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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5797 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20802/2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA Parte_1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. MEOLA MARINA Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 14/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 65, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
pagina 1 di 5 Dal matrimonio è nata una figlia: il 15/05/2020. Per_1
Con ricorso depositato il 27/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1762/2024 del 15/03/2024, pubblicata in data 20/03/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di provvedere alle incombenze di legge;
1) DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto pagina 2 di 5 2) DA' ATTO che la quota di proprietà in capo al signor della casa coniugale sita in Controparte_1
Buttigliera Alta (TO), Via Vicolo Palermo n. 19 (censita all'Ufficio del Territorio di Torino, Comune censuario di Buttigliera Alta, Catasto Fabbricati al Foglio 11, numero 149 sub 108, piano T-1-2, cat A/4, classe 1, vani 5, superficie catastale totale 131 mq) verrà ceduta alla NO dietro il Parte_1
pagamento di euro 8.000,00= complessivi che la NO corrisponderà tramite assegno bancario all'atto della cessione entro un mese dall'omologa della separazione e comunque quando l'Istituto di Credito avrà dato il suo assenso alla liberazione del signor da ogni vincolo bancario inerente il mutuo. CP_1
3) DA' ATTO che la somma sopra indicata, frutto di un accordo, è stata calcolata e concordata a tacitazione di ogni reciproca pretesa tra i coniugi.
4) DA' ATTO che la NO dalla data dell'atto di cessione di cui al punto 2) che Parte_1
precede si accollerà interamente il mutuo residuo, attivandosi affinché la liberi il signor CP_2 CP_1
da ogni vincolo, ed il signor si impegna a trasferire altrove la propria residenza. CP_1
5) DA' ATTO che gli onorari per il Notaio per il compimento della cessione ed ogni formalità ad essa collegata saranno corrisposti dalla NO . Parte_1
6) DA' ATTO che con l'adempimento di quanto alle precedenti condizioni nn. 2-3-4-5, i coniugi danno atto di avere interamente risolto ogni questione economica tra loro in essere, di non avere debiti reciproci e che tutti i beni mobili presso la casa familiare sita in Buttigliera Alta (TO) sono e restano di esclusiva proprietà della NO avendo il signor già provveduto a ritirare Parte_1 Controparte_1
ogni bene mobile di sua proprietà.
7) AFFIDA la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
8) DISPONE che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei Per_1
bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina;
ciascun genitore eserciterà invece separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
9) DISPONE che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre che tengano conto del preminente interesse di e salvo in ogni caso la volontà della bambina, trascorrerà con Per_1
lei:
- i fine settimana alternati, dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 09.00) alla domenica sera (entro le ore 21.00) allorquando il padre accompagnerà a casa della madre;
dal compimento del sesto Per_1
anno di età, potrà trascorrere con il padre i fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita da Per_1
scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola.
pagina 3 di 5 - due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente sempre gli stessi giorni da concordarsi tra i genitori
(indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita da scuola e fino a dopo la cena (indicativamente dalle 17.00 del pomeriggio alle 21.00 di sera) allorquando sarà riaccompagnata a casa della Per_1
madre dal padre;
- quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo il signor trascorrerà con la figlia i primi quindici giorni di CP_1
agosto negli anni pari e gli ultimi quindici giorni di agosto negli anni dispari.
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e stabilendo sin d'ora che per le prossime vacanze natalizie ed invernali il signor trascorrerà con la figlia i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre 2023; CP_1
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, stabilendo sin d'ora che per le prossime vacanze pasquali il signor trascorrerà con CP_1
i giorni dal 28 marzo al 31 marzo 2024. Per_1
10) DA' ATTO che il papà e la mamma di avranno la possibilità di effettuare una chiamata o Per_1 videochiamata nei giorni in cui la minore è rispettivamente con l'altro genitore, in orari che non intralcino gli impegni quotidiani e/o le abitudini di vita della bambina ed anche degli adulti (si indicano sin d'ora come fasce orarie da preferirsi le seguenti: nei giorni feriali, tra le ore 19.00 e le 20.00; nei fine settimana e nei giorni festivi la mattina tra le ore 10.00 e le 11.00 o di pomeriggio alle ore 15.00).
11) DISPONE che il signor , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Controparte_1
verserà alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 1° gennaio Per_1 Parte_1
2024 la somma mensile di euro 325,00 (trecentoventicinque/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
già a decorrere dal 1° settembre 2023 contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, sportive e ricreative giustificate o necessitate o altrimenti concordate tra i coniugi, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del
Tribunale di Torino in punto contribuzione spese di mantenimento per i figli in caso di separazione e divorzio
12) DA' ATTO che le parti concordano che nel caso in cui il signor dovesse Controparte_1 partecipare a missioni anche all'estero, lo stesso si impegna ad elevare temporaneamente, per i mesi di durata della missione, quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento per la figlia da euro 325,00 ad euro 500,00 mensili, somma anch'essa soggetta a rivalutazione annuale. Resta salva la ripartizione al
50% tra i coniugi delle spese straordinarie.
13) DA' ATTO che i coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico per figli a carico sia percepito sin da subito a metà tra i coniugi.
pagina 4 di 5 14) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la figlia.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20802/2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MACCARIO FEDERICA SILVIA LETIZIA Parte_1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. MEOLA MARINA Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
RIVOLI il 14/12/2019.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 65, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
pagina 1 di 5 Dal matrimonio è nata una figlia: il 15/05/2020. Per_1
Con ricorso depositato il 27/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 1762/2024 del 15/03/2024, pubblicata in data 20/03/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di provvedere alle incombenze di legge;
1) DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto pagina 2 di 5 2) DA' ATTO che la quota di proprietà in capo al signor della casa coniugale sita in Controparte_1
Buttigliera Alta (TO), Via Vicolo Palermo n. 19 (censita all'Ufficio del Territorio di Torino, Comune censuario di Buttigliera Alta, Catasto Fabbricati al Foglio 11, numero 149 sub 108, piano T-1-2, cat A/4, classe 1, vani 5, superficie catastale totale 131 mq) verrà ceduta alla NO dietro il Parte_1
pagamento di euro 8.000,00= complessivi che la NO corrisponderà tramite assegno bancario all'atto della cessione entro un mese dall'omologa della separazione e comunque quando l'Istituto di Credito avrà dato il suo assenso alla liberazione del signor da ogni vincolo bancario inerente il mutuo. CP_1
3) DA' ATTO che la somma sopra indicata, frutto di un accordo, è stata calcolata e concordata a tacitazione di ogni reciproca pretesa tra i coniugi.
4) DA' ATTO che la NO dalla data dell'atto di cessione di cui al punto 2) che Parte_1
precede si accollerà interamente il mutuo residuo, attivandosi affinché la liberi il signor CP_2 CP_1
da ogni vincolo, ed il signor si impegna a trasferire altrove la propria residenza. CP_1
5) DA' ATTO che gli onorari per il Notaio per il compimento della cessione ed ogni formalità ad essa collegata saranno corrisposti dalla NO . Parte_1
6) DA' ATTO che con l'adempimento di quanto alle precedenti condizioni nn. 2-3-4-5, i coniugi danno atto di avere interamente risolto ogni questione economica tra loro in essere, di non avere debiti reciproci e che tutti i beni mobili presso la casa familiare sita in Buttigliera Alta (TO) sono e restano di esclusiva proprietà della NO avendo il signor già provveduto a ritirare Parte_1 Controparte_1
ogni bene mobile di sua proprietà.
7) AFFIDA la figlia minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
8) DISPONE che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei Per_1
bisogni, delle capacità e delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della bambina;
ciascun genitore eserciterà invece separatamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
9) DISPONE che il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con la madre che tengano conto del preminente interesse di e salvo in ogni caso la volontà della bambina, trascorrerà con Per_1
lei:
- i fine settimana alternati, dal sabato mattina (indicativamente dalle ore 09.00) alla domenica sera (entro le ore 21.00) allorquando il padre accompagnerà a casa della madre;
dal compimento del sesto Per_1
anno di età, potrà trascorrere con il padre i fine settimana, a settimane alterne, dall'uscita da Per_1
scuola del venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola.
pagina 3 di 5 - due pomeriggi infrasettimanali, tendenzialmente sempre gli stessi giorni da concordarsi tra i genitori
(indicativamente il martedì ed il giovedì), dall'uscita da scuola e fino a dopo la cena (indicativamente dalle 17.00 del pomeriggio alle 21.00 di sera) allorquando sarà riaccompagnata a casa della Per_1
madre dal padre;
- quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. In difetto di accordo il signor trascorrerà con la figlia i primi quindici giorni di CP_1
agosto negli anni pari e gli ultimi quindici giorni di agosto negli anni dispari.
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e stabilendo sin d'ora che per le prossime vacanze natalizie ed invernali il signor trascorrerà con la figlia i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre 2023; CP_1
- tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta, stabilendo sin d'ora che per le prossime vacanze pasquali il signor trascorrerà con CP_1
i giorni dal 28 marzo al 31 marzo 2024. Per_1
10) DA' ATTO che il papà e la mamma di avranno la possibilità di effettuare una chiamata o Per_1 videochiamata nei giorni in cui la minore è rispettivamente con l'altro genitore, in orari che non intralcino gli impegni quotidiani e/o le abitudini di vita della bambina ed anche degli adulti (si indicano sin d'ora come fasce orarie da preferirsi le seguenti: nei giorni feriali, tra le ore 19.00 e le 20.00; nei fine settimana e nei giorni festivi la mattina tra le ore 10.00 e le 11.00 o di pomeriggio alle ore 15.00).
11) DISPONE che il signor , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Controparte_1
verserà alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal 1° gennaio Per_1 Parte_1
2024 la somma mensile di euro 325,00 (trecentoventicinque/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
già a decorrere dal 1° settembre 2023 contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludiche, sportive e ricreative giustificate o necessitate o altrimenti concordate tra i coniugi, secondo quanto previsto al riguardo dal Protocollo del
Tribunale di Torino in punto contribuzione spese di mantenimento per i figli in caso di separazione e divorzio
12) DA' ATTO che le parti concordano che nel caso in cui il signor dovesse Controparte_1 partecipare a missioni anche all'estero, lo stesso si impegna ad elevare temporaneamente, per i mesi di durata della missione, quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento per la figlia da euro 325,00 ad euro 500,00 mensili, somma anch'essa soggetta a rivalutazione annuale. Resta salva la ripartizione al
50% tra i coniugi delle spese straordinarie.
13) DA' ATTO che i coniugi espressamente pattuiscono che l'assegno unico per figli a carico sia percepito sin da subito a metà tra i coniugi.
pagina 4 di 5 14) DA' ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) DA' ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la figlia.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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