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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 6.12.2024, ha pronunciato, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2024 promossa da
(c.f. ) con l'Avv. Claudio Ricciardelli Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. con gli avv.ti Luca Borghi e Guido Carra CP_1 P.IVA_1
nonché contro
(P.Iva ) con l'avv. Davide Solivo Controparte_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “..accertata l'attendibilità delle richieste nei confronti della resistente CP_2
condannarla al maggior danno differenziale nei limiti della polizza, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”
Parte convenuta “previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, rifiutato espressamente il contraddittorio su ogni domanda nuova ex adverso proposta;
Nel merito: - dato atto dell'accordo transattivo tra la deducente società e il ricorrente e del regolare adempimento alle obbligazioni assunte da parte della stessa società, confermarsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione all'azione e alle domande promosse da nei confronti di Parte_1
(ora , e così l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto tra CP_1 CP_3
e (ora , come da ordinanza del G.I. in data 15.7.2024; - Parte_1 CP_1 CP_3
disporsi, con il consenso di l'estromissione di dal presente Controparte_2 CP_3
giudizio, respingendosi per il resto e in ogni caso tutte le domande da chiunque proposte nei confronti
pagina 1 di 5 di in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso: spese e compensi di giudizio CP_3 compensati. In via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione e/o eccezione nei termini di legge”.
Parte convenuta Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in via Controparte_2
preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale di;
Controparte_4
nel merito ed in via principale, preso atto della transazione intervenuta tra la parte ricorrente, SI
, e la parte convenuta del contenuto della medesima, dell'assenza di Parte_1 CP_1
domande e conclusioni ritualmente formulate nei confronti di dichiarare Controparte_2
cessata la materia del contendere;
respingere ogni altra domanda avanzata dalla parte ricorrente nei confronti di sicché tardiva e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto. Con Controparte_2
condanna a carico del ricorrente delle spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo, ricorreva al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 281- Parte_1
decies c.p.c. al fine di ottenere, nei confronti di e di che, accertati i CP_1 Controparte_2
vizi e difetti di conformità dell'autovettura acquistata AUDI Q5 tg. GJ074GK, in principalità, l'auto venisse sostituita con altra di uguale valore e caratteristiche;
in subordine, previa risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura de qua, il ricorrente domandava la restituzione della somma versata pari ad € 14.000,00; in ogni caso, il sig. formulava richiesta di risarcimento di tutti Parte_1
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto della descritta situazione, quantificati in €
5.000,00, nonché il rimborso delle spese sostenute, pari a € 1.000,00 a titolo di acconto versato al
C.T.U. e a € 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali del procedimento antecedentemente promosso ex art. 696-bis cpc;
il tutto, con la refusione delle spese di lite.
Fissata dal giudice assegnatario l'udienza del 21.5.2024 per la comparizione delle parti, nelle more,
e raggiungevano un accordo transattivo che veniva portato a regolare CP_1 Parte_1
esecuzione dai contraenti. Costituitasi in giudizio, chiedeva, pertanto, che venisse CP_1
dichiarata, con riferimento all'azione promossa dal ricorrente nei confronti di la cessazione CP_1
della materia del contendere. Si costituiva in giudizio anche in via preliminare eccependo CP_2
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto all'azione promossa nei confronti della stessa e, nel merito, concludendo per il rigetto di ogni domanda. CP_2
All'esito dell'udienza del 21.5.2024, il ricorrente dava atto dell'accordo transattivo intervenuto e del regolare pagamento ricevuto, dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione nei confronti di CP_1
che accettava detta rinuncia. Per l'effetto, era dichiarata l'estinzione parziale del processo
[...]
limitatamente al rapporto tra e Per contro, avendo il sig. Parte_1 CP_1 Parte_1
dichiarato di voler proseguire il giudizio per il ristoro dell'ulteriore danno lamentato nei confronti della pagina 2 di 5 resistente era fissata l'udienza del 6.12.2024 per la discussione, le parti formulavano le CP_2
conclusioni in epigrafe indicate e la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va dato atto, che, a seguito dell'accordo transattivo intervenuto nel rapporto tra e e della regolare esecuzione dello stesso, la domanda del ricorrente Parte_1 CP_1
nei confronti è stata rinunciata e la rinuncia accettata, venendo così dichiarata la parziale CP_1
estinzione del processo. Quanto alla posizione di (ora nei rapporti con la CP_1 CP_3
convenuta nessuna domanda è stata formulata dall'una nei confronti dell'altra, Controparte_2
non essendosi pertanto radicato alcun rapporto processuale. Permane la domanda del ricorrente nei confronti di il sig. chiedendo il ristoro del danno lamentato Controparte_2 Parte_1 indicato nel “maggior danno differenziale nei limiti della polizza”, la convenuta d'altro CP_5
lato, opponendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per detta domanda e, nel merito, rilevando che la garanzia di cui si chiede l'applicazione non copre il danno da usura quale configurabile nella specie.
Ciò premesso, va precisato che il presente procedimento segue ad accertamento tecnico preventivo
(R.G. 877/2023 Tribunale di Mantova) in cui invocando il “Contratto di polizza per perdite CP_1 pecuniaria” ha chiamato in causa al fine di essere, in ipotesi di condanna, Controparte_2 manlevata. All'esito della consulenza tecnica preventiva, il SI , ha quindi Parte_1
convenuto, oltre alla società venditrice anche formulando la CP_1 Controparte_2
domanda nei seguenti termini: “- In via principale accertati i vizi e i difetti di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., alla sostituzione in favore del ricorrente dell'auto AUDI Q5 tg. GJ 074 GK, con altra di uguale valore e caratteristiche;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertati i vizi e i difetti di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la Società ed il ricorrente, con contestuale CP_1 restituzione del prezzo pari ad €. 14.000,00 oltre ad interessi legali maturati dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
- Sempre in via principale condannare la al risarcimento del CP_1
danno subito dal Sig. , da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad Parte_1
€. 5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre al rimborso dell'importo di €. 1.000,00 versato dal ricorrente a titolo di onorari spettanti all'Ing. , in Persona_1
qualità di CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi a Codesto Tribunale di
Mantova, R.G. n. 877/2023, Giudice dott. Andrea Gibelli, ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi in €. 3.000,00 oltre IVA e CPA o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La domanda non può essere accolta.
Non è data prova di alcun rapporto contrattuale che lega il ricorrente alla Ne è Controparte_2 conferma il fatto che l'oggetto della domanda e il suo contenuto sono state predisposte per far valer i vizi accertati del bene compravenduto nel rapporto contrattuale insorto tra il sig. Parte_2 [...]
Unico contratto che poteva spiegare i propri effetti nei confronti della CP_1 Controparte_2
era quello che legava quest'ultima a ossia il “Contratto di polizza per perdite pecuniarie CP_1 european motor pack” stipulato in data 29/11/2018 che costituisce polizza assicurativa in forza della quale si impegna a tenere indenne il concessionario dalle perdite pecuniarie Controparte_2
che subisca in conseguenza dell'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia post-vendita annessa alla vendita. Contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto con CP_1 la il “Contratto di Prestazione di Servizi European Eotor pack”, conferendo Controparte_6
a detta società il mandato di gestire in nome e per conto proprio il “Programma di Garanzia
Convenzionale, Garanzia Aggiuntivo e Assistenza – Veicoli Usati”, costituente l'oggetto della polizza per perdite pecuniarie. La gestione del guasto occorso al veicolo del SI , è stata, Parte_1
pertanto, operata da Va rilevato, come nella nota di inserimento nel Controparte_6
Programma di Garanzia, si dà chiaramente atto che è “il Concessionario” ad aver firmato un contratto di prestazioni di servizi con la società PF RR s.p.a., in virtù del quale questa si sarebbe impegnata a gestire, per conto del “Concessionario”, il programma di servizi. È, dunque, evidente che, con il contratto in discorso, PF RR s.p.a. si è obbligata soltanto a gestire, nell'interesse del venditore, la garanzia per riparazioni inerenti alla vettura venduta, ma senza assumere, nei confronti del cliente-acquirente, alcuna obbligazione diretta, rimasta in capo alla società che ha proceduto alla vendita del veicolo. Discende, quale ulteriore corollario che, in assenza di un vincolo contrattuale diretto, non è ravvisabile alcun presupposto normativo o convenzionale che consenta l'azione diretta dell'attore nei confronti della indicata convenuta.
In ogni caso, va detto che è documentato e non contestato che la polizza non avrebbe potuto coprire i guasti imputabili a normale usura del veicolo a seguito della sua utilizzazione, come previsto dall'articolo 11 delle “Condizioni Generali di Assicurazione” e nel Programma di Garanzia
Convenzionale ed Assistenza offerto da ai propri clienti all'art. 10 lett. i): al riguardo, la CP_1 consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di istruzione preventiva (R.G. 877/2023 Tribunale di Mantova) ha concluso riconducendo i vizi lamentati a una condizione di usura a seguito di sua utilizzazione, evidenziando che: “la rottura del cambio automatico è stata innescata dal mancato funzionamento degli attuatori del sistema elettro idraulico di comando per la presenza notevole di morchia
pagina 4 di 5 esorbitante deposito di micro frammenti metallici dovuti all'usura degli organi meccanici. La loro presenza in quantità eccessiva è da ricondursi alla mancata sostituzione dell'olio del cambio con la cadenza temporale prescritta dal costruttore (ogni 60.000 chilometri); le anomalie di funzionamento all'aspirazione sono dovute all'accumulo di depositi carboniosi nel sistema del collettore di aspirazione. Tale circostanza è dovuta ai depositi dei gas di ricircolo che col tempo possono produrre tale inconveniente anche in condizioni di normale usura del motore;
l'indurimento dello sterzo è riconducibile alla rottura delle valvole del servosterzo o all'usura della crociera del piantone sterzo. Eventi accidentali che possono verificarsi anche in condizioni di normale
utilizzo della vettura”; in tal modo, sono stati messi in rilievo dal C.T.U. ulteriori motivi di esclusione della prestazione assicurativa - come contrattualmente regolata tra le parti - quali il mancato rispetto e l'inosservanza delle norme di manutenzione e revisione e delle norme di manutenzione in genere, previsti dall'art. 11 lettere k), o) e p) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
La domanda del ricorrente nei confronti della convenuta deve essere pertanto Controparte_7
rigettata.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di nulla dovendo Controparte_8
disporsi in merito alle spese sostenute da stante la dichiarata parziale estinzione del CP_1 giudizio in forza di transazione da conclusa con il sig. e l'inesistenza di un CP_1 Parte_1
rapporto processuale tra (ora e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
Le spese si liquidano considerato il valore effettivo della controversia, l'assenza di attività istruttoria e la contenuta attività processuale svolta, nella misura di € 1.700,00 per onorario, di cui € 460,00 per la fase istruttoria, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale.
PQM
Il Tribunale di Mantova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
accerta e dichiara l'estinzione parziale del processo quanto ai rapporti tra il ricorrente Parte_3
(ora ;
[...] CP_1 Controparte_9
rigetta la domanda del ricorrente nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_2
[...]
condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese Parte_1 Controparte_2
di lite che liquida nella misura di € 1.700,00 per onorario, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 4.1.2025
Il giudice
Nicolò Roberto Pavoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, trattenuta la causa in decisione all'udienza del 6.12.2024, ha pronunciato, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2024 promossa da
(c.f. ) con l'Avv. Claudio Ricciardelli Parte_1 C.F._1
contro
(C.F. con gli avv.ti Luca Borghi e Guido Carra CP_1 P.IVA_1
nonché contro
(P.Iva ) con l'avv. Davide Solivo Controparte_2 P.IVA_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “..accertata l'attendibilità delle richieste nei confronti della resistente CP_2
condannarla al maggior danno differenziale nei limiti della polizza, con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario”
Parte convenuta “previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, rifiutato espressamente il contraddittorio su ogni domanda nuova ex adverso proposta;
Nel merito: - dato atto dell'accordo transattivo tra la deducente società e il ricorrente e del regolare adempimento alle obbligazioni assunte da parte della stessa società, confermarsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione all'azione e alle domande promosse da nei confronti di Parte_1
(ora , e così l'estinzione parziale del processo limitatamente al rapporto tra CP_1 CP_3
e (ora , come da ordinanza del G.I. in data 15.7.2024; - Parte_1 CP_1 CP_3
disporsi, con il consenso di l'estromissione di dal presente Controparte_2 CP_3
giudizio, respingendosi per il resto e in ogni caso tutte le domande da chiunque proposte nei confronti
pagina 1 di 5 di in quanto infondate in fatto e diritto. In ogni caso: spese e compensi di giudizio CP_3 compensati. In via istruttoria: riservata ogni ulteriore deduzione e/o eccezione nei termini di legge”.
Parte convenuta Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in via Controparte_2
preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale di;
Controparte_4
nel merito ed in via principale, preso atto della transazione intervenuta tra la parte ricorrente, SI
, e la parte convenuta del contenuto della medesima, dell'assenza di Parte_1 CP_1
domande e conclusioni ritualmente formulate nei confronti di dichiarare Controparte_2
cessata la materia del contendere;
respingere ogni altra domanda avanzata dalla parte ricorrente nei confronti di sicché tardiva e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto. Con Controparte_2
condanna a carico del ricorrente delle spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo, ricorreva al Tribunale di Mantova ai sensi dell'art. 281- Parte_1
decies c.p.c. al fine di ottenere, nei confronti di e di che, accertati i CP_1 Controparte_2
vizi e difetti di conformità dell'autovettura acquistata AUDI Q5 tg. GJ074GK, in principalità, l'auto venisse sostituita con altra di uguale valore e caratteristiche;
in subordine, previa risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura de qua, il ricorrente domandava la restituzione della somma versata pari ad € 14.000,00; in ogni caso, il sig. formulava richiesta di risarcimento di tutti Parte_1
i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto della descritta situazione, quantificati in €
5.000,00, nonché il rimborso delle spese sostenute, pari a € 1.000,00 a titolo di acconto versato al
C.T.U. e a € 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali del procedimento antecedentemente promosso ex art. 696-bis cpc;
il tutto, con la refusione delle spese di lite.
Fissata dal giudice assegnatario l'udienza del 21.5.2024 per la comparizione delle parti, nelle more,
e raggiungevano un accordo transattivo che veniva portato a regolare CP_1 Parte_1
esecuzione dai contraenti. Costituitasi in giudizio, chiedeva, pertanto, che venisse CP_1
dichiarata, con riferimento all'azione promossa dal ricorrente nei confronti di la cessazione CP_1
della materia del contendere. Si costituiva in giudizio anche in via preliminare eccependo CP_2
il difetto di legittimazione attiva del ricorrente rispetto all'azione promossa nei confronti della stessa e, nel merito, concludendo per il rigetto di ogni domanda. CP_2
All'esito dell'udienza del 21.5.2024, il ricorrente dava atto dell'accordo transattivo intervenuto e del regolare pagamento ricevuto, dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione nei confronti di CP_1
che accettava detta rinuncia. Per l'effetto, era dichiarata l'estinzione parziale del processo
[...]
limitatamente al rapporto tra e Per contro, avendo il sig. Parte_1 CP_1 Parte_1
dichiarato di voler proseguire il giudizio per il ristoro dell'ulteriore danno lamentato nei confronti della pagina 2 di 5 resistente era fissata l'udienza del 6.12.2024 per la discussione, le parti formulavano le CP_2
conclusioni in epigrafe indicate e la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va dato atto, che, a seguito dell'accordo transattivo intervenuto nel rapporto tra e e della regolare esecuzione dello stesso, la domanda del ricorrente Parte_1 CP_1
nei confronti è stata rinunciata e la rinuncia accettata, venendo così dichiarata la parziale CP_1
estinzione del processo. Quanto alla posizione di (ora nei rapporti con la CP_1 CP_3
convenuta nessuna domanda è stata formulata dall'una nei confronti dell'altra, Controparte_2
non essendosi pertanto radicato alcun rapporto processuale. Permane la domanda del ricorrente nei confronti di il sig. chiedendo il ristoro del danno lamentato Controparte_2 Parte_1 indicato nel “maggior danno differenziale nei limiti della polizza”, la convenuta d'altro CP_5
lato, opponendo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per detta domanda e, nel merito, rilevando che la garanzia di cui si chiede l'applicazione non copre il danno da usura quale configurabile nella specie.
Ciò premesso, va precisato che il presente procedimento segue ad accertamento tecnico preventivo
(R.G. 877/2023 Tribunale di Mantova) in cui invocando il “Contratto di polizza per perdite CP_1 pecuniaria” ha chiamato in causa al fine di essere, in ipotesi di condanna, Controparte_2 manlevata. All'esito della consulenza tecnica preventiva, il SI , ha quindi Parte_1
convenuto, oltre alla società venditrice anche formulando la CP_1 Controparte_2
domanda nei seguenti termini: “- In via principale accertati i vizi e i difetti di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la in persona del CP_1 legale rapp.te p.t., alla sostituzione in favore del ricorrente dell'auto AUDI Q5 tg. GJ 074 GK, con altra di uguale valore e caratteristiche;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertati i vizi e i difetti di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la Società ed il ricorrente, con contestuale CP_1 restituzione del prezzo pari ad €. 14.000,00 oltre ad interessi legali maturati dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
- Sempre in via principale condannare la al risarcimento del CP_1
danno subito dal Sig. , da valutarsi in via equitativa ed in misura non inferiore ad Parte_1
€. 5.000,00 oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché oltre al rimborso dell'importo di €. 1.000,00 versato dal ricorrente a titolo di onorari spettanti all'Ing. , in Persona_1
qualità di CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi a Codesto Tribunale di
Mantova, R.G. n. 877/2023, Giudice dott. Andrea Gibelli, ed alle spese di lite relative al medesimo procedimento da liquidarsi in €. 3.000,00 oltre IVA e CPA o nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
pagina 3 di 5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
La domanda non può essere accolta.
Non è data prova di alcun rapporto contrattuale che lega il ricorrente alla Ne è Controparte_2 conferma il fatto che l'oggetto della domanda e il suo contenuto sono state predisposte per far valer i vizi accertati del bene compravenduto nel rapporto contrattuale insorto tra il sig. Parte_2 [...]
Unico contratto che poteva spiegare i propri effetti nei confronti della CP_1 Controparte_2
era quello che legava quest'ultima a ossia il “Contratto di polizza per perdite pecuniarie CP_1 european motor pack” stipulato in data 29/11/2018 che costituisce polizza assicurativa in forza della quale si impegna a tenere indenne il concessionario dalle perdite pecuniarie Controparte_2
che subisca in conseguenza dell'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia post-vendita annessa alla vendita. Contestualmente alla stipulazione di tale contratto, ha sottoscritto con CP_1 la il “Contratto di Prestazione di Servizi European Eotor pack”, conferendo Controparte_6
a detta società il mandato di gestire in nome e per conto proprio il “Programma di Garanzia
Convenzionale, Garanzia Aggiuntivo e Assistenza – Veicoli Usati”, costituente l'oggetto della polizza per perdite pecuniarie. La gestione del guasto occorso al veicolo del SI , è stata, Parte_1
pertanto, operata da Va rilevato, come nella nota di inserimento nel Controparte_6
Programma di Garanzia, si dà chiaramente atto che è “il Concessionario” ad aver firmato un contratto di prestazioni di servizi con la società PF RR s.p.a., in virtù del quale questa si sarebbe impegnata a gestire, per conto del “Concessionario”, il programma di servizi. È, dunque, evidente che, con il contratto in discorso, PF RR s.p.a. si è obbligata soltanto a gestire, nell'interesse del venditore, la garanzia per riparazioni inerenti alla vettura venduta, ma senza assumere, nei confronti del cliente-acquirente, alcuna obbligazione diretta, rimasta in capo alla società che ha proceduto alla vendita del veicolo. Discende, quale ulteriore corollario che, in assenza di un vincolo contrattuale diretto, non è ravvisabile alcun presupposto normativo o convenzionale che consenta l'azione diretta dell'attore nei confronti della indicata convenuta.
In ogni caso, va detto che è documentato e non contestato che la polizza non avrebbe potuto coprire i guasti imputabili a normale usura del veicolo a seguito della sua utilizzazione, come previsto dall'articolo 11 delle “Condizioni Generali di Assicurazione” e nel Programma di Garanzia
Convenzionale ed Assistenza offerto da ai propri clienti all'art. 10 lett. i): al riguardo, la CP_1 consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di istruzione preventiva (R.G. 877/2023 Tribunale di Mantova) ha concluso riconducendo i vizi lamentati a una condizione di usura a seguito di sua utilizzazione, evidenziando che: “la rottura del cambio automatico è stata innescata dal mancato funzionamento degli attuatori del sistema elettro idraulico di comando per la presenza notevole di morchia
pagina 4 di 5 esorbitante deposito di micro frammenti metallici dovuti all'usura degli organi meccanici. La loro presenza in quantità eccessiva è da ricondursi alla mancata sostituzione dell'olio del cambio con la cadenza temporale prescritta dal costruttore (ogni 60.000 chilometri); le anomalie di funzionamento all'aspirazione sono dovute all'accumulo di depositi carboniosi nel sistema del collettore di aspirazione. Tale circostanza è dovuta ai depositi dei gas di ricircolo che col tempo possono produrre tale inconveniente anche in condizioni di normale usura del motore;
l'indurimento dello sterzo è riconducibile alla rottura delle valvole del servosterzo o all'usura della crociera del piantone sterzo. Eventi accidentali che possono verificarsi anche in condizioni di normale
utilizzo della vettura”; in tal modo, sono stati messi in rilievo dal C.T.U. ulteriori motivi di esclusione della prestazione assicurativa - come contrattualmente regolata tra le parti - quali il mancato rispetto e l'inosservanza delle norme di manutenzione e revisione e delle norme di manutenzione in genere, previsti dall'art. 11 lettere k), o) e p) delle “Condizioni Generali di Assicurazione”.
La domanda del ricorrente nei confronti della convenuta deve essere pertanto Controparte_7
rigettata.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di nulla dovendo Controparte_8
disporsi in merito alle spese sostenute da stante la dichiarata parziale estinzione del CP_1 giudizio in forza di transazione da conclusa con il sig. e l'inesistenza di un CP_1 Parte_1
rapporto processuale tra (ora e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
Le spese si liquidano considerato il valore effettivo della controversia, l'assenza di attività istruttoria e la contenuta attività processuale svolta, nella misura di € 1.700,00 per onorario, di cui € 460,00 per la fase istruttoria, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale.
PQM
Il Tribunale di Mantova, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
accerta e dichiara l'estinzione parziale del processo quanto ai rapporti tra il ricorrente Parte_3
(ora ;
[...] CP_1 Controparte_9
rigetta la domanda del ricorrente nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_2
[...]
condanna il ricorrente a rifondere alla convenuta le spese Parte_1 Controparte_2
di lite che liquida nella misura di € 1.700,00 per onorario, oltre a spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 4.1.2025
Il giudice
Nicolò Roberto Pavoni
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