Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/05/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 554/2022 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società con sede in Barcellona - Spagna (c.f. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avvocato Enrico Cascella, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venezia, San Polo 720
APPELLANTE
contro
: società (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante, mandataria con rappresentanza della società
della società (c.f. ) già Controparte_3 P.IVA_4
denominata e della società Controparte_4 Controparte_5
(c.f. ) quale cessionaria dei rapporti giuridici e dei beni P.IVA_5
relativi ai contratti di locazione finanziaria della società Controparte_3
(c.f. ) già denominata
[...] P.IVA_4 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Brendolan e
[...]
dall'Avvocato Maria Enrica Trivelli, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Verona alla Via Daniele Manin 5
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 225/2022 del
Tribunale di Verona, depositata in data 11 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito:
- In totale riforma dell'appellata sentenza, respingersi ogni domanda proposta da Controparte_3
- Datosi atto che si è dichiarata disponibile al versamento Parte_1
dell'importo di Euro 100.000,00 emettersi ordinanza o sentenza - condizionata al versamento del suddetto importo entro 30 giorni dal passaggio in giudicato - che ai sensi dell'art. 2932 c.c. tenga luogo del non concluso contratto di cessione dell'immobile oggetto del contratto di leasing da a e per l'effetto Controparte_4 Parte_1
disporsi il trasferimento a della piena proprietà del fabbricato Parte_1
di civile abitazione, con annessa area scoperta di pertinenza, sito in Comune di Verona, località Bassone, Contrada Gaibba n. 12, comprendente nel suo insieme un alloggio ed una autorimessa, il tutto così censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona, foglio 194: mapp. n. 1005/1, p. S1 – T – 1 – 2, cat. A/7, cl. 3, vani 8,5, R. Euro
1.712,05; mapp. n. 1005/2, p. S1, cat. C/6, cl. 8, di mq. 132, R. Euro 899,87, mapp. n. 1005/3, bene comune non censibile.
In via subordinata:
- Previo accertamento della eccedenza rispetto alle soglie di cui alla legge
108 del 1996 dei tassi, anche moratori, convenuti nel contratto di locazione finanziaria del 15 ottobre 2003, e della violazione da parte della banca della normativa finanziaria relativa all'indicizzazione del cambio del rapporto alla divisa Euro/Chf, disporsi la restituzione a di tutte le Parte_1
somme, da determinarsi anche in via equitativa, pagate in forza di clausole nulle o illegalmente applicate;
- Determinarsi inoltre ai sensi dell'art 1526 c.c. quale sia un equo compenso per l'utilizzo dell'immobile in questione, o in via ulteriormente subordinata, ridursi l'indennità trattenuta dall'appellata., condannandosi la stessa al pagamento delle somme percepite in eccedenza, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi dalla data della percezione al saldo;
In via istruttoria:
Disporsi C.T.U. contabile per determinare, con riferimento a tutti i corrispettivi ed accessori previsti nel contratto del 15.10.2003 ed alle due previste clausole di variabilità, quale sia stato il tasso degli interessi corrispettivi e moratori applicati;
- Determinarsi entità ed effetti dell'applicazione della clausola “RISCHIO
CAMBIO EURO/CHF”, riportandosi il canone alla originaria determinazione contrattuale, e sulla base dello stesso operare il calcolo degli interessi come contrattualmente pattuiti;
- spese e compensi, oltre percentuale per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, di primo e secondo grado rifusi.
Di parte appellata
Nel merito
Respingere la proposta impugnazione siccome infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata in favore delle intervenute e successori a titolo Controparte_2 Controparte_5
particolare dei diritti e delle ragioni di cui è causa già in capo all'originaria appellata disponendone l'estromissione dal Controparte_3
giudizio.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
In via istruttoria
Respingersi le istanze istruttorie avversarie siccome inammissibili, generiche ed esplorative per i motivi già dedotti in atti da intendersi qui integralmente richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Verona depositato in data 23 giugno 2018 la società , agendo nelle forme del rito sommario di Controparte_4
cognizione quale società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha premesso di essere divenuta proprietaria di un immobile ad uso abitativo residenziale sito in Verona alla contrada Gabbia avendolo acquistato con contratto del 15 ottobre 2003, e che il detto immobile era stato concesso in locazione finanziaria, in forza di contratto stipulato nella stessa data del 15 ottobre 2003, alla società Sanitrans Assistance s.r.l., contratto in cui, in data
27 maggio 2010, era subentrata quale locataria la società Parte_1
di diritto spagnolo con ufficio di rappresentanza in Italia.
Ha altresì esposto l'allora ricorrente che in data 20 marzo 2017 era intercorso un accordo scritto in forza del quale, tenuto conto del mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria da parte della società Pt_1
per un ammontare di € 34.857,75 comprensivo delle correlate maggiori
[...]
spese, le parti pattuirono il riscatto anticipato del contratto a fronte del versamento transattivo della somma di € 190.000,00 da corrispondersi quanto ad € 40.000,00 entro il 30 aprile 2017 ed il saldo di € 150.000,00 entro il 30 settembre 2017 data fissata anche quale termine per la stipulazione del contratto definitivo.
Ha ulteriormente allegato la ricorrente di aver appreso, nel luglio 2017, che l'immobile oggetto della locazione finanziaria era stato sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Verona nell'ambito delle indagini preliminari svolte nei confronti, tra gli altri, del legale rappresentante della società per ipotesi di bancarotta, e Parte_1
che in ragione di ciò aveva formalmente invitato la detta società, quale effettiva utilizzatrice dell'immobile, ad assumere ogni iniziativa volta alla sollecita revoca della misura cautelare reale, invito a fronte del quale aveva ricevuto medesima e contrapposta richiesta dal legale della società Pt_1
cui non aveva dato corso paventando di venire coinvolta nella vicenda
[...]
oggetto di indagine. Ha infine allegato la ricorrente che, decorso senza adempimento il termine fissato per la stipulazione del definitivo, aveva inviato alla la Parte_1
comunicazione del 10 ottobre 2017 contenente la formale dichiarazione di risoluzione del contratto di transazione in forza della clausola risolutiva espressa ivi pattuita, e che con la successiva comunicazione del 23 novembre 2017 aveva intimato altrettanta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in forza della clausola risolutiva espressa pattuita anche in detto contratto, con invito al rilascio dell'immobile locato.
Su queste premesse la ricorrente ha chiesto che il Tribunale, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria e dell'accordo transattivo, condannasse la società Parte_1
alla restituzione dell'immobile, riservandosi di agire separatamente per la condanna della convenuta al pagamento delle restanti somme da quella dovutele anche a titolo risarcitorio.
La società ha avversato la pretesa attorea e ne ha chiesto il Parte_1
rigetto, eccependo prioritariamente la sua improcedibilità in ragione del mancato esperimento della preventiva mediazione obbligatoria, nonché contestando l'addebito di inadempimento rivoltole, ed ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo la pronuncia d'una sentenza che, agli effetti dell'articolo 2932 del codice civile, disponesse il trasferimento in suo favore dell'immobile, dichiarandosi a tal fine disponibile a corrispondere alla società la somma di € 150.000,00 quale residuo Controparte_4
pagamento, nonché ulteriore domanda riconvenzionale subordinata chiedendo la condanna della ricorrente alla restituzione di tutte le somme riscosse in eccedenza rispetto a quanto sarebbe risultato dalla riconduzione delle condizioni applicate al rapporto di locazione finanziaria ai tassi soglia di cui alla Legge numero 108/1996, chiedendo a tal riguardo disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito e provveduto sulle istanze istruttorie rigettandole, ha deciso la causa dichiarando l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo di riscatto anticipato e del contratto di leasing, e condannando la al rilascio dell'immobile nonché al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle sue iniziali conclusioni e riproponendo nel grado la domanda ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile dichiarando a tale rriguardo la sua disponibilità al pagamento della somma di € 100.000,00 quale residuo corrispettivo dell'anticipato riscatto.
Si è costituita nel grado la società (tale la Controparte_3
denominazione assunta dalla società ) chiedendo il Controparte_4
rigetto dell'impugnazione in ogni suo formulazione;
sono intervenute in corso di giudizio, ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile, le società e costituendosi mediante la loro CP_2 CP_5
mandataria società e dichiarandosi Controparte_1
rispettivamente cessionaria in blocco dei crediti della società Controparte_3
la prima, e cessionaria dei rapporti giuridici e dei beni relativi ai
[...]
contratti di locazione finanziaria della società Controparte_3
l'altra.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato che il
Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa, così pervenendo al convincimento secondo cui il sequestro penale che aveva riguardato l'immobile oggetto di locazione finanziaria costituisse una situazione idonea ad attestare il rischio di diminuzione patrimoniale tale da concretare le condizioni di applicabilità della clausola risolutiva espressa, laddove, diversamente opinando, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che i presupposti di adozione del sequestro penale non erano riferibili ad una situazione debitoria di essa società né poteva ipotizzarsi alcun Parte_1
suo coinvolgimento nei reati per cui pendeva procedimento penale.
La doglianza, ad avviso della Corte, non ha fondamento dovendosi piuttosto ravvisare che l'appellante ha rivolto, in termini del tutto congetturali, la sua critica alla decisione sull'assunto secondo cui qualora la concedente si fosse attivata con diligenza e correttezza per conseguire la revoca del sequestro la stipulazione del definitivo avrebbe potuto avere luogo, il che denota il grado assolutamente ipotetico dell'assunto d'appello.
Nè d'altronde l'appellante potrebbe fondatamente sostenere che la pendenza del sequestro penale costituisse fatto impeditivo al perfezionarsi dell'accordo transattivo nella sua originaria pattuizione, posto che dalla documentazione dimessa in atti non constano elementi dai quali desumere che la fosse in concreto nelle condizioni di corrispondere Parte_1 quanto dovuto alla concedente a titolo di anticipato riscatto: al riguardo è significativo considerare che dal carteggio epistolare intercorso all'epoca tra le parti è evincibile la pendenza d'una trattativa volta alla posticipazione dei termini dell'accordo transattivo quanto alle scadenze, il che dunque, unitamente alla sopravvenuta circostanza della pendenza delle indagini penali per fatti coinvolgenti il patrimonio sociale, configura appieno le condizioni legittimanti l'adozione della clausola risolutiva espressa nei sensi correttamente valorizzati dal precedente giudicante.
Ne deriva che, a tutto voler concedere alla tesi d'appello, alcuna diversa ricostruzione del fatto potrebbe comportare un diverso esito decisionale rispetto a quello del precorso grado quanto alla risoluzione dei rapporti contrattuali su cui si controverte.
- Con il secondo motivo l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui all'articolo 21 del D.Lgs. numero 58/1998 ed all'articolo
5 comma 1 bis del D. Lgs. numero 28/2010.
Ad illustrazione della doglianza l'appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe mancato di considerare la circostanza, sebbene desumibile dai documenti contrattuali dimessi in atti, secondo cui il rapporto contrattuale dedotto in lite andasse qualificato alla stregua d'un contratto finanziario, e come tale assoggettato alla disciplina del citato D. Lgs. numero 28/2010 quanto all'obbligatorio procedimento di mediazione;
sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che il contratto di locazione finanziaria prevedeva un duplice meccanismo di indicizzazione dei canoni – asseritamente d'uso inconsueto nei contratti di leasing – tale da ricondurre l'applicabilità alla specie degli obblighi prescritti dall'articolo 21 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
La censura in delibazione, per come trattata, non consente di cogliere alcuna specifica contrapposizione argomentativa rispetto alle ragioni della decisione impugnata, il che induce dubbio finanche sulla sua effettiva ammissibilità.
Vi è comunque, a giudizio della Corte, che l'appellante invocando la riforma della decisione quanto alla rivendicazione economica veicolata con la domanda riconvenzionale, non ha benché minimamente illustrato in termini specifici – tanto nel precorso grado quanto con l'impugnazione – quali sarebbero state in concreto le violazioni addebitate alla concedente in relazione alla gestione del rapporto contrattuale, ma, soprattutto, non ha mai allegato quali gli effetti economici a sé favorevoli che avrebbe potuto diversamente conseguire.
Nella prospettiva così delineata non è dunque accoglibile – né avrebbe potuto esserlo da parte del Tribunale – la domanda volta a quantificare, anche in via equitativa, l'ammontare degli importi da essa appellante corrisposti in dipendenza di clausole contrattuali nulle ovvero illegittimamente applicate, in ragione della assoluta genericità della contestazione, neppure sopperibile mediante la sollecitata indagine contabile, peraltro in quanto palesemente esplorativa la sua finalità.
- Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi in relazione al terzo motivo con il quale l'appellante ha denunciato la violazione applicativa della norma di cui all'articolo 1526 del codice civile quanto al dichiarato rigetto della subordinata sua domanda riconvenzionale con la quale era stata richiesta la riduzione, anche mediante valutazione equitativa, dell'indennità dovuta alla concedente previa determinazione dell'equo compenso per l'utilizzo del bene.
La censura non ha fondamento dovendosi piuttosto considerare che, ferma restando la condivisibile motivazione resa dal Tribunale sul punto, sia inapplicabile alla fattispecie in delibazione l'invocata disposizione codicistica in luogo di quella portata dalla Legge numero 124/2017, vigente ratione temporis rispetto ai contratti di locazione finanziaria i cui presupposti per la risoluzione si siano verificati in epoca successiva alla sua entrata in vigore individuabile nella data del 29 agosto 2017, normativa comportante il procedimento di liquidazione indicato dai comma 138 e 139 dell'articolo unico della Legge numero 124/2017, allo stato affatto precluso.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con effetto di integrale conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata nella misura liquidata in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, determinata in misura intermedia tra i parametri minimi e medi rapportandola al valore indeterminabile della causa ed alla sua bassa complessità.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 225/2022 del Tribunale di Verona, depositata in data 11 febbraio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore della parte appellata liquidandole in € 7.493,50 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 11 marzo 2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni