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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. N.
N. Reg. Gen. 761/2024
Cron. N.
Oggetto:
requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Marzario, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. PANCARO PIERMARIO parte ricorrente e
CP_1
e dif. dagli avv. DINOIA VITO e M. SAVASTANO
[...]
parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, l'assistibile, contestando le risultanze sfavorevoli della visita medica peritale effettuata dal c.t.u. officiato nella fase dell'ATP, rubricato sub n. r. g. 1036/2023, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Matera di voler dichiarare oltre alla sussistenza del requisito sanitario per l'attribuzione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 a far data dalla domanda amministrativa, presentata in data 6/10/2022, anche l'esistenza del diritto alla prestazione. Si è costituito l'istituto previdenziale chiedendo di rigettare la domanda e deducendo la insussistenza del prescritto requisito sanitario. In via preliminare deve ricordarsi che nelle controversie in materia di
1 invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici ed una sentenza di accertamento del diritto violerebbe le disposizioni codicistiche volte a circoscrivere l'oggetto della fase contenziosa del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 27010 del 24/10/2018, in materia di indennità di frequenza;
cfr. sentenza n. 9755 del 8/4/2019, ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Cass.
Sez. 6 L, ordinanza n. 33527 del 19/11/2021 in materia di assegno mensile di assistenza;
Cass. Sez. 6 L, ordinanza n. 3373 del 11/2/2021 in materia di pensione di inabilità; ordinanza n. 28082 del 31/10/2019 in materia di assegno ordinario di invalidità; Cass. Sez. 6 L, ordinanza n.
9929 del 27/5/2020 in materia di indennità di accompagnamento). In applicazione dei predetti principi l'oggetto del presente giudizio è per legge limitato all'accertamento del solo requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della predetta prestazione. Il ricorso è fondato. Con la legge n. 222 del 1984 si distingue in primo luogo l'invalidità dalla inabilità, riconnettendo a tale distinzione due prestazioni, assegno e pensione, diversi per entità e regime. Si è sostituita alla capacità di guadagno la capacità di lavoro come criterio di riferimento per la definizione del concetto stesso di invalidità pensionabile. Infine si è introdotto con l'art. 4 della legge n. 222/1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva, e cioè tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda anziché un anno, come avveniva in precedenza, fermo restando però in ogni caso il requisito assicurativo minimo complessivo (cioè maturato in qualunque tempo) di 5 anni.
La “nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per il riconoscimento della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; … da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed
2 accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10/3/2016 n.4710; Cass. 10/8/2011 n. 17159, Cass. 14/3/2011 n. 5964)” Cass. Sez. Lav. 15/1/2018, n. 740. Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 l. n. 222 del 1984, impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. Sez. Lav., 18/11/2016, n. 23522).
Sono stati proposti motivi specifici di contestazione dell'operato del primo c.t.u.. Il c.t.u. nominato in questa fase del giudizio, all'esito delle operazioni peritali, valutando l'incidenza globale di tutte le patologie riscontrate, formula il seguente giudizio diagnostico: «Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III in trattamento farmacologico non efficace. Valvulopatia mitralica ed aortica”, da Gonartrosi bilaterale e Lomboartrosi». Ritiene che: «Clinicamente presenta compenso cardio-circolatorio, dolore sul passaggio lombo-sacrale, ginocchia vare con dolore sull'emirima interna. Le condizioni cardiache soprattutto (Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III) e le patologie osteoartrosiche, non permettono alla sig.ra di anni 60, di svolgere un lavoro gravoso quale quello della Pt_1 bracciante agricola, un lavoro che espone ad intemperie e a sforzi fisici.
Si ritiene che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo e alla sig.ra debba essere riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di Parte_1 invalidità (L.222/84) a decorrere dall' l'08/10/2022, data di presentazione della domanda». L'ausiliare del giudice ha compiuto tale valutazione, tenendo conto delle caratteristiche invalidanti delle patologie rilevate e compiutamente descritte nella relazione, tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, in relazione alle concrete attitudini lavorative di parte ricorrente, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in
3 materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., 27 luglio 2006 n. 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze n. 3557/1994, 9929/1994, 3492/2002, 125/2003, 9300/2004, 10668/2005.
Tanto, evidentemente, come nel caso concreto, ove manchi una critica specifica che non si riduca ad una diversa valutazione delle medesime patologie già esaurientemente vagliate nell'elaborato medico legale. Non sono stati denunziati vizi per cui si possa ritenere che il medico incaricato abbia formulato, nella sua relazione, conclusioni in palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va, comunque, sempre indicata da chi solleva le critiche). Non è stata indicata alcuna omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non potesse prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. La lettura integrale della relazione (al cui contenuto si rinvia) conforta, senza dubbio, la sussistenza del richiesto requisito sanitario dalla predetta data. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta le spese della disposta
C.T.U. già liquidate come da separato provvedimento. Le restanti spese del giudizio, che devono essere liquidate con somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, ordinanza 17/1/2018, n.
1018, Cass. Sez. 2, ordinanza 6/11/2018, n. 28267, Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza 21/1/2019, n. 1522), seguono la soccombenza. Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro (cfr. Cass. Sez. 6 – L, 16/12/2021, N. 40364, Cass. Sez. 6 – L, 22/9/2022, n. 27775, Cass. Sez.
6 – L, 4/11/2022, n. 32551), dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) per cui si ha il
4 seguente compenso per l'accertamento tecnico preventivo: 496,00 euro per la fase di studio della controversia, 394,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 638,00 per la fase istruttoria per un totale di
1528,00 mentre per la fase di merito in base alla tabella 4 (Cause di previdenza) allegata al predetto d.m., si ha il seguente compenso: 850,50 euro per la fase di studio della controversia, 602,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 1346,50 per la fase istruttoria e 1837,50 euro per la fase decisionale per un totale di 4.636,50 euro (cfr. Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 40364 del 16/12/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/07/2024 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e dichiara che in favore di parte ricorrente sussistono le condizioni sanitarie per l'assegno ordinario di invalidità a partire dal 6/10/2022;
2. pone definitivamente e per intero a carico dell' le spese della CP_1 disposta C.T.U. già liquidate con separato decreto;
3. condanna l a pagare in favore di parte ricorrente le spese CP_1 processuali, che liquida in euro 6.164,50 per compenso oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e contributo integrativo Cassa Forense come per legge da distrarsi in favore dell'avv. PANCARO PIERMARIO anticipatario. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti (parti e terzi) e/o di altri dati identificativi dei medesimi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità.
Così deciso in Matera in data 31/03/2025.
Il Giudice (dott. Antonio Marzario)
Il Cancelliere
5
N. Reg. Gen. 761/2024
Cron. N.
Oggetto:
requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Marzario, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. PANCARO PIERMARIO parte ricorrente e
CP_1
e dif. dagli avv. DINOIA VITO e M. SAVASTANO
[...]
parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, l'assistibile, contestando le risultanze sfavorevoli della visita medica peritale effettuata dal c.t.u. officiato nella fase dell'ATP, rubricato sub n. r. g. 1036/2023, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Matera di voler dichiarare oltre alla sussistenza del requisito sanitario per l'attribuzione in suo favore dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 a far data dalla domanda amministrativa, presentata in data 6/10/2022, anche l'esistenza del diritto alla prestazione. Si è costituito l'istituto previdenziale chiedendo di rigettare la domanda e deducendo la insussistenza del prescritto requisito sanitario. In via preliminare deve ricordarsi che nelle controversie in materia di
1 invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici ed una sentenza di accertamento del diritto violerebbe le disposizioni codicistiche volte a circoscrivere l'oggetto della fase contenziosa del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 27010 del 24/10/2018, in materia di indennità di frequenza;
cfr. sentenza n. 9755 del 8/4/2019, ordinanza n. 17787 del 26/08/2020, Cass.
Sez. 6 L, ordinanza n. 33527 del 19/11/2021 in materia di assegno mensile di assistenza;
Cass. Sez. 6 L, ordinanza n. 3373 del 11/2/2021 in materia di pensione di inabilità; ordinanza n. 28082 del 31/10/2019 in materia di assegno ordinario di invalidità; Cass. Sez. 6 L, ordinanza n.
9929 del 27/5/2020 in materia di indennità di accompagnamento). In applicazione dei predetti principi l'oggetto del presente giudizio è per legge limitato all'accertamento del solo requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento della predetta prestazione. Il ricorso è fondato. Con la legge n. 222 del 1984 si distingue in primo luogo l'invalidità dalla inabilità, riconnettendo a tale distinzione due prestazioni, assegno e pensione, diversi per entità e regime. Si è sostituita alla capacità di guadagno la capacità di lavoro come criterio di riferimento per la definizione del concetto stesso di invalidità pensionabile. Infine si è introdotto con l'art. 4 della legge n. 222/1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva, e cioè tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda anziché un anno, come avveniva in precedenza, fermo restando però in ogni caso il requisito assicurativo minimo complessivo (cioè maturato in qualunque tempo) di 5 anni.
La “nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per il riconoscimento della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; … da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che affrettino ed
2 accentuino il logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro residua efficienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10/3/2016 n.4710; Cass. 10/8/2011 n. 17159, Cass. 14/3/2011 n. 5964)” Cass. Sez. Lav. 15/1/2018, n. 740. Ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, il requisito sanitario della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, richiesto dall'art. 1 l. n. 222 del 1984, impone di tenere conto dell'età e della formazione professionale del soggetto, come si evince dal richiamo della norma alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riferimento ad attività diverse (ma tuttavia confacenti alle attitudini) da quella espletata (Cass. Sez. Lav., 18/11/2016, n. 23522).
Sono stati proposti motivi specifici di contestazione dell'operato del primo c.t.u.. Il c.t.u. nominato in questa fase del giudizio, all'esito delle operazioni peritali, valutando l'incidenza globale di tutte le patologie riscontrate, formula il seguente giudizio diagnostico: «Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III in trattamento farmacologico non efficace. Valvulopatia mitralica ed aortica”, da Gonartrosi bilaterale e Lomboartrosi». Ritiene che: «Clinicamente presenta compenso cardio-circolatorio, dolore sul passaggio lombo-sacrale, ginocchia vare con dolore sull'emirima interna. Le condizioni cardiache soprattutto (Cardiopatia ipertensiva in classe NYHA III) e le patologie osteoartrosiche, non permettono alla sig.ra di anni 60, di svolgere un lavoro gravoso quale quello della Pt_1 bracciante agricola, un lavoro che espone ad intemperie e a sforzi fisici.
Si ritiene che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo e alla sig.ra debba essere riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di Parte_1 invalidità (L.222/84) a decorrere dall' l'08/10/2022, data di presentazione della domanda». L'ausiliare del giudice ha compiuto tale valutazione, tenendo conto delle caratteristiche invalidanti delle patologie rilevate e compiutamente descritte nella relazione, tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, in relazione alle concrete attitudini lavorative di parte ricorrente, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in
3 materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., 27 luglio 2006 n. 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze n. 3557/1994, 9929/1994, 3492/2002, 125/2003, 9300/2004, 10668/2005.
Tanto, evidentemente, come nel caso concreto, ove manchi una critica specifica che non si riduca ad una diversa valutazione delle medesime patologie già esaurientemente vagliate nell'elaborato medico legale. Non sono stati denunziati vizi per cui si possa ritenere che il medico incaricato abbia formulato, nella sua relazione, conclusioni in palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va, comunque, sempre indicata da chi solleva le critiche). Non è stata indicata alcuna omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non potesse prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. La lettura integrale della relazione (al cui contenuto si rinvia) conforta, senza dubbio, la sussistenza del richiesto requisito sanitario dalla predetta data. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta le spese della disposta
C.T.U. già liquidate come da separato provvedimento. Le restanti spese del giudizio, che devono essere liquidate con somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. 2, ordinanza 17/1/2018, n.
1018, Cass. Sez. 2, ordinanza 6/11/2018, n. 28267, Cass. Sez. 6 - 2, ordinanza 21/1/2019, n. 1522), seguono la soccombenza. Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro (cfr. Cass. Sez. 6 – L, 16/12/2021, N. 40364, Cass. Sez. 6 – L, 22/9/2022, n. 27775, Cass. Sez.
6 – L, 4/11/2022, n. 32551), dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 9 (procedimenti di istruzione preventiva) per cui si ha il
4 seguente compenso per l'accertamento tecnico preventivo: 496,00 euro per la fase di studio della controversia, 394,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 638,00 per la fase istruttoria per un totale di
1528,00 mentre per la fase di merito in base alla tabella 4 (Cause di previdenza) allegata al predetto d.m., si ha il seguente compenso: 850,50 euro per la fase di studio della controversia, 602,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 1346,50 per la fase istruttoria e 1837,50 euro per la fase decisionale per un totale di 4.636,50 euro (cfr. Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 40364 del 16/12/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/07/2024 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1. accoglie il ricorso e dichiara che in favore di parte ricorrente sussistono le condizioni sanitarie per l'assegno ordinario di invalidità a partire dal 6/10/2022;
2. pone definitivamente e per intero a carico dell' le spese della CP_1 disposta C.T.U. già liquidate con separato decreto;
3. condanna l a pagare in favore di parte ricorrente le spese CP_1 processuali, che liquida in euro 6.164,50 per compenso oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, I.V.A. e contributo integrativo Cassa Forense come per legge da distrarsi in favore dell'avv. PANCARO PIERMARIO anticipatario. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti (parti e terzi) e/o di altri dati identificativi dei medesimi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità.
Così deciso in Matera in data 31/03/2025.
Il Giudice (dott. Antonio Marzario)
Il Cancelliere
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