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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11566 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3876/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dario Monfrini, e presso lo stesso domiciliato, alla Via A. Da Brescia, n. 1 - 21013 - Gallarate (VA), come in atti. ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del p.t. dom.to per Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 la carica in Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che CP_1 lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Conte , CodiceFiscale_2 come in atti. CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: Accertare e dichiarare la totale responsabilità del nella causazione del sinistro occorso in data 26.05.2019, in Controparte_1
quartiere Vomero – Via Pedamentina a San Martino, al Sig. CP_1 Pt_1
, per i fatti e i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro - tempore, a risarcire tutti i danni, Controparte_1 di qualsivoglia natura e a qualunque titolo patiti dal Sig. in Parte_1 conseguenza e a seguito del citato sinistro e pari ad € 20.954,00=, così come meglio quantificati nelle premesse o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
in ogni caso oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Spese rifuse
Conclusioni parte convenuta: 1) in via preliminare, in rito, rigettare la domanda attorea in quanto nulla per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163 co. III e IV e 164 co. IV c.p.c. 2) nel merito, respingere la domanda attrice proposta nei confronti del perché inammissibile, Controparte_1 improcedibile ed infondata. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, il in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto addì 26.05.2019, in quartiere Vomero, lungo la CP_1
Via Pedamentina a San Martino. A sostegno della domanda esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo si imbatteva in una profonda buca presente nel manto stradale, inaspettata quanto nascosta e non visibile, tanto da costituire una pericolosa insidia per gli utenti della strada;
che a causa della predetta buca, cadeva rovinosamente a terra;
che la presenza della buca ed il pericolo dalla stessa rappresentato non erano stati in alcun modo segnalati;
che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente al CP_1
a mente dell'art. 2051 C.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 C.c.; che
[...]
l'attore non aveva avuto alcuna possibilità di evitare l'evento anche a causa della mancata conoscenza dei luoghi, circostanza che impediva all'attore di essere in alcun modo consapevole della presenza del pericolo incombente;
che, a seguito dell'evento, all'attore veniva riscontrata la “frattura composta omero prossimale destro”.
Si costituiva in giudizio il che impugnava la domanda e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con ammissione ed escussione di testi, espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per deposito di note conclusive;
quindi era introitata per la decisione.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_3 sua manutenzione.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare: • la sig.ra , confermava che l'attore “cadeva a terra avendo CP_4 posto un piede in una buca presente sugli scalini”
• il sig. , dichiarava e confermava che l'attore: “…poneva il CP_5 piede in una buca rovinando a terra”
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduto sulla strada pubblica, riportando dei danni;
ciò solo, tuttavia, non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che la scala su cui è avvenuto il sinistro era pavimentata con basoli, che per loro stessa natura sono soggetti a costituire un fondo non perfettamente livellato, senza che ciò implichi la presenza di una particolare insidia o trabocchetto;
la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, e riconosciuta dai testi, non mostra alcun visibile tratto di pavimentazione che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto. La parte di gradino in esame, nella quale è presente un piccolo avvallamento causato dalla forma irregolare di un basolo, è ben visibile e per nulla occultata. Ciò appare con ancor maggiore evidenza ove si consideri che il sinistro si riferisce accaduto di primo pomeriggio, in ore di piena luminosità diurna che rendono perfettamente visibile la strada. Una normale e ordinaria (nonché dovuta) attenzione del pedone nel camminare per strada, avrebbe evitato la caduta.
Per tali ragioni, la domanda andrà rigettata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo i valori minimi, stante la non complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 14.11.2023 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda proposta da , C.F. Parte_1
nei confronti del C.F._1 Controparte_1
-b) Condanna esso , C.F. al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese di lite in favore del che vengono Controparte_1 liquidate come segue (valore della causa da € 5.201 a € 26.000): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così in totale € 2.540,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
-c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3876/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dario Monfrini, e presso lo stesso domiciliato, alla Via A. Da Brescia, n. 1 - 21013 - Gallarate (VA), come in atti. ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del p.t. dom.to per Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 la carica in Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che CP_1 lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Conte , CodiceFiscale_2 come in atti. CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: Accertare e dichiarare la totale responsabilità del nella causazione del sinistro occorso in data 26.05.2019, in Controparte_1
quartiere Vomero – Via Pedamentina a San Martino, al Sig. CP_1 Pt_1
, per i fatti e i titoli di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il
[...]
in persona del Sindaco pro - tempore, a risarcire tutti i danni, Controparte_1 di qualsivoglia natura e a qualunque titolo patiti dal Sig. in Parte_1 conseguenza e a seguito del citato sinistro e pari ad € 20.954,00=, così come meglio quantificati nelle premesse o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
in ogni caso oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Spese rifuse
Conclusioni parte convenuta: 1) in via preliminare, in rito, rigettare la domanda attorea in quanto nulla per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 163 co. III e IV e 164 co. IV c.p.c. 2) nel merito, respingere la domanda attrice proposta nei confronti del perché inammissibile, Controparte_1 improcedibile ed infondata. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, il in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto addì 26.05.2019, in quartiere Vomero, lungo la CP_1
Via Pedamentina a San Martino. A sostegno della domanda esponeva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo si imbatteva in una profonda buca presente nel manto stradale, inaspettata quanto nascosta e non visibile, tanto da costituire una pericolosa insidia per gli utenti della strada;
che a causa della predetta buca, cadeva rovinosamente a terra;
che la presenza della buca ed il pericolo dalla stessa rappresentato non erano stati in alcun modo segnalati;
che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente al CP_1
a mente dell'art. 2051 C.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 C.c.; che
[...]
l'attore non aveva avuto alcuna possibilità di evitare l'evento anche a causa della mancata conoscenza dei luoghi, circostanza che impediva all'attore di essere in alcun modo consapevole della presenza del pericolo incombente;
che, a seguito dell'evento, all'attore veniva riscontrata la “frattura composta omero prossimale destro”.
Si costituiva in giudizio il che impugnava la domanda e ne Controparte_1 chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con ammissione ed escussione di testi, espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente per deposito di note conclusive;
quindi era introitata per la decisione.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_3 sua manutenzione.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare: • la sig.ra , confermava che l'attore “cadeva a terra avendo CP_4 posto un piede in una buca presente sugli scalini”
• il sig. , dichiarava e confermava che l'attore: “…poneva il CP_5 piede in una buca rovinando a terra”
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduto sulla strada pubblica, riportando dei danni;
ciò solo, tuttavia, non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che la scala su cui è avvenuto il sinistro era pavimentata con basoli, che per loro stessa natura sono soggetti a costituire un fondo non perfettamente livellato, senza che ciò implichi la presenza di una particolare insidia o trabocchetto;
la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, e riconosciuta dai testi, non mostra alcun visibile tratto di pavimentazione che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto. La parte di gradino in esame, nella quale è presente un piccolo avvallamento causato dalla forma irregolare di un basolo, è ben visibile e per nulla occultata. Ciò appare con ancor maggiore evidenza ove si consideri che il sinistro si riferisce accaduto di primo pomeriggio, in ore di piena luminosità diurna che rendono perfettamente visibile la strada. Una normale e ordinaria (nonché dovuta) attenzione del pedone nel camminare per strada, avrebbe evitato la caduta.
Per tali ragioni, la domanda andrà rigettata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo i valori minimi, stante la non complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 14.11.2023 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda proposta da , C.F. Parte_1
nei confronti del C.F._1 Controparte_1
-b) Condanna esso , C.F. al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese di lite in favore del che vengono Controparte_1 liquidate come segue (valore della causa da € 5.201 a € 26.000): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così in totale € 2.540,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
-c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria