CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6432/2021
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. TO IL Consigliere Relatore Dott. UL SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MANGIONE RICCARDO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. GAROFOLI UMBERTO Avv. Alaimo presente in sostituzione
CP_2
Avv. FALCONETTI ANGELA
Controparte_3
Avv. CERRETTI MATTEO Avv. Grisorio presente in sostituzione
***
Nessuno compare per alle ore 12:00. CP_2
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO IL
CA d'AM
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO IL Presidente dott.ssa UL SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 7.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Via Aurelia n.424, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Mangione ( ) che C.F._1 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA , elettivamente domiciliata in in Via Domenico Chelini CP_2 P.IVA_2 CP_1
n.9, presso lo studio dell'Avv. Angela Falconetti (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_4
CON IL CERTIFICATO N. , (P.IVA , elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_3 P.IVA_4 in via dei Bossi 6, presso lo studio dell'Avv. Matteo Cerretti, (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
2 E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via del Tempio di CP_1 P.IVA_5 CP_1
Giove n. 21; presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
LI (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e la CP_1 Controparte_2
L'allora attrice esponeva:
- di essere proprietaria della vettura tg. FE275YK adibita ad attività di noleggio con conducente, abbinata alla licenza n. 429 rilasciata dal Comune di CP_1
- in data 19.5.2017, verso le ore 23,45, in adempimento del contratto di servizio con il Credito
NE e con a bordo, quale passeggera, a causa del mancato drenaggio Persona_1 della via Pineta Sacchetti nel tratto prospiciente l'Hotel Dover al civico 47, la vettura rimaneva in parte sommersa dall'acqua piovana che, entrando nel motore, provocava l'arresto del propulsore e determinava il fermo della vettura stessa;
- anche altre automobili rimanevano bloccate;
- prima del tratto allagato non era stata collocata alcuna segnalazione di pericolo o di divieto di transito;
- sul luogo del fatto intervenivano i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia di Stato, nonché il Contr carro attrezzi, che trasportava la vettura presso l'officina di via Salaria per le riparazioni necessarie;
- la vettura rimaneva ferma per 36 giorni (dal 20.5.2017 al 24.6.2017);
- per le riparazioni veniva sostenuta una spesa di € 21.456,71, come da fattura rilasciata dall'autofficina;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- la vettura era stata acquistata in locazione finanziaria con facoltà di acquisto dalla BMW Bank
GmbH per un canone mensile di € 522,00.
Si costituiva escludendo la sussumibilità del caso di specie all'ipotesi di cui all'art. CP_1
2051 c.c., evidenziando il carattere eccezionale degli eventi atmosferici verificatisi il giorno dell'asserito sinistro sulla città di essendosi verificato, il 19.5.2017, un eccezionale nubifragio, CP_1 costituente caso fortuito, come tale non imputabile al custode, eccependo anche l'insussistenza di sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., rilevando eventualmente il concorso di colpa del
3 danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., stante il suo comportamento imprudente, contestando anche il quantum della pretesa attorea. Spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della impresa appaltatrice della manutenzione, pronto intervento e sorveglianza del tratto Controparte_2 di strada in questione nel periodo per cui è causa.
Si costituiva anche la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, non Controparte_2 avendo parte attrice alcun titolo per evocare direttamente in giudizio l'impresa, essendo il contratto di appalto intercorso tra l'impresa e contestando nel merito gli assunti attorei, CP_1 infondati e non provati, attesa la colpa del conducente del mezzo di proprietà attorea, costituente caso fortuito come tale escludente la responsabilità del custode, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo l'autorizzazione, in ogni caso, a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevata in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano gli che hanno assunto il Parte_3 rischio del certificato n. 1913571, eccependo l'inesistenza di qualsivoglia obbligo indennitario per l'insussistenza di responsabilità dell'assicurata nella causazione del sinistro, rilevando l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'assicurata, contestando nel merito la domanda, infondata e non provata, contestando anche il quantum della pretesa attorea, rilevando l'assenza di obbligo di indennizzo per operatività della polizza a secondo rischio, evidenziando la sussistenza in polizza di massimali e franchigie.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14180/2021, pubblicata il 08.09.2021 così statuiva: “il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di e Parte_4 CP_1 della -) dichiara assorbite le domande proposte da nei confronti Controparte_2 CP_1 della e da quest'ultima nei confronti di che hanno Controparte_2 Parte_5 assunto il rischio del certificato n. 1913571; -) compensa fra le parti le spese di lite.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della gravata Sentenza, - previo accertamento della responsabilità di quale ente proprietario e della quale CP_1 CP_2 soggetto tenuto alla sorveglianza e custodia del tratto di strada ove si è verificato l'allagamento, condannarli, in solido, al risarcimento del danno patito dalla nella Parte_1 misura di € 21.456,71 pari all'esborso che parte appellante ha effettuato per riparare la vettura
BMW tg. FE 275 YK come da fattura in atti.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis rejectis, confermare la sentenza n. 14180/2021, emessa a definizione del giudizio R.G. n.
4 18921/2019, così pronunciando: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione dell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing in merito ai danni occorsi alla vettura e per l'effetto; nel merito: in via principale, respingere le domande di parte attrice poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate;
in via subordinata, accertare e riconoscere l'apporto causale della condotta negligente e colposa della conducente della vettura nella verificazione dell'evento dannoso lamentato, escludendo conseguentemente il risarcimento ex art. 1227 c.c. o, quanto meno, fortemente limitandolo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse pretese, ritenere e dichiarare la CP_2
in qualità di capogruppo dell' in forza degli impegni assunti a seguito
[...] Controparte_6 della stipula del contratto prot. 42585 del 8.03.2017, tenuta a garantire e manlevare CP_1
e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento diretto di qualsiasi somma ritenuta dovuta a parte attrice o, comunque, a rifondere a quanto questa sia condannata a pagare in CP_1 conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_2
D'Appello Civile di Roma, adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dalla , in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto, poiché non ha alcuna probabilità di trovare accoglimento in sede di gravame, per tutti i motivi di cui sopra;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda attrice/appellante e/o di (già , condannare i , in CP_1 CP_7 CP_8 persona del legale rapp.te pro tempore, a mallevare e/o rimborsare alla nella qualità CP_9
Cont di capogruppo dell' SIBAR Srl, quanto la stessa sarà tenuta a versare per sorte, Parte_6 interessi e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti per cui è causa, nel limite del massimale di polizza. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali al 15%, il tutto oltre iva e cpa, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Angela
Falconetti, che se ne dichiara antistatario.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello promosso dalla anche ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa e, in conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 14180/2021 dell'8 settembre 2021, R.G. 18921/2019; 2. In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 S.R.L. – SIBAR Controparte_2
S.R.L. per i motivi sopra esposti;
3. Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti della quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 S.R.L. – SIBAR Controparte_2
5 S.R.L. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva svolta da quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 S.R.L. – SIBAR S.R.L. nei confronti Controparte_2 di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. 1913571; 4. In via Parte_3 subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Roma
n. 614/2021 n. 14180/2021 dell'8 settembre 2021, R.G. 18921/2019 e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo alla quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 Controparte_2
S.R.L. – SIBAR S.R.L. escludere, per i motivi esposti in atti, qualsivoglia obbligo indennitario gravante su con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
1913571 e/o comunque accertarne l'esistenza deducendo la franchigia fissa di Euro 5.000,00 ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza.
5. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Alla presente udienza i difensori delle parti (ad eccezione del difensore di non comparso) CP_2 hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — L'appello è articolato in un motivo volto a censurare la sentenza di primo grado
(venendo con un secondo motivo chiesto il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione della Contr 76, rimasta assorbita).
La sentenza è motivata come segue.
“Costituisce oggetto della presente domanda la richiesta di condanna della convenuta
[...]
al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito dell'evento lesivo che si CP_1 verificò in verso le ore 23,45 allorquando la vettura tg. FE275YK, adibita ad attività di CP_1 noleggio con conducente, abbinata alla licenza n. 429 rilasciata dal Comune di durante il CP_1 trasporto di una cliente, in adempimento del contratto di servizio con il Credito NE, rimase sommersa dall'acqua piovana che, entrando nel motore, ne provocò l'arresto e danni al mezzo, tali da rendere necessario il trasporto dell'automobile in officina mediante carroattrezzi. A fondamento dei propri assunti parte attrice ha prodotto un rapporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti, alle ore
00,13 del 20.5.2017, in via della Pineta Sacchetti 47, a seguito di chiamata da parte della Polizia di
Stato in quanto, “…a causa delle forti piogge cadute a terra la via Pineta Sacchetti risultava allagata e vi erano alcune autovetture coinvolte dall'allagamento che rimanevano bloccate…” (cfr. doc. 2). I
Vigili del Fuoco provvedevano “…a spostare a mano le autovetture e metterle in sicurezza e liberare la via…”, senza provvedere ad identificare persone e vetture. In atti è prodotto anche un attestato rilasciato dalla Questura di Commissariato di P.S. “ ”, nel quale si dà atto che “…in CP_1 Per_2 data 20.5.2017 alle ore 00,05, personale di questo ufficio … è intervenuto in via della Pineta
Sacchetti a seguito di disposizione della Sala Operativa che segnalava la presenza di alcuni
6 automobilisti in panne a seguito di un violento nubifragio che aveva provocato l'allagamento di un tratto della Pineta Sacchetti…”. La testimone indotta e regolarmente escussa, Persona_1 della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha a sua volta confermato che il giorno del fatto ella si trovava a bordo della BMW quando, giunti in via della Pineta Sacchetti, la vettura restò bloccata a causa dell'acqua alta, intervennero le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco ed il conducente del mezzo chiamò il carro attrezzi. In atti è prodotta copia della scheda di intervento del Contr carro attrezzi che ha prelevato la vettura per cui è causa e l'ha condotta presso l'officina di via Salaria 1268.
Alla luce di tali risultanze può ritenersi adeguatamente provato che la vettura in questione, rimasta bloccata in un tratto di strada allagato, riportò danni che ne richiesero il trasporto a mezzo di carro attrezzi presso l'officina per le necessarie riparazioni. Risulta altresì provato che il conducente del mezzo si trovò improvvisamente di fronte ad una situazione da ritenersi anomala ed imprevedibile nonostante la forte pioggia in atto, costituita da un insidioso allagamento di gran parte della carreggiata, constatato dagli agenti di Polizia e dai Vigili del Fuoco al loro immediato arrivo sul posto. Ne consegue la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'evento lesivo
(allagamento della sede stradale) che provocò danni al mezzo concesso in locazione finanziaria all'attrice ed adibito ad attività di noleggio con conducente, non avendo il custode dimostrato la sussistenza del caso fortuito, atteso che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge può configurare caso fortuito o forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Al fine di escludere la responsabilità del custode, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle strade, e che le piogge fossero state così intense da rendere inevitabili gli allagamenti, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Ciò posto, va a questo punto valutata la sussistenza della legittimazione dell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing in merito ai danni occorsi alla vettura. Come da consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, in tema di legittimazione alla domanda di risarcimento danni occorsi ad un veicolo concesso in leasing, deve ritenersi che il diritto al risarcimento possa spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 cod.civ..
Inoltre, “Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria
7 sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante” (cfr Cass. n.
22602/2009). In particolare, è stato rilevato che qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in leasing la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa (Cass. n. 534/2011). Ciò premesso, parte attrice ha fornito prova, mediante produzione di fattura di riparazione, di aver sostenuto spese per la riparazione del mezzo, ma non ha in alcun modo fornito prova della sussistenza di un titolo che lo obbligasse a tenere indenne il proprietario sostenendo le spese di riparazione. Ne deriva la conseguenza che, in difetto di tale prova, non può essere riconosciuto all'attore il rimborso, da parte del danneggiante, della somma sostenuta per le riparazioni, somma che, in difetto di previsione contrattuale di obbligo a carico dell'utilizzatore di tenere indenne il proprietario, avrebbe dovuto sostenere (o restituire all'utilizzatore) il proprietario stesso, salva la facoltà, per quest'ultimo, di ripeterla nei confronti del responsabile del danno. Giova rilevare, sul punto, che parte attrice, avendo indicato in atti la produzione del contratto di leasing, ha omesso tale produzione, depositando, in luogo del contratto, il piano di ammortamento, che se da un lato prova le condizioni economiche del rapporto, nulla dice sugli ulteriori termini contrattuali in punto di obblighi di manutenzione e di distribuzione dei rischi. Inoltre parte attrice, invitata ad integrare la documentazione con la produzione del documento indicato e non prodotto, si è limitata a versare in atti il documento già prodotto, impedendo così al giudicante ogni verifica circa la sussistenza del titolo posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria. Ne consegue che la domanda di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del mezzo concesso in leasing non può trovare accoglimento. Quanto al lamentato danno da fermo tecnico, si osserva che manca ogni prova che, a seguito della forzata sosta in officina della vettura danneggiata, la parte attrice abbia subito danni (sulla necessità che il danno da fermo tecnico venga adeguatamente provato, non trattandosi di un danno in re ipsa, cfr. per tutte Cass n.
544772020). In particolare l'attrice non si è offerta di dimostrare che l'impossibilità concreta di utilizzare il mezzo concesso in leasing abbia determinato una riduzione delle entrate patrimoniali, prova facilmente raggiungibile mediante la produzione di documentazione fiscale volta a dimostrare il calo di fatturato nel periodo in oggetto (del tutto inidonee allo scopo risultando invece le fatture prodotte, attestanti soltanto i rapporti contrattuali intercorsi fra l'attrice e il Credito NE dal gennaio all'aprile 2017). Ne consegue che anche tale voce danno non può essere riconosciuta. La
8 domanda, come proposta, va pertanto rigettata. Le domande di manleva restano assorbite. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della raggiunta prova in punto di an debeatur, per compensare fra le parti le spese di lite.”
§ 3. — L'appellante censura il rigetto della domanda per difetto di titolo in ordine alla richiesta risarcitoria, rilevando di avere agito quale utilizzatrice della vettura concessa in leasing-finanziario Contr con facoltà di acquisto da parte della , depositando anche la carta di circolazione, rappresentando di avere in citazione prospettato come compete all'utilizzatore anche il rischio del perimento e quindi la legittimazione ad agire per i relativi danni e che sul punto non vi stata alcuna contestazione (con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c.). Inoltre è stata prodotta la carta di circolazione dalla quale risulta l'appellante come utilizzatore e il documento del 15.2.2017 nel quale la BMW dà conto del contratto di locazione con facoltà di acquisto.
Innanzitutto è da evidenziare come in citazione l'appellante ha da un lato dedotto di essere proprietaria dell'autovettura in questione (all'inizio delle premesse) e dall'altro lato ha dedotto che all'utilizzatore del bene concesso in leasing spetti la legittimazione attiva a chiedere il risarcimento, questo in forza di contratto di leasing strumentale finanziario con facoltà di acquisto del bene, che prevede come interesse prevalente quello del soggetto che utilizza il bene (risultando il concedente solo proprietario del bene), con conseguente assunzione da parte dell'utilizzatore del rischio di perimento.
Va poi rilevato come l'appellante non censura i principi di diritto in materia di legittimazione dell'utilizzatore applicati dal giudice di primo grado, che d'altronde sono quelli espressi dalla S.C.
Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass. n. 3083/2015; Cass. n. 21011/2010); “il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. n. 22602/2009).
Per quanto attiene alla dedotta non contestazione circa il titolo, essa attiene ai fatti e non alle relative conseguenze giuridiche (e alla connessa valutazione).
Nel caso di specie può dirsi non contestato che l'attore/appellante ha agito quale utilizzatore del bene
9 Contr in leasing (con riscatto) in proprietà alla e non quale proprietario (anche al di là delle incertezze terminologiche di cui alla citazione in cui l'attore nella parte inziale assume di essere proprietario del mezzo).
La non contestazione non attiene tuttavia alle conseguenze giuridiche, non potendosi quindi estendere alla deduzione dell'attore/appellante che all'utilizzatore del contratto di leasing finanziario con riscatto spetti la legittimazione a chiedere il risarcimento avendo assunto il rischio del perimento.
Infatti nella stipulazione di un contratto di leasing con riscatto non può ritenersi di per sé insita l'assunzione da parte dell'utilizzatore del rischio di perimento del bene, non trattandosi di un contratto tipico e dipendendo tale regolamentazione dalle clausole contrattuali;
e pacificamente il contratto non
è stato prodotto. D'altronde l'art. 1523 cc prevede l'immediato trasferimento del rischio all'acquirente solamente nel caso di vendita con riserva di proprietà, trattandosi di una vendita sospensivamente condizionata, mentre nel caso di leasing finanziario il riscatto è una mera facoltà, non potendo quindi presumersi l'assunzione del rischio dall'utilizzatore (in assenza del contratto).
Per tale ragione condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il titolo in forza del quale l'appellante è tenuto a tenere indenne il proprietario sostenendo le spese di riparazione.
Questo considerando che in via generale l'utilizzatore in quanto mero detentore non è legittimato a chiedere il risarcimento del danno subito a un bene altrui.
Peraltro va osservato come l'attore in primo grado non ha dedotto che nel caso di specie il contratto prevedeva una clausola di assunzione del rischio di perimento, deduzione in relazione alla quale si poteva ritenere la non contestazione (attinente come sopra rilevato ai fatti), ma ha affermato che in via generale l'utilizzatore (nel leasing con riscatto) assume il rischio del perimento del bene, e quindi affermando una legittimazione generale che non può ritenersi per quanto sopra osservato.
In definitiva l'appello è infondato, non risultando provato il titolo che giustifica la domanda risarcitoria.
Le medesime ragioni che hanno portato alla compensazione delle spese di primo grado (in particolare l'accertamento del danno subito) giustificano la compensazione di quelle di secondo grado.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 14180/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
10 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL SP TO IL
11
Sezione VI civile
R.G. 6432/2021
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 11:45
Presidente Dott. TO IL Consigliere Relatore Dott. UL SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MANGIONE RICCARDO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. GAROFOLI UMBERTO Avv. Alaimo presente in sostituzione
CP_2
Avv. FALCONETTI ANGELA
Controparte_3
Avv. CERRETTI MATTEO Avv. Grisorio presente in sostituzione
***
Nessuno compare per alle ore 12:00. CP_2
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
TO IL
CA d'AM
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. TO IL Presidente dott.ssa UL SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 7.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6432 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Via Aurelia n.424, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Mangione ( ) che C.F._1 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA , elettivamente domiciliata in in Via Domenico Chelini CP_2 P.IVA_2 CP_1
n.9, presso lo studio dell'Avv. Angela Falconetti (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
ON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_4
CON IL CERTIFICATO N. , (P.IVA , elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_3 P.IVA_4 in via dei Bossi 6, presso lo studio dell'Avv. Matteo Cerretti, (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
2 E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via del Tempio di CP_1 P.IVA_5 CP_1
Giove n. 21; presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
LI (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, e la CP_1 Controparte_2
L'allora attrice esponeva:
- di essere proprietaria della vettura tg. FE275YK adibita ad attività di noleggio con conducente, abbinata alla licenza n. 429 rilasciata dal Comune di CP_1
- in data 19.5.2017, verso le ore 23,45, in adempimento del contratto di servizio con il Credito
NE e con a bordo, quale passeggera, a causa del mancato drenaggio Persona_1 della via Pineta Sacchetti nel tratto prospiciente l'Hotel Dover al civico 47, la vettura rimaneva in parte sommersa dall'acqua piovana che, entrando nel motore, provocava l'arresto del propulsore e determinava il fermo della vettura stessa;
- anche altre automobili rimanevano bloccate;
- prima del tratto allagato non era stata collocata alcuna segnalazione di pericolo o di divieto di transito;
- sul luogo del fatto intervenivano i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia di Stato, nonché il Contr carro attrezzi, che trasportava la vettura presso l'officina di via Salaria per le riparazioni necessarie;
- la vettura rimaneva ferma per 36 giorni (dal 20.5.2017 al 24.6.2017);
- per le riparazioni veniva sostenuta una spesa di € 21.456,71, come da fattura rilasciata dall'autofficina;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- la vettura era stata acquistata in locazione finanziaria con facoltà di acquisto dalla BMW Bank
GmbH per un canone mensile di € 522,00.
Si costituiva escludendo la sussumibilità del caso di specie all'ipotesi di cui all'art. CP_1
2051 c.c., evidenziando il carattere eccezionale degli eventi atmosferici verificatisi il giorno dell'asserito sinistro sulla città di essendosi verificato, il 19.5.2017, un eccezionale nubifragio, CP_1 costituente caso fortuito, come tale non imputabile al custode, eccependo anche l'insussistenza di sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., rilevando eventualmente il concorso di colpa del
3 danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., stante il suo comportamento imprudente, contestando anche il quantum della pretesa attorea. Spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della impresa appaltatrice della manutenzione, pronto intervento e sorveglianza del tratto Controparte_2 di strada in questione nel periodo per cui è causa.
Si costituiva anche la eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, non Controparte_2 avendo parte attrice alcun titolo per evocare direttamente in giudizio l'impresa, essendo il contratto di appalto intercorso tra l'impresa e contestando nel merito gli assunti attorei, CP_1 infondati e non provati, attesa la colpa del conducente del mezzo di proprietà attorea, costituente caso fortuito come tale escludente la responsabilità del custode, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo l'autorizzazione, in ogni caso, a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevata in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano gli che hanno assunto il Parte_3 rischio del certificato n. 1913571, eccependo l'inesistenza di qualsivoglia obbligo indennitario per l'insussistenza di responsabilità dell'assicurata nella causazione del sinistro, rilevando l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'assicurata, contestando nel merito la domanda, infondata e non provata, contestando anche il quantum della pretesa attorea, rilevando l'assenza di obbligo di indennizzo per operatività della polizza a secondo rischio, evidenziando la sussistenza in polizza di massimali e franchigie.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14180/2021, pubblicata il 08.09.2021 così statuiva: “il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti di e Parte_4 CP_1 della -) dichiara assorbite le domande proposte da nei confronti Controparte_2 CP_1 della e da quest'ultima nei confronti di che hanno Controparte_2 Parte_5 assunto il rischio del certificato n. 1913571; -) compensa fra le parti le spese di lite.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in riforma della gravata Sentenza, - previo accertamento della responsabilità di quale ente proprietario e della quale CP_1 CP_2 soggetto tenuto alla sorveglianza e custodia del tratto di strada ove si è verificato l'allagamento, condannarli, in solido, al risarcimento del danno patito dalla nella Parte_1 misura di € 21.456,71 pari all'esborso che parte appellante ha effettuato per riparare la vettura
BMW tg. FE 275 YK come da fattura in atti.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 contrariis rejectis, confermare la sentenza n. 14180/2021, emessa a definizione del giudizio R.G. n.
4 18921/2019, così pronunciando: in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione dell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing in merito ai danni occorsi alla vettura e per l'effetto; nel merito: in via principale, respingere le domande di parte attrice poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate;
in via subordinata, accertare e riconoscere l'apporto causale della condotta negligente e colposa della conducente della vettura nella verificazione dell'evento dannoso lamentato, escludendo conseguentemente il risarcimento ex art. 1227 c.c. o, quanto meno, fortemente limitandolo;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle avverse pretese, ritenere e dichiarare la CP_2
in qualità di capogruppo dell' in forza degli impegni assunti a seguito
[...] Controparte_6 della stipula del contratto prot. 42585 del 8.03.2017, tenuta a garantire e manlevare CP_1
e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento diretto di qualsiasi somma ritenuta dovuta a parte attrice o, comunque, a rifondere a quanto questa sia condannata a pagare in CP_1 conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_2
D'Appello Civile di Roma, adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dalla , in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto, poiché non ha alcuna probabilità di trovare accoglimento in sede di gravame, per tutti i motivi di cui sopra;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, della domanda attrice/appellante e/o di (già , condannare i , in CP_1 CP_7 CP_8 persona del legale rapp.te pro tempore, a mallevare e/o rimborsare alla nella qualità CP_9
Cont di capogruppo dell' SIBAR Srl, quanto la stessa sarà tenuta a versare per sorte, Parte_6 interessi e quant'altro dovesse risultare dovuto per i fatti per cui è causa, nel limite del massimale di polizza. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali al 15%, il tutto oltre iva e cpa, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore avv. Angela
Falconetti, che se ne dichiara antistatario.” nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_4
Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare:
1. In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello promosso dalla anche ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa e, in conseguenza, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 14180/2021 dell'8 settembre 2021, R.G. 18921/2019; 2. In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 S.R.L. – SIBAR Controparte_2
S.R.L. per i motivi sopra esposti;
3. Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti della quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 S.R.L. – SIBAR Controparte_2
5 S.R.L. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva svolta da quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 S.R.L. – SIBAR S.R.L. nei confronti Controparte_2 di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. 1913571; 4. In via Parte_3 subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Roma
n. 614/2021 n. 14180/2021 dell'8 settembre 2021, R.G. 18921/2019 e di accertamento di un qualunque obbligo risarcitorio in capo alla quale capogruppo dell'ATI A.D.C. 76 Controparte_2
S.R.L. – SIBAR S.R.L. escludere, per i motivi esposti in atti, qualsivoglia obbligo indennitario gravante su con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
1913571 e/o comunque accertarne l'esistenza deducendo la franchigia fissa di Euro 5.000,00 ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza.
5. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Alla presente udienza i difensori delle parti (ad eccezione del difensore di non comparso) CP_2 hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — L'appello è articolato in un motivo volto a censurare la sentenza di primo grado
(venendo con un secondo motivo chiesto il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione della Contr 76, rimasta assorbita).
La sentenza è motivata come segue.
“Costituisce oggetto della presente domanda la richiesta di condanna della convenuta
[...]
al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice a seguito dell'evento lesivo che si CP_1 verificò in verso le ore 23,45 allorquando la vettura tg. FE275YK, adibita ad attività di CP_1 noleggio con conducente, abbinata alla licenza n. 429 rilasciata dal Comune di durante il CP_1 trasporto di una cliente, in adempimento del contratto di servizio con il Credito NE, rimase sommersa dall'acqua piovana che, entrando nel motore, ne provocò l'arresto e danni al mezzo, tali da rendere necessario il trasporto dell'automobile in officina mediante carroattrezzi. A fondamento dei propri assunti parte attrice ha prodotto un rapporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti, alle ore
00,13 del 20.5.2017, in via della Pineta Sacchetti 47, a seguito di chiamata da parte della Polizia di
Stato in quanto, “…a causa delle forti piogge cadute a terra la via Pineta Sacchetti risultava allagata e vi erano alcune autovetture coinvolte dall'allagamento che rimanevano bloccate…” (cfr. doc. 2). I
Vigili del Fuoco provvedevano “…a spostare a mano le autovetture e metterle in sicurezza e liberare la via…”, senza provvedere ad identificare persone e vetture. In atti è prodotto anche un attestato rilasciato dalla Questura di Commissariato di P.S. “ ”, nel quale si dà atto che “…in CP_1 Per_2 data 20.5.2017 alle ore 00,05, personale di questo ufficio … è intervenuto in via della Pineta
Sacchetti a seguito di disposizione della Sala Operativa che segnalava la presenza di alcuni
6 automobilisti in panne a seguito di un violento nubifragio che aveva provocato l'allagamento di un tratto della Pineta Sacchetti…”. La testimone indotta e regolarmente escussa, Persona_1 della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, ha a sua volta confermato che il giorno del fatto ella si trovava a bordo della BMW quando, giunti in via della Pineta Sacchetti, la vettura restò bloccata a causa dell'acqua alta, intervennero le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco ed il conducente del mezzo chiamò il carro attrezzi. In atti è prodotta copia della scheda di intervento del Contr carro attrezzi che ha prelevato la vettura per cui è causa e l'ha condotta presso l'officina di via Salaria 1268.
Alla luce di tali risultanze può ritenersi adeguatamente provato che la vettura in questione, rimasta bloccata in un tratto di strada allagato, riportò danni che ne richiesero il trasporto a mezzo di carro attrezzi presso l'officina per le necessarie riparazioni. Risulta altresì provato che il conducente del mezzo si trovò improvvisamente di fronte ad una situazione da ritenersi anomala ed imprevedibile nonostante la forte pioggia in atto, costituita da un insidioso allagamento di gran parte della carreggiata, constatato dagli agenti di Polizia e dai Vigili del Fuoco al loro immediato arrivo sul posto. Ne consegue la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'evento lesivo
(allagamento della sede stradale) che provocò danni al mezzo concesso in locazione finanziaria all'attrice ed adibito ad attività di noleggio con conducente, non avendo il custode dimostrato la sussistenza del caso fortuito, atteso che l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge può configurare caso fortuito o forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Al fine di escludere la responsabilità del custode, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle strade, e che le piogge fossero state così intense da rendere inevitabili gli allagamenti, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Ciò posto, va a questo punto valutata la sussistenza della legittimazione dell'utilizzatore del veicolo concesso in leasing in merito ai danni occorsi alla vettura. Come da consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, in tema di legittimazione alla domanda di risarcimento danni occorsi ad un veicolo concesso in leasing, deve ritenersi che il diritto al risarcimento possa spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'articolo 1140 cod.civ..
Inoltre, “Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria
7 sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante” (cfr Cass. n.
22602/2009). In particolare, è stato rilevato che qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in leasing la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa (Cass. n. 534/2011). Ciò premesso, parte attrice ha fornito prova, mediante produzione di fattura di riparazione, di aver sostenuto spese per la riparazione del mezzo, ma non ha in alcun modo fornito prova della sussistenza di un titolo che lo obbligasse a tenere indenne il proprietario sostenendo le spese di riparazione. Ne deriva la conseguenza che, in difetto di tale prova, non può essere riconosciuto all'attore il rimborso, da parte del danneggiante, della somma sostenuta per le riparazioni, somma che, in difetto di previsione contrattuale di obbligo a carico dell'utilizzatore di tenere indenne il proprietario, avrebbe dovuto sostenere (o restituire all'utilizzatore) il proprietario stesso, salva la facoltà, per quest'ultimo, di ripeterla nei confronti del responsabile del danno. Giova rilevare, sul punto, che parte attrice, avendo indicato in atti la produzione del contratto di leasing, ha omesso tale produzione, depositando, in luogo del contratto, il piano di ammortamento, che se da un lato prova le condizioni economiche del rapporto, nulla dice sugli ulteriori termini contrattuali in punto di obblighi di manutenzione e di distribuzione dei rischi. Inoltre parte attrice, invitata ad integrare la documentazione con la produzione del documento indicato e non prodotto, si è limitata a versare in atti il documento già prodotto, impedendo così al giudicante ogni verifica circa la sussistenza del titolo posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria. Ne consegue che la domanda di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del mezzo concesso in leasing non può trovare accoglimento. Quanto al lamentato danno da fermo tecnico, si osserva che manca ogni prova che, a seguito della forzata sosta in officina della vettura danneggiata, la parte attrice abbia subito danni (sulla necessità che il danno da fermo tecnico venga adeguatamente provato, non trattandosi di un danno in re ipsa, cfr. per tutte Cass n.
544772020). In particolare l'attrice non si è offerta di dimostrare che l'impossibilità concreta di utilizzare il mezzo concesso in leasing abbia determinato una riduzione delle entrate patrimoniali, prova facilmente raggiungibile mediante la produzione di documentazione fiscale volta a dimostrare il calo di fatturato nel periodo in oggetto (del tutto inidonee allo scopo risultando invece le fatture prodotte, attestanti soltanto i rapporti contrattuali intercorsi fra l'attrice e il Credito NE dal gennaio all'aprile 2017). Ne consegue che anche tale voce danno non può essere riconosciuta. La
8 domanda, come proposta, va pertanto rigettata. Le domande di manleva restano assorbite. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della raggiunta prova in punto di an debeatur, per compensare fra le parti le spese di lite.”
