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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8616/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Leda PULEO, giusta procura C.F._1
in atti;
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Anna D'AQUILA, C.F._2
giusta procura in atti;
Resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza tenuta in modalità cartolare del 31/03/2025, sulle conclusioni precisate nelle note con cui le parti hanno concordemente chiesto la sola pronuncia della loro separazione personale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 09/08/2024, – premettendo di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario con in Zafferana Etnea Controparte_1
(CT) in data 10/09/1987 dal quale sono nate due figlie, oggi entrambe maggiorenni e autonome economicamente – ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la sua separazione personale dalla moglie, senza avanzare altre richieste.
Ha dedotto il ricorrente, a fondamento della domanda, che da tempo l'unione tra i coniugi è venuta a mancare a causa dell'incompatibilità di carattere e incomprensioni tale da far venir meno ogni comunione materiale e spirituale degli stessi.
Con comparsa di risposta depositata in data 30/12/2024, si è costituita in giudizio
, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale, Controparte_1
contestando i motivi addotti dal ricorrente come causa del naufragio dell'unione coniugale, senza pur tuttavia formulare ulteriori domande.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, le parti, personalmente comparse, hanno concordemente chiesto che il Tribunale pronunciasse la loro separazione consensuale senza condizioni, così concludendo nelle note depositate in atti in sostituzione della successiva udienza: “Previa modifica del rito da giudiziale in
consensuale, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con trasmissione al
2 competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda decisione per la sua annotazione
nei Registri di Matrimonio.
- Autorizzare i coniugi a fissare liberamente la propria residenza.
- Nulla con riferimento alle statuizioni economiche”.
Va dunque omologata la separazione delle parti, senza altre statuizioni, neppure in ordine alle spese, attesa la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Controparte_1
Zafferana Etnea (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (n. 28, parte 2, serie A, anno 1987).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
Tribunale, il 09.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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