuti per nuove imprese innovative” – e richiamato nelle premesse della Convenzione del 24 ottobre 2013, di “consolidare e favorire la crescita delle nuove piccole imprese innovative già presenti sul territorio regionale che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca “tramite Piani di sviluppo aziendale- investimenti e spese di gestione
– finalizzati alla crescita produttiva e commerciale delle iniziative -, nonché alla realizzazione di attività di R&S funzionali alla realizzazione dei Piani di sviluppo aziendale” (grassetto aggiunto).
Orbene, il PSA inizialmente presentato dalla Società ed approvato da GN IC prevedeva, in un arco temporale di 22 mesi, la produzione di 9 imbarcazioni “CS 32” , di una navetta “CS 90” e di 180 moduli di pannelli con la tecnologia della propulsione ibrida mediante fotovoltaico, nonché una successiva fase di commercializzazione. Tuttavia, a seguito di apposita richiesta presentata dalla Società, motivata dalla crisi del settore nautico, unitamente alla innovatività della produzione, venne approvata la proroga della conclusione del progetto dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015 con la rimodulazione della spesa ammissibile e finanziabile, finalizzata a incrementare la quota destinata alla promozione ed al marketing e a ridurre quella per il personale. Come si legge nella determinazione n.448 del 21 maggio 2015 (all.n.5 alla Relazione GdF) tale autorizzazione fu concessa in quanto, come prospettato dalla Società “basata sulla strategia dell’impresa SENT. 6/2026 32 che, in attesa di poter avviare la produzione a seguito dei primi ordinativi dei natanti, intende partecipare ad eventi nautici e comunque potenziare la campagna di promozione funzionale al raggiungimento degli obiettivi del piano”.
Va anzitutto rilevato che la decisione di affidare all’esterno, peraltro allo stesso soggetto che era stato in precedenza, (nella relazione delle attività del PSA realizzate dall’11 luglio 2014 al 31 marzo 2015 all.4 alla Relazione GdF),
inserito tra i dipendenti da assumere proprio per “la gestione dei rapporti commerciali con l’area Croata e Montenegrina”, non era stata all’epoca comunicata alla GN IC tanto che, in sede di approvazione della rimodulazione (all.5 alla Relazione GdF) tra i costi del personale compariva anche quello (complessivo di euro 24.000) per l’assunzione del dipendente
IS.
Lo stesso poi, a titolo di compenso per l’espletamento dell’incarico conferitogli con il contratto del 20 maggio 2015, emetteva 4 fatture per complessivi euro 199.000, cui si è aggiunta l’iva, per un totale di euro 242.780
(il che conferma l’esattezza di detto importo, pure contestata nell’atto di gravame), inizialmente ammessa a rimborso per il minore importo di euro 120.000 e poi in un secondo momento integralmente.
Orbene, tra gli questo Collegio ritiene anzitutto che la sentenza abbia valorizzato del tutto condisivibilmente, al fine di fondare il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della responsabilità amministrativa di convenuti nella vicenda, elementi probatori certi, versati agli atti dalla Procura regionale, attestanti il mancato rispetto delle clausole del contratto, in primis il carattere personale della prestazione, che nell’odierno gravame si SENT. 6/2026 33 contesta invece puntualmente, riproponendo difese già esposte in primo grado.
Al riguardo, il chiaro tenore letterale dell’art.2 del contratto imponeva all’di prestare direttamente l’attività complessiva e comunque, anche a voler valorizzare la dicitura “o chi per esso” inserita delle premesse del contratto, resta il fatto che lo stesso UM riconosce che l’assenza del predetto fu motivata da un evento personale (morte del genitore). Ciononostante, nella Relazione del 6 luglio 2016 (all.13 atto di citazione) la Società dichiara che l’aveva durante il Tour: “curato personalmente il coordinamento degli eventi”
(punto 3.2.2.), gestito gli inviti e “la gestione degli arrivi per tutte le date e tappe del tour” (punto 3.2.2.), fornito “previo sopralluogo in loco”le caratteristiche dei luoghi, (punto 3.2.2.) “gestito direttamente con le autorità del luogo” le autorizzazioni per sicurezza (punto 3.2.3.), coordinato le hostess
“tramite appositi meeting giornalieri “ (punto 3.2.5) .
Pertanto, sempre secondo il principio del più probabile che non, quanto sopra è idoneo già di per sè a dimostrare che la Società ha fornito dichiarazioni
“mendaci o non veritiere”, in violazione delle prescrizioni del Bando e della Convenzione (art.16, lett.h).
Peraltro, a fronte di una relazione descrittiva del Tour “non sempre idonea e sufficiente a documentare adeguatamente le spese rendicontate” , nonché di costi del personale assunto per attività connesse alla realizzazione del Tour,
(“ con impegno intenso sia nell’organizzazione che nella realizzazione ad eccezione delle mere attività organizzative della logistica e individuazione delle location per la realizzazione degli eventi, demandate in via esclusiva al forniore”) - compreso va sottolineato, lo stesso socio UM, - il costo per il servizio veniva ritenuto da GN IC ammissibile a rimborso – in SENT. 6/2026 34 un primo momento - solo entro la minore somma di euro 120.000.
Senonchè a fronte di una rappresentazione non veritiera fornita dalla Società, in particolare, oltre ad altri profili, in relazione al connotato, anche ribadito nell’odierno gravame, di “collaborazione” e non “sovrapposizione” del personale della Società col “personale” della ditta – personale che consisteva invece nel solo peraltro con attività svolta da remoto – (vedasi Addendum al rapporto di controllo amministrativo contabile del 2 maggio 2016- all.11 alla Relazione della GdF-),GN IC ammetteva poi a rimborso l’intero importo fatturato dall’IS.
Ma vi è di più: corrobora ulteriormente l’affermazione del connotato antigiuridico della condotta lo sviluppo dei rapporti con la ditta successivo all’effettuazione del Tour, come puntualmente accertati nella Relazione della Guardia di Finanza.
Infatti, immediatamente dopo il pagamento dell’ultima fattura dell’(acconto fattura n.78/2015 del 17 settembre 2015 di euro 100.000) l’effettuava il primo di una serie di 8 bonifici per un totale di euro 163.000 a titolo di deposito cauzionale del 50% per una operazione commerciale consistente nella vendita, in data 28 agosto 2015, di una imbarcazione (Luxi 35), per un prezzo complessivo di euro 324.000, somma questa però poi stornata integralmente, come accertata a seguito dell’esame certosino delle scritture contabili (all.33 e 34 alla Relazione della GdF), a seguito di risoluzione del contratto, come da comunicazione di in data 28 ottobre 2016.
Pertanto è incontestabile, ad avviso di questo Collegio di appello, che la vendita della imbarcazione – senza precisare le generalità dell’acquirente
(ovvero dello stesso fornitore del servizio fatturato) ma limitandosi SENT. 6/2026 35 genericamente a definirlo “Cliente italiano sviluppatosi durante gli eventi estivi e interessato all’utilizzo della barca in GN” – pag.14 - ) sia stata artificiosamente posta in essere per consentire alla Società di rappresentare a GN IC, nella relazione al 30 settembre 2015, di avere raggiunto gli obiettivi del programma di finanziamento (all.7 alla Relazione della GdF),
come successivamente rimodulato e assentito da GN IC.
In altre parole, l’attività di partecipazione a fiere ed eventi, all’interno dell’attività di promozione, in gran parte costituita dal Tour in Montenegro e Croazia, che avrebbe dovuto essere finalizzata, si legge sempre nella relazione conclusiva, a incrementare la visibilità del marchio e a presentare la barca a potenziali armatori al fine della acquisizione di commesse, lungi dal consentire la realizzazione dell’obiettivo strategico- declinato nella Relazione in termini di “posizionamento sul mercato della nautica e procedere verso il perseguimento degli obiettivi operativi di vendita” (grassetto aggiunto) è sfociata in una vendita allo stesso IS che quindi ha rivestito il doppio ruolo di fornitore unico dell’organizzazione e acquirente unico dell’imbarcazione, atto di acquisto da cui poi lo stesso acquirente è receduto.
In tale contesto, si è inserita anche la vicenda dei danni subiti dall’imbarcazione nel viaggio di rientro dalla Croazia all’Italia e della successiva transazione stipulata in data 20 dicembre 2025 tra la Società e l’che se ne è accollato integralmente l’onere; ciò che conferma il complesso intreccio dei rapporti economici e giuridici con detto soggetto. La vicenda ha dato luogo ad una fattura emessa dalla Società di euro 99.692,75 (allegato n.39 alla Relazione) che è poi confluita nella operazione di compensazione dei crediti-debiti reciproci (allegato n.39 alla Relazione della GdF).
SENT. 6/2026 36 Orbene, il Collegio ritiene irrilevante esaminare ulteriori profili fattuali della vicenda, nonostante siano stati pure questi puntualmente contestati nell’atto di gravame (capacità professionale di IS, numero effettivo dei sea trials da questi conosciuto; effettive prestazioni lavorative svolte dai dipendenti per il Tour della Seta e durata delle stesse).
Invero, è assolutamente dirimente per connotare di antigiuridicità la condotta causalmente produttiva del danno erariale la considerazione che il contributo pubblico non ha consentito in alcun modo di realizzare l’obiettivo della crescita di imprese innovative presenti sul territorio sardo, attraverso la commercializzazione di un prodotto, nella specie una imbarcazione, dotata di una tecnologia produttiva innovativa, in tal modo sottraendo ingenti risorse finanziarie pubbliche al vincolo finalistico a cui erano funzionalmente ed indefettibilmente destinate.
6.Per quanto concerne la vicenda giudiziaria civile, con sentenza pubblicata il 3 maggio 2022, avverso la quale gli appellanti hanno rappresentato che pende l’appello, il Tribunale di Cagliari – Sezione I Civile - ha accolto il ricorso in opposizione all’ordinanza di ingiunzione e condannato la Società alla restituzione dell’intero finanziamento.
Secondo la granitica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Sez.Un nn.16722/2020 e precedenti ivi richiamati) e contabile (ex plurimis di questa Sezione nn. 182/2018, n.430/2019, n.148/2023), la giurisdizione civile da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono un medesimo fatto materiale. Invero, “ nel giudizio contabile, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di interessi di giustizia nell’esercizio di una funzione SENT. 6/2026 37 neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost.n.104 del 1989, n.1 del 2007, n.291 del 2008)”(Cass.n.16722/2020 cit.)
Non è revocabile in dubbio che in tema di danni derivanti dall’illegittima percezione di finanziamenti pubblici, l’antigiuridicità della condotta causale è del tutto svincolata e non può in alcun modo sussumersi nel provvedimento di revoca, perché una cosa è la culpa in adimplendo riguardo all’ordinario rapporto di credito/debito instaurato con l’ente concedente, altro è la responsabilità erariale per inosservanza, con dolo o colpa grave, dei doveri di servizio sottesi scaturenti dal rapporto funzionale che si instaura con l’atto concessorio del finanziamento (ex multis, Sezione II app. sent. n. 149/2023, n.227/2023).In tal caso i requisiti di certezza ed attualità scaturiscono dal pagamento del quantum, di talchè si determina una eventuale preclusione all’esercizio dell’azione del p.m. contabile “solo quando con l’altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita” (Cass. Sez. Un. 8927/2014), fermo restando che del recupero dell’indebito per effetto di pronunce emesse in sede diversa da quella contabile deve tenersi conto all’atto dell’esecuzione della sentenza di condanna.
7. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, va senz’altro confermato il dolo.
SENT. 6/2026 38 L’appellante ne contesta la sussistenza rilevando che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi di rendicontazione delle somme, come impostole dalla Convenzione, dimostrando, con tutta la documentazione prodotta, che si è trattato di costi effettivamente sostenuti, come riconosciuto dalla stessa GN IC che ha sottoposto a verifica tecnico-contabile tutta la documentazione prodotta.
Senonché il UM, in qualità sia di legale rappresentante della Società che anche di amministratore di fatto, aveva piena conoscenza delle finalità pubblicistiche per le quali il progetto era stato finanziato, come declinate chiaramente nelle premesse della Convenzione sottoscritta, richiamando elementi e indicando modalità di realizzazione del programma perfettamente rispondenti a quanto richiesto nel Bando pubblico. Ciò nonostante, sin dall’inizio, ha piegato detto finanziamento a finalità del tutto distoniche rispetto a quelle predeterminate ex lege e ben conosciute sin dall’inizio, rappresentando fittiziamente in sede di relazione finale funzionale all’erogazione del saldo di avere perseguito l’obiettivo mediante la sottoscrizione di un contratto di cessione di una imbarcazione mediante l’incasso di un anticipo del 50% (euro 163.000 dall’IS), in realtà neanche mai perfezionatosi. In tale relazione, presentata dal UM in veste formale di direttore generale, unitamente alla dott.ssa IS) si rappresenta, tra l’altro alla GN IC - tra gli “obiettivi realizzati”
(enfasi aggiunta) nel Piano – la costruzione dell’imbarcazione “in GN e con maestranze sarde in localizzazione da definire ma nell’area di Olbia”
(all.n.7 alla Relazione della GdF). Come del tutto condivisibilmente - ed altrettanto lapidariamente- affermato dalla Procura generale, pur non SENT. 6/2026 39 potendosi esigere che i risultati “attesi”, fossero quelli effettivamente
“conseguiti”, in termini di utile economico, in ogni caso le attività andavano realizzate laddove “venuto meno il punto della tecnologia solare per la motonautica, tutto il senso dell’erogazione è sfumato”(pag.7 conclusioni).
Quanto, infine, alla doglianza in ordine al mancato uso del potere riduttivo, la censura è destituita di fondamento, in quanto, in adesione alla granitica giurisprudenza (così, tra le più recenti, Sez. II App. n., 48/2024, n.130/2024;
n.240/2023; n.32/2023), non v’è spazio per l’applicazione dell’art. 52 r.d. n.
1214/1934 in presenza di condotte dolosamente orientate, come nel caso di specie, né, a tal fine, possono valorizzarsi gli argomenti che fanno leva sulla buona fede del beneficiario, in considerazione di quanto sopra argomentato.
Infine, il sig. UM si duole che l’impugnata sentenza sia priva di motivazione in merito alle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Orbene, la doglianza, è infondata anzitutto in fatto dal momento che non risulta, dalla lettura della memoria di costituzione in giudizio, comprese le relative conclusioni, che siano state avanzate richieste istruttorie in primo grado.Si aggiunga, per mera completezza, che peraltro sarebbe inaccoglibile anche in diritto in quanto la consulenza tecnica d’ufficio, in quanto mezzo istruttorio, sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (peritus peritorum) purché idoneamente motivata; la motivazione dell'eventuale diniego e della decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio, unitariamente considerato SENT. 6/2026 40
(ex multis, Cass. Sez.3 n.14611/2005, n.20814/2004; Sez. I n.15219/2007;
Corte dei conti Sez. II appello sentenze n.768/2013; n. 416/2014).
Per i suesposti motivi l’appello è respinto, con integrale conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la GN n.97/2024, pubblicata in data 11 giugno 2024, notificata in data 14 giugno 2024.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di questo grado di giudizio, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
-respinge l’appello;
- condanna gli appellanti alle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 240,00 (DUECENTOQUARANTA/00);
- ordina che le copie informatiche della presente sentenza, dell’atto di gravame e della sentenza impugnata, siano trasmesse al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (presso il cui albo è iscritto l’avv. Francesco Antonio Laviola) per le valutazioni di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 IL PRESIDENTE-estensore dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 8 GENNAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
SENT. 6/2026 41 f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
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