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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 11/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 119 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Villagrande Strisaili Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Marina Buttau, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Villagrande Strisaili presso lo studio
[...] C.F._4 dell'Avv. Marina Buttau, che li rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, convenuti
Oggetto: diritti reali - usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-accertare e dichiarare che il signor (c.f. ) nato a [...] C.F._1
Villagrande Strisaili il 19.05.1937 e ivi residente in [...]n. 89 è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio
43 particella 4207, rendita euro 148,22, Cat. A/3, classe 7, consistenza 3,5 vani, superficie 58 mq e al
Catasto Fabbricati al Foglio 43 particella 1510 SUB 1 rendita euro 127,05, Cat. A/3, Classe 7, consistenza 3 vani, superficie 58 mq, della relativa corte e dell'area di sedime sulla quale sorge il suddetto Fabbricato, per effetto dell'intervenuto usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero per aver
pagina 1 di 4 esercitato per oltre un ventennio il possesso uti dominus in maniera pacifica, pubblica, continua e non interrotta;
-ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione.”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti (comparsa di costituzione):
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Lanusei Voglia accogliere la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dal signor con atto di citazione notificato ai convenuti in Parte_1
data 23.02.2023.
Con compensazione di spese”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
Villagrande Strisaili al foglio 43 particelle 4207 e 1510 sub 1, della relativa corte e dell'area di sedime.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'anno 1971, e, in particolare, di avere utilizzato i medesimi come abitazione principale fino all'anno
1983 e, in seguito, di avere continuato ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, provvedendo al pagamento delle relative spese. in particolare, l'attore ha dedotto di avere utilizzato il piano interrato come cantina e come deposito di attrezzi da lavoro.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno CP_1 CP_2 CP_3 riconosciuto il possesso esclusivo esercitato dall'attore, senza contestazione alcuna, sugli immobili oggetto di causa e hanno chiesto l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo pagina 2 di 4 protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dall'anno 1971.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso degli immobili oggetto di causa, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrategli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza dell'11 marzo 2025).
I testimoni escussi hanno riferito che, prima degli anni Duemila (teste ) e Testimone_1 sicuramente negli anni Settanta (teste , per diversi anni, l'attore ha abitato Testimone_2
l'immobile oggetto di causa e che, in seguito, lo stesso ha costruito una nuova casa, distante dalla precedente circa 100/200 mt, in cui abita con la moglie, ma che lo stesso continua comunque ad utilizzare.
Il teste ha riferito di avere personalmente eseguito dei lavori di manutenzione Testimone_1 dell'abitazione oggetto di causa su incarico e dietro pagamento dell'attore, in particolare, ha riferito di avere eseguito i lavori di impermeabilizzazione della terrazza, di sistemazione del tetto con la terra catramata e di avere costruito il balcone con vista sul mare. Il teste ha precisato che il piano strada dell'immobile è quello abitabile, invece, in quello inferiore ci sono la cantina, la legnaia, il ripostiglio per gli attrezzi ed è il piano che l'attore utilizza maggiormente. Inoltre, il teste ha precisato che nel giardino vi è una piccola pergola con l'uva e ha riferito di avere spesso prodotto il vino con l'attore nella sua cantina, a fianco alla quale è presente un ripostiglio separato, dove l'attore tiene gli attrezzi.
pagina 3 di 4 La teste ha riferito che nel locale adibito a cantina sono presenti due stanze e nel Testimone_2
piano superiore tre stanze ammobiliate. La teste ha precisato che nel locale adibito a cantina l'attore tiene le provviste, invece, nella stanza vicina alla cantina, gli attrezzi da lavoro. La stessa ha riferito di ricordare, altresì, dei lavori eseguiti sul tetto e sulla terrazza e di avere visto l'attore eseguire personalmente dei lavori.
Entrambi i testi hanno riferito che l'abitazione in questione era utilizzata esclusivamente dall'attore e non anche dalla sorella, né, dopo la sua morte, dal marito di quest'ultima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore e con la sua famiglia, sia per motivi professionali (teste , il quale ha dichiarato di avere eseguito dei lavori Testimone_1 presso l'abitazione per conto dell'attore) che di parentela, oltre che per essere vicini di casa (teste
, la quale ha dichiarato che suo padre ed il padre dell'attore erano cugini e di Testimone_2 essere vicina di casa dell'attore).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Considerato che , e si sono costituiti in giudizio senza CP_1 CP_2 CP_3 contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento;
ritenuto che
detto comportamento processuale abbia permesso una istruttoria più rapida e ridotta nell'interesse di parte attrice;
si ritiene di compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietario degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Villagrande Strisaili al foglio 43 particella 4207, Categoria A/3, e particella 1510 sub 1, Categoria A/3, della relativa corte e dell'area di sedime;
2) spese compensate tra le parti.
Lanusei, 11 aprile 2025. Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 119 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Villagrande Strisaili Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Marina Buttau, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 CP_3
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Villagrande Strisaili presso lo studio
[...] C.F._4 dell'Avv. Marina Buttau, che li rappresenta e difende, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, convenuti
Oggetto: diritti reali - usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-accertare e dichiarare che il signor (c.f. ) nato a [...] C.F._1
Villagrande Strisaili il 19.05.1937 e ivi residente in [...]n. 89 è divenuto proprietario in maniera piena ed esclusiva, nella sua interezza, dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al Foglio
43 particella 4207, rendita euro 148,22, Cat. A/3, classe 7, consistenza 3,5 vani, superficie 58 mq e al
Catasto Fabbricati al Foglio 43 particella 1510 SUB 1 rendita euro 127,05, Cat. A/3, Classe 7, consistenza 3 vani, superficie 58 mq, della relativa corte e dell'area di sedime sulla quale sorge il suddetto Fabbricato, per effetto dell'intervenuto usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. ovvero per aver
pagina 1 di 4 esercitato per oltre un ventennio il possesso uti dominus in maniera pacifica, pubblica, continua e non interrotta;
-ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione.”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti (comparsa di costituzione):
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Lanusei Voglia accogliere la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dal signor con atto di citazione notificato ai convenuti in Parte_1
data 23.02.2023.
Con compensazione di spese”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di
Villagrande Strisaili al foglio 43 particelle 4207 e 1510 sub 1, della relativa corte e dell'area di sedime.
L'attore ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'anno 1971, e, in particolare, di avere utilizzato i medesimi come abitazione principale fino all'anno
1983 e, in seguito, di avere continuato ad occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, provvedendo al pagamento delle relative spese. in particolare, l'attore ha dedotto di avere utilizzato il piano interrato come cantina e come deposito di attrezzi da lavoro.
Si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno CP_1 CP_2 CP_3 riconosciuto il possesso esclusivo esercitato dall'attore, senza contestazione alcuna, sugli immobili oggetto di causa e hanno chiesto l'accoglimento della domanda dallo stesso proposta.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo pagina 2 di 4 protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, dall'anno 1971.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso degli immobili oggetto di causa, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrategli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese Testimone_1 Testimone_2 all'udienza dell'11 marzo 2025).
I testimoni escussi hanno riferito che, prima degli anni Duemila (teste ) e Testimone_1 sicuramente negli anni Settanta (teste , per diversi anni, l'attore ha abitato Testimone_2
l'immobile oggetto di causa e che, in seguito, lo stesso ha costruito una nuova casa, distante dalla precedente circa 100/200 mt, in cui abita con la moglie, ma che lo stesso continua comunque ad utilizzare.
Il teste ha riferito di avere personalmente eseguito dei lavori di manutenzione Testimone_1 dell'abitazione oggetto di causa su incarico e dietro pagamento dell'attore, in particolare, ha riferito di avere eseguito i lavori di impermeabilizzazione della terrazza, di sistemazione del tetto con la terra catramata e di avere costruito il balcone con vista sul mare. Il teste ha precisato che il piano strada dell'immobile è quello abitabile, invece, in quello inferiore ci sono la cantina, la legnaia, il ripostiglio per gli attrezzi ed è il piano che l'attore utilizza maggiormente. Inoltre, il teste ha precisato che nel giardino vi è una piccola pergola con l'uva e ha riferito di avere spesso prodotto il vino con l'attore nella sua cantina, a fianco alla quale è presente un ripostiglio separato, dove l'attore tiene gli attrezzi.
pagina 3 di 4 La teste ha riferito che nel locale adibito a cantina sono presenti due stanze e nel Testimone_2
piano superiore tre stanze ammobiliate. La teste ha precisato che nel locale adibito a cantina l'attore tiene le provviste, invece, nella stanza vicina alla cantina, gli attrezzi da lavoro. La stessa ha riferito di ricordare, altresì, dei lavori eseguiti sul tetto e sulla terrazza e di avere visto l'attore eseguire personalmente dei lavori.
Entrambi i testi hanno riferito che l'abitazione in questione era utilizzata esclusivamente dall'attore e non anche dalla sorella, né, dopo la sua morte, dal marito di quest'ultima.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore e con la sua famiglia, sia per motivi professionali (teste , il quale ha dichiarato di avere eseguito dei lavori Testimone_1 presso l'abitazione per conto dell'attore) che di parentela, oltre che per essere vicini di casa (teste
, la quale ha dichiarato che suo padre ed il padre dell'attore erano cugini e di Testimone_2 essere vicina di casa dell'attore).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1
acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Considerato che , e si sono costituiti in giudizio senza CP_1 CP_2 CP_3 contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento;
ritenuto che
detto comportamento processuale abbia permesso una istruttoria più rapida e ridotta nell'interesse di parte attrice;
si ritiene di compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietario degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di C.F._1
Villagrande Strisaili al foglio 43 particella 4207, Categoria A/3, e particella 1510 sub 1, Categoria A/3, della relativa corte e dell'area di sedime;
2) spese compensate tra le parti.
Lanusei, 11 aprile 2025. Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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