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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1194/2022 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
(COD. FISC: ) Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliate presso il difensore in CORSO ITALIA N. 15/15 17100
SAVONA - rappresentate e difese dall'Avv. DI CERBO GABRIELE appellanti nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1
) P.IVA_3
1 (COD. FISC. ) nato in ALBISOLA CP_2 C.F._1
SUPERIORE (SV) il 10/08/1961 elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA ROMA 2/23 16121 GENOVA - rappresentati e difesi dall'Avv. BARLA DE GUGLIELMI ELISA appellati
CONCLUSIONI
Per le appellanti “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda disattesa e respinta, in totale riforma della sentenza n. 934/2022, emessa a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8/11/2022 dal Tribunale di Savona in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni
Maria Sacchi, nella causa civile ivi iscritta al R.G. n. 2601/2021, e notificata da controparte in data 10/11/2022 ai fini del passaggio in giudicato e, in ogni caso, in accoglimento del proposto gravame:
- previa reiezione, in ogni caso, di tutte le domande, le eccezioni, le difese e le istanze delle parti appellate, ivi compresa la domanda subordinata di rideterminazione delle competenze asseritamente dovute ai sensi dell'art. 2223 cod. civ.;
-nonché previa reiezione, in particolare, dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
A) IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO PROPOSTO IN
VIA PRINCIPALE: revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 713/2021, emesso in data
23/09/2021 dal Giudice Unico Dott.ssa Erica Passalalpi del Tribunale di Savona, fascicolo iscritto al R.G. n. 2126/2021, decreto ingiuntivo notificato dagli ingiungenti opposti alle società opponenti/appellanti concludenti a mezzo PEC in data 13/09/2021, dichiarandolo illegittimo e inefficace e accertando e dichiarando, in ogni caso,
l'inammissibilità e/o l'inesistenza di ogni e qualsiasi pretesa creditoria degli ingiungenti opposti nei confronti delle società opponenti/appellanti concludenti per tutti gli specifici motivi proposti, esposti, opposti, dedotti ed eccepiti in atti, sia di primo che di secondo grado.
2 B) IN ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO DI APPELLO PROPOSTO IN
VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di ritenuta debenza di alcuna somma da parte delle società opponenti/appellanti concludenti nei confronti degli ingiungenti, determinarne comunque l'ammontare nei limiti del giusto, del dovuto e/o del provato.
C) IN OGNI CASO:
- con condanna delle parti appellate alla ripetizione della somma di Euro 31.282,59 versata per compulsum da n data 7/12/2022 (vedi doc. Parte_2
D in atti) per capitale, interessi e spese, in adempimento di quanto statuito dalla sentenza di prime cure e a seguito dell'avversa notifica di atto di precetto (vedi doc. C in atti), il tutto maggiorato degli interessi di legge dalla data del pagamento (7/12/2022)
a quella dell'effettiva restituzione;
- nonché con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa di entrambi i gradi del giudizio (primo grado e appello), compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge.
Le parti appellanti concludenti dichiarano di non accettare il contraddittorio processuale su eventuali nuove, tardive, inammissibili, decadute e precluse istanze, eccezioni, deduzioni, allegazioni documentali e/o fattuali, nonché domande delle parti appellate”.
Per gli appellati e Controparte_1
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, respinta CP_2
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, Voglia:
1) in via preliminare: ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c, con propria ordinanza previa occorrenda valutazione della non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello avversario, dichiararlo inammissibile con conseguente pronuncia sulle spese;
3 2) in via principale: dichiarare improcedibile, improponibile, inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto e, quindi, rigettare integralmente l'appello avversario in tutti suoi motivi “ex adverso” dedotti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado “ex adverso” impugnata;
3) in ogni caso: condannare l'appellante alla refusione delle spese, competenze ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Il presente procedimento trae origine dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.713/2021 del 03.09.2021 (R.G.n.
2126/2021) - pronunciato dal Tribunale di Savona in data 02.09.2021 e notificato alle società ingiunte in data 13.09.2021 - mediante il quale ed Parte_1 [...]
(in persona del legale rappresentante, dott. Parte_2 CP_3
chiedevano a questo Tribunale di: “A) IN VIA PRINCIPALE: revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2021, emesso in data 2-3/09/2021 dal Giudice Unico Dott.ssa Erica
Passalalpi del Tribunale di Savona, fascicolo iscritto al R.G. n. 2126/2021, decreto ingiuntivo notificato dagli ingiungenti opposti alle società opponenti concludenti a mezzo PEC in data 13/09/2021, dichiarandolo illegittimo e inefficace e accertando e dichiarando, in ogni caso, l'inammissibilità e/o l'inesistenza di ogni e qualsiasi pretesa creditoria degli ingiungenti opposti nei confronti delle società opponenti concludenti per tutti gli specifici motivi esposti, opposti, dedotti ed eccepiti in atti. B) IN VIA
SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di ritenuta debenza di alcuna somma da parte delle società opponenti concludenti nei confronti degli ingiungenti, determinarne comunque l'ammontare nei limiti del giusto, del dovuto e/o del provato.
C) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e del compenso professionale di difesa del giudizio, compresi tutte le attività, le anticipazioni e gli oneri accessori, nonché il 15% per spese generali di studio e gli oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge”.
A sostegno delle proprie ragioni le opponenti eccepivano, in primo luogo, l'avvenuta estinzione del credito preteso da controparte, asserendo che le prestazioni professionali
4 di cui gli ingiungenti pretendevano il pagamento fossero già state integralmente remunerate. Ciò in virtù della considerazione che le pretese creditorie avversarie riguardassero attività professionali svolte in un arco temporale compreso tra l'ottobre
2009 ed il 14 aprile 2010 (come da doc. n. 2 fascicolo monitorio), senza ulteriori contatti successivi sino al 21 giugno 2016, data in cui l'Avv. aveva CP_2
inviato una PEC alle odierne opponenti (all'epoca chiedendo Controparte_4
il pagamento delle prestazioni svolte. Secondo le attrici, il fatto che – tra la conclusione dell'attività professionale svolta da controparte e la prima richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. – sia intercorso un significativo lasso temporale senza CP_1
solleciti di sorta al riguardo dimostrerebbe, presuntivamente, che la prestazione in oggetto sia già stata integralmente remunerata a suo tempo. Per tale motivo, le opponenti eccepivano il decorso del termine di prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2 c.c.
Le stesse contestavano, altresì, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
essendosi tale società costituita – a seguito della scissione di Parte_2
in data 03.08.2020, quando “le avverse pretese erano già longe et ultra Parte_1
estinte” (pag. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), nonché il difetto di legittimazione attiva dello Controparte_1
In particolare, a tale ultimo riguardo, le attrici eccepivano che il rapporto
[...]
professionale de quo fosse intercorso direttamente ed esclusivamente tra le società opponenti ed il professionista Avv. , al quale personalmente era stato CP_2
conferito l'incarico professionale. Pertanto, chiedevano che la domanda monitoria proposta dallo studio legale fosse dichiarata inammissibile, o comunque rigettata.
Infine, le opponenti contestavano il quantum dell'importo ingiunto, dichiarando che il credito non sarebbe provato dalla redazione della parcella prodotta in giudizio, né dal parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Savona.
Si costituivano in giudizio lo Controparte_1
(in persona del legale rappresentante in carica) e l'AVV. in
[...] CP_2
proprio e nella sua qualità di socio del predetto studio professionale, i quali
5 contestavano integralmente, in fatto ed in diritto, ogni avversa domanda, istanza, eccezione e conclusione, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria nonché
l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione del medesimo, stante l'assenza di taluna prova scritta (o di pronta soluzione) posta a fondamento dell'opposizione attorea.
In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 n.2 c.c., sollevata dalle opponenti, gli odierni convenuti ne chiedevano il rigetto in quanto gli attori avrebbero contestato il difetto di legittimazione attiva dello
, nonché l'an ed il quantum del credito Controparte_1
ingiunto. Tali contestazioni, dunque, secondo i convenuti implicherebbero il rigetto dell'eccezione di cui sopra, ai sensi dell'art. 2959 c.c. in coerenza con quanto stabilito dagli uniformi orientamenti della Corte di Cassazione.
In ogni caso, cautelativamente e al fine di superare la sollevata eccezione di prescrizione presuntiva, i convenuti formulavano in prima udienza istanza di ammissione di giuramento decisorio deferendolo nei confronti del dott. CP_3
quale legale rappresentante in carica delle società opponenti, avente ad oggetto la seguente circostanza: “Giuro e giurando affermo di aver pagato allo studio legale
e altri S.T.A. in persona del legale rappresentante in carica e Controparte_1
all'avv. in proprio e quale socio del predetto studio legale CP_2 CP_1
e altri S.T.A., a saldo delle competenze dovute e dei relativi oneri accessori
[...]
(tra cui spese imponibili, spese non imponibili, rimborso forfettario, CPA, IVA di legge) per l'attività professionale di consulenza e assistenza prestata in favore dell'allora (poi e meglio Controparte_4 Parte_1 Parte_2
descritta e documentata in atti del giudizio, l'importo di € 15.660,93”.
Le parti insistevano, quindi, nelle rispettive eccezioni e conclusioni nelle memorie di trattazione concesse.
In particolare, con riferimento alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n.2 c.c., le odierne opponenti confutavano le obiezioni avversarie rilevando che né la contestazione circa il conferimento dell'incarico professionale, né quella relativa al
6 quantum debeatur, potessero efficacemente motivare il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Quanto al primo punto, le società attrici precisavano di non aver mai negato tout court il conferimento di un incarico professionale, limitandosi a specificare che lo stesso era stato, illo tempore, assegnato all'Avv. personalmente e non, anche, allo CP_2
e altri S.T.A. Pertanto, secondo la tesi delle Controparte_1
opponenti, l'eccepito difetto di legittimazione attiva del suddetto studio legale non escluderebbe che la prestazione in oggetto sia stata pagata all'Avv. . CP_2
Sotto il profilo del quantum preteso, parte attrice puntualizzava di aver semplicemente osservato come il Giudice non fosse vincolato alla quantificazione operata ex adverso nella parcella e dal parere di espresso in relazione ad essa dal COA di Savona.
Nella seconda memoria del 30.04.2022 i convenuti opposti chiedevano, altresì, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., a carico delle opponenti, delle proprie scritture contabili
(con particolare riferimento ai registri passivi IVA per il periodo dall'ottobre 2009 al
31 dicembre 2016) e reiteravano la richiesta di ammissione del giuramento decisorio, da deferirsi al dott. in caso di accoglimento dell'eccezione di CP_3
prescrizione presuntiva avversaria. All'emissione del predetto ordine di esibizione si opponevano le attrici con la terza memoria del 10.05.2022, ritenendo che tale richiesta
– oltre ad essere esplorativa – fosse inammissibile in quanto finalizzata ad aggirare il disposto dell'art. 2956 c.c.
Le stesse attrici si opponevano, inoltre, all'ammissione del giuramento decisorio deferito, ritenendolo non conforme al dettato dell'art. 2739 c.c.
A sostegno della propria tesi, parte opponente citava specifici orientamenti giurisprudenziali sul punto, secondo cui il giuramento decisorio deferito “deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice possa limitarsi a verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato l'oggetto” (Cass., sez. II, n. 27471 del 28.10.2019) e,
7 parimenti, “la formula non può riprodurre la tesi sostenuta in giudizio dalla parte che lo deferisce, anziché la tesi sostenuta dalla stessa parte chiamata a giurare” … .
Muovendo da queste premesse, le attrici argomentavano che, nel caso di specie, la formula del giuramento decisorio dedotto da controparte riproduceva integralmente la tesi sostenuta dai convenuti, anziché quella “più semplice, lineare e diversa” delle attrici. In altre parole, le odierne opponenti ribadivano di avere da sempre e semplicemente opposto, sul punto, la seguente sintetica tesi difensiva: “le prestazioni professionali delle quali le controparti chiedono il pagamento – che si riferiscono all'incarico in controversia, conferito da (oggi Controparte_4 Parte_1
all'Avv. svolto nel periodo ricompreso tra l'ottobre dell'anno 2009 e il CP_2
14/04/2010 – sono state integralmente pagate”. Pertanto, secondo parte le attrici, il giuramento decisorio deferito – così come formulato dai convenuti opposti – non riproducendo pedissequamente la tesi delle opponenti sarebbe inammissibile e, di conseguenza, risulterebbe non assolto l'onere probatorio vertente in capo a parte convenuta.
All'udienza del 14.06.2022 le parti insistevano come nei rispettivi atti ed il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva, lo stesso rigettava l'istanza di giuramento decisorio e, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza dell'8.11.2022 ex art. 281-sexies c.p.c.”
Con sentenza definitiva n. 934/2022 del 08/11/2022, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, così decideva:
“RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da ed Parte_1 [...]
confermando il decreto ingiuntivo n.713/2021 del 03.09.2021 Parte_2
(R.G. 2126/2021) pronunciato dal Tribunale di Savona in data 02.09.2021, dichiarandolo esecutivo;
- CONDANNA ed alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese processuali, che qui si liquidano in € 3.302,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% sui soli onorari, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge.”
8 Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte e Parte_1
con atto notificato in data 06/12/2022. Parte_2
Con comparsa si costituivano lo Controparte_1
, i quali instavano per il rigetto dell'appello.
[...] CP_2
Con ordinanza in data 05/04/2023 la Corte rinviava all'udienza collegiale del
19.06.2024 ore 9.30, per precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 19/06/2024, (con ordinanza del e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg.
20 per le repliche)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO DI APPELLO: TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA
DI PRIME CURE IN PUNTO PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - Le appellanti lamentano che il Giudice di primo grado abbia ritenuto erroneamente infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. sollevata in primo grado del credito in quanto “le società opponenti/appellanti avrebbero solo “genericamente” affermato di aver pagato “integralmente” il corrispettivo, senza fare specifico riferimento, in termini monetari, all'importo indicato nell'ingiunzione opposta;
. contestando in punto quantum il credito ingiunto, le opponenti medesime avrebbero comunque ammesso di non averlo pagato integralmente;
. analogamente incompatibile con l'invocata prescrizione presuntiva sarebbe la contestazione, sempre asseritamente proposta in prime cure dalle opponenti, della parte ingiungente quale effettivo creditore” (atto di appello pag. 9).
Secondo gli appellanti, invece, i) l'eccezione di prescrizione presuntiva può essere formulata e proposta anche in via generica e, financo, implicita, in quanto si fonda sul semplice assunto che il debito sia stato pagato, tale per cui il soggetto che la solleva può limitarsi ad eccepire genericamente di aver pagato integralmente il credito che gli
9 si oppone, senza quindi dover specificare espressamente l'importo pagato né le modalità del pagamento;
ii) quanto alle contestazioni sollevate dalle appellanti sulla formulazione del giuramento decisorio, “in nessun punto delle difese, degli atti o dei verbali di primo grado le odierne appellanti hanno mai affermato di opporsi al quesito proposto dalle controparti in quanto riferito espressamente all'importo ingiunto”,
(pag.11 atto di appello) limitandosi ad opporsi allo stesso in quanto non conforme al disposto dell'art. 2739 cod. civ., il quale prevede che il giuramento decisorio debba comunque essere formulato in coerenza con la tesi difensiva sostenuta dal debitore solvente, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
iii) la contestazione dell'ammontare del credito era domanda svolta in via subordinata solo nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva;
iv) nessun rilievo in ordine alla inoperatività della prescrizione presuntiva può essere data alla eccezione di titolarità attiva sollevata in ordine al soggetto che aveva ricevuto il pagamento ossia l'avv.to e non lo studio professionale comportando in ogni caso il pagamento anche a CP_1
soggetto non legittimato “l'estinzione integrale dell'obbligazione anche nei confronti dello studio professionale” (pag. 14 appello).
Il motivo ad avviso della Corte non è fondato.
Con atto di citazione in opposizione gli odierni appellanti chiedevano in via subordinata, nel caso di “ritenuta debenza delle somme” di determinare l'ammontare del credito.
Con la prima memoria 183 c.p.c., le opponenti precisavano che “per consolidato orientamento giurisprudenziale (vedi Cass., Sez. VI, 15/01/2018 n. 712), l'Ill.mo
Tribunale adìto non è vincolato alla quantificazione operata ex adverso nella propria parcella e neppure al parere di opinamento espresso in relazione ad essa dall'Ordine
Professionale. Solo nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione, le opponenti hanno quindi semplicemente fatto presente che, se fosse ritenuto ancora dovuto un compenso alle controparti, esso andrà comunque determinato in base all'attività professionale effettivamente svolta dalle stesse, che spetterà loro dimostrare.” In sede di precisazione delle conclusioni chiedevano
10 nuovamente “B) IN VIA SUBORDINATA: nel denegato e non creduto caso di ritenuta debenza di alcuna somma da parte delle società opponenti concludenti nei confronti degli ingiungenti, determinarne comunque l'ammontare nei limiti del giusto, del dovuto e/o del provato”.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la domanda proposta in via subordinata di determinare l'ammontare del credito, conteneva una implicita contestazione dell'an debeatur;
secondo il costante insegnamento della
Giurisprudenza, infatti, “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019, Rv. 654343 - 01).
SECONDO MOTIVO DI APPELLO SUBORDINATO: DIFETTO DI
CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICONOSCIUTO DOVUTO - Per le appellanti la sentenza sarebbe erronea laddove ha riconosciuto la congruità della somma richiesta, come rideterminata in sede di taratura da parte del Consiglio dell'Ordine Professionale.
Secondo le parti appellanti, il Tribunale di Savona avrebbe dovuto valutare anche nel merito il credito vantato dalla controparte, rideterminandone, se del caso, l'ammontare.
Il motivo a parere della Corte non è accoglibile.
Secondo la Giurisprudenza “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al
11 professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 712 del 15/01/2018, Rv. 647975 - 01).
Nella specie tale onere è stato assolto dalle parti appellate che hanno prodotto agli allegati i) del fascicolo monitorio ed all'allegato “sette” la documentazione inerente alle prestazioni professionali svolte. Il giudice di prime cure non si è limitato, peraltro,
a recepire acriticamente la taratura della parcella effettuata del Consiglio dell'ordine, ma ha esaminato in concreto le attività svolte dai professionisti giungendo alla conclusione che “trattandosi di un complesso studio della fattibilità e conseguente stesura di un contratto di affitto di azienda con opzione di acquisto al prezzo di €
200.000,00 (v. comunicazione fra le parti, doc. 1), deve ritenersi che la parcella riepilogata nel pro forma di fattura (pari all'importo di € 14.904,91 (doc.2), poi rideterminata dalla taratura in € 10.507,50, oltre oneri accessori, per un ammontare definitivo pari all'importo ingiunto di € 15.660,93 sia da considerarsi congrua”
(sentenza impugnata pag. 10).
Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso motivo, le appellanti si dolgono che, nel rigettare l'opposizione il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al pagamento degli interessi: nel ricorso del d.i. i ricorrenti avevano chiesto le somme “oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2022 o in subordine oltre agli interessi legali, maturati e maturandi - dalla data in cui sono state rese le prestazioni sino alla data dell'effettivo pagamento”. “Nel (…) decreto ingiuntivo n. 713/2021 del
2-3/09/2021 sono stati riconosciuti gli interessi “come da domanda”, senza chiarire a quale intendesse riferirsi tra le due domande, principale e subordinata, proposte dai ricorrenti nel ricorso per ingiunzione (così come sopra letteralmente trascritto). Sul punto il Giudice a quo, ossia il Giudice del merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, ha (purtroppo) omesso ogni esame, ogni pronunzia e ogni motivazione.
Poiché, come è noto, gli interessi moratori, laddove non espressamente pattuiti (come neppure ex adverso dedotto nel caso in esame), non possono essere riconosciuti se non
12 dal momento della messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento (vedi Cass.,
Sez. II, 19/08/2022 n. 24973), il Tribunale di Savona, quanto meno sul punto, avrebbe dovuto valutare la congruità delle avverse pretese e si sarebbe dovuto espressamente pronunciare al riguardo”. (atto di appello pag. 16). Precisano gli appellanti che tale omissione si sarebbe riverberata in sede esecutiva avendo ricevuto una intimazione di pagamento (cfr. precetto doc C) nella quale gli interessi moratori sono stati calcolati dal 17.11.2010:
Per tale motivo chiedono che la Corte accerti che “gli interessi moratori, nel caso in esame, siano dovuti ex lege solo a far data dalla prima richiesta stragiudiziale di adempimento”.
Come correttamente rilevato dalle parti appellate si tratta di questione mai sollevata in primo grado, che pertanto si scontra con il divieto di proporre in appello nuove domande e nuove eccezioni, di cui all'art. 345 c.p.c..
TERZO MOTIVO DI APPELLO: TOTALE RIFORMA DELLA SENTENZA
DI PRIME CURE IN PUNTO REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO
(COMPRESE SPESE DELLA FASE MONITORIA) E SPESE PROCESSUALI
DI PRIMO GRADO – Non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico solidale delle appellanti le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
13 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 aumentato del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): € 1.742,70 così complessivamente € 7.551,70.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Savona in
[...]
composizione monocratica;
2) condanna in solido, a rifondere le Parte_2 Parte_1
spese del presente grado di giudizio liquidate in € 7.551,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata;
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 20.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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