§ 3. — L'appellante censura il rigetto della domanda per difetto di titolo in ordine alla richiesta risarcitoria, rilevando di avere agito quale utilizzatrice della vettura concessa in leasing-finanziario Contr con facoltà di acquisto da parte della , depositando anche la carta di circolazione, rappresentando di avere in citazione prospettato come compete all'utilizzatore anche il rischio del perimento e quindi la legittimazione ad agire per i relativi danni e che sul punto non vi stata alcuna contestazione (con le relative conseguenze ex art. 115 c.p.c.). Inoltre è stata prodotta la carta di circolazione dalla quale risulta l'appellante come utilizzatore e il documento del 15.2.2017 nel quale la BMW dà conto del contratto di locazione con facoltà di acquisto.
Innanzitutto è da evidenziare come in citazione l'appellante ha da un lato dedotto di essere proprietaria dell'autovettura in questione (all'inizio delle premesse) e dall'altro lato ha dedotto che all'utilizzatore del bene concesso in leasing spetti la legittimazione attiva a chiedere il risarcimento, questo in forza di contratto di leasing strumentale finanziario con facoltà di acquisto del bene, che prevede come interesse prevalente quello del soggetto che utilizza il bene (risultando il concedente solo proprietario del bene), con conseguente assunzione da parte dell'utilizzatore del rischio di perimento.
Va poi rilevato come l'appellante non censura i principi di diritto in materia di legittimazione dell'utilizzatore applicati dal giudice di primo grado, che d'altronde sono quelli espressi dalla S.C.
Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità “legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass. n. 3083/2015; Cass. n. 21011/2010); “il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante" (Cass. n. 22602/2009).
Per quanto attiene alla dedotta non contestazione circa il titolo, essa attiene ai fatti e non alle relative conseguenze giuridiche (e alla connessa valutazione).
Nel caso di specie può dirsi non contestato che l'attore/appellante ha agito quale utilizzatore del bene
9 Contr in leasing (con riscatto) in proprietà alla e non quale proprietario (anche al di là delle incertezze terminologiche di cui alla citazione in cui l'attore nella parte inziale assume di essere proprietario del mezzo).
La non contestazione non attiene tuttavia alle conseguenze giuridiche, non potendosi quindi estendere alla deduzione dell'attore/appellante che all'utilizzatore del contratto di leasing finanziario con riscatto spetti la legittimazione a chiedere il risarcimento avendo assunto il rischio del perimento.
Infatti nella stipulazione di un contratto di leasing con riscatto non può ritenersi di per sé insita l'assunzione da parte dell'utilizzatore del rischio di perimento del bene, non trattandosi di un contratto tipico e dipendendo tale regolamentazione dalle clausole contrattuali;
e pacificamente il contratto non
è stato prodotto. D'altronde l'art. 1523 cc prevede l'immediato trasferimento del rischio all'acquirente solamente nel caso di vendita con riserva di proprietà, trattandosi di una vendita sospensivamente condizionata, mentre nel caso di leasing finanziario il riscatto è una mera facoltà, non potendo quindi presumersi l'assunzione del rischio dall'utilizzatore (in assenza del contratto).
Per tale ragione condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto non provato il titolo in forza del quale l'appellante è tenuto a tenere indenne il proprietario sostenendo le spese di riparazione.
Questo considerando che in via generale l'utilizzatore in quanto mero detentore non è legittimato a chiedere il risarcimento del danno subito a un bene altrui.
Peraltro va osservato come l'attore in primo grado non ha dedotto che nel caso di specie il contratto prevedeva una clausola di assunzione del rischio di perimento, deduzione in relazione alla quale si poteva ritenere la non contestazione (attinente come sopra rilevato ai fatti), ma ha affermato che in via generale l'utilizzatore (nel leasing con riscatto) assume il rischio del perimento del bene, e quindi affermando una legittimazione generale che non può ritenersi per quanto sopra osservato.
In definitiva l'appello è infondato, non risultando provato il titolo che giustifica la domanda risarcitoria.
Le medesime ragioni che hanno portato alla compensazione delle spese di primo grado (in particolare l'accertamento del danno subito) giustificano la compensazione di quelle di secondo grado.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 14180/2021 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
compensa le spese del grado;
10 dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione.
Roma, 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL SP TO IL
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