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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6937/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.6.2025 da 1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino italiano c.f. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Verga presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiana c.f. C.F._2 residente in [...] - Lettera: B - Interno: 4 con l'Avv. Giuseppe Verga presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nepi (VT) (anno 2016 atto n. 011 reg. parte 2 serie A) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la loro residenza dove meglio credano. Essi si comporteranno tra loro in modo civile e con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La GN continuerà a vivere presso la casa coniugale in Milano, Via Parte_2
AI LI LH, 10 (Catasto fabbricati del Comune di Milano, Foglio 57, Particella 440, subalterno 82, piano 14, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 8, consistenza vani 4) con cantina a piano secondo interrato, di pertinenza dell'abitazione (Catasto fabbricati del Comune di Milano, Foglio 57, Particella 440, subalterno 313, via Pier Paolo Pasolini, 11, piano S2, piano 14, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 7, consistenza mq 4) nonché box ad uso autorimessa a piano terra, di pertinenza dell'abitazione (Catasto fabbricati del Comune di Milano, Foglio 57, Particella 440, subalterno 377, via AI LI LH, 12, P01, piano T, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 7, consistenza mq 14) che viene assegnata alla GN la quale, in virtù degli accordi Pt_2 complessivi stipulati di cui meglio infra ne diverrà proprietaria esclusiva per l'intero.
3) Si dà atto che il sig. ha già consegnato alla GN tutte le chiavi della Parte_1 Pt_2 casa coniugale nonché della cantina e del box di pertinenza, di aver liberato i detti immobili e locali da tutti i propri beni ed effetti personali.
4) L'arredamento ivi esistente resterà nell'abitazione e sarà assegnato in via definitiva alla GN Su questo, il sig. non avrà nulla a pretendere anche in caso di cessione Pt_2 Parte_1
e/o di futura vendita da parte della GN La GN si farà carico sin da ora, tanto Pt_2 Pt_2 come dal mese di agosto 2024, delle spese di manutenzione dell'immobile e delle utenze nonché degli oneri condominiali.
5) Nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, comunque connessi all'intercorso matrimonio, anche a titolo transattivo di ogni rapporto economico tra le stesse, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, viene pattuito che il signor cederà, e si impegna a cedere con il presente ricorso, alla Parte_1 GN , che accetta e che si impegna ad acquistare, il 95% della proprietà del Parte_2 detto immobile, comprensivo della cantina e del box di pertinenza, come meglio individuati al precedente punto 2).
6) Il trasferimento di proprietà anzidetto dovrà essere effettuato non prima del 3 giugno 2026 ed entro il 3 ottobre 2026 avanti a Notaio il cui nominativo sarà scelto dalla GN con il Pt_2 che con la sottoscrizione dell'atto di compravendita l'intero immobile sarà intestato alla GN
. Parte_2
7) Le spese notarili per la compravendita di cui al precedente punto 6) e per l'eventuale accollo del mutuo sono a carico della GN . È prevista l'esenzione dalle imposte di Parte_2 registro, ipotecaria, catastale e tassa d'archivio ed il trasferimento è previsto in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sent. n. 2111/2016) e della Legge n. 74 del 6 marzo 1987. 8) Ai fini del predetto trasferimento di proprietà della casa coniugale per la quota del 95% dal sig. alla GN , si precisa che detto immobile, intestato per Parte_1 Parte_2 la quota indivisa pari al 95% al sig. , c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1984 e residente in [...] e per la quota del 5% alla GN (c.f. ) nata in [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] - Lettera: B - Interno: 4, è sito nel Comune di Milano (MI), nel complesso immobiliare facente parte dell'intervento denominato “Cascina Merlata” avente accesso pedonale dalla via AI LI LH nn. 10 e 10° e dalla via Pier Paolo Pasolini, 11 e carraio via AI LI LH n. 12P01 e precisamente nell'Edificio 5 denominato Torre: - appartamento ad uso abitazione a piano quattordicesimo, interno 2, con accesso dalla scala G, di tre locali oltre i servizi, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Foglio 57, Particella 440, subalterno 82, via AI LI LH n. 10, piano 14, zona censuaria 3, categoria A/2, classe 8, consistenza 4 vani (superficie catastale: totale mq 84, totale escluse aree scoperte mq. 82), R.C. Euro 588,76; -cantina a piano secondo interrato, di pertinenza dell'abitazione distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Foglio 57, Particella 440, subalterno 313, via Pier Paolo Pasolini, 11, piano S2, piano 14, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 7, consistenza mq. 4 (superficie catastale: totale mq. 5), R.C. Euro 12,19; - box ad uso autorimessa a piano terra, di pertinenza dell'abitazione distintoa nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, Foglio 57, Particella 440, subalterno 377, via AI LI LH, 12 P01, piano T, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 14 (superficie catastale: totale mq. 15), R.C. Euro 81,70. Confini: - dell'appartamento: appartamento sub 83, vano scala e parte comune, appartamento sub 81, mappale 440 su due lati;
- della cantina: cantina sub 314, parte comune, cantina sub 312, parte comune;
- del box: parte comune, box subb 390 e 378, corsello comune, box sub 376.
9) Le Parti dichiarano che le disposizioni patrimoniali ivi contenute sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) A fronte di quanto sopra pattuito, la GN si impegna -nel caso in cui l'istituto di Pt_2 credito non intenda svincolare dall'obbligo gravante in capo al sig. Controparte_1 Parte_1 di pagamento delle rate di mutuo- all'accollo del mutuo acceso con la per Controparte_1
l'acquisto della casa coniugale. Nel caso in cui intenda svincolare il sig. Controparte_1
dall'obbligo gravante sul medesimo di pagamento delle rate di mutuo, il mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto della casa coniugale graverà esclusivamente sulla GN che ne diverrà unica Pt_2 intestataria. Il sig. si renderà disponibile per tale operazione. Parte_1
11) A fronte di precedenti rapporti patrimoniali tra le parti, la GN si impegna a Pt_2 corrispondere al sig. , che accetta, il complessivo importo di € 35.000,00 (euro Parte_1 trentacinquemila/00) che saranno pagati nei seguenti termini: € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) alla data di deposito del presente ricorso con riserva di ripetizione nel caso di successiva rinuncia del sig. al ricorso medesimo, € 10.000,00 (euro diecimila/00) alla Parte_1 data di pubblicazione della sentenza di separazione ed i restanti 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento/00) alla data di stipula dell'atto di trasferimento notarile di cui ai precedenti punti 5) e 6), indi non prima del 3 giugno 2026 ed a condizione della sottoscrizione del predetto atto di compravendita avanti al Notaio.
12) Si precisa che la anzidetta somma di € 35.000,00 tiene conto di ulteriori € 10.000,00 questi ultimi da intendersi già imputati a favore del sig. per precedenti accordi tra i due coniugi. Parte_1
13) L'autovettura BMW 320d Touring, targata GA327NX, il cui contratto di leasing è intestato al sig. , resterà nella disponibilità esclusiva della GN sino al mese di maggio Parte_1 Pt_2
2026, data di estinzione del leasing, fino al quale la GN continuerà a corrispondere le rate Pt_2 del leasing e ad utilizzare l'autovettura. A scadenza del contratto di leasing la GN deciderà Pt_2 se prolungarlo, intestandolo a sé stessa, o estinguerlo. Il sig. si renderà disponibile per Parte_1 tale operazione, ove necessario.
14) Ferme le predette condizioni, le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo e/o ragione, rinunciando a qualsiasi ulteriore e futura pretesa di carattere patrimoniale.
15) Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo accordo.
16) Le spese del presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.
17) Le parti si dispensano reciprocamente dal presentare e allegare tutti i documenti reddituali e bancari. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Nepi (VT) in data 11.09.2016; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nepi (VT) nonché al Comune di Milano e di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG