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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 716 del 2024 V.G. a seguito del ricorso depositato da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentati
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi rispettivamente dall'avv. A. Daniela Petrillo e dall'avv. Cristina Cherchi, con cui le parti hanno richiesto la separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 25.1.2009, Per_ Per_ da cui sono nate, nel 2011 e nel 2014, le figlie ed , alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria dimora ove ritenga;
2. La casa familiare, di proprietà della SInora , viene assegnata con tutti gli arredi e corredi Pt_1 Per_ Per_ alla medesima, che vi abiterà con le figlie ed;
Per_ Per_
3. le figlie minori ed sono affidate ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Olbia, Via Imperia n. 100. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
4. Diritto di visita. Il padre starà con le figlie a fine settimane alterni: prenderà le bambine il sabato dalla casa materna alle ore 16:30, le accompagnerà a catechismo, cenerà con loro e le riaccompagnerà
1 presso la casa materna, in periodo scolastico, alle ore 21:00 e nel periodo non scolastico alle ore
23:00. Il padre riprenderà le bambine la domenica verso metà mattinata per pranzare e trascorrere insieme la giornata, in periodo scolastico sino alle ore 19:00 ed in periodo non scolastico fino alle
23:00. Ciò fino a quando le bambine, gradatamente non si saranno abituate a pernottare presso il padre. A quel punto le minori pernotteranno presso il padre il sabato notte. Il padre vedrà e terrà con sé le minori ogni lunedì, da metà mattina, in periodo non scolastico, e dalle 16.30, in periodo scolastico, rispettivamente sino alle ore 23:00 e fino ore 19:00, prelevandole dalla casa materna e ivi riaccompagnandole. Qualora il padre per impegni lavorativi non possa trascorrere con le figlie la domenica del fine settimana a lui spettante potrà trascorrere con le minori il sabato ed il lunedì allo stesso spettanti, con le modalità sopra indicate. In ogni caso durante la settimana il padre prenderà con sé le bambine ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre, con richiesta da effettuarsi almeno due giorni prima, compatibilmente con gli impegni delle bambine e con specificazione degli orari. In caso di disaccordo tra le parti, il padre, nei fine settimana spettanti alla madre, potrà tenere con sé le minori anche nella giornata di mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in periodo scolastico e dalle ore 17:00 alle ore 23:00 in periodo non scolastico, tenendo conto degli impegni delle minori.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, le bambine trascorreranno le giornate di Natale e
Capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori: più precisamente, salvo diversi accordi tra le parti, le minori trascorreranno il giorno di Natale 2024 con il padre che le preleverà dal domicilio materno alle ore 11:00 per poi ivi riportarle alle ore 20:00 ed il giorno del 26 dicembre con la madre.
Gli stessi orari di visita del padre del 25 dicembre verranno applicati per il giorno del 26 dicembre dell'anno successivo. Per quanto concerne il Capodanno 2024, le minori trascorreranno la giornata del 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre, il quale potrà prelevare le minori dal domicilio materno alle ore 11:00, per poi riaccompagnarle sempre presso il domicilio materno alle ore 20:00. Nell'anno successivo il padre trascorrerà la giornata del 31 dicembre del 2025 con le minori prelevandole dal domicilio materno alle ore 17:00 ove le riporterà alle ore 1:00 del 1 gennaio, salvo diversi accordi tra le parti.
Altresì, sempre secondo il criterio dell'alternanza, le minori trascorreranno la giornata dell'Epifania 2025 con la madre e dell'Epifania 2026 con il padre, che avrà cura prenderle da casa della madre alle ore 10.00 e di ivi riportarle entro le ore 19:00. In ordine alle vacanze pasquali, salvo migliori accordi, i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Nell'anno 2024 il padre preleverà le bambine il giorno del Lunedì dell'Angelo alle ore 10.00 presso il domicilio materno e le riaccompagnerà alle ore 19.00 e così l'anno successivo per il giorno di Pasqua. Nell'eventualità che feste di compleanno di compagni/compagne di scuola delle bimbe ricadano nelle giornate spettanti al padre, questi si impegna ad accompagnarle personalmente (se è necessario presenzierà per tutta la durata del festeggiamento) e a riportarle presso la casa materna, tenendo conto delle richieste delle minori. Nell'eventualità che feste di compleanno di parenti del ramo genitoriale paterno e materno (quali nonni, zii, zie, cugini, cugine delle minori), ricadano nelle giornate spettanti rispettivamente alla madre od al padre, i genitori, qualora le minori esprimano il desiderio di essere presenti alle suddette feste, acconsentiranno non opponendo il giorno di spettanza. Restano esclusi dalla turnazione i giorni della Festa della Mamma, del Papà e del compleanno di ciascun genitore che potrà organizzare di trascorrere tale giornata con le figlie. Nelle giornate di compleanno delle bambine, i genitori si impegnano a trascorrerle tutti insieme, assecondando i desideri delle minori in ordine alle modalità, in caso di impossibilità, l'altro genitore potrà trascorrere e festeggiare l'intera giornata in altra data di libera scelta;
parimenti i genitori si impegnano a creare le condizioni per festeggiare insieme le principali ricorrenze quali cresima, comunione, etc. Il padre potrà sentire telefonicamente le bambine quando lo desideri entro le ore 21.00. I genitori potranno concordare di
2 trascorrere con le minori una settimana, anche non consecutiva, nel corso dell'anno durante le rispettive ferie/vacanze.
5. Mantenimento.
In ordine al mantenimento, il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di concorso per il Pt_2 Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma mensile di € 600,00 - 300 per ciascuna figlia - (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SInora entro il 20 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Il SInor dietro esibizione della documentazione (scontrini, fatture, ecc.) e senza preventivo Pt_2 accordo, corrisponderà alla SInora il 50% delle le spese ludico-sportivo già in essere (spese Pt_1 palestre, per corredo sportivo, quota saggi, costumi); delle spese mediche;
delle spese scolastiche
(tasse, assicurazioni, partecipazione a progetti, gite, uscite didattiche e materiale scolastico, spese per
PC) delle spese della baby-sitter necessarie per coprire i giorni di malattia delle minori, delle spese per i campi estivi o doposcuola o baby-sitter per l'estate. Tali spese verranno corrisposte dal SInor entro 15 giorni dalla comunicazione. Le spese per feste di compleanno, e le spese necessarie Pt_2 per celebrare ricorrenze (es: abbigliamento per cresima, comunione) dovranno essere preventivamente concordate. In caso di mancata risposta entro i 15 giorni dalla comunicazione scritta
(messaggio), la spesa e la scelta del genitore dovrà intendersi accettata e l'altro genitore dovrà corrispondere l'importo entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione corredata dai relativi scontrini. Per ogni altra spesa i genitori si accordano per applicate il protocollo del CNF che si allega al presente accordo per formarne parte integrante.
L'assegno unico familiare e ogni altro contributo erogato in favore delle minori saranno percepiti interamente dalla SInora;
il SInor autorizza la SInora a percepire l'assegno Pt_1 Pt_2 Pt_1 unico in maniera esclusiva e si obbliga a fornire in tempo utile la documentazione debitamente sottoscritta e le autorizzazioni necessarie per accedere alle agevolazioni;
in caso di mancata presentazione dei documenti e delle autorizzazioni in tempo utile (dovuto esclusivamente a comportamento inadempiente del SInor , questi sarà tenuto a versare alla SInora il Pt_2 Pt_1 corrispondente importo non erogato per tale motivo. Ogni genitore fornirà all'altro i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
6) I coniugi si impegnano a non far frequentare alle figlie eventuali nuovi compagni/e non prima di un anno a partire dalla firma del presente accordo di separazione coniugale e sino a quando non abbiano instaurato almeno da 12 mesi una relazione stabile con decorrenza dalla comunicazione dell'inizio della relazione da parte dei coniugi;
7) I coniugi si impegnano a valutare l'opportunità di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità;
8) I coniugi prestano il consenso al rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio per le figlie minori e per sé;
9) Spese legali compensate.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse rispondenti all'interesse della prole;
visto il parere del P.M.;
3 DICHIARA
la separazione personale di e in relazione al matrimonio contratto Parte_1 Parte_2 in Olbia il 25.1.2009, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di conSIlio telematica del 28.2.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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