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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47/2023 RG promossa da
- (P.IV , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Alghero, loc. Punta Negra, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.
Franco Dore, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF ), con sede legale in Nuoro, Via Straullu 35, in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CP_2
Pisenti ed elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Umberto I n. 28, come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 20 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
1. previa ogni necessaria declaratoria in ordine alla tipologia contrattuale ed alle modalità di calcolo, in coerenza con quanto illustrato in espositiva dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e negli atti di causa, dichiararsi non avere diritto alla applicazione della CP_1
"tariffa di eccedenza" se non dal momento in cui risulta superato il quantitativo minimo contrattuale impegnato annuo di mc. 13437 oltre la maggiorazione del dieci per cento.
2. per l'effetto dichiararsi tenuta la società alla ricontabilizzazione della fattura n. CP_1
2017000590000877 del 20.10.2017 secondo le modalità di cui al punto 1) che precede ed in conformità alla emananda sentenza
3. In tutti i casi con condanna della al pagamento delle spese di lite di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1 in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato,
l'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
avverso la sentenza di primo grado n. 1262/2022; b) rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confer-mare la sentenza n. 1262/2022, pubblicata in data 20/12/2022, dal Tribunale di Sassari, in persona della Dottoressa IA Deiana, nel procedimento avente R.G. n. 1146/2018. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi di fatto e diritto ON (d'ora in poi anche solo TA, per Parte_1
semplicità) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Gestore del Servizio Idrico chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima, pari ad euro CP_1
136.603,62, dovuto a saldo per la somministrazione idrica relativa al periodo dal 13/1/2015 al
3.7.2017. L'attrice, a sostegno della domanda, allegava di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione secondo i criteri di cui all'art.
3.6 del Regolamento di Attuazione dell'Articolazione Tariffaria dell'Autorità d'Ambito Territoriale, in forza dei quali fino al quantitativo di risorsa idrica contrattualmente impegnato sarebbe stata applicata la tariffa base e, per i volumi misurati oltre l'impegno, una tariffa maggiore c.d. di eccedenza. La società allegava, in particolare, che era stato contrattualmente concordato un quantitativo idrico di mc 13.437 – "oltre ad un alea del 10%" - e, quindi, di 14.781 mc annui e che, pertanto, avrebbe dovuto, al CP_1
termine di ogni anno, rilevare i consumi e solo in caso di eccedenza del predetto limite, applicare sui metri cubi ulteriori la più onerosa tariffa. Tanto premesso, la lamentava Parte_1
l'indebita applicazione della tariffa di eccedenza da parte della società convenuta la quale, nonostante il consumo annuo della stessa attrice non avesse superato il limite stabilito di 14.781 mc, aveva applicato la tariffa più onerosa sulla base di una misurazione dei consumi pro die e con fatturazione trimestrale, in luogo della corretta rilevazione a consuntivo da effettuarsi su base annua.
Per tali ragioni, ritenendo che detta pratica fosse contraria all'esecuzione di buona fede del contratto, domandava che il Tribunale ordinasse al gestore la ricontabilizzazione dei consumi fatturati con corretta applicazione del minimo impegno garantito, e così nel minor importo di €
101.507,23.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva che i consumi erano stati computati CP_1 secondo quanto previsto dall'AEEGSI con le delibere n. 42/2016 e 218/2016 ed allegava, in particolare, che i consumi erano stati fatturati su base trimestrale con rilevazione dei mc su base giornaliera, dato che la tariffa di eccedenza trovava applicazione ogni volta che il “consumo garantito giornaliero” veniva superato. chiedeva, quindi, la condanna dell'utente a CP_1
corrispondere in suo favore, in via preliminare, la somma non contestata pari ad euro € 101.507,23,
e in ogni caso quella di € 136.603,62, correttamente contabilizzata e fatturata secondo una corretta applicazione della particolare tipologia contrattuale del “minimo garantito”.
Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, pronunciava la sentenza n. 1262/2022, pubblicata il 20.12.2023, con cui, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché tardivamente proposta in giudizio, rigettava la pretesa della società attrice, regolando le spese secondo soccombenza. Il tribunale, premesso che l'onere della prova in ordine al contenuto dell'accordo contrattuale incombeva sull'attrice che agiva per l'accertamento negativo del credito, affermava che avendo invocato l'illegittimità della metodologia di calcolo Parte_1
utilizzata dal gestore in contrasto con la volontà negoziale e con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, “avrebbe dovuto, pertanto, documentare il contenuto di detta volontà trasfusa nel contratto di fornitura o, comunque, richiamare specificamente la normativa regolamentare di settore in forza della quale il conteggio dei consumi sarebbe dovuto avvenire su base annua e non con riferimento ai metri cubi pro die “. Inoltre, il giudice di primo grado sosteneva che nella normativa di settore non era contenuto alcun riferimento specifico al periodo stabilito per il calcolo del superamento della tariffa base e, in particolare, che “l'art.
3.6 del piano tariffario richiama un “volume di portata annua” ma con riferimento al quantitativo idrico impegnato e non all'arco temporale su cui basare la misurazione ai fini della tariffa d'eccedenza”.
Per tali ragioni, escludeva l'illegittimità della “regola di calcolo “die pro die” “in forza della quale i metri cubi rapportati su base annua vanno poi suddivisi per i giorni dell'anno, sicché
l'applicazione della tariffa d'eccedenza consegua al rilievo del consumo ulteriore rispetto a quello giornaliero così computato, fermo restando che non risulta pattuita né altrimenti imposta una fatturazione annuale dei consumi”. La ha proposto appello lamentando: i) l'errata Parte_1 applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. posto che incombeva comunque sul Gestore, ancorché convenuto, provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto di credito;
ii) l'errata interpretazione della normativa di settore ed, in particolare, dell'art.
3.6 del Regolamento di Attuazione dell'Articolazione Tariffaria dell'Autorità
d'Ambito Territoriale secondo cui, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'arco temporale su cui basare la misurazione ai fini dell'applicazione della tariffa di eccedenza era l'intero anno.
Per tali ragioni, la società appellante ha concluso chiedendo che, dichiarata la non debenza della tariffa di cd eccedenza se non dal momento del superamento del quantitativo minimo contrattuale impegnato annuo, fosse tenuta “alla ricontabilizzazione delle fatture di cui è causa”. CP_1 Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello perché infondato e per CP_1
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Incontroversa la qualificazione giuridica dell'azione ON formulata in primo grado da TA s.r.l. come di accertamento negativo della pretesa creditoria di pari ad euro 136.603,62 in forza della fattura n. 2017000590000877 relativa ai CP_1 consumi del periodo dal 13.1.2015 al 3.7.2017 , il giudice di primo grado affermava che l'onere di prova degli accordi contrattuali incombeva sull'odierna appellante ed, in specie, che il conteggio dei consumi sarebbe dovuto avvenire su base annua e non con riferimento ai metri cubi pro die. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, correttamente invocato dall'appellante, “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. in merito
Cass. Civ. n. 28924/2023; Cass. Civ. n. 19154/2018). Spettava dunque ad fornire CP_1
prova specifica della fondatezza della pretesa creditoria e degli accordi intercorsi fra le parti, depositando le fatture contestate ed il relativo contratto. In ogni caso, sebbene non risulti prodotta agli atti la copia del contratto, non vi era contestazione: - sull'esistenza dello stesso e sulla sua tipologia, ossia di un contratto ad uso commerciale con impegno minimo di consumi di 13.437 mc annui con alea del 10%" e, quindi, di 14.781 mc annui;
- sulla circostanza che per il periodo di fatturazione dal l3.1.2015 al 3.7.2017 la società appellante non avesse superato il consumo di
14.781 mc di acqua all'anno (dal dettaglio letture riportato a pag. 2 della fattura emergeva che la struttura alberghiera aveva consumato nell'anno 2015 complessivi mc 10.680, nell'anno 2016 complessivi mc. 13.237, nei primi sette mesi dell'anno 2017 mc. 5.027); - sull'importo complessivamente fatturato per € 136.603,62; - sulla fatturazione trimestrale effettuata dall'appellata con rilevazione dei consumi ed applicazione della relativa tariffa su base giornaliera e non su base annua a consuntivo.
Orbene, sull'interpretazione della speciale disciplina la Corte intende dare continuità ai principi affermati in controversie analoghe a quella in esame.
L'art.
3.6 del Regolamento di Attuazione dell'Articolazione Tariffaria dell'Autorità d'Ambito
Territoriale, allora vigente, denominato “Utenze non domestiche (commerciali, industriali, artigianali, turistiche, porti turistici…) con quantitativo contrattuale impegnato non inferiore a
600mc/anno –Tariffa 6”, disponeva che “rientra in tale tipologia l'utenza (costituita da imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio) che utilizza l'acqua per qualsiasi uso nei locali destinati ad attività Commerciali, Industriali, Artigianali, del settore terziario e dei servizi turistici e portuali. Il contratto è stipulato solo per utenze che scelgano un volume di portata annua eguale o superiore a 600 mc/anno; fino al quantitativo contrattualmente impegnato sarà applicata la tariffa base mentre i volumi misurati oltre l'impegno saranno fatturati con la tariffa d'eccedenza” (cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado). Appare evidente dal tenore letterale della disposizione che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dei consumi idrici sia l'anno e che la tariffa c.d. di eccedenza debba essere applicata a consuntivo, ossia quando nel corso dell'annualità venga superato il quantitativo minimo impegnato. Nella disposizione normativa in commento non è presente, inoltre, alcun riferimento al “consumo garantito giornaliero” richiamato dall'appellata per giustificare il proprio metodo di fatturazione mentre, al contrario, dall'interpretazione complessiva della norma, il diritto alla maggiore tariffa viene ancorato esclusivamente al superamento del quantitativo annuo contrattualmente impegnato.
La stessa previsione tra le utenze ammesse al “minimo impegno” anche di quelle di durata stagionale e semistagionale, ossia che svolgono la propria attività in un periodo limitato dell'anno,
i cui consumi sono inevitabilmente concentrati in un periodo circoscritto dell'anno e pari a zero nelle restanti stagioni, conforta l'interpretazione del computo annuale dei consumi e dunque del relativo superamento. Con la formula del minimo garantito il gestore si assicura infatti preventivamente un corrispettivo minimo annuo (corrispondente quantomeno a 600/mc) e l'utente si tutela dagli inevitabili picchi giornalieri, ma limitati alla stagione di massimo esercizio dell'attività e viceversa compensati dai consumi quasi inesistenti del restante periodo dell'anno.
Diversamente, non avrebbe avuto alcun senso concordare un minimo impegno annuo e non giornaliero.
Non appaiono dirimenti sul punto neanche le richiamate deliberazioni adottate dall' on le CP_4
delibere n. 42/2016 e 218/2016, nelle quali viene dato atto che la misurazione pro die dei consumi offre più garanzie all'utenza perché più precisa e aderente al dato reale di consumo, posto che le stesse richiamano principi generali e non attengono specificatamente al criterio di tariffazione in esame.
Tanto più che è assolutamente inconferente il richiamo analogico alle modalità di computo dei consumi previsto per le utenze domestiche, proprio per la diversità di andamento di tali rapporti contrattuali, tendenzialmente costante nel corso dell'anno, per i quali si pone invece la diversa esigenza di modulare nell'arco della giornata diverse fasce orarie di consumo per incentivare quelle meno congestionate.
Ciò posto, dall'esame della fattura in atti nonché dalle stesse allegazioni dell'appellata, emerge in maniera incontrovertibile che non si era attenuta ai predetti criteri e che, invece, la CP_1 stessa aveva proceduto a fatturare i consumi dell'utente su base trimestrale con rilevazione dei consumi ed applicazione della relativa tariffa su base giornaliera a prescindere dal superamento del volume annuo minimo pattuito, in contrasto con una corretta interpretazione della norma. Per tali
ON ragioni, in accoglimento dell'appello e della domanda formulata da TA e richiamata nelle conclusioni del presente giudizio, deve dichiararsi non avere diritto ad applicare la tariffa CP_1
cd di eccedenza se non dal momento in cui risulta superato il quantitativo minimo contrattuale annuo di mc 13.437 oltre alla maggiorazione del 10%, con conseguente obbligo del gestore di ricontabilizzare i consumi di cui alla contestata fattura secondo i criteri sopra enunciati, con conseguente condanna di al pagamento della differenza tra l'importo pacificamente Parte_1
versato nelle more del giudizio (€ 101.507,21) e quello maggiore che dovesse risultare dovuto all'esito della ricontabilizzazione dei consumi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa (€ 52.001-€
260.000), compensi minimi tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto da - avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sassari n. 1262/2022, pubblicata il 20.12.2022 e, per l'effetto, in totale riforma della stessa:
1) dichiara non avere diritto ad applicare la tariffa cd di eccedenza se non dal CP_1
momento in cui risulta superato il quantitativo minimo contrattuale annuo di mc mc 13.437 oltre alla maggiorazione del 10% e, quindi, non dovute le somme pretese in eccedenza;
2) dichiara tenuta a ricontabilizzare i consumi di cui alla fattura n. CP_1
2017000590000877 del 20.10.2017 secondo le modalità indicate in sentenza;
3) condanna al pagamento della Parte_1
differenza tra l'importo pacificamente versato nelle more del giudizio (€ 101.507,21) e quello maggiore che dovesse risultare dovuto all'esito della ricontabilizzazione dei consumi di cui sub 2; 4) condanna a corrispondere alla società appellante le spese di lite di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per il primo grado di giudizio ed euro
7.160,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 47/2023 RG promossa da
- (P.IV , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Alghero, loc. Punta Negra, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv.
Franco Dore, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(CF ), con sede legale in Nuoro, Via Straullu 35, in persona del CP_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore ing. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco CP_2
Pisenti ed elettivamente domiciliata in Sassari, Viale Umberto I n. 28, come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 20 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
1. previa ogni necessaria declaratoria in ordine alla tipologia contrattuale ed alle modalità di calcolo, in coerenza con quanto illustrato in espositiva dell'atto di citazione del giudizio di primo grado e negli atti di causa, dichiararsi non avere diritto alla applicazione della CP_1
"tariffa di eccedenza" se non dal momento in cui risulta superato il quantitativo minimo contrattuale impegnato annuo di mc. 13437 oltre la maggiorazione del dieci per cento.
2. per l'effetto dichiararsi tenuta la società alla ricontabilizzazione della fattura n. CP_1
2017000590000877 del 20.10.2017 secondo le modalità di cui al punto 1) che precede ed in conformità alla emananda sentenza
3. In tutti i casi con condanna della al pagamento delle spese di lite di Parte_2
entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1 in via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in quanto infondato,
l'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
avverso la sentenza di primo grado n. 1262/2022; b) rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confer-mare la sentenza n. 1262/2022, pubblicata in data 20/12/2022, dal Tribunale di Sassari, in persona della Dottoressa IA Deiana, nel procedimento avente R.G. n. 1146/2018. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Motivi di fatto e diritto ON (d'ora in poi anche solo TA, per Parte_1
semplicità) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Gestore del Servizio Idrico chiedendo l'accertamento negativo del credito vantato da quest'ultima, pari ad euro CP_1
136.603,62, dovuto a saldo per la somministrazione idrica relativa al periodo dal 13/1/2015 al
3.7.2017. L'attrice, a sostegno della domanda, allegava di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione secondo i criteri di cui all'art.
3.6 del Regolamento di Attuazione dell'Articolazione Tariffaria dell'Autorità d'Ambito Territoriale, in forza dei quali fino al quantitativo di risorsa idrica contrattualmente impegnato sarebbe stata applicata la tariffa base e, per i volumi misurati oltre l'impegno, una tariffa maggiore c.d. di eccedenza. La società allegava, in particolare, che era stato contrattualmente concordato un quantitativo idrico di mc 13.437 – "oltre ad un alea del 10%" - e, quindi, di 14.781 mc annui e che, pertanto, avrebbe dovuto, al CP_1
termine di ogni anno, rilevare i consumi e solo in caso di eccedenza del predetto limite, applicare sui metri cubi ulteriori la più onerosa tariffa. Tanto premesso, la lamentava Parte_1
l'indebita applicazione della tariffa di eccedenza da parte della società convenuta la quale, nonostante il consumo annuo della stessa attrice non avesse superato il limite stabilito di 14.781 mc, aveva applicato la tariffa più onerosa sulla base di una misurazione dei consumi pro die e con fatturazione trimestrale, in luogo della corretta rilevazione a consuntivo da effettuarsi su base annua.
Per tali ragioni, ritenendo che detta pratica fosse contraria all'esecuzione di buona fede del contratto, domandava che il Tribunale ordinasse al gestore la ricontabilizzazione dei consumi fatturati con corretta applicazione del minimo impegno garantito, e così nel minor importo di €
101.507,23.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva che i consumi erano stati computati CP_1 secondo quanto previsto dall'AEEGSI con le delibere n. 42/2016 e 218/2016 ed allegava, in particolare, che i consumi erano stati fatturati su base trimestrale con rilevazione dei mc su base giornaliera, dato che la tariffa di eccedenza trovava applicazione ogni volta che il “consumo garantito giornaliero” veniva superato. chiedeva, quindi, la condanna dell'utente a CP_1
corrispondere in suo favore, in via preliminare, la somma non contestata pari ad euro € 101.507,23,
e in ogni caso quella di € 136.603,62, correttamente contabilizzata e fatturata secondo una corretta applicazione della particolare tipologia contrattuale del “minimo garantito”.
Il primo giudice, istruita la causa documentalmente, pronunciava la sentenza n. 1262/2022, pubblicata il 20.12.2023, con cui, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale perché tardivamente proposta in giudizio, rigettava la pretesa della società attrice, regolando le spese secondo soccombenza. Il tribunale, premesso che l'onere della prova in ordine al contenuto dell'accordo contrattuale incombeva sull'attrice che agiva per l'accertamento negativo del credito, affermava che avendo invocato l'illegittimità della metodologia di calcolo Parte_1
utilizzata dal gestore in contrasto con la volontà negoziale e con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, “avrebbe dovuto, pertanto, documentare il contenuto di detta volontà trasfusa nel contratto di fornitura o, comunque, richiamare specificamente la normativa regolamentare di settore in forza della quale il conteggio dei consumi sarebbe dovuto avvenire su base annua e non con riferimento ai metri cubi pro die “. Inoltre, il giudice di primo grado sosteneva che nella normativa di settore non era contenuto alcun riferimento specifico al periodo stabilito per il calcolo del superamento della tariffa base e, in particolare, che “l'art.
3.6 del piano tariffario richiama un “volume di portata annua” ma con riferimento al quantitativo idrico impegnato e non all'arco temporale su cui basare la misurazione ai fini della tariffa d'eccedenza”.
Per tali ragioni, escludeva l'illegittimità della “regola di calcolo “die pro die” “in forza della quale i metri cubi rapportati su base annua vanno poi suddivisi per i giorni dell'anno, sicché
l'applicazione della tariffa d'eccedenza consegua al rilievo del consumo ulteriore rispetto a quello giornaliero così computato, fermo restando che non risulta pattuita né altrimenti imposta una fatturazione annuale dei consumi”. La ha proposto appello lamentando: i) l'errata Parte_1 applicazione del principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. posto che incombeva comunque sul Gestore, ancorché convenuto, provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto di credito;
ii) l'errata interpretazione della normativa di settore ed, in particolare, dell'art.
3.6 del Regolamento di Attuazione dell'Articolazione Tariffaria dell'Autorità
d'Ambito Territoriale secondo cui, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'arco temporale su cui basare la misurazione ai fini dell'applicazione della tariffa di eccedenza era l'intero anno.
Per tali ragioni, la società appellante ha concluso chiedendo che, dichiarata la non debenza della tariffa di cd eccedenza se non dal momento del superamento del quantitativo minimo contrattuale impegnato annuo, fosse tenuta “alla ricontabilizzazione delle fatture di cui è causa”. CP_1 Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello perché infondato e per CP_1
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Incontroversa la qualificazione giuridica dell'azione ON formulata in primo grado da TA s.r.l. come di accertamento negativo della pretesa creditoria di pari ad euro 136.603,62 in forza della fattura n. 2017000590000877 relativa ai CP_1 consumi del periodo dal 13.1.2015 al 3.7.2017 , il giudice di primo grado affermava che l'onere di prova degli accordi contrattuali incombeva sull'odierna appellante ed, in specie, che il conteggio dei consumi sarebbe dovuto avvenire su base annua e non con riferimento ai metri cubi pro die. Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, correttamente invocato dall'appellante, “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (cfr. in merito
Cass. Civ. n. 28924/2023; Cass. Civ. n. 19154/2018). Spettava dunque ad fornire CP_1
prova specifica della fondatezza della pretesa creditoria e degli accordi intercorsi fra le parti, depositando le fatture contestate ed il relativo contratto. In ogni caso, sebbene non risulti prodotta agli atti la copia del contratto, non vi era contestazione: - sull'esistenza dello stesso e sulla sua tipologia, ossia di un contratto ad uso commerciale con impegno minimo di consumi di 13.437 mc annui con alea del 10%" e, quindi, di 14.781 mc annui;
- sulla circostanza che per il periodo di fatturazione dal l3.1.2015 al 3.7.2017 la società appellante non avesse superato il consumo di
14.781 mc di acqua all'anno (dal dettaglio letture riportato a pag. 2 della fattura emergeva che la struttura alberghiera aveva consumato nell'anno 2015 complessivi mc 10.680, nell'anno 2016 complessivi mc. 13.237, nei primi sette mesi dell'anno 2017 mc. 5.027); - sull'importo complessivamente fatturato per € 136.603,62; - sulla fatturazione trimestrale effettuata dall'appellata con rilevazione dei consumi ed applicazione della relativa tariffa su base giornaliera e non su base annua a consuntivo.
Orbene, sull'interpretazione della speciale disciplina la Corte intende dare continuità ai principi affermati in controversie analoghe a quella in esame.
L'art.
3.6 del Regolamento di Attuazione dell'Articolazione Tariffaria dell'Autorità d'Ambito
Territoriale, allora vigente, denominato “Utenze non domestiche (commerciali, industriali, artigianali, turistiche, porti turistici…) con quantitativo contrattuale impegnato non inferiore a
600mc/anno –Tariffa 6”, disponeva che “rientra in tale tipologia l'utenza (costituita da imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio) che utilizza l'acqua per qualsiasi uso nei locali destinati ad attività Commerciali, Industriali, Artigianali, del settore terziario e dei servizi turistici e portuali. Il contratto è stipulato solo per utenze che scelgano un volume di portata annua eguale o superiore a 600 mc/anno; fino al quantitativo contrattualmente impegnato sarà applicata la tariffa base mentre i volumi misurati oltre l'impegno saranno fatturati con la tariffa d'eccedenza” (cfr. doc. 2 allegato alla citazione di primo grado). Appare evidente dal tenore letterale della disposizione che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dei consumi idrici sia l'anno e che la tariffa c.d. di eccedenza debba essere applicata a consuntivo, ossia quando nel corso dell'annualità venga superato il quantitativo minimo impegnato. Nella disposizione normativa in commento non è presente, inoltre, alcun riferimento al “consumo garantito giornaliero” richiamato dall'appellata per giustificare il proprio metodo di fatturazione mentre, al contrario, dall'interpretazione complessiva della norma, il diritto alla maggiore tariffa viene ancorato esclusivamente al superamento del quantitativo annuo contrattualmente impegnato.
La stessa previsione tra le utenze ammesse al “minimo impegno” anche di quelle di durata stagionale e semistagionale, ossia che svolgono la propria attività in un periodo limitato dell'anno,
i cui consumi sono inevitabilmente concentrati in un periodo circoscritto dell'anno e pari a zero nelle restanti stagioni, conforta l'interpretazione del computo annuale dei consumi e dunque del relativo superamento. Con la formula del minimo garantito il gestore si assicura infatti preventivamente un corrispettivo minimo annuo (corrispondente quantomeno a 600/mc) e l'utente si tutela dagli inevitabili picchi giornalieri, ma limitati alla stagione di massimo esercizio dell'attività e viceversa compensati dai consumi quasi inesistenti del restante periodo dell'anno.
Diversamente, non avrebbe avuto alcun senso concordare un minimo impegno annuo e non giornaliero.
Non appaiono dirimenti sul punto neanche le richiamate deliberazioni adottate dall' on le CP_4
delibere n. 42/2016 e 218/2016, nelle quali viene dato atto che la misurazione pro die dei consumi offre più garanzie all'utenza perché più precisa e aderente al dato reale di consumo, posto che le stesse richiamano principi generali e non attengono specificatamente al criterio di tariffazione in esame.
Tanto più che è assolutamente inconferente il richiamo analogico alle modalità di computo dei consumi previsto per le utenze domestiche, proprio per la diversità di andamento di tali rapporti contrattuali, tendenzialmente costante nel corso dell'anno, per i quali si pone invece la diversa esigenza di modulare nell'arco della giornata diverse fasce orarie di consumo per incentivare quelle meno congestionate.
Ciò posto, dall'esame della fattura in atti nonché dalle stesse allegazioni dell'appellata, emerge in maniera incontrovertibile che non si era attenuta ai predetti criteri e che, invece, la CP_1 stessa aveva proceduto a fatturare i consumi dell'utente su base trimestrale con rilevazione dei consumi ed applicazione della relativa tariffa su base giornaliera a prescindere dal superamento del volume annuo minimo pattuito, in contrasto con una corretta interpretazione della norma. Per tali
ON ragioni, in accoglimento dell'appello e della domanda formulata da TA e richiamata nelle conclusioni del presente giudizio, deve dichiararsi non avere diritto ad applicare la tariffa CP_1
cd di eccedenza se non dal momento in cui risulta superato il quantitativo minimo contrattuale annuo di mc 13.437 oltre alla maggiorazione del 10%, con conseguente obbligo del gestore di ricontabilizzare i consumi di cui alla contestata fattura secondo i criteri sopra enunciati, con conseguente condanna di al pagamento della differenza tra l'importo pacificamente Parte_1
versato nelle more del giudizio (€ 101.507,21) e quello maggiore che dovesse risultare dovuto all'esito della ricontabilizzazione dei consumi.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa (€ 52.001-€
260.000), compensi minimi tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, accoglie l'appello proposto da - avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sassari n. 1262/2022, pubblicata il 20.12.2022 e, per l'effetto, in totale riforma della stessa:
1) dichiara non avere diritto ad applicare la tariffa cd di eccedenza se non dal CP_1
momento in cui risulta superato il quantitativo minimo contrattuale annuo di mc mc 13.437 oltre alla maggiorazione del 10% e, quindi, non dovute le somme pretese in eccedenza;
2) dichiara tenuta a ricontabilizzare i consumi di cui alla fattura n. CP_1
2017000590000877 del 20.10.2017 secondo le modalità indicate in sentenza;
3) condanna al pagamento della Parte_1
differenza tra l'importo pacificamente versato nelle more del giudizio (€ 101.507,21) e quello maggiore che dovesse risultare dovuto all'esito della ricontabilizzazione dei consumi di cui sub 2; 4) condanna a corrispondere alla società appellante le spese di lite di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per il primo grado di giudizio ed euro
7.160,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 1.04.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni