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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30236/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al
45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), quale invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% (art.11 D.L. 463/1983; L.
638/1983), quale invalido civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ex art. 13 l. 118/71; e per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71.
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
02.08.2024, successivamente alla dichiarazione di parziale contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 14.06.2024) del 12.07.2024 (all'esito della quale il giudice ha emesso decreto di non omologa relativamente alla sussistenza delle condizioni sanitarie e disponendo l'archiviazione del procedimento), risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico;
la parte ricorrente ha peraltro depositato documentazione medica di formazione successiva alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), pari al 61%, a decorrere dal
26.5.2022 (epoca di presentazione della domanda amministrativa), ma non
Pag. 2 di 4 idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71
e per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% al fine dell'esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), pari al
61%, a decorrere dal 26.5.2022 (epoca di presentazione della domanda amministrativa).
Le ulteriori domande non possono essere accolte.
3. Le spese processuali
In considerazione della parziale soccombenza (come sopra precisato), è posto a carico dell' un quarto delle spese di lite, liquidate per l'intero in CP_2
dispositivo, visto quanto previsto dal decreto 10.3.2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 3 di 4 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' avendo l'accertamento consentito di verificare CP_2
l'aggravamento delle condizioni del soggetto periziato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento, in favore del ricorrente, dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), pari al 61%, a decorrere dal 26.5.2022 (epoca di presentazione della domanda amministrativa);
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento di un quarto delle spese di giudizio in CP_2
favore del procuratore antistatario parte ricorrente, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.; dichiara compensata la restante parte;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
16/01/2025 Il Giudice
Rossella Masi
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 30236/2024
Il Giudice Rossella Masi, all'esito dell'udienza del 15.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al
45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), quale invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% (art.11 D.L. 463/1983; L.
638/1983), quale invalido civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ex art. 13 l. 118/71; e per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71.
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
02.08.2024, successivamente alla dichiarazione di parziale contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data 14.06.2024) del 12.07.2024 (all'esito della quale il giudice ha emesso decreto di non omologa relativamente alla sussistenza delle condizioni sanitarie e disponendo l'archiviazione del procedimento), risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico;
la parte ricorrente ha peraltro depositato documentazione medica di formazione successiva alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), pari al 61%, a decorrere dal
26.5.2022 (epoca di presentazione della domanda amministrativa), ma non
Pag. 2 di 4 idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71
e per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% al fine dell'esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), pari al
61%, a decorrere dal 26.5.2022 (epoca di presentazione della domanda amministrativa).
Le ulteriori domande non possono essere accolte.
3. Le spese processuali
In considerazione della parziale soccombenza (come sopra precisato), è posto a carico dell' un quarto delle spese di lite, liquidate per l'intero in CP_2
dispositivo, visto quanto previsto dal decreto 10.3.2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, comportante la valutazione di questioni di limitata complessità, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 3 di 4 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' avendo l'accertamento consentito di verificare CP_2
l'aggravamento delle condizioni del soggetto periziato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza ed eccezione
- dichiara la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento, in favore del ricorrente, dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 7 D.Lgs. 509/88), pari al 61%, a decorrere dal 26.5.2022 (epoca di presentazione della domanda amministrativa);
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento di un quarto delle spese di giudizio in CP_2
favore del procuratore antistatario parte ricorrente, che si liquidano, per l'intero, in complessivi € 3.101,55, di cui € 404,55 per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.; dichiara compensata la restante parte;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
16/01/2025 Il Giudice
Rossella Masi
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