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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/09/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 23 settembre 2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6570/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giuseppe Minissale, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore. CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.12.2024 premetteva di aver prestato servizio Parte_1 quale docente, con contratti individuali di lavoro a tempo determinato, per i seguenti periodi:
A.S. 2020/2021 dal 9/11/2020 al 9/6/2021; A.S. 2021/2022 dal 11/11/2021 al 30/6/2022; A.S.
2022/2023 dal 29/9/2022 al 30/6/2023; A.S. 2023/2024 dal 16/10/2023 al 30/6/2024.
Spiegava che l'Amministrazione scolastica non aveva provveduto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute previsto dalla legge e dal CCNL di categoria.
Esponeva che le ferie dei docenti erano disciplinate dall'art. 1, commi 54 e ss. della legge n.
228/2012, e che i docenti assunti con contratto a tempo determinato, come nel caso del ricorrente, avevano diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle
1 ferie non godute, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui era consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Richiamava il disposto degli artt. 13 e 19 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 ed evidenziava che la Suprema Corte di Cassazione aveva precisato che il docente a tempo determinato che non aveva chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni aveva diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostrasse di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Concludeva chiedendo di ritenere e dichiarare che il ricorrente, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato oggetto di controversia, aveva maturato 86 giorni di ferie;
per l'effetto, ritenere e dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute in ragione del servizio prestato;
conseguentemente, condannare l'Amministrazione scolastica al pagamento in proprio favore, al netto di quanto già corrisposto e delle giornate di ferie eventualmente fruite, delle somme spettanti a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute ritenuta di giustizia, ovvero della somma maggiore o minore emersa in giudizio. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. L'udienza del 23 settembre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
3. Si rileva che il , benché ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, sicché deve dichiararsene la contumacia.
4. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
L'art. 13, c. 9, CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, prevedeva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
2 l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2” (che, a propria volta prevedeva che “All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato”).
Per i docenti a termine, invece, l'art. 19, c. 2, CCNL 2006/2009 stabiliva che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore
3 non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». (La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale fino al 31 agosto).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n.
95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
4 Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Nella fattispecie in esame va dunque applicata tale nuova disciplina legislativa, trattandosi, nel caso di specie, di anni scolastici successivi a quello 2012/13.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16715/2024, nel ricostruire le vicende normative anzidette, ha esaminato la nuova disciplina alla luce delle norme del diritto dell'Unione Europea in tali termini: “la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del
2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché,
5 però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per
6 mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La Suprema Corte ha dunque affermato il principio secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. Tale principio ha trovato ulteriore più recente conferma nelle ordinanze Cass. civ., sez. lav., n. 28587 del 6/11/2024 e n. 11968 del 07/05/2025.
Non si ravvisano, peraltro, ragioni per differenziare il regime applicabile ai periodi di sospensione delle lezioni dal 1 settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 giugno di ciascun anno scolastico, rispetto agli ulteriori periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esempio vacanze natali e pasquali), dovendo, come detto, escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, anche durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Non emergono elementi che giustifichino una differenziazione tra i diversi giorni/periodi di sospensione delle lezioni né dalla normativa citata, né dalle disposizioni contrattuali aggiornate (l'art. 35, c. 2, CCNL 2019-2021, è conforme agli aggiornamenti legislativi, sancendo che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse
7 saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”).
La Suprema Corte ha infatti avuto modo di chiarire che “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno MINISTERO ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. civ., sez. lav., n. 28587 del
6/11/2024).
6. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, la domanda attorea risulta dunque meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il numero di giorni di ferie maturati negli anni scolastici considerati (a.s. 2020/21, 2021/22,
2022/23 e 2023/24) è stato correttamente quantificato nelle tabelle redatte dal ricorrente in complessivi 90,25 giorni.
Tale conteggio include rettamente anche le festività soppresse, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 CCNL 2006-2009: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
8 A ciò si aggiunga che “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n. 8926 del 4.4.2024).
Il ricorrente ha tuttavia rivendicato in ricorso la maturazione di n. 86 gg. di ferie e festività, per cui deve ritenersi che i restanti giorni maturati a tale titolo siano stati dallo stesso fruiti nel corso degli anni scolastici esaminati.
Per quanto riguarda i giorni di ferie e festività maturati e non fruiti dal ricorrente,
l'Amministrazione, stante la sua contumacia, non ha specificamente allegato e provato di avere formalmente invitato il docente a fruire delle ferie, né di averlo adeguatamente informato delle conseguenze della mancata fruizione e non potendo il docente essere considerato automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute in ragione del servizio prestato nei giorni considerati.
8. Il ricorrente ha dunque diritto al pagamento dell'indennità sostituiva per n. 86 giorni di ferie maturate e non godute in ragione del servizio prestato in favore del convenuto negli CP_1 anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, e l'Amministrazione va condannata al pagamento delle somme spettanti al ricorrente a tale titolo. La superiore statuizione assorbe ogni ulteriore domanda ed eccezione, anche di carattere istruttorio, formulata dalle parti.
9. La complessità della questione giuridica esaminata e gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti intervenuti in materia, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. La restante quota segue la soccombenza virtuale e si liquida come da dispositivo ex
D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari, considerata la limitata attività processuale espletata. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Minissale, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
9 depositato in data 9.12.2024 nei confronti del , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostituiva per n. 86 giorni di ferie maturate e non godute in ragione del servizio prestato in favore del CP_1 convenuto negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle somme spettanti in favore del CP_1 ricorrente a tale titolo;
- condanna il alla rifusione di metà delle spese di Controparte_1 lite in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte - in complessivi € 656,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Minissale, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 24 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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