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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/06/2024, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2507/2024 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Mauro Roma e Antonella Incitti ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 21.05.2024 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in EC (FR) il 01/09/2019 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di EC (atto n. 26– Parte II- Serie A – Anno 2019); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti economici tra le parti, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
rilevato che non v'è prole minore;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi fin dal deposito del ricorso congiuntamente sottoscritto;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 04.06.2024; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 01.03.2023 nel procedimento per separazione consensuale n. 99/2023 r.g. alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Frosinone del 08.03.2023; visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 21.05.2024, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EC (FR) il 01/09/2019 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di EC (atto n. 26– Parte II- Serie A – Anno 2019) da nato a [...] il [...] e da Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
1 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 26– Parte II- Serie A – Anno 2019). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 25.06.2024 Il Presidente Il Giudice relatore dott. Paolo SORDI dott.ssa Simona DI NICOLA
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dott. Paolo SORDI Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2507/2024 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da e , rispettivamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Mauro Roma e Antonella Incitti ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 21.05.2024 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in EC (FR) il 01/09/2019 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di EC (atto n. 26– Parte II- Serie A – Anno 2019); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti economici tra le parti, e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
rilevato che non v'è prole minore;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi fin dal deposito del ricorso congiuntamente sottoscritto;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 04.06.2024; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 01.03.2023 nel procedimento per separazione consensuale n. 99/2023 r.g. alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Frosinone del 08.03.2023; visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1
per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui al Parte_2 ricorso a firma congiunta depositato il 21.05.2024, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EC (FR) il 01/09/2019 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di EC (atto n. 26– Parte II- Serie A – Anno 2019) da nato a [...] il [...] e da Parte_2 Parte_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA
1 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EC (FR) di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 26– Parte II- Serie A – Anno 2019). Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 25.06.2024 Il Presidente Il Giudice relatore dott. Paolo SORDI dott.ssa Simona DI NICOLA
